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- VISTA la relazione che precede;

- VISTA la Legge Regionale 23.06.1997 n. 23;

- VISTI i pareri di cui all’art. 53 della Legge 08.06.1990 n. 142, così come modificato dall’art. 17 - comma 85 - della Legge 15.05.1997 n. 127, qui allegati;

- DOPO l’illustrazione tecnica da parte del Dirigente Comunale, Dott. Arch.

Antonio Maraniello, e il dibattito che ne è seguito, giusta quanto risulta registrato su nastro magnetico conservato agli atti;

- PRESO ATTO che nel corso della discussione ha preso posto in aula il Consigliere Gianluca Pignatelli elevando a 18 il numero dei Consiglieri presenti;

- CON VOTI N. 16 FAVOREVOLI, N. 2 CONTRARI (G. Galli e A. Zoccoli), resi e controllati per alzata di mano;

D E L I B E R A

DI ADOTTARE i seguenti criteri di interpretazione per l’applicazione dell’art.

47/bis delle N.T.A. del P.R.G. vigente:

Per tutti gli interventi ricadenti nelle “Zone per insediamenti terziari e commerciali in fase di attuazione B14”, da effettuare anche successivamente alla scadenza delle convenzioni dei Piani Attuativi adottati o approvati al momento dell’adozione del P.R.G., si confermano i parametri edificatori contenuti nei suddetti Piani Attuativi.

Successivamente alla scadenza di validità delle convenzioni i nuovi interventi edilizi potranno utilizzare esclusivamente il residuo edificatorio risultante dall’ultima concessione edilizia rilasciata nell’arco di validità delle convenzioni.

Tali nuovi interventi edilizi saranno valutati in conformità alle definizioni (criteri di calcolo) stabilite dalle presenti N.T.A. del P.R.G. (in particolare vedi art. 6).

Le superfici computate ai fini della verifica dei parametri edificatori in sede di rilascio delle concessioni edilizie rilasciate prima della scadenza delle convenzioni hanno “saturato” pro-quota la relativa capacità edificatoria e non potranno comunque essere “riutilizzate” anche nel caso in cui, ai sensi delle vigenti N.T.A. del P.R.G., porzioni delle stesse superfici non siano più computabili.

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 21.02.2001

OGGETTO :

INTERPRETAZIONE E RETTIFICA DELL’ART. 35 DELLE N.T.A. DEL VIGENTE P.R.G.: COMPLESSI PRODUTTIVI ESISTENTI E CONFERMATI B8.

Relazione

L’art. 35 delle N.T.A. del vigente P.R.G. (COMPLESSI PRODUTTIVI ESISTENTI E CONFERMATI B8) così recita:

I complessi produttivi esistenti che vengono confermati sono individuati nelle planimetrie di P.R.G. con apposito segno grafico.

Omissis …….

I parametri massimi per l'attività edificatoria sono i seguenti:

- Altezza: non superiore all'altezza del corpo di fabbrica più alto esclusi i camini e silos;

Nel caso di ricostruzione è possibile modificare l'altezza del fabbricato assumendo i parametri della zona B9 ove maggiori dell'esistente.

Omissis ……..

Qualora la superficie utilizzata dal complesso degli edifici e impianti esistenti sia inferiore, in rapporto all'area di pertinenza complessiva alle possibilità di utilizzazione previste per le zone di completamento di cui all'art. 36 è consentito l'ampliamento fino al raggiungimento di tale indice, e la nuova edificazione dei lotti liberi con il medesimo indice. Le altezze dei nuovi corpi di fabbrica non potranno superare quella del fabbricato esistente più alto, al netto delle sovrastrutture e volumi tecnici.

Qualora gli indici di cui al 5° comma siano già raggiunti o superati alla data di adozione della presente norma, o siano già superati al 90% degli indici di

In queste zone sono ammessi ampliamenti, ricostruzioni e nuove costruzioni di edifici e impianti con le destinazioni di cui al precedente articolo i parametri di edificazione massimi sono così definiti:

- Altezza: ml. 10;

Maggiori altezze potranno essere autorizzate dal Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, nel caso di comprovate necessità attinenti il tipo di lavorazioni.

- Indice di sfruttamento: 0,5 mq./mq.;

Omissis……

Pertanto, dalla lettura dei due articoli risulta possibile l’ampliamento di aziende esistenti in zona B8 fino a raggiungere l’indice di sfruttamento di 0,5 mq./mq.

previsto dalla B9 oppure, qualora tale parametro sia stato raggiunto o superato è consentito un ampliamento una-tantum pari al 10% dell'esistente purchè i nuovi corpi di fabbrica non superino l’altezza del fabbricato più alto.

E quindi, nelle aziende in zona B8, dove risultino presenti edifici aventi altezza superiore a m. 10,00 (parametro definito dall’art. 36) è sempre consentito (sia nel caso di ampliamento o sopralzo, sia nel caso di completa demolizione e ricostruzione) la costruzione di edifici aventi altezze superiori a mq. 10,00 fino al raggiungimento dell’altezza del fabbricato più alto.

Nelle aziende esistenti, sempre in zona B8, dove risultino presenti edifici aventi altezze inferiori a m. 10,00, la possibilità di ampliamento o sopralzo sembrerebbe dover essere, contenuta nei limiti dell’altezza massima esistente, senza possibilità di raggiungere il parametro dei m. 10,00 previsto per la zona B9.

Tale possibilità di elevamento dell’altezza fino ai 10,00 m. potrebbe però essere applicata provvedendo alla completa demolizione e successiva ricostruzione dell’intero complesso produttivo.

Questa disposizione non trova una valida giustificazione in quanto costituisce elemento di sperequazione fra diversi tipi di realtà .

Infatti, le previsioni dell’art. 35 delle N.T.A. del P.R.G. disciplinante i complessi produttivi esistenti e confermati in zona B8, NON congelano allo stato di fatto l’esistente anzi, consentono ampliamenti che si possono sviluppare planimetricamente fino a coprire il 50% del lotto ed addirittura, se tale indice sia già stato superato è possibile incrementare la superficie esistente di un ulteriore 10% una-tantum.

Risulta invece contraddittorio e contrastante il negare la possibilità di espansione in altezza (fino al raggiungimento del parametro dell’altezza di cui all’art. 36 delle N.T.A. del P.R.G.) se non previa demolizione e ricostruzione del complesso produttivo esistente.

Poiché la volontà dell’Amministrazione Comunale, che traspare dalla lettura degli artt. 35 e 36 delle N.T.A. del vigente P.R.G., sembra quella di consentire la possibilità di ampliamento dei complessi produttivi in zona B8, indipendentemente dall’altezza dei fabbricati in tale zona, mantenendo altezze superiori ai 10,00 metri, se già esistenti, e consentendo il raggiungimento di tale parametro per i complessi aventi altezze ad essa inferiori, si ritiene che sia possibile, nella zona B8, l’ampliamento delle esistenti aziende sia mediante costruzioni di nuovi corpi di fabbrica od il sopralzo degli esistenti edifici, assumendo i parametri dell’altezza di m. 10,00 previsti dalla zona B9 ove maggiori dell’esistente anche senza provvedere alla completa demolizione e ricostruzione del complesso (fatta salve la possibilità di autorizzare altezze maggiori a 10,00 m. previo acquisizione del parere della Commissione Edilizia e nel caso di comprovate necessità attinenti il tipo di lavorazioni).

Si ritiene opportuno altresì specificare che la sopra riportata determinazione non comporta incremento dei parametri di edificabilità previsti per la zona B8 rimanendo gli stessi contenuti negli indici di sfruttamento previsti dal P.R.G..

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata e ritenutala meritevole di approvazione per le ragioni ivi addotte;

Preso atto del dibattito sviluppatosi sull’argomento, giusta quanto risulta dalla registrazione su nastro magnetico conservato agli atti;

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qui allegati;

Preso atto che nel frattempo si sono allontanati dall’aula i Consiglieri Agliardi, Mangano, Rozzoni, Pignatelli e Pirola, riducendo il numero dei i presenti a 14 Consiglieri;

Con voti n. 13 favorevoli, n. 1 contrario (G. Galli) e nessun astenuto, resi e controllati per alzata di mano;

DELIBERA

DI ADOTTARE i criteri di interpretazione per l’applicazione dell’art. 35 delle N.T.A. del vigente P.R.G. – COMPLESSI PRODUTTIVI ESISTENTI E CONFERMATI B8 secondo i contenuti nella relazione di cui alle premesse.

DI RETTIFICARE per le motivazioni di cui alla relazione in premessa, l’art. 35 delle N.T.A. del vigente P.R.G. COMPLESSI PRODUTTIVI ESISTENTI E CONFERMATI B8 modificando:

- il terzo comma introducendo alla fine dello stesso il seguente periodo :

“nel caso in cui tale altezza sia già superiore ai parametri della zona B9”

- il quarto comma introducendo dopo la quarta parola le seguenti parole:

“ampliamenti e sopralzi”

eliminando le successive e seguenti parole:

“è possibile modificare l’altezza del fabbricato assumendo i parametri”

sostituendole con le seguenti parole:

“potranno essere assunti i parametri delle altezze”

- l’ottavo comma introducendo alla fine dello stesso il seguente periodo:

“nel caso in cui le stesse siano già superiori della zona B9, mentre potranno essere assunti i parametri delle altezze della zona B9 ove gli stessi risultino maggiori delle altezze dei fabbricati esistenti”.

DI PRECISARE che la rettifica oggetto della presente deliberazione non comporta incremento dei parametri di edificabilità previsti per la zona B8 rimanendo gli stessi contenuti negli indici di sfruttamento previsti dal P.R.G..

DI DARE ATTO che in base a quanto deliberato, il testo dell’art. 35 delle N.T.A.

del vigente P.R.G. è il seguente:

ART. 35 - COMPLESSI PRODUTTIVI ESISTENTI E CONFERMATI B8 *

1) I complessi produttivi esistenti che vengono confermati sono individuati nelle planimetrie di P.R.G. con apposito segno grafico.

2) Nel caso di interventi che modificano l'assetto planivolumetrico, nonchè di interventi di demolizione e ricostruzione, è fatto obbligo di presentazione dei progetti con elaborati grafici planivolumetrici riferiti all'intera areainteressata dal complesso produttivo.

3) I parametri massimi per l'attività edificatoria sono i seguenti:

- Altezza: non superiore all'altezza del corpo di fabbrica più alto esclusi i camini e silos nel caso in cui tale altezza sia già superiore ai parametri della zona B9.

4) Nel caso di ricostruzione, ampliamenti e sopralzi potranno essere assunti i parametri delle altezze della zona B9 ove maggiori dell’esistente.

5) - Rapporto di impermeabilizzazione: 90%;

6) - Distacchi e distanze :

Le distanze dai confini sono fissate in ml. 5.00 dove l'altezza del fabbricato sia maggiore a ml. 10.00 la stessa è fissata nella metà dell'altezza del fabbricato.

7) Sono consentiti inoltre tutti gli interventi di cui all'art. 31 della legge 457/78 sui volumi esistenti che confermino la destinazione produttiva, come indicata all'art. 34.

8) Qualora la superficie utilizzata dal complesso degli edifici e impianti esistenti sia inferiore, in rapporto all'area di pertinenza complessiva alle possibilità di utilizzazione previste per le zone di completamento di cui all'art. 36 è consentito l'ampliamento fino al raggiungimento di tale indice, e la nuova edificazione dei lotti liberi con il medesimo indice. Le altezze dei nuovi corpi di fabbrica non potranno superare quella del fabbricato esistente più alto, al netto delle sovrastrutture e volumi tecnici nel caso in cui le stesse siano già superiori ai parametri delle altezze della zona B9, mentre potranno essere assunti parametri delle altezze della zona B9 ove gli stessi risultino maggiori delle altezze dei fabbricati esistenti.

9) Qualora gli indici di cui al 5° comma siano g ià raggiunti o superati alla data di adozione della presente norma, o siano già superati al 90% degli indici di cui al 5° comma è comunque consentito un ampliame nto una tantum pari al 10% dell'esistente, anche per successivi interventi.

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 21.02.2001

OGGETTO

INTERPRETAZIONE E RETTIFICA DELL’ART. 41 DELLE N.T.A. DEL VIGENTE P.R.G.:

ZONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI IN FASE DI ATTUAZIONE B11.

Relazione

L’art. 41 delle N.T.A. del vigente P.R.G. (ZONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI IN FASE DI ATTUAZIONE B11) prescrive che :

Per gli interventi interni a tali zone, che sono già state oggetto di pianificazione attuativa è, consentito il completamento dei lotti liberi e delle volumetrie e superfici previste.

Anche successivamente alla scadenza dei termini delle convenzioni, e purchè tutti gli obblighi in esse contenuti in ordine alle opere di interesse pubblico da realizzarsi da parte dei privati siano stati soddisfatti, sono confermati tutti i parametri edilizi e le norme previste dalle convenzioni e dagli elaborati dei Piani Attuativi approvati.

Per l'insediamenti del vigente Piano per Insediamenti Produttivi, approvato ai sensi dell'art. 27 della Legge 867/71, valgono le previsioni dello strumento attuativo.

In particolare, come si evince dall’articolato sopra riportato, l’ultimo comma di tale articolo rimanda alle previsioni del Piano per Insediamenti Produttivi.

Tale Piano risulta decaduto per decorrenza del termine di 18 anni della sua approvazione (anno 1978) e pertanto le relative norme di attuazione vengono

“tenute in vita” esclusivamente per i disposti di cui all’art. 17 della L. 1150/42 e dallo stesso art. 41 delle N.T.A. del P.R.G. che ad esse rimandano.

Tale disposizione, risulta contrastante e sperequativa rispetto a tutte le altre norme del Piano Regolatore che regolano le zone destinate agli insediamenti produttivi, in quanto l’art. 6 delle norme di attuazione del P.I.P. prevede oltre alla verifica della S.L.P., della S.C. e dell’altezza, anche la verifica della densità fondiaria (indice volumetrico) fissato nella misura massima di 3 mc./mq. di superficie fondiaria.

La presenza di tale indice volumetrico di sfruttamento risulta irrilevante:

* ai fini edificatori, in quanto vengono già fissati dagli artt. 5 e 6 delle N.T.A. del P.I.P. gli indici di :

- Superficie Lorda di Piano (non superiore a 1 mq/mq. della superficie fondiaria);

- Superficie Coperta (non superiore a mq. 0,60 per ogni mq. di superficie fondiaria);

- Altezza Massima (non superiore a m. 12,00 all’intradosso dell’ultima soletta, fatte salve altezze superiori che potranno essere autorizzate per impianti ed attrezzature produttive se giustificati dalla destinazione d’uso e da documentate esigenze tecnologiche.

* ai fini del calcolo degli oneri di urbanizzazione, in quanto gli stessi vengono applicati in ragione della Superficie Lorda di Piano in progetto e comunque gli stessi, nel P.I.P., risultano interamente versati in sede di convenzionamento;

* ai fini urbanistici, in quanto la determinazione degli standards di legge viene calcolata in base alla superficie zonale.

Pertanto al fine di uniformare anche la zona per insediamenti produttivi B11 alle altre zone classificate dal P.R.G. quali insediamenti produttivi (B8-B9-B10) risulta opportuno effettuare le verifiche delle possibilità edificatorie esclusivamente attraverso i parametri della SUPERFICIE LORDA DI PIANO (S.L.P.) della SUPERFICIE COPERTA (S.C.) e dell’Altezza in analogia a quanto previsto per tutte le zone produttive individuate dal vigente P.R.G., escludendo dalla verifica il solo indice volumetrico (densità fondiaria).

Le verifiche delle possibilità effettuate attraverso i suddetti indici di sfruttamento (S.L.P. – S.C. Altezza) non incidono sul dimensionamento globale degli insediamenti produttivi e non diminuiscono e non richiedono ulteriore dotazione di aree per servizi pubblici o di uso pubblico.

Altresì, nel testo dell’art. 41 delle N.T.A. del P.R.G. è presente un errore materiale nel testo dell’articolato e più precisamente viene citata alla decima riga del testo la Legge 867/71 in luogo della Legge 865/71 pertanto si rende necessario provvedere anche alla rettifica dell’articolo in tal senso.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta di deliberazione sopra riportata e ritenutala meritevole di approvazione per le ragioni ivi addotte;

- Preso atto del dibattito sviluppatesi sull’argomento, giusta quanto risulta dalla registrazione su nastro magnetico conservato agli atti; effettuare le verifiche, per la zona, attraverso i parametri della Superficie Lorda di Piano (S.L.P.) della Superficie Coperta (S.C.) e dell’altezza di cui agli artt. 5 e 6 delle N.T.A. del P.I.P. a cui l’art. 41 delle N.T.A. del P.R.G. rimanda escludendo dalla verifica il parametro della densità fondiaria (indice volumetrico), fermo restando ogni altra previsione delle Norme Tecniche del P.I.P. stesso;

DI RETTIFICARE per le motivazioni di cui alla relazione in premessa, l’art. 41 delle N.T.A. del vigente P.R.G. – ZONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI IN FASE DI ATTUAZIONE B11 – alla decima riga del testo l’errata dicitura

DI PRECISARE che l’interpretazione e rettifica della presente deliberazione non incidono sul dimensionamento globale degli insediamenti produttivi e non diminuiscono e non richiedono ulteriore dotazione di aree per servizi pubblici o di uso pubblico;

DI DARE ATTO che in base a quanto deliberato in testo dell’art. 34 delle N.T.A.

del vigente P.R.G. è il seguente:

ART. 41 - ZONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI IN FASE DI

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