Diritto e Società

La disciplina legale dello stalking in Europa: normativa comunitaria, Convenzione di Istanbul e prospettive di armonizzazione

Bilancia della giustizia europea: normativa anti-stalking e Convenzione di Istanbul

Il fenomeno dello stalking — o, nella terminologia giuridica italiana, degli atti persecutori — rappresenta una forma di violenza che solo negli ultimi decenni ha ricevuto un riconoscimento giuridico autonomo in Europa. La costruzione di un quadro normativo efficace si è sviluppata attraverso strumenti sovranazionali del Consiglio d’Europa e dell’Unione Europea, con gradi di recepimento assai diversi nei singoli ordinamenti nazionali.

I fondamenti: la Direttiva 2012/29/UE sui diritti delle vittime

La Direttiva 2012/29/UE, adottata il 25 ottobre 2012, ha istituito norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato nell’intera Unione Europea. Pur non essendo specificamente dedicata allo stalking, questa direttiva ha posto le basi per un approccio centrato sulla vittima, introducendo principi fondamentali quali:

  • Il diritto a essere informati e assistiti fin dal primo contatto con le autorità
  • La valutazione individuale del rischio, particolarmente rilevante nei casi di molestia reiterata
  • Misure di protezione specifiche per le vittime vulnerabili, comprese quelle esposte a intimidazione e ritorsione
  • Il riconoscimento dei familiari come potenziali vittime indirette

Per le vittime di stalking, la valutazione individuale del rischio assume un’importanza cruciale: la natura ripetitiva e progressiva degli atti persecutori richiede una risposta tempestiva e calibrata sulla situazione specifica.

La Convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa

La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, firmata a Istanbul nel 2011, ha rappresentato il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante in materia. L’articolo 34 della Convenzione affronta espressamente lo stalking, richiedendo agli Stati parte di adottare misure legislative per criminalizzare la condotta intenzionale di chi ripetutamente minaccia un’altra persona, causandole paura per la propria sicurezza.

La Convenzione di Istanbul ha avuto il merito di collocare lo stalking all’interno di un framework più ampio di contrasto alla violenza di genere, riconoscendo la dimensione strutturale del fenomeno e superando l’approccio episodico.

Gli elementi costitutivi del reato: un’analisi comparata

Lo studio comparativo di van der Aa, pubblicato nel 2017 sull’European Journal on Criminal Policy and Research, ha analizzato lo stato della legislazione anti-stalking in Europa, rilevando che 21 Stati membri dell’UE avevano adottato una normativa specifica in materia. L’analisi ha identificato gli elementi comuni e divergenti nelle varie legislazioni nazionali:

Elemento Approccio prevalente Varianti nazionali
Comportamento ripetuto Requisito universale Definizioni aperte vs. liste chiuse di condotte
Criterio della paura/distress Presente nella maggioranza Paura oggettiva vs. soggettiva; distress come alternativa
Rapporto vittima-autore Non limitato a relazioni pregresse Alcuni ordinamenti prevedono aggravanti per ex-partner
Intenzionalità Dolo generico Dolo specifico in alcune giurisdizioni

Una delle questioni più dibattute riguarda la scelta tra liste chiuse (exhaustive lists) e definizioni aperte delle condotte persecutorie. Le prime offrono maggiore certezza giuridica ma rischiano di non coprire forme emergenti di molestia; le seconde garantiscono flessibilità ma possono generare incertezza applicativa.

La dimensione digitale: cyberstalking e Direttiva 2024/1385

L’evoluzione tecnologica ha reso necessario un aggiornamento del quadro normativo. La Direttiva (UE) 2024/1385 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica ha introdotto disposizioni specifiche sul cyberstalking, riconoscendo che le molestie perpetrate attraverso strumenti digitali presentano caratteristiche peculiari:

  • La possibilità di raggiungere la vittima in qualsiasi momento e luogo
  • L’amplificazione del danno attraverso la diffusione pubblica di contenuti
  • Le difficoltà probatorie legate alla raccolta e conservazione delle prove digitali
  • La dimensione transfrontaliera, che pone problemi di giurisdizione e cooperazione giudiziaria

Misure di protezione e risposta istituzionale

Oltre alla dimensione penalistica, il contrasto allo stalking richiede un apparato di protezione articolato e tempestivo. Gli ordini di protezione — misure cautelari che impongono al presunto autore il divieto di avvicinamento alla vittima — rappresentano lo strumento più immediato, ma la loro efficacia dipende dalla rapidità di emissione e dalla capacità di enforcement da parte delle forze dell’ordine.

I programmi di risk assessment strutturato, adottati in un numero crescente di giurisdizioni europee, consentono di valutare il livello di pericolo associato a ciascun caso e di calibrare la risposta istituzionale. Questi strumenti, sviluppati dalla psicologia forense e progressivamente integrati nei protocolli di polizia giudiziaria, considerano variabili quali la frequenza e l’escalation delle condotte, la presenza di minacce esplicite e i precedenti dell’autore.

In questa prospettiva, la complementarità tra il livello europeo (direttive UE, Convenzione di Istanbul) e le legislazioni nazionali rimane un cantiere aperto, come dimostrano anche le riflessioni sulla governance dei processi organizzativi e sulla necessità di sistemi integrati di gestione delle informazioni.

L’analisi comparata suggerisce che l’efficacia della tutela dipende non solo dalla qualità della norma penale, ma dalla capacità del sistema nel suo complesso — forze dell’ordine, magistratura, servizi sociali — di operare in modo coordinato e tempestivo. La recente attenzione al benessere psicologico delle vittime conferma l’importanza di un approccio che integri dimensione giuridica e supporto psicosociale. Per approfondire, consulta anche le sfide giuridiche delle tecnologie informatiche. Per approfondire, consulta anche la protezione dell’infanzia in prospettiva storica.

Fonti e riferimenti

  1. Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. EUR-Lex.
  2. Direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica. EUR-Lex.
  3. Council of Europe (2011). Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence (Istanbul Convention). https://www.coe.int
  4. van der Aa, S. (2017). New Trends in the Criminalization of Stalking in the EU Member States. European Journal on Criminal Policy and Research, 24, 315–333. DOI: 10.1007/s10610-017-9359-9