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Malformazioni congenite dei piedi quali piede a

«z», talo verticale, a condizione che siano neces-sarie un’operazione, ripetute ingessature o un’ap-parecchiatura. È escluso il piede equino congenito (piede varo equino congenito, N. 182)

Il criterio della necessità di un’operazione, un’apparec-chiatura o ingessature per una durata di almeno

12 mesi funge da indicatore del grado di gravità. Se una malformazione può essere trattata con una sin-gola ingessatura, non costituisce un’infermità conge-nita ai sensi dell’articolo 13 capoverso 2 LAI.

Il piede piatto congenito (talus verticalis) è una malfor-mazione rara, generalmente unilaterale, già molto svi-luppata presso i neonati. Va distinto dal piede piatto valgo/piede pronato (talus valgus; pes planuo valgus), che non costituisce un’infermità congenita ai sensi dell’AI. Di regola, il piede piatto congenito è già fissato alla nascita e richiede l’applicazione di un’ingessatura correttiva e in seguito un trattamento con stecche per la notte e supporti ortopedici. Spesso è indispensabile praticare interventi chirurgici sulle parti molli.

177.8 1/22

177.9 1/22

180

180.1 1/22

180.2 1/22

Per riconoscere un piede piatto congenito (talus verti-calis) secondo il n. 180 OIC-DFI sono perciò necessa-rie:

1. una diagnosi presentata di regola durante le prime settimane di vita o, al più tardi, entro il primo anno di vita;

2. l’evidenziazione tramite un esame radiologico della posizione anormale dell’astragalo e della sublussa-zione dell’articolasublussa-zione navicolare.

Piede varo equino congenito

Il «semplice» metatarso varo (piede addotto) non è una variante del piede torto (piede varo equino) e non può quindi essere assunto in virtù di questo numero.

Nell’ambito del trattamento all’assicurato possono es-sere consegnati supporti plantari quali apparecchi atti a favorire la cura. Per quanto riguarda le scarpe orto-pediche, si veda la CMAI.

Displasia congenita dell’anca e lussazione conge-nita dell’anca, a condizione che sia necessaria un’apparecchiatura o un’operazione

Attualmente, la diagnosi di displasia congenita dell’anca e di lussazione congenita dell’anca è effet-tuata sempre più spesso mediante sonografia, metodo che si è dimostrato valido per determinare lo stadio e il tipo di maturazione secondo Graf. Di regola, una veri-fica mediante altri metodi di immaginografia avanzata non è necessaria.

182 182.1

182.2

183

183.1

Classificazione secondo Graf I: anca normale

IIa+: ritardo di maturazione

IIa-: displasia: ritardo di maturazione sopraggiunto a meno di 3 mesi

IIb: ritardo d’ossificazione sopraggiunto a più di 3 mesi

IIc: displasia: rischio di lussazione D: displasia: inizio di lussazione III:

IV: lussazione dell’anca

L’infermità congenita secondo il n. 183 OIC-DFI è comprovata se sussiste una displasia dell’anca di tipo D o una lussazione dell’anca di tipo III o IV e viene for-mulata l’indicazione per un trattamento (un’apparec-chiatura o un’operazione). Il solo fatto che una terapia sia indicata e svolta, come accade oggi in caso di ri-tardo di maturazione o di ossificazione (tipo IIa o IIb) nonché di rischio di lussazione (tipo IIc) non basta a soddisfare i criteri dell’articolo 13 LAI.

I trattamenti con il tutore Tubinger o il bendaggio di Pavlik sono considerati quale apparecchiatura. Il trat-tamento di estensione o l’ingessatura di bacino e gambe è equiparabile a un’apparecchiatura.

L’AI può prendere a carico i costi degli esami ecogra-fici soltanto a partire dal controllo in cui viene diagno-sticata una displasia dell’anca di tipo D o una lussa-zione dell’anca di tipo III o IV e formulata l’indicalussa-zione per un’apparecchiatura o un’operazione. Se l’obbligo di prestazione dell’AI è comprovato, riguardo all’assun-zione dei costi degli esami ecografici occorre conside-rare i principi esposti di seguito.

 Di regola il primo esame ecografico postnatale è ef-fettuato quale screening. Si controllano sempre le articolazioni delle due anche. Gli esami di screening 183.2

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non sono a carico dell’AI, tranne se in occasione de-gli stessi viene diagnosticata una displasia dell’anca di tipo D o una lussazione dell’anca di tipo III o IV e formulata l’indicazione per un’apparecchiatura o un’operazione.

 A partire dall’inizio dell’obbligo di prestazione dell’AI, gli esami ecografici bilaterali possono essere presi in rimborsati solo se riguardano entrambe le anche.

Se non si può dimostrare l’esistenza di un’infermità congenita secondo il n. 183 OIC-DFI, gli esami eco-grafici devono essere classificati come screening e non devono essere rimborsati dall’AI. In tal caso l’as-sunzione dei costi avviene secondo le disposizioni della LAMal.

Miopatie congenite e miastenia congenita (sin-drome miastenica congenita)

Anche le miopatie congenite e le distrofie miotoniche possono essere collocate sotto questo numero.

L’adinamia episodica ereditaria (in precedenza n. 192 OIC) rientra ora nel n. 184 OIC-DFI.

I materassi profilattici e terapeutici del decubito pos-sono essere presi a carico quali apparecchi di cura.

Aplasia e forte ipoplasia dei muscoli scheletrici, a condizione che sussistano limitazioni funzionali L’ipoplasia circoscritta del muscolo traverso dell’ad-dome nella regione della fovea mediale (luogo d’ele-zione per il passaggio dell’ernia inguinale diretta [her-nia inguinalis medialis] che deve essere considerata un’affezione acquisita) non è un’infermità congenita, così come non lo è una lacuna o una debolezza della linea alba, che può favorire la formazione di un’ernia epigastrica.

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184

184.1

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soppresso

Il presente numero è stato soppresso e il piede piatto congenito rientra ora nel n. 180 OIC-DFI.

Malattie congenite non infiammatorie delle artico-lazioni (quali fibromatosi ialina, displasia pseudo-reumatoide progressiva)

La lussazione congenita della rotula non costituisce più un’infermità congenita ai sensi dell’AI. Nel n. 195 OIC-DFI rientrano ora le malattie congenite non in-fiammatorie delle articolazioni.