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Consumazione – tentativo

2. L’art. 246 c.p.: Corruzione del cittadino da parte dello straniero

2.5. Consumazione – tentativo

Il reato si perfeziona con l’incontro dell’attività del corrotto e del corruttore, come sopra specificate.

Giacchè trattasi di reato di pericolo, se il cittadino non accetta l’offerta che gli viene fatta o non riceve il denaro o l’utilità offerta, la condotta dello straniero non può

(4) Cfr. quanto sostenuto in proposito a commento dell’art. 242 cpv. c.p. sul fatto che l’obbligo di fedeltà sussiste solo per chi ha lo status civitatis.

(5) Marconi, voce Stato ( delitti contro la personalità internazionale dello), cit., 618; Ranieri, Manuale cit., 24.

(6) Vd. Alborghetti, Corruzione del cittadino da parte dello straniero, in Enc. for., II, Milano, 1958, 741;

Manzini, Trattato op. cit., 24.

(7) In tal senso, Pannain, Voce Personalità internazionale cit., 1117; Marconi, voce Stato cit., 618.

(8) Vd. Manzini, op. cit., 100-101.

sere punita in quanto non viene perfezionato il rapporto di corruzione ed essendo appli-cabili, in tal caso, gli artt. 302 e 303 c.p.

Affinché possa dirsi integrato il reato in esame è necessario che la dazione, o la promessa, sia effettuata al fine di far compiere al cittadino “atti contrari agli interessi na-zionali” e si richiede, pertanto, in quest’ultimo la consapevolezza della contrarietà dei propri atti(9). Se, diversamente, le offerte vengono accettate per altri motivi, la fattispecie incriminatrice non può dirsi integrata né per il cittadino né per lo straniero(10).

Poiché nessuna norma la prevede espressamente, deve escludersi che possa confi-gurarsi l’ipotesi di istigazione alla corruzione(11). Non è ipotizzabile, infatti, che l’istigato metta in atto da solo, e senza il concorso della condotta dell’istigatore, la propria azione come indicata dal paradigma legale giacché il reato (comprensivo della condotta e dell’evento) consiste esattamente nell’accordo che, ovviamente, non può dirsi perfeziona-to da una sola manifestazione di volontà.

Quanto alla necessità che l’azione posta in essere dal cittadino miri a realizzare un’attività contraria agli interessi nazionali, alcuni Autori hanno espresso dubbi sulla legittimità costituzionale di detta norma, sia per contrasto con il principio di tassatività-determinatezza sia sotto il profilo della incongruità con quanto previsto dall’art. 283 c.p., in tema di attentato ai valori costituzionali.

Si sostiene, infatti, che laddove il disvalore della condotta debba concentrarsi e-sclusivamente sulla venalità manifestata dal cittadino, non fine a se stessa ma preordinata alla realizzazione di una condotta contraria agli interessi nazionali, conseguentemente è logico ritenere che su ogni cittadino ricada il dovere di astenersi dal nuocere a tali inte-ressi. Al riguardo, è stato autorevolmente detto: “Dato il dovere di ogni cittadino di aste-nersi dal nuocere a tali interessi, lo Stato presume che i sottoposti siano immuni da vena-li intese con lo straniero, e questa presunzione determina un rapporto di fiducia dello Stato verso i cittadini”. Se il cittadino pertanto viola questo dovere di fedeltà politica, la reazione aspra, da parte dello Stato, è assolutamente giustificata!(12).

Ma a tale corrente dottrinaria è stato obiettato che: “la norma non è affatto una traduzione in obbligo né del dovere di fedeltà né del dovere di osservanza sanciti dalla Costituzione repubblicana (art. 54 ).Se infatti oggetto del dovere di fedeltà politica è il contenuto di una certa costituzione, assunto come sua ragione legittimatrice, mentre og-getto del dovere di osservanza sono le norme di un dato testo costituzionale nella loro portata di fonte di validità di quell’ordinamento, l’obbligo corrispondente a tali doveri si sostanzia nei confronti del comune cittadino in un solo tipo di comportamento dovuto, che consiste nel non attentare ai valori materiali ed ai supremi criteri organizzativi della

(9) Così la giurisprudenza della Cassazione, per tutte, Cass. Sez. I, 26 giugno 1962 in Giust.pen., 1963, II, 405, 562 i cui testualmente “Nel delitto di corruzione del cittadino da parte dello straniero ha rilievo la con-sapevolezza della contrarietà degli atti da compiere, agli interessi nazionali: senza tale concon-sapevolezza non potrebbe infatti sussistere quella precisa direzione della volontà dell’agente che è elemento psicologico im-prescindibile perché si realizzi la fattispecie legale che strettamente collega la recezione o la promessa del compenso con il fine -dolo specifico- di compiere atti contrari agli interessi della patria.”.

(10) In tal senso, Pannain, Personalità cit., 1117.

(11) Così Pannain, Personalità cit., 1117; Marconi, voce Stato (personalità internazionale) op. cit., 618.

(12) Così Manzini, Trattato cit., 98-99.

Costituzione, ossia nell’astenersi dal compiere il fatto previsto e punito dall’art. 283 c.p.” (13).

In quest’ottica, pertanto, non concretano un attentato alla Costituzione gli atti an-tinazionali dei quali l’art. 246 c.p. dà incerta definizione. Da qui discende la critica di in-congruità mossa alla norma, di cui sopra si discuteva.

Se, ancora, si volesse accogliere quell’insegnamento secondo il quale gli interessi nazionali protetti dalla norma in questione, non sono solo quelli penalmente o comunque giuridicamente sanzionati, ma “tutti quelli che appaiono in un determinato momento sto-rico”(14), ne deriverebbe, quale conseguenza logica, l’assenza di tipicità della stessa.

“L’accertare se gli atti che il cittadino corrotto si propone di compiere o ha com-piuto siano contrari agli interessi nazionali, dipende infatti a tal punto da una valutazio-ne esclusivamente politica rimessa alla discreziovalutazio-ne del giudice” che ovviamente dovrà anche valutare l’antinazionalità del fine dell’agente e se quest’ultimo non sarà evidente

“ dovrà ispirarsi ai criteri che informavano la politica del Governo nel momento che viene in considerazione, poiché è il governo, emanato dalla maggioranza parlamentare che rappresenta la nazione e ne cura gli interessi.”(15).

E sono proprio questa “flessibilità” e “genericità” della norma, astrattamente inte-sa, che il giudice dovrà colmare, in sede di applicazione al caso concreto, attraverso il suo giudizio di valutazione e la sua decisione, che contrastano con il principio costituzionale di legalità(16).

Il conflitto con gli interessi nazionale deve, in ogni caso, ritenersi elemento costi-tutivo del reato e non semplice condizione obiettiva di punibilità a fronte della necessaria

“connessione causale e psichica” tra il comportamento del soggetto e tale evento, il quale solo realizza la lesione al bene-interesse protetto dalla norma.

Il tentativo è configurabile, secondo alcuni, solo nell’ipotesi in cui il soggetto compia atti idonei, diretti in modo non equivoco, ad ottenere dallo straniero una promessa di denaro od altra utilità, al fine di commettere azioni contrarie agli interessi nazionali, che non sono realizzate per cause indipendenti dalla volontà del cittadino(17); secondo al-tri, invece, nell’ipotesi del “farsi promettere” il reato si consuma con la promessa non es-sendo necessaria l’accettazione della stessa della stessa controparte; laddove il soggetto si pente, non è configurabile la desistenza volontaria ma se il soggetto impedisce l’evento, cioè la promessa da parte dello straniero, si può configurare il tentativo(18).

(13) Riferiamo qui testualmente, Marconi, voce Stato (delitti contro la personalità), cit., 618; vd. in tal senso anche Lombardi, Contributo allo studio dei doveri costituzionali, ; Id., Fedeltà (dir.cost.), in Enc. dir., XVII, Milano, 1968, 170-171.

(14) Così Pannain, Personalità, cit., 1117.

(15) Così Manzini, Trattato cit., 98-99.

(16) Sulla incostituzionalità della norma, vd. anche Grasso, Il principio nullum crimen sine lege nella Costi-tuzione italiana, Milano, 1972, 113; Nuvolone, La problematica penale della CostiCosti-tuzione, in Scritti in ono-re di C.Mortati, IV, 474.

(17) In tal senso, Alberghetti, op. cit., 742.

(18) Così Pannain, Personalità cit., 1117; in giurisprudenza, vd. Cass.pen, I sez., 6.12.1991, in Cass.pen., 1993, 1427, in cui si statuisce che il momento consumativi del delitto è da identificarsi nel momento in cui il cittadino italiano accetta la promessa di qualche utilità a nulla rilevando poi che nella successiva fase ese-cutiva dell’accordo criminoso, l’imputato abbia chiesto aiuto ad un soggetto che abbia immediatamente de-nunciato il fatto ai servizi segreti italiani rendendo cosi inidonei al raggiungimento dello scopo i compor-tamenti dell’imputato stesso.

Secondo il Manzini, infine, il tentativo è configurabile tutte le volte in cui i sog-getti attivi abbiano preso l’iniziativa. In particolare, per lo straniero, il delitto sarà punibi-le tutte punibi-le volte in cui il denaro, o l’ altra utilità, siano stati dati o promessi ad un interme-diario che abbia poi omesso di promettere o dare al cittadino italiano.