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L’art. 294 c.p.: Attentato contro i diritti politici del cittadino

L’art. 294 c.p. trae le sue origini direttamente dal codice penale francese del 1810, in particolare nell’art. 109 che fu trasfuso nell’art. 190 del codice penale sardo-italiano e successivamente nell’art. 139 di quello del 1889.

Il codice attuale ha inserito il delitto in esame nei reati contro la personalità dello Stato e non più, come avveniva nel codice precedente, nei reati contro la libertà.

1.2. Oggetto della tutela penale

L’art. 294 tutela la le libertà politiche, che non trovano una specifica tutela in altre norme penali, poiché costituiscono uno strumento fondamentale di partecipazione alla vi-ta organizzativa ed al funzionamento dello Svi-tato democratico.

La dottrina maggioritaria esclude dall’ambito di applicazione della norma in que-stione i cosiddetti diritti funzionali, cioè quelli aventi ad oggetto l’investitura, l’esercizio ed il mantenimento di pubbliche funzioni, poiché questi riguardano il buon andamento della pubblica amministrazione(1).

I diritti politici, pertanto, non devono essere confusi né con le funzioni pubbliche né, tanto meno, con le libertà civili.

1.2.1. Carattere giuridico dell’incriminazione

L’articolo in esame ha carattere obiettivamente politico perché offende un interes-se politico del cittadino (inteso sia come elettorato attivo sia come elettorato passivo)(2), ledendo, contemporaneamente, anche un interesse politico dello Stato.

1.2.2. Nozione del diritto politico

Diritti politici soggettivi (o individuali) sono le facoltà giuridiche spettanti al sin-golo quale conseguenza della sola condizione di cittadino dello Stato. Il loro contenuto è rappresentato dalla pretesa legittima ad una libera attuazione di volontà diretta agli scopi che si attengono alla partecipazione dell’individuo all’organizzazione ed al funzionamen-to dello Stafunzionamen-to.

a) Diritto di elettorato: con questo diritto il privato viene chiamato a cooperare all’organizzazione, alla gestione ed al sindacato della cosa pubblica(3). Rientrano tra i di-ritti politici del cittadino anche quelli inerenti l’elettorato amministrativo.

(1) Rassegna Lattanzi-Lupo, V, 296-297;

(2) Cass. pen., sez. I, 14 ottobre 1993, Renna, Cass. pen. 1996, 78 (s.m.)

(3) Secondo il Manzini, non sono diritti politici quelli inerenti all’elettorato professionale, perché qui la ca-pacità non viene dal solo rapporto d’appartenenza alla popolazione dello Stato, ma da stati particolari pro-fessionali in ciu determinati individui si trovano (Manzini, Trattato, IV; pag. 621);

b) Referendum: possono rappresentare diritti politici quelli occasionalmente ri-conosciuti ai semplici cittadini al fine di esprimere una immediata manifestazione di vo-lontà. Anche l’iniziativa legislativa, ex art. 71 Cost., è da ricomprendersi tra i diritti poli-tici tutelati dalla norma in questione.

c) Diritto di petizione: tale diritto, sancito dall’art. 50 della Costituzione, pur a-vendo una scarsa rilevanza pratica costituisce una garanzia della libertà politica del citta-dino.

1.2.3. Esercizio del diritto politico

La norma de quo tutela il cittadino che si torva nell’imminenza o nell’atto di eser-citare il proprio diritto politico. Con il termine “esereser-citare” si intende compiere quegli atti mediante i quali si esplica concretamente la facoltà riconosciuta dalla legge. La protezio-ne penale, infiprotezio-ne, è accordata soltanto protezio-nelle ipotesi di esercizio legittimo, sia protezio-nella sostan-za che nella forma, del diritto soggettivo politico(4).

1.3. Soggetto attivo

Il reato in commento può essere commesso da chiunque compresi i militari poiché la legge penale militare non contiene una fattispecie incriminatrice speciale.

1.4. Elemento oggettivo

La fattispecie incriminatrice di cui all’art. 294 c.p. punisce “chiunque con violen-za, minaccia o inganno impedisce in tutto o in parte l’esercizio di un diritto politico, ov-vero determina taluno a esercitarlo in senso difforme dalla sua volontà, […].”.

a) L’impedimento: la condotta dell’agente potrà costituire un ostacolo, totale o parziale, all’esercizio del diritto sia avuto riguardo al numero di persone che potrebbero esercitarlo, sia in rapporto all’attività che potrebbe essere compiuta dal singolo.

Il semplice turbamento, pertanto, non integra la fattispecie in parola.

b) Determinazione coattiva o fraudolenta: l’agente può anche determinare il soggetto passivo ad esercitare un diritto politico in maniera difforme dalla sua volontà, tale coercizione deve essere scaturita nell’aver indotto la vittima ad agire in modo diverso da quello voluto.

La determinazione mediante inganno si ha solo nel caso in cui la volontà del getto passivo sia scaturita in azione per effetto di errore, senza un’azione diretta del sog-getto attivo sul sogsog-getto passivo.

La suggestione, invece, non ha rilevanza nel caso di specie se non integra gli e-stremi della violenza poiché il legislatore non lo ha espressamente previsto diversamente da quanto accade per altre norme penali.

La condotta, per essere punibile, deve essere perpetrata mediante violenza, minac-cia o inganno.

a) Violenza: la norma in commento, poiché prevede espressamente la punibilità delle azioni compiute con minaccia, punisce la violenza quale energia fisica soverchiante

(4) Manzini, op. cit. pag. 623;

in modo che ne derivi una coazione personale fisica, sia assoluta che relativa, o la modi-ficazione di una cosa in contrasto con i diritti altrui sulla cosa.

Qualora la violenza sia elemento costitutivo o circostanza aggravante di altro de-litto, ai sensi dell’art. 15 c.p., tale secodo reato può rimanere assorbito nell’art. 294 c.p.;

qualora, invece, la violenza posta in essere sia di tal guisa da superare i confini di cui all’articolo in parola, le norme incriminatici potranno concorrere ai sensi dell’art. 81 c.p.

b) Minaccia: come tale deve intendersi l’annuncio, fatto a scopo di intimidazione, di un male ingiusto futuro, prossimo o remoto, diretto contro un bene giuridico del sog-getto passivo del reato, o contro altra persona. Ai fini dell’integrazione del reato de quo il male è l’effettiva lesione o l’esposizione a pericolo di un diritto soggettivo o di altro in-teresse.

Il carattere dell’ingiustizia del male minacciato deve essere tale da rendere la mi-naccia un mezzo idoneo di coazione morale rispetto alla generalità degli uomini.

Per stabilire se la minaccia sia idonea ad integrare la fattispecie di cui all’art. 294 c.p. deve aversi riguardo alla forma, nonché alle condizioni di tempo, di luogo ed ogni al-tra modalità dell’azione unitamente alla capacità a delinquere del soggetto attivo ed alle condizioni psicologiche di quello passivo.

c) Inganno: nel concetto generico di “inganno” si comprende qualsiasi mezzo fraudolento idoneo ad ingenerare nel soggetto passivo un errore tale da determinare la sua volontà nel senso voluto dal soggetto attivo.

1.5. Consumazione – tentativo

Il delitto in questione è reato materiale di lesione. La consumazione avviene nel momento in cui l’agente è riuscito ad impedire, anche parzialmente, il legittimo esercizio del diritto ovvero a determinare la vittima ad agire in maniera difforme rispetto alla pro-pria volontà.

Come ribadito dalla Corte Suprema “Il delitto previsto dall’art. 294 c.p. è reato di evento, con configurabilità del tentativo, ancorché la rubrica faccia riferimento all’attentato, e costituisce un titolo generico e sussidiario rispetto ai reati specificamente previsti in materia elettorale ai quali, qualore ne ricorrano gli estremi, è destinato a ce-dere in virtù del principio di specialità”(5).

1.6. Elemento soggettivo

Il reato di cui all’art. 294 c.p. è punibile a titolo di dolo ma la dottrina sulla neces-sità di integrare anche il dolo specifico.

Secondo il Manzini(6), infatti, la norma richiede la volontà cosciente e libera e l’intenzione di compiere il fatto e lo scopo di cagionare l’evento preveduto dalla legge.

Non è necessario, invece, che l’agente sia consapevole che la libertà d’esercizio che mira a ledere riguardi un diritto politico.

Secondo altra dottrina(7), diversamente, è sufficiente per integrare la fattispecie de-littuosa il semplice dolo generico.

(5) Cass. pen. sez. I, 26 giugno 1989, Cass. pen. 1990, I, 2099 (s.m.);

(6) Manzini, op. cit., IV, pag. 633;

(7) Rassegna Lattanzi-Lupo, V, ed. 2005, pag. 246;

1.7. Questioni processuali e profili sanzionatori

Il reato di cui all’art. 294 c.p. è di competenza del Tribunale in composizione mo-nocratica.

La giurisprudenza ha da tempo escluso la possibilità che l’articolo de quo possa coesistere con quello di violenza privata di cui all’art. 610 c.p.(8)

Dei delitti contro gli Stati esteri, i loro capi e i loro rappresentanti 1. L’art. 295 c.p.: Attentato contro i Capi di Stato esteri