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teoria, modelli, pratica

4.1.2 Apprendistato di primo livello: le indicazioni della normativa regionale

La Regione Emilia Romagna ha disciplinato l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore con l’approvazione della Delibera di GR n. 963 del 21 giugno 2016 avente come oggetto il

“Recepimento del Decreto Interministeriale 12/10/2015 e approvazione dello schema di protocollo di intesa tra Regione Emilia – Romagna, Ufficio

scolastico regionale, Università, Fondazioni ITS e Parti sociali sulla “Disciplina di

attuazione dell’apprendistato ai sensi del D.Lgs. n. 81/2015 e del Decreto Interministeriale 12/10/2015” – Attuazione art. 54 della L.R. n.

9/2016”. Lo schema di protocollo approvato è diventato effettivamente accordo condiviso il 26 luglio 2017.

Successivamente, il 10 ottobre 2017 è stata approvata la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1473 avente ad oggetto “Attuazione in via sperimentale, per il biennio 2017/2018 e 2018/2019, dell’apprendistato per il diploma di istruzione secondaria superiore ex art. 43 del d.lgs. 81/2015 e Delibera di Giunta Regionale n. 963/2016”.

La Giunta Regionale, a differenza di quanto accaduto in altre Regioni, ha comunque deciso di recepire quasi integralmente quanto disposto dal

decreto ministeriale di ottobre 2015, al quale la delibera fa frequentissimi rimandi.

Le parti sottoscriventi il protocollo di luglio 2016 (approvato dalla D.G.R 963/2016) hanno istituito un tavolo di monitoraggio e valutazione dell’attuazione delle disposizioni regionali sull’apprendistato.

Da ultimo, interessante osservare la regolazione a sé stante dello “Intervento transitorio per l’attuazione dell’apprendistato di cui all’articolo 43 del d.lgs. 81/2015 per lo svolgimento di attività stagionali”, allegato alla D.G.R. e rivolo a soggetti che abbiano compiuto 16 anni e

abbiano, quindi, assolto all’obbligo di istruzione.

Limiti di età, titoli di studio, istituzioni formative, documentazione La delibera della Giunta regionale conferma la possibilità di sottoscrivere contratti di apprendistato scolastico a favore di giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni (intesi come 24 anni e 364 giorni) per il conseguimento dei titoli di studio secondari e post secondari indicati dall’art. 43 del d.lgs. n. 81/2015.

La normativa regionale chiarisce quali siano le istituzioni formative che possono, di volta in volta, essere coinvolte.

Prima di procedere alla stipula del contratto di apprendistato di I livello, la disciplina regionale ribadisce il dovere da parte dell’istituzione formativa e del datore di lavoro di sottoscrivere:

• il protocollo contenente le specifiche responsabilità di entrambi;

• il contratto di apprendistato;

• il PFI dell’apprendista.

Per tutti e tre questi documenti Regione Emilia Romagna fa riferimento ai modelli allegati al d.m. 12 ottobre 2015.

Apprendistato di I livello: titoli e istituzioni formative Titolo di studio Istituzione formativa di riferimento Qualifica

professionale e diploma professionale

Enti di formazione professionale accreditati e istituzioni scolastiche presenti nel territorio regionale (istituti professionali di Stato che erogano percorsi di IeFP in regime di sussidiarietà)

Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS)

Istituzione formative autorizzate dalla Regione a rilasciare il titolo

Diploma di istruzione secondaria superiore

Istituti scolastici interessati, sulla base della individuazione, da parte degli stessi istituti, di aziende disponibili a siglare protocolli per l’assunzione in apprendistato di giovani selezionati tra gli studenti ammessi al IV o al V anno e che hanno manifestato la disponibilità a conseguire il titolo in apprendistato.

La prima sperimentazione regionale è stata dedicata a classi intere; in esito alla D.G.R. del 10 ottobre 2017 potranno essere iscritti in classi ordinarie anche singoli apprendisti.

© Nuova Secondaria - n. 8, aprile 2018 - Anno XXXV - ISSN 1828-4582 71 Requisiti del datore di lavoro L’intesa regionale

rimanda alle disposizioni nazionali per quanto concerne i requisisti di cui deve essere in possesso il datore di lavoro per poter sottoscrivere contratti di apprendistato duale:

- capacità strutturali, ossia spazi per consentire lo svolgimento della formazione interna, prevedendo, in caso di studenti con disabilità, il superamento o abbattimento di barriere architettoniche;

- capacità tecniche rispetto alla disponibilità di strumenti per lo svolgimento della formazione interna, conformi alla normativa vigente in materia di verifica e collaudo tecnico, anche reperiti all’esterno dell’unità produttiva;

- capacità formative, garantendo la disponibilità di uno o più tutor aziendali.

L’intesa regionale non le cita, ma è opportuno riportare anche le distinzioni usuali tra le capacità formative, strutturali, tecniche e organizzative/professionali.

Durata e trasformazione In merito alla durata complessiva del rapporto di apprendistato di I livello, la normativa regionale ribadisce il minimo di 6 mesi e differisce la durata massima sulla base della tipologia di apprendistato.

Alle durate minime e massime riportate nella tabella che precede, la normativa emiliana, riprendendo le indicazioni nazionali, associa delle possibili proroghe.

Durata minima e massima di un contratto di apprendistato di I livello

Tipologia

di percorso Durata

minima Durata massima Qualifica

professionale e diploma professionale

6 mesi - 3 anni per il

conseguimento della qualifica professionale;

- 1 anno per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale per coloro che sono in possesso della qualifica di istruzione e formazione professionale nell’ambito dell’indirizzo professionale corrispondente;

- 4 anni per il

conseguimento del diploma di istruzione e formazione e professionale Diploma di

istruzione secondaria superiore

6 mesi 48 mesi

Certificato di specializzazio ne tecnica superiore (IFTS)

6 mesi 12 mesi

Proroghe alla durata massima dei contratti di apprendistato di I livello

Proroga Motivazione

12 mesi

• nel caso in cui, al termine dei diversi percorsi formativi,

l’apprendista non abbia conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore

Attenzione: è opportuno l’aggiornamento del PFI.

Requisiti aziendali necessari per l’attivazione di un contratto

di apprendistato di I livello

Capacità strutturali spazi adeguati per la formazione interna

Capacità tecniche disponibilità strumentale idonea alla formazione e in regola con le normative vigenti, può essere anche esterna all’unità produttiva Capacità formative capacità di accoglienza e di

erogazione della formazione Capacità

organizzative e

professionali disponibilità di uno o più tutor aziendali

© Nuova Secondaria - n. 8, aprile 2018 - Anno XXXV - ISSN 1828-4582 72 La normativa regionale riprende la possibilità

prevista dal d.lgs. n. 81/2015 di trasformare il contratto di apprendistato di I livello in contratto di apprendistato professionalizzante.

Tale trasformazione è possibile alle condizioni sintetizzate nella tabella che segue.

Formazione e piano formativo individuale L’articolazione della

formazione è concordata

dall’istituzione formativa e dal datore di lavoro e si divide in:

interna: formazione che l’apprendista riceve direttamente sul luogo di lavoro;

esterna: formazione che l’apprendista riceve presso gli istituti formativi e le scuole.

È questa, una terminologia molto nota al mondo delle imprese, invece sconosciuta a quello della scuola, abituata a leggere questi termini con definizioni contrarie (interna: scuola;

esterna: impresa).

In coerenza con le indicazioni nazionali e con la logica di un percorso di formazione di tipo duale, Regione Emilia Romagna individua alcuni parametri per le attività formative esterne all’impresa. Con riferimento al monte ore annuo di 1000 ore, i valori variano a seconda dei percorsi e sono riportati nella tabella che segue. A differenza di quanto scelto da altre Regioni, la Giunta dell’Emilia

Romagna non ha fissato dei parametri minimi o massimi, ma vincolanti.

Esplicitando le indicazioni regionali, l’articolazione della formazione interna ed esterna per i principali percorsi di apprendistato di I livello si struttura secondo il modello che segue.

Trasformazione dell’apprendistato di I livello in apprendistato professionalizzante

Quando?

• al conseguimento della qualifica professionale o del diploma professionale

• al conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore Per quale

motivo?

• per il conseguimento della qualificazione professionale valida ai fini contrattuali

Con quale durata?

• la durata massima dei due periodi di apprendistato non può superare quella prevista dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento

Articolazione della formazione interna ed esterna nell’apprendistato di I livello

Monte ore dei percorsi del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione secondaria

Formazione esterna (scuola)

Formazione interna (azienda) Qualifica

professionale e diploma professionale

1000 ore annue

50% - 500 ore per il I, II e III anno;

40% - 400 ore per il IV anno

50%- 500 ore per il I, II e III anno;

60% - 600 ore per il IV anno Diploma

di istruzione secondaria superiore

Istituti tecnici e professionali:

1056 ore Licei artistici:

1.155 ore Licei classici:

1.023 ore Licei scientifici e linguistici: 990 ore

Licei musicali e coreutici: 1.056 ore

70% dell'orario ordinamentale per il II anno;

65% per il III, IV e V anno.

30%

dell'orario ordinamentale per il II anno;

35% per il III, IV e V anno

Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS)

800 ore annue 50% - 400 ore 50% - 400 ore Ore di formazione esterna all’impresa

Qualifica professionale e diploma

professionale

• 50% (500 ore) per il I, II e III anno; 40% (400 ore) per il IV anno

Diploma di istruzione

secondaria superiore • 70% (700 ore) dell'orario ordinamentale per il II anno;

65% (650 ore) per il III, IV e V anno;

Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS)

• 50% (in questo caso la durata complessiva è di 800 ore e 400 ore devono essere dedicate alla formazione esterna)

© Nuova Secondaria - n. 8, aprile 2018 - Anno XXXV - ISSN 1828-4582 73 L’articolazione della formazione interna ed

esterna deve essere tale da consentire all’apprendista di raggiungere gli obiettivi di apprendimento propri di ciascun percorso. A tal fine la disciplina regionale prevede che la progettazione del PFI – che diviene il cuore dell’organizzazione dei percorsi di apprendistato di I livello – sia di competenza dell’istituzione formativa con il coinvolgimento dell’azienda. Il piano formativo, elaborato secondo il modello definito dal d.m. 12 ottobre 2015, può essere modificato durante il periodo di apprendistato, ferma restando la qualifica finale a cui esso è destinato.

Nel corso del primo anno di sperimentazione è apparsa una soluzione particolarmente interessante la calendarizzazione settimanale delle ore di formazione per quanto concerne gli ultimi due anni dell’istruzione superiore. In caso di “classe in apprendistato” (unica situazione possibile nell’anno scolastio 2016/2017), infatti, la calendarizzazione per settimane omogenee (settimane di intera formazione esterna o interna o di lavoro) è molto più gestibile di quella per settimane variabili (tre o quattro giorni di formazione esterna e uno o due di formazione interna o lavoro, similare al modello tedesco). In talune Regioni (es: Piemonte) tale organizzazione è stata suggerita dalle stesse Delibere di Giunta.

Salute e sicurezza e responsabilità Il datore di lavoro che assume apprendisti di I livello è responsabile dell’attività lavorativa e formativa svolta presso l’azienda secondo le indicazioni contenute nel PFI. Durante il periodo di formazione esterna, dunque, la responsabilità ricade sull’istituzione dove l’apprendista è iscritto.

Per questo è da sconsigliarsi una soluzione piuttosto diffusa: la sottoscrizione di contratti di apprendistato ex art. 43 part-time, che non ricomprendono tutte le ore di formazione esterna; in altre parole, a scuola il ragazzo non sarebbe più un apprendista, ma un semplice studente-lavoratore.

È ovviamente di competenza del datore di lavoro la formazione per quanto riguarda la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo le indicazioni della normativa vigente.

Sicurezza sul luogo di lavoro in caso di apprendisti minorenni

In tema di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro degli apprendisti si fa riferimento a quanto previsto nell’ambito del d.lgs. n. 81/2008, risultando applicabile tutti gli obblighi posti a carico del datore di lavoro per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Per quanto attiene agli apprendisti minorenni l’art. 42 del d.l. n. 69/2013 ha soppresso l’obbligo della visita medica per l’idoneità lavorativa dei minorenni, limitatamente alle lavorazioni non a rischio.

Permane invece l’obbligo della visita medica preventiva (al momento dell’assunzione) e periodica per valutare l’idoneità al lavoro di tutti quei minorenni adibiti a lavorazioni per le quali la Valutazione dei Rischi (art.

28 del d.lgs. n. 81/2008) ha evidenziato dei rischi per la salute e per le quali pertanto esiste l’obbligo della sorveglianza sanitaria ai sensi dell’art. 41 del d.lgs. n.

81/2008.

L’idoneità all’attività lavorativa svolta deve essere accertata periodicamente, mediante visite da effettuare ad intervalli non superiori ad un anno e a cura e spese del datore di lavoro.

Le informazioni in materia di salute e sicurezza previsti dall’art. 36 del d.lgs. n. 81/2008 devono essere assolte anche nei confronti del genitore del minore.

L’art. 7 della l. n. 977/1976 prevede che «Il datore di lavoro, prima di adibire i minori al lavoro e a ogni modifica rilevante delle condizioni di lavoro, effettua la valutazione dei rischi prevista dall’articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, con particolare riguardo a:

a) sviluppo non ancora completo, mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione all’età;

b) attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro;

c) natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici;

d) movimentazione manuale dei carichi;

e) sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione delle attrezzature di lavoro, specificatamente di agenti, macchine, apparecchi e strumenti;

f) pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e della loro interazione sull’organizzazione generale del lavoro;

g) situazione della formazione e

dell’informazione dei minori».

È vietato adibire il minorenne alle attività previste nell’allegato I della l. n. 977/1967. Si rimanda alla circ.

Min. lav. n. 1/2000 per le deroghe in materia.

© Nuova Secondaria - n. 8, aprile 2018 - Anno XXXV - ISSN 1828-4582 74 L’attivazione di un contratto di apprendistato di

I livello è preceduta dalla sottoscrizione da parte del datore di lavoro e dell’istituzione formativa di un apposito protocollo nel quale sono esplicitati i contenuti, la durata e l’organizzazione didattica della formazione interna ed esterna.

La disciplina regionale, per quanto non concerne ciò che è stato riportato, indica come modello di protocollo quello allegato al d.m. 12 ottobre 2015.

Tale modello è suscettibile di modificazioni e integrazioni da parte dell’istituzione scolastica.