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7. DISCIPLINA DEL TERRITORIO RURALE 1. Invarianti del Territorio Rurale

7.2 Disciplina delle Invarianti

Al fine di adeguare gli indirizzi e le prescrizioni dello strumento territoriale provinciale alle proprie scelte di carattere generale (comma 1, art. 4 del PTC) e alle sopravvenute disposizioni normative regionali e agli strumenti urbanistici sovraordinati , il Consiglio

Art.2 nuovi parametri nelle superfici fondiarie minime per l’edificazione di annessi e per fabbricati rurale abitativi (art 2) mentre il totale di 1728 ore previste per la realizzazione di una unità abitativa sono le stesse per l’attività agricola primaria che per le attività connesse, mentre nelle zone svantaggiate e collinari il PTC potrà prevedere valori intermedi tra le 1728 ore e le 864 ore.

Art. 3, comma 4

Per la realizzazione di nuovi fabbricati ad uso abitativo viene inserita la dicitura

“ corretta localizzazione rispetto ai caratteri del territorio e del paesaggio”

L’inserimento dei nuovi fabbricati, da parte del comune, dovrà rispettare anche le previsioni del PTC Provinciale.

Art. 4, comma 2

Stessa dicitura per la realizzazione di annessi agricoli.

Art. 5

Viene demandata al comune la realizzazione di nuovi annessi agricoli non soggetta al rispetto delle superfici minime, i quali dovranno stabilire sia le superfici fondiarie minime che le dimensioni degli annessi.

Art. 7

L’installazione di manufatti precari (temporanei fino a due anni) Alle aziende agricole è comunque sempre consentito installare detti manufatti anche se non previsti dagli SU. e tale istallazione può essere attuata in qualsiasi parte del territorio.

Ove perdurino le esigenze, i manufatti precari, previa ulteriore comunicazione, possono essere mantenuti, fermo restando il termine temporale di cui alla lettera c) del comma 4, (due anni) oppure reinstallati, previa rimozione, anche in parti diverse della superficie aziendale.”

Art. 8

L’installazione di serre temporanee è solo consentita alla aziende agricole e la loro istallazione può essere superiore ad un anno, mentre l’istallazione di serre con copertura stagionale non può superare un anno.

Art.9

Ai fini dell’approvazione dei piani , oltre alla conformità urbanistico ed edilizia viene trasferita ai comuni la verifica anche la coerenza paesaggistica . Rimane di competenza provinciale o della C.M. il parere agronomico.

Attività Agrituristiche le modifiche introdotte rispetto alla LR n 30 , del 23 giugno 2003,sono le seguenti :

Art. 17 - Immobili destinati all'attività agrituristica 1. Possono essere utilizzati per l'attività agrituristica:

a) i locali siti nell'abitazione principale dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo o nei centri abitati, compatibilmente con le caratteristiche di ruralità dell'edificio e del luogo in cui esso è ubicato come specificato nel regolamento di attuazione, qualora l'imprenditore agricolo svolga la propria attività in un fondo privo di fabbricati sito nel medesimo comune o in un comune limitrofo;

b) gli altri edifici o parti di essi esistenti sul fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso;

c) i volumi derivanti da interventi di ristrutturazione urbanistica se ammessi dagli strumenti urbanistici comunali, o dagli atti di governo del territorio, di sostituzione edilizia nonché da addizioni o trasferimenti di volumetrie che rientrino nella esistenti con destinazione produttiva agricola nei programmi aziendali presentati ai sensi dell’articolo 41 comma 4 della l.r. 1/2005

ristrutturazione edilizia ai sensi dell' articolo 79 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);

d) gli edifici posti all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa per l’organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, divulgative, di pratica sportiva, di escursionismo e di ippoturismo, sociali e di servizio per le comunità locali.

2. L’attività agrituristica può essere svolta sia in edifici con destinazione d’uso a fini agricoli che in edifici classificati come civile abitazione.

Art. 18 - Disciplina per il governo del territorio e per gli interventi edilizi 3. Non è consentita la trasformazione e l’utilizzazione ai fini agrituristici:

a) degli edifici, o di parti di essi, e degli annessi agricoli realizzati alle condizioni contenute nelle convenzioni o negli atti d'obbligo di cui all' articolo 5, comma 3 della legge regionale 19 febbraio 1979, n. 10 (Norme urbanistiche transitorie relative alle zone agricole) ed all' articolo 4, comma 6, della LR 64/1995 per il periodo di validità delle stesse convenzioni e atti d'obbligo;

b) degli annessi agricoli realizzati ai sensi dell' articolo 4, comma 2, della l.r 10/1979 , nonché di quelli costruiti ai sensi dell'articolo 3, commi 10 e 11, della LR 64/1995

b bis) degli annessi agricoli realizzati ai sensi dell’articolo 41, comma 4, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), salvo che al termine del programma aziendale pluriennale risultino non più necessari o atti all’attività

agricola per la quale sono stati realizzati.

4. Agli interventi effettuati sul patrimonio edilizio con destinazione agrituristica si applica l' art. 5 della LR 64/1995 e successive modifiche.

5. Agli interventi edilizi per le attività agrituristiche realizzati dagli imprenditori agricoli professionali si applica l' articolo 124, comma 1, lettera a) della l.r. 1/2005 .

6. Non possono essere realizzate nuove costruzioni per l'attività agrituristica e per le attrezzature e i servizi ad essa afferenti, fatta salva la realizzazione dei volumi di cui al comma 1, lettera c) dell'articolo 17 , dei servizi igienico -sanitari, dei volumi tecnici e la realizzazione degli impianti sportivo-ricreativi secondo le norme tecniche definite nel regolamento di attuazione.

6 bis. I volumi relativi agli annessi agricoli trasformati in strutture agrituristiche successivamente all’entrata in vigore della presente legge sono conteggiati tra gli edifici esistenti con destinazione produttiva agricola nei programmi aziendali , presentati ai sensi dell’art.41,comma4, LR 1/2005 per la durata di dieci anni.

L’ adeguamento del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pisa ( Del. CC. n 100 del 27 luglio 2006) alle normative vigenti, si concretizza con indirizzi e direttive volte alla valorizzazione e alla salvaguardia del territorio rurale.

Al fine di attuare uno strumento di piano per contrastare l’attuale degrado paesaggistico e

- per salvaguardare il sistema vegetazionale attraverso la gestione e la tutela del bosco, anche incrementandone l’indice e valorizzando la silvicoltura;

- di promozione e valorizzazione attraverso la realizzazione di percorsi culturali , collegamenti pedonali , ciclabili, ippovie;

- di tutela della struttura agraria e del patrimonio architettonico rurale;

- per il recupero e l’incentivazione delle Attività Agricole e delle attività ad essa connesse;

- per la salvaguardia boscata e l’attività di silvicoltura;

L’individuazione di parti di territorio rurale con caratteri di marginalità dal punto di vista della produzione agricola, al fine di attuare uno strumento di piano utile a contrastare l’attuale degrado idrogeologico, geo - morfologico e paesaggistico e, allo stesso tempo, consentire nuove opportunità di sviluppo attraverso attività di recupero e valorizzazione delle coltivazioni abbandonate, compatibili con il territorio rurale. Tali attività dovranno essere finalizzate a valorizzare le potenzialità intrinseche dell’area, anche in modo integrato, e contribuire al miglioramento qualitativo del contesto territoriale, sottraendole alla possibile pressione speculativa.

Le nuove Norme intendono attivare meccanismi perequativi che consentano il trasferimento e l’urbanizzazione in aree diverse da quelle di maggior pregio o fragilità paesistica ambientale garanzia , in modo che nelle campagne continui ad essere assicurata la presenza dell’impresa agricola orientata alla innovazione qualitativa e competitiva, migliorando la produzione agricola e la competitività aziendale a favore di produzioni tipiche e tradizionali, e attivando sistemi di produzione eco-compatibili e attività di allevamento ispirate a criteri di sostenibilità ambientale e benessere animale.

La normativa della variante intende valorizzare le produzioni agricole locali attraverso l’incentivazione di percorsi di adeguamento improntati sulla ricerca di mercati di qualità, sulla differenziazione, sulla creazione di valore e sulla diversificazione produttiva, sfruttando le potenzialità derivanti dal flusso turistico, da una qualificazione della domanda dei

amministrazioni locali, che hanno incoraggiato la nascita di progetti comuni e iniziative collettive.

Intende inoltre promuovere una nuova organizzazione dei sistemi alimentari attraverso la pianificazione del cibo (ai sensi dell’atto di indirizzo politico approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 26 del 22 aprile 2010), al fine di comprendere ed orientare le modalità di produzione, distribuzione e consumo di cibo in modo da ottenere migliori standard di accessibilità, qualità, equità, salubrità dei cibi e ridurne gli sprechi con evidenti riflessi dal punto di vista sociale e ambientale. Creare le condizioni di contesto perché vengano ampliati gli spazi di libertà individuale attraverso l’educazione e l’informazione, e la dotazione di infrastrutture in coerenza con gli interventi che riguardano il cibo.

Per quanto riguarda il recepimento alla normativa regionale n. 11 / 2011

“Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia”, l’ uso del suolo agricolo per l’istallazione di fonti rinnovabili è auspicabile solo se legato allo sviluppo della multifunzionalità delle aree agricole, al fine del raggiungimento dell’obiettivo dell’autosufficienza energetica.

Anche il corretto utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura riguarda uno degli obiettivi strategici di questa variante che vuole tutelare al contempo le aree, nelle quali siano state eseguite azioni e politiche di miglioramento ambientale, evitando effetti nocivi sull’uomo, sulla vegetazione, sugli animali e sull’uomo. A tal fine, recependo la normativa vigente in materia , l’impiego dei fanghi in attività agricole è condizionato alla presentazione di un PAPMAA.

La Provincia, anche attraverso il PTC e i piani di settore persegue il criterio di :

- promuovere e adottare studi e criteri di Ricerca per l’uso di tecniche sia agronomiche sia zootecniche riferite all’allevamento animale finalizzate alla produzione di prodotti tipici e di allevamento di razze a rischio di estinzione;

- innovare il Marketing e la commercializzazione dei prodotti tipici e la certificazione di qualità e tipicità, creando forme di relazione con attività tradizionali e turistiche;

- promuovere la valorizzazione e la produzione agricola di qualità, attraverso il ripristino e il potenziamento di coltivazioni tradizionali locali;

- incrementare la promozione di iniziative di filiera corta, attraverso il miglioramento delle produzioni e l’utilizzo di certificazioni e marchi, promuovendo il turismo verde e agriturismo.

Promuovere sinergie tra agricoltura e ambiente, al fine di valorizzare la interrelazione tra l’ambiente rurale e il territorio circostante prevedendo di:

- rafforzare la rete ecologica attraverso la conservazione dei varchi naturali di accesso ai corsi d’acqua;

- promuovere la gestione dei varchi naturali con finalità ambientali e per il tempo libero;- conservare la qualità paesaggistica della rete minore viaria;

- dare impulso alla realizzazione di parchi agricoli extraurbani, sottoponendoli a norme di tutela paesaggistica ed ambientale;

- assicurare la conservazione delle esistenti orditure dei campi e dei segni significativi dell'evoluzione idrica del territorio, nonché la manutenzione della rete scolante principale.

Promuovere relazioni tra agricoltura e aree protette provinciali (Riserve Naturali, SIC, SIR ed ANPIL) operando al fine di:

- individuare le aree protette provinciali quali luoghi di eccellenza dove sperimentare nuove e più avanzate forme di politica agro-ambientale con particolare riguardo alla diminuzione degli input, alla tipicizzazione dei prodotti ed alla stessa conservazione del paesaggio;

- garantire la permanenza e l'ammodernamento strutturale delle aziende agricole;

- mantenere vivo il tessuto sociale, economico e storico-culturale delle stesse comunità umane insediate, soprattutto nelle aree protette collocate in zone svantaggiate, mediante l'attività agricola,condotta con metodi rispettosi dell'ambiente;

- individuare strumenti specifici di intervento, volti a favorire l'esercizio di forme di agricoltura a ridotto impatto ambientale fortemente ancorate al contesto territoriale di riferimento.

Incentivare attività di servizio culturale, sociale, didattiche e turistiche, perseguendo:

- iniziative a sostegno della ricettività;

- il sostenimento di progetti di restauro e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale;

- il supporto dell’offerta turistica attraverso il sistema della sentieristica, degli itinerari e dei percorsi e la rete dei servizi ad esso correlati;

Recuperare e riqualificare le aree agricole abbandonate o compromesse e connotate da degrado paesaggistico e idrogeologico, perseguendo azioni di riqualificazione paesistico - ambientale, adottando criteri di incentivazione a favore di, produzioni tipiche tradizionali e ecocompatibili, e attività di allevamento improntate alla sostenibilità ambientale.

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