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Capitolo Secondo

2.3. Ambito soggettivo

La disposizione ai sensi del comma 37 dell’art. 1 indica come soggetti idonei alla fruizione dell’agevolazione “i titolari di reddito di impresa” (quindi sia soggetti IRES che IRPEF). Non vengono poste alcune limitazioni quindi si può dedurre che il regime sia esercitabile a prescindere dalla forma giuridica o dal regime contabile adottato84. Seguono i soggetti, sempre idonei all’esercizio dell’agevolazione indicati nel successivo comma 38, quali non residenti85 (quindi fiscalmente residenti all’estero), inclusi i trust, a patto che lo siano in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali sia previsto uno scambio effettivo di informazioni, requisito quest’ultimo non sempre agevolmente verificabile dal contribuente non residente interessato86.

Un ulteriore requisito è invece stabilito dal comma 41, che riconosce ai soggetti titolari di reddito d’impresa la possibilità di esercitare l’opzione agevolativa a condizione che “svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca

84 Si fa esempio, come forma giuridica adottabile per i titolari di reddito di

impresa: le società di capitali, le società di persone, imprenditori individuali, società cooperative, enti commerciali, enti non commerciali; e per il regime: ordinario o semplificato. Inoltre si ricorda che per i soggetti non costituitesi in forma di società e diversi dagli enti commerciali, l’agevolazione compete solo per la parte dei redditi rientranti nella disciplina del reddito d’impresa.

85 I soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera. d), del testo unico di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e

successive modificazioni.

È importante sottolineare che i contribuenti stranieri potranno accedere a tale regime solamente se il loro business in Italia sia svolto tramite una stabile organizzazione e qualora risiedano in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo. Cfr. TRIPOLI, P., FERRARI, L., “Patent box: arriva in Italia il regime di

tassazione agevolata di marchi e brevetti”, in TLS newsletter, n. 12, 2015, p. 19.

86Si pone alla luce la difficoltà che emerge nel verificare tale scambio nel momento

in cui debba essere attestata l’effettività di quest’ultimo proprio dall’Italia ossia dal Paese con cui il soggetto non residente ancora non ha legami o relazioni. Per approfondimenti cfr. ANDREANI G., TUBELLI A., “Reddito detassato per le

imprese titolari di intangibles”, in Il fisco, n. 44, 2014, p. 4317; Cfr.

COMMITTERI, G., “Patent box: il regime opzionale per gli intangibles”, in Corriere tributario, n. 44, 2014, p. 3394; ALBERTI, P., “Le agevolazioni per la

ricerca e sviluppo e la patent box”, in Quaderni Eutekne, “Novità della Legge di

stabilità 2015”, cap. VIII, n. 120, 2014, p. 222; Cfr. ASCOLI, G., PELLECCHIA, M., “Incentivi alle imprese: la c.d. patent box”, in Il fisco, n. 7, 2015, p. 608.

stipulati con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla produzione dei beni” immateriali oggetto del regime di detassazione in argomento. La condizione posta in essere manifesta l’intenzione del legislatore di riconoscere positivamente l’attività svolta dai soggetti che orientano i propri business in ricerca e sviluppo finalizzata alla creazione e/o valorizzazione di beni immateriali. È proprio in tale misura che si poggeranno le basi di calcolo, che vedremo in seguito, per determinare la quota di reddito agevolabile, essendo appunto la stessa commisurata ai costi specificatamente afferenti all’attività in argomento.

In merito allo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo, idonee al calcolo per la formazione del reddito qualificato, nasce spontaneo un ulteriore approfondimento del sopracitato comma 41, che indica come rilevante la sola esecuzione delle attività di ricerca e sviluppo, senza soffermarsi, e quindi ritenendo irrilevante, il luogo in cui essa viene materialmente svolta. Il dubbio che viene sollevato sottende la ratio di applicazione dell’agevolazione che vorrebbe dunque premiare, indiscriminatamente, la sola distinzione nell’svolgimento di attività di ricerca e sviluppo per la formazione e/o valorizzazione dei beni immateriali, indipendentemente dall’effettivo luogo di esercizio della stessa87

. Si potrebbe ipotizzare nel momento in cui siano ammessi alla fruizione dell’agevolazione anche i soggetti fiscalmente residenti all’estero88, come specificato a inizio paragrafo, e con riferimento agli stessi, è chiaramente da ritenere l’agevolazione valida solo per i redditi qualificati che vengono tassati in Italia come reddito d’impresa, a cui viene aggiunta come opinione, che il suddetto reddito di impresa (ovviamente

87

Cfr. ANDREANI G., TUBELLI A., “Reddito detassato per le imprese titolari di

intangibles”, in Il fisco, n. 44, 2014, p. 4317. Si rimanda nell’articolo citato anche

alla richiesta di una precisazione, se non legislativa, in via interpretativa da parte dell’Agenzia delle Entrate.

88 I soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera. d), del testo unico di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e

successive modificazioni. Sottolineando che la soggettività sia valida solo se in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.

comprendente anche quota derivante dall’utilizzo dei beni immateriali che lo renderebbe idoneo alla fruizione dell’agevolazione in argomento) sia necessariamente conseguito con una stabile organizzazione ubicata nel territorio dello Stato italiano, a cui siano riconducibili i suddetti beni89. A conclusione di ciò e per le medesime ragioni si ritiene che per le imprese fiscalmente residenti in Italia non appare necessario, ai fini dell’esercizio dell’agevolazione, lo svolgimento materiale dell’attività di ricerca e sviluppo nel nostro Paese90.

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“Va, peraltro, sottolineato che la mera esistenza di una stabile organizzazione in Italia di per sé non risulta sufficiente per godere dell’agevolazione in quanto sarà necessario anche accertare l’esistenza, tra i beni collocati presso la stabile organizzazione, del bene immateriale oggetto di agevolazione. Pertanto, solo nel caso in cui il soggetto estero possieda una stabile organizzazione in Italia e presso di essa sia collocato il bene oggetto di agevolazione i redditi riferiti a tale bene, allocati presso la stabile organizzazione, beneficeranno della detassazione prevista dalle disposizioni in commento. Va da sé che per individuare i beni che formano il patrimonio in dotazione alla stabile organizzazione, bisognerà fare riferimento alle regole della prassi internazionale.”ASCOLI, G., PELLECCHIA,

M., op. cit., “Incentivi alle imprese: la c.d. patent box”, in Il fisco, n. 7, 2015, p. 608. Per ulteriori riferimenti in ambito internazionale v. le linee guida indicate dall’OCSE in “Trasfert pricing guide-lines for multinational enterprises and tax

administrations” e nel report “the attribution of profits to permanent establishments”, le cui versioni più recenti sono state pubblicate nel 2010.

Cfr. TRIPOLI, P., FERRARI, L., “Patent box: arriva in Italia il regime di

tassazione agevolata di marchi e brevetti”, in TLS newsletter, n.12, 2015, p. 19.

Cfr. Cfr. ALBERTI, P., “Anche in Italia arriva la patent box”, in Eutekneinfo, 23 ottobre, 2014.

90

Cfr. ANDREANI G., TUBELLI A., “Reddito detassato per le imprese titolari di

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