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Il P.R.G. individua con apposito segno grafico, le aree logistiche

intermodali per il trasporto delle merci (interporto Treviglio-Caravaggio);

dette aree sono sottoposte a tutela e sono disciplinate dall’art. 88 – comma 2 – delle N.d.A. del P.T.C.P.

N.B: articolo aggiunto con deliberazione C.C. n. 33 del 28.05.2007 (Variante al PRG n. 15)

ART. 1 - OGGETTO DEL P.R.G. PAG. 1 ART. 6 - PARAMETRI SPECIFICI PER L'EDIFICAZIONE NELLE ZONE

PRODUTTIVE E PER INSEDIAMENTI TERZIARI PAG. 10-11 ART. 7 - ASSERVIMENTO DELL'AREA DI PERTINENZA PAG. 12 ART. 8 - LOTTO FUNZIONALE PAG. 13 ART. 9 - PIANI ATTUATIVI DEL P.R.G. PAG. 14-15 ART. 10 - PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE DEL PIANO

REGOLATORE GENERALE PAG. 16 ART. 11 - AMBITI SOGGETTI A PIANO PRELIMINARE DI COORDI-

NAMENTO D'AREA PAG. 17-18 ART. 12 - OPERAZIONI URBANISTICHE UNITARIE COORDINATE PAG. 19 ART. 13 - PIANI ESECUTIVI DI INIZIATIVA DI PRIVATI PAG. 20 ART. 14 - PIANI TECNICI ESECUTIVI PER LE NUOVE PIAZZE

URBANE PAG. 21 ART. 15 - STRADE DI P.R.G.: TIPOLOGIE - DISTACCHI - FASCE

DI RISPETTO - LINEE DI ARRETRAMENTO PAG. 22 ART. 15

BIS - LINEE DI ARRETRAMENTO DELL'EDIFICAZIONE PAG. 23 ART. 16 - PARCHEGGI ED AREE PER ATTREZZATURE AL SERVIZIO

DEGLI INSEDIAMENTI RESIDENZIALI, COMMERCIALI E

PRODUTTIVI PAG. 24 ART. 17 - AREA DELLA STAZIONE FERROVIARIA E DEL CENTRO

DI INTERSCAMBIO PAG. 25-26

Z O N E R E S I D E N Z I A L I

ART. 18 - MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' AMBIENTALE PAG. 27 ART. 19 - DESTINAZIONI D'USO PAG. 28 ART. 20 - AUTORIMESSE SINGOLE O COLLETTIVE PER GLI

EDIFICI ESISTENTI PAG. 29 ART. 21 - TETTOIE BARACCHE E SIMILI PAG. 30 ART. 22 - ZONE OMOGENEE A - INSEDIAMENTI DI ANTICA

FORMAZIONE PAG. 31-32 ART. 23 - ZONE B1: INSEDIAMENTI CON CONTESTO MISTO

DI EPISODI DI ANTICA FORMAZIONE ED INTERVENTI

ART. 27 - ZONE DI COMPLETAMENTO B4 PAG. 39 ART. 28 - ZONE DI COMPLETAMENTO RELATIVE AD AMBITI CON

IMPIANTO URBANISTICO CONFERMATO B5 PAG. 40 ART. 29 - ZONE RESIDENZIALI GIA' OGGETTO DI PIANIFICAZIONE

ESECUTIVA IN FASE DI ATTUAZIONE B6 PAG. 41 ART. 36 - ZONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DI COMPLETA-

MENTO B9 PAG. 49 ART. 37 - AMBITI PRODUTTIVI DI IMMEDIATO RAPPORTO CON LE

ZONE RESIDENZIALI B10 PAG. 50 ART. 38 - COMPLESSI PRODUTTIVI ESISTENTI NON CONFERMATI PAG. 51 ART. 39 - COMPLESSI PRODUTTIVI ESISTENTI NON CONFERMATI

E NON COMPATIBILI PAG. 52 ART. 40 - COMPLESSI PRODUTTIVI ESISTENTI NON CONFERMATI

TEMPORANEAMENTE COMPATIBILI PAG. 53 ART. 41 - ZONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI IN FASE DI ATTU-

AZIONE B11 PAG. 54 ART. 42 - AREE DI CAVA PAG. 55-56 ART. 43 - ZONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DI ESPANSIONE D1 PAG. 57 ART. 44 - VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA' PER GLI INSEDIAMENTI

PRODUTTIVI PAG. 58 ART. 45 - INSEDIAMENTI ESISTENTI O CON POSSIBILITA' DI RIDESTI-

NAZIONE TERZIARIA - RESIDENZIALE PREVIO PIANO DI RE-

CUPERO B12 PAG. 59 ART. 46 - COMPLESSI PRODUTTIVI SOGGETTI AD INTERVENTI DI

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E/O URBANISTICA CON ART. 50 - INSEDIAMENTI RURALI ESISTENTI IN ZONA AGRICOLA

O DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE PAG. 69-70-71 ART. 51 - ATTIVITA' ASSIMILABILI ALL'ATTIVITA' AGRICOLA PAG. 72 ART. 52 - ZONE DI RISPETTO E LINEE DI VISUALE PAG. 73

ART. 53 - FASCE E VERDI PUBBLICI DI RISPETTO DEI CORSI

D'ACQUA PAG. 74

AREE ED ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO

ART. 54 - AREE ED EDIFICI DI INTERESSE E USO PUBBLICO PAG. 75-76-77 ART. 54

BIS - ZONE PER INSEDIAMENTI CONNESSI E AL SERVIZIO DI ISTITUZIONI SCOLASTICHE SUPERIORI E DI RICERCA

SCIENTIFICA PAG. 78 ART. 55 - PARCHI PUBBLICI E AREE DI VERDE PUBBLICO PAG. 79 ART. 56 - ATTREZZATURE INDIVIDUATE ED ATTREZZATURE LO-

CALIZZATE PAG. 80 ART. 57 - EDIFICABILITA' DELLE AREE PER ATTREZZATURE

SPECIALI E PER IMPIANTI TECNOLOGICI PAG. 81 ART. 58 - AREE DI SALVAGUARDIA PER I TRACCAITI DELLE IN-

FRASTRUTTURE DI GRANDE COMUNICAZIONE PAG. 82

N O R M E F I N A L I E T R A N S I T O R I E

ART. 59 - RAPPORTI DI NATURA CIVILISTICA TRA LOTTI CONFINANTI

E ALL'INTERNO DEI SINGOLI LOTTI PAG. 83 ART. 60 - LOTTI LIBERI PAG. 84 ART. 61 - UTILIZZO DEI SOTTOTETTI ABITABILI DEGLI EDIFICI RICA-

DENTI IN ZONE RESIDENZIALI PAG. 85 ART. 62 - OBBLIGATORIETA' DELLA VALUTAZIONE DI COMPATIBI-

LITA' PER PARTICOLARI INSEDIAMENTI NELLE ZONE PRO-

DUTTIVE E PER I COMPLESSI PRODUTTIVI PAG. 86 ART. 63 - ENERGIA ELETTRICA PAG. 87 ART. 64 - PRESENZE DI CARATTERE STORICO DOCUMENTARIO PAG. 88 ART. 65 - EDIFICI ESISTENTI IN ZONE A DIVERSA DESTINAZIONE PAG. 89 ART. 66 - MISURAZIONE DELLE AREE EDIFICABILI PAG. 90 ART. 67 - CONCESSIONI GIA' RILASCIATE PAG. 91

I N T E R P R E T A Z I O N I N.T.A. D E L P.R.G.

- Interpretazione Art. 30 - Del. C.C. n. 51 del 13.11.1997 PAG. 96-97-98 - Interpretazione Art. 50/c -Del. C.C. n. 52 del 13.11.1997 PAG. 99-100-101 - Interpretazione Art. 5 punto 6 -Del. C.C. n. 53 del 13.11.1997 PAG. 102-103-104 - Interpretazione Art. 34 -Del. C.C. n. 54 del 13.11.1997 PAG. 105-106-107-08 - Interpretazione Art. 4 bis -Del. C.C. n. 55 del 13.11.1997 PAG. 109-110-111 - Interpretazione Art. 43 -Del. C.C. n. 73 del 19.12.1997 PAG. 112-113-114 - Osservazione n. 290 -Del. C.C. n. 16 del 12.03.1998 PAG. 115-116 - Interpretazione Art. 48 -Del. C.C. n. 15 del 12.03.1998 PAG.

117-118-119-120-121

- Interpretazione Artt. 11-12-56 -Del. C.C. n. 19 del 17.05.2000 PAG. 122-123-124-125-126

- Interpretazione Art. 47/bis -Del. C.C. n. 20 del 17.05.2000 PAG. 127-128 - Interpretazione Art. 35 -Del. C.C. n. 5 del 21.02.2001 PAG. 129-130-131-

132

- Interpretazione Art. 41 -Del. C.C. n. 6 del.21.02.2001 PAG. 133-134-135 - Interpretazione Art. 58 -Del C.C. n. 22 del 26.03.2001 PAG. 136-137-138 - Interpretazione Art. 8 -Del. C.C. n. 28 del.27.03.2001 PAG. 139-140-141 - Interpretazione Art. 50 -Del. C.C. n. 29 del 27.03.2001 PAG. 142-143

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 13.11.1997

OGGETTO:

RETTIFICHE DA APPORTARE ALL’ART. 30 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL VIGENTE P.R.G.

Le zone di ristrutturazione urbanistica B7, sono soggette a preventiva predisposizione di un Piano di Recupero ed al loro interno, secondo quanto previsto dall'art. 30 delle N.T.A. del P.R.G., devono essere reperite le aree a standards relative al volume esistente, nonchè le quantità di parcheggi necessarie a soddisfare le esigenze di standards dell'intera volumetria esistente nel comparto con monetizzazione delle rimanenti aree.

Considerato che i lotti ricadenti in Zona B7, per la loro natura sono caratterizzati da un'elevata densità volumetrica a fronte di un'esigua superficie fondiaria, risulta di difficile attuazione, se non quasi impossibile, il reperimento di tali aree.

Si verificano così casi in cui gli standards proposti coincidono con aree pertinenziali dei nuovi insediamenti o con gli interrati degli stessi, non effettivamente fruibili dalla collettività, a fronte di convenzioni onerose e di difficile gestione per l'Amministrazione Comunale.

Se si considera che poi, paradossalmente, come già verificatosi, l'area oggetto del P.R. confina con altre di notevoli dimensioni specificatamente individuate dallo strumento urbanistico a standards, è indubbio l'interesse dell'Amministrazione Comunale all'introitamento della monetizzazione degli standards al fine di poter acquisire quelli effettivamente previsti dal P.R.G..

La problematica in argomento era già stata affrontata dalla Ripartizione Urbanistica, con l'estensore del Piano Arch. Piergiorgio Tosetti, nell'ambito dello studio delle normative e/o interpretazioni da apportare alle N.T.A. in seguito alle problematiche connesse all'applicazione delle stesse, il quale proponeva la modifica dell'art. 30 specificando che gli standards da reperire in loco, sono quelli individuati con apposita simbologia grafica dalle tavole di Piano.

Tale precisazione, ad eccezione delle aree per parcheggio, è già contenuta nell'art. 9 "Piani Attuativi del P.R.G.", che detta norme relative al reperimento o monetizzazione degli standards all'interno dei piani attuativi; la stessa norma contrasta con l'art. 30, in quanto consente, all'interno dei Piani di Recupero del patrimonio esistente, la monetizzazione anche delle aree a parcheggio.

Considerato che anche la G.M. si è già espressa su tali problematiche, con decisione interna n. 216 del 25.09.1996, in favore della monetizzazione in alternativa alla cessione degli standards, nei casi di impossibilità di reperimento o quando non specificatamente previsto dal P.R.G., e che comunque il Piano Attuativo, è uno strumento che permette alla pubblica Amministrazione, di intervenire, prima della sua adozione, valutando eventuali casi specifici che richiedano l'inserimento di particolari attrezzature di servizio, si propone di modificare il testo dell'art. 30 delle N.T.A. eliminando le parti relative agli

L'art. 30, inoltre per gli interventi di ristrutturazione urbanistica impone l'obbligo di destinare i piani terra verso i fronti strada, ad attività commerciali e/o terziarie, consentendo di aggiungere alle già consistenti densità edilizie esistenti, un'ulteriore quota di superficie pari a 0,25 mq./mq. della superficie fondiaria del lotto.

Anche qui, nel corso dell'istruttoria di pratiche presentate, la stessa imposizione non ha trovato effettiva applicazione, laddove, come nel caso di zone periferiche l'insediamento della destinazione commerciale e/o terziaria non trova ragione di essere rendendo l'intervento antieconomico per il promotore del Piano.

Anche in ordine a questa problematica, la Giunta Municipale, con decisione n.

215 del 19.10.1995 si è mostrata dell'avviso di modificare la norma dando la facoltà e non l'imposizione della realizzazione delle superfici commerciali.

IL CONSIGLIO COMUNALE - UDITA la relazione che precede;

- VISTI:

* il parere della seconda Commissione Consiliare permanente, assunto nella seduta del 23.10.1997;

- UDITA l’osservazione del Consigliere Bregant di seguito riportata:

omissis ……….

- VISTI i pareri ai sensi dell'art. 53 della Legge 08.06.1990 n. 142, così come modificato dall’art. 17 – comma 85 – della Legge 15.05.1997, n. 127, qui allegati;

ALLA UNANIMITA’ DEI VOTI

D E L I B E R A

DI RETTIFICARE, per le motivazioni di cui alla premessa, l'art. 30 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale, come dal seguente testo:

ART. 30 - ZONE DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA B7

Sono definite nelle planimetrie del Piano Regolatore Generale con apposito segno grafico.

Tali zone sono dichiarate Zone di Recupero ai sensi dell'art. 27 della Legge 457/78.

Per queste zone è prevista la complessiva ristrutturazione dei caratteri dell'impianto urbanistico e delle tipologie edilizie esistenti.

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica potranno essere effettuati previa predisposizione di un Piano Attuativo esteso all'intera area perimetrata.

In assenza dello strumento attuativo potranno essere effettuati sui singoli edifici gli interventi previsti dall'art. 31 lettere a, b, c e la ristrutturazione edilizia che

destinazioni d'uso; in quest'ultimo caso sono anche ammissibili modesti interventi di modifica delle facciate.

I parametri edilizi sono i seguenti:

- Rapporto di utilizzazione: 0,7 salvo presenza di quantità volumetriche superiori, che si confermano;

- Rapporto di copertura: 40% salvo presenza di rapporti di copertura superiori che si confermano.

Il numero massimo di piani fuori terra sarà determinato effettuando la media ponderale dei piani degli edifici siti nei lotti contigui, con arrotondamento all'unità superiore in caso di decimali.

Nel caso in cui gli edifici siti nei lotti contigui non siano identificabili per numero di piani o abbiano piani con altezze superiori a ml. 4.00 si farà riferimento alle altezze reali degli edifici circostanti per determinare il numero dei piani realizzabili, considerando l'equivalenza 1 piano = h. 3 ml.

Per lotti contigui si intendono quelli compresi entro un raggio di 80 mt.

In caso di assenza di fabbricati si applicano le altezze previste dai parametri delle zone C, di cui all'art. 31, in corrispondenza a quelle previste per analoghi rapporti di utilizzazione.

L'altezza massima dell'edificio sarà determinata moltiplicando il numero di piani per 3,30.

- Distanze e distacchi: sono confermati quelli per ciascun edificio esistente nel caso di operazioni edilizie mentre verranno definiti nell'ambito dei singoli Piani Attuativi nel caso di intervento complessivo.

Per gli edifici che saranno realizzati sui fronti di strade pubbliche o private di uso pubblico è consentita, in aggiunta alla S.r.c. di cui ai precedenti commi, la realizzazione a piano terra di un'ulteriore quota della stessa superficie, da destinarsi esclusivamente alla realizzazione di spazi per attività di commercio e/o artigianato di servizio e relativi spazi di pertinenza in misura pari a 0,25 mq./mq. della superficie del lotto.

Tale superficie non potrà essere destinata a nessun altro uso, in tal caso è sempre consentita l'edificazione di un minimo di tre piani fuori terra indipendentemente dall'altezza media degli edifici siti nei lotti contigui.

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 52 ADOTTATA IL 13.11.1997

OGGETTO:

INTERPRETAZIONE DELL’ART. 50/C DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL VIGENTE P.R.G. - TRASFORMAZIONE DI DESTINAZIONI D’USO PER GLI EDIFICI RURALI NON RICADENTI IN AMBITI SOGGETTI A PIANI DI RECUPERO.-

Relazione

L'art. 50/c delle N.T.A. del vigente P.R.G. prevede per tutti gli edifici agricoli esistenti che abbiano perso la destinazione agricola attiva da almeno cinque anni, la possibilità di trasformazione per usi non connessi con l'agricoltura e effettuati dopo l'approvazione dello stesso strumento urbanistico;

2) Edifici per i quali la cessazione dell'attività agricola è stata quinquennale decorra dalla data di cessazione dell'attività, da quella di notifica al Comune o da quella di constatazione da parte dell'Ufficio Tecnico.

Per quelli di cui al punto 1) invece al comma 9, il termine utile per la notifica della cessazione dell'attività è fissato a sessanta giorni dall'adozione definitiva del P.R.G..

Va detto che anche per l'Amministrazione Comunale, non è possibile stabilire con esattezza quale sia la data dell'adozione definitiva, in quanto questa terminologia, non è contemplata nell'iter procedurale degli strumenti urbanistici generali dove sono previsti i provvedimenti di adozione e di approvazione.

Comunque la ristrettezza di questo termine, fissato da un corpo normativo che nel corso del suo iter procedurale, è stato oggetto di continue modifiche, (accoglimento osservazioni, variante tecnica, modifiche della Regione) non ha permesso alla cittadinanza di venire a conoscenza con chiarezza ed in tempo utile, degli adempimenti da espletare, fino all'effettiva approvazione del Piano.

Agli atti d'ufficio vi sono infatti alcune osservazioni al P.R.G. esaminate dal C.C., presentate da cittadini nell'apposito periodo previsto per questa fase procedurale, che pur avendo chiesto lo stralcio dell'azzonamento dei fabbricati rurali, perchè effettivamente non destinati a tale attività, non hanno provveduto agli adempimenti indicati dall'art. 50/c.

Pertanto per tali casi si evidenziano dubbi sulla procedura a cui assoggettare gli edifici, nell'incertezza di poter stabilire se l'osservazione possa essere considerata equivalente alla notifica di cessazione dell'attività e semprechè la delibera del C.C. controdeduttiva delle osservazioni, possa essere considerata corrispondente all'adozione definitiva.

Comunque preso atto delle problematiche sopraevidenziate, emergenti anche dalla contraddittorietà tra il comma 2 ed il comma 9 dell'art. 50/c, considerato che lo spirito della norma è quello di porre rimedio ad eventuali sperequazioni dovute ad errori di valutazione durante la fase di censimento degli edifici rurali, con altri fabbricati che invece in tale fase sono stati azzonati come "Zone Residenziali B2/1" e considerato inoltre che ai fini dell'applicazione della norma appare più rilevante la data di effettiva dismissione dell'attività agricola che

- i pareri di cui all’art. 53 della Legge 08.06.1990, n. 142, così come modificato dall’art. 17 - comma 85 - della Legge 15.05.1997, n. 127, qui allegati;

- Prima della votazione si è allontanato il Consigliere Patrizia Siliprandi, per cui i presenti ascendono a n. 17.

- CON VOTAZIONE UNANIME ESPRESSA PER ALZATA DI MANO , D E L I B E R A

DI ADOTTARE i seguenti criteri di interpretazione per l'applicazione dell'art. 50/c delle N.T.A. del Vigente P.R.G. - Trasformazione di destinazioni d'uso per gli edifici rurali non ricadenti in ambiti soggetti a Piani di Recupero.

Per tutti gli edifici agricoli esistenti che abbiano perso la loro destinazione agricola attiva da almeno cinque anni è prevista la possibilità di trasformazione di destinazione d'uso per usi non connessi con l'agricoltura e con essa compatibili. Gli interventi di trasformazione della destinazione d’uso si definiscono compatibili con l’esercizio dell’agricoltura, quando non danneggino e/o compromettano la coltivazione e l’allevamento del bestiame.

Nei casi in cui venga dimostrato attraverso documentazione certa, con esclusione di autocertificazione, che la data di dismissione dell'attività agricola, sia antecedente all'approvazione del P.R.G., l'intervento potrà essere effettuato dopo l'approvazione dello stesso piano.

Negli altri casi, il periodo quinquennale previsto dalla norma decorrerà dalla data di protocollo della comunicazione di cessazione dell'attività.

Gli interventi saranno comunque possibili solo successivamente alla constatazione della dismissione dell'attività che dovrà avvenire da parte dei competenti uffici secondo le modalità indicate dalla stessa norma.

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 53 DEL 13.11.1997 concettodi s.r.c.(superficie residenziale complessiva), quale parametro specifico per l'edificazione residenziale in luogo dell'indice volumetrico a cui invece faceva riferimento il previgente strumento urbanistico.

L'art. 5 delle N.T.A., indica le modalità di calcolo della s.r.c., specificando nel contempo le parti dell'edificazione che invece vanno escluse da detto conteggio.

In particolare il punto 6 della stessa norma, si riferisce alle modalità di determinazione della superficie residenziale complessiva nel caso di edifici esistenti, quando questi vengono sottoposti ad operazioni di recupero sia in termini di demolizione e ricostruzione, si in termini di ristrutturazione edilizia.

In questo senso la norma, precisa che la superficie residenziale complessiva ammissibile agli effetti del calcolo di quanto è possibile realizzare negli interventi suddetti, non è la superficie residenziale dell'edificio realmente desumibile della situazione fisica esistente, ma è una s.r.c. convenzionale determinata dal quoziente del volume fisico dell'edificio, diviso per il numero 3.

La s.r.c. ammissibile, come sopra determinata (e quindi non quella reale), è da considerarsi anche agli effetti del calcolo dei possibili ampliamenti, laddove le specifiche normative di zona lo consentano.

Infine la norma precisa che "il volume fisico del fabbricato è il volume misurato fuori terra al lordo delle murature perimetrali e delle falde di copertura".

Nell'applicazione della norma, per quanto possa sembrare semplice la determinazione del volume fisico secondo il comma sopra richiamato, si è riscontrata la difficoltà oggettiva di determinare quali parti del fabbricato costituiscano volume fisico e quali invece no.

Infatti, secondo il nuovo P.R.G., ad esempio, balconi, logge, porticati quando siano aperti su due o tre lati, non devono essere computati ai fini della determinazione della s.r.c. e quindi come tali non concorrono al calcolo della volumetria teorica anche ai fini del conteggio dei contributi urbanizzativi.

Le stesse strutture invece, se edificate durante la vigenza del precedente P.R.G., sono state conteggiate sia ai fini della verifica della possibilità edificatoria, sia dei contributi di concessione.

Questa problematica trova tuttoggi riscontro, con il perfezionamento delle pratiche di condono edilizio, nelle quali questo tipo di strutture è stato assoggettato sia al versamento delle oblazioni che degli oneri di urbanizzazione relativi ad incrementi volumetrici.

Se quindi, applicando la norma vigente, attualmente la costruzione di un porticato per le motivazioni sopraspecificate non comporta la verifica della possibilità edificatoria, lo stesso corpo di fabbrica, una volta costruito, per gli stessi motivi non dovrebbe essere considerato volume fisico e quindi come tale, poter essere ristrutturato o reso abitabile in altro modo, se non previa verifica degli indici di edificabilità.

Di conseguenza appare chiara ed opportuna l'esigenza di considerare diversamente lo stesso manufatto costruito nella vigenza del precedente strumento urbanistico, il quale è già stato oggetto di verifica e di pagamento dei contributi di concessione in quanto, come già detto, considerato a tutti gli effetti come un vero e proprio edificio.

Fermo restando che il comma sei dell'art. 5 ha valore di norma generale e quindi non limitata ai soli interventi nell'ambito dei piani di recupero, per le considerazioni sopraesposte, di seguito vengono specificati quali corpi di fabbrica, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 comma 6, costituiscono "VOLUME FISICO" e quali invece non debbono essere a tal fine considerati.

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