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STAND BY ME

Open Multi - Hull for Cruising

Le vacanze in mare attraggono un numero sempre maggiore di connazionali (ma non solo) stanchi del rumore, del traffico e delle restrizioni che le

città impongono, per ricaricarsi in sano relax, profondamente consci della sensazione di libertà che una simile scelta può generare. Troppo spesso però, a prescindere se appassionati del relax o della pesca sportiva, questi diportisti a volte “improvvisati” sono inconsapevoli dei veri pericoli che si nascondono in mare, sottovalutando l’importanza delle regole per una serena e tranquilla crociera e mettendo a volte, a repentaglio la propria sicurezza e quella degli altri. Fondamentale quindi, prima di avviare il motore e di mollare le cime, è accettarsi di avere a bordo tutto il necessario, come ad es. le dotazioni di sicurezza e i documenti obbligatori, oltre che, ovviamente conoscere le previsione meteo nautiche e assicurarsi che ognuno a bordo sappia come comportarsi in caso di emergenza in mare.

La seguente tabella ministeriale riporta l’elenco delle dotazioni minime da tenere a bordo in relazione alla distanza dalla costa rispetto alla quale la navigazione avviene. Resta, in ogni caso, nella responsabilità del comandante (per le imbarcazioni) o del conduttore (per i natanti), considerate le condizioni e/o previsioni meteo marine e la distanza tra porti sicuri, dotare l’unità di ulteriori mezzi ed attrezzature di sicurezza e marinaresche.

SENZA ALCUN LIMITE ENTRO 50 MIGLIA ENTRO 12 MIGLIA ENTRO 6 MIGLIA ENTRO 3 MIGLIA

zattera di salvataggio

(per tutte le persone a bordo) X X

X

X

X X (1)

X (1)

X (3)

X (1)

X (1)

X (2)

X (1) X (1)

X (1)

X (2)

X (1)

X (1)

X (2) X (1)

X X

X

X X

X boetta luminosa

boetta fumogena

bussola e tabelle delle deviazioni (A)

(A) obbligatorie solo per le imbarcazioni da diporto zattera di salvataggio costiera

(per tutte le persone a bordo)

cinture di salvataggio (per tutte le persone a bordo)

salvagente anulare con cima (per tutte le persone a bordo)

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SENZA ALCUN LIMITE ENTRO 50 MIGLIA ENTRO 12 MIGLIA ENTRO 6 MIGLIA ENTRO 3 MIGLIA

orologio X X

X

X

X X

X (4)

X (4)

X (2)

X (2) X (3)

X (3)

X (2)

X (2)

X (2) X

X

X X

strumenti da carteggio

fuochi a mano a luce rossa

razzi a paracadute a luce rossa

(B) è consentito l’uso di cartografia elettronica conforme al decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 10 luglio 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 193 del 19 agosto 2002.

barometro

binocolo

carte nautiche della zona in cui si effettua la navigazione (B)

cassetta di pronto soccorso (C) X

X X

X

X X X

X

X

X X

X

X X

X

X X

X X

X apparato VHF

riflettore Radar

E.P.I.R.B (Emergency Position Indicating Radio Beacon)

(C) secondo la tabella D allegata al decreto del Ministero della sanità 28 maggio 1988, n. 279.

(D) nel caso di navigazione diurna fino a dodici miglia dalla costa, i fanali regolamentari possono essere sostituiti con una torcia di sicurezza a luce bianca.

(E) per le unità aventi una lunghezza superiore a 12 metri è obbligatorio anche il fischio e la campana (la campana può essere sostituita da un dispositivo sonoro portatile).

fanali regolamentari (D)

apparecchi di segnalazione sonora (E)

strumento di radioposizionamento (LORAN , GPS)

SENZA ALCUN LIMITE ENTRO 50 MIGLIA ENTRO 12 MIGLIA ENTRO 6 MIGLIA ENTRO 3 MIGLIA

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ZATTERE DI SALVATAGGIO (NAVIGAZIONE ENTRO 12 MIGLIA)

In sostituzione del mezzo collettivo di salvataggio (il c.d. atollo), abrogato dal 1° gennaio 2009, le unità da diporto in navigazione da oltre 6 miglia a entro 12 miglia dalla costa devono avere a bordo zattere di salvataggio conformi al D.M. 12 agosto 2002, n. 219 (con applicazione non integrale del decreto, ma con specifiche prescrizioni e deroghe) riportanti la dicitura

“zattere aperte per la navigazione entro 12 miglia dalla costa”, costruite sulla base del Decreto Dirigenziale del 2 marzo 2009, emanato dal Corpo Generale delle Capitanerie di Porto.

La prima revisione di queste zattere deve essere effettuata dopo 36 mesi;

successivamente, dopo 24 mesi.

La capacità delle zattere deve essere conforme al numero di persone presenti a bordo.

GIUBBOTTI

Il numero di cinture di salvataggio (giubbotti) deve corrispondere al numero delle persone presenti a bordo.

Tutte le unità, messe in servizio nell’Unione Europea dopo il 18 marzo 2009, di bandiera italiana devono avere a bordo cinture di salvataggio rispondenti alla norma armonizzata EN ISO serie 12402.

Per la navigazione oltre 6 miglia, le cinture devono rispondere, come requisito minimo, alla norma EN ISO 12402-3, che de]nisce cinture di livello prestazionale 150 (150N di galleggiabilità).

Le cinture di salvataggio già presenti a bordo marcate CE (per unità messe in servizio prima del 18 marzo 2009) non devono essere sostituite, purché rispondenti ai requisiti di galleggiabilità previsti dalla citata circolare.

per la navigazione oltre 6 miglia, sono ancora valide le cinture marcate CE modelli 150 (EN 396) o 275 (EN 399).

Le cinture di salvataggio di tipo approvato e conformi alla direttiva 96/98/

CE (ora 2014/90/UE), sull’equipaggiamento marittimo, c.d. Direttiva MED, possono essere utilizzate indifferentemente sia per la navigazione da 300 metri a 6 miglia sia per la navigazione oltre 6 miglia.

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SALVAGENTI ANULARI E A FERRO DI CAVALLO

I salvagenti anulari e quelli a ferro di cavallo devono essere conformi al prototipo approvato dall’Amministrazione in base al D.M. 29 settembre 1999, n. 385.

I salvagente (dotati almeno di luci di accensione automatica e di strisce riflettenti) e le luci ad accensione automatica di tipo approvato in conformità alla SOLAS ’74, come emendata, marcate con data di produzione e collaudo anteriore al 2 novembre 1999, possono continuare ad essere utilizzati a bordo delle unità da diporto fino a quando non si renda necessaria la loro sostituzione.

I salvagenti conformi ai decreti ministeriali 20 aprile 1978 e 3 dicembre 1981, possono continuare ad essere utilizzati a bordo delle unità da diporto fino a quando non si renda necessaria la loro sostituzione, per cattivo stato di conservazione.

BOETTE LUMINOSE PER SALVAGENTE FUOCHI A MANO A LUCE ROSSA RAZZI E BOETTE FUMOGENE

FANALI REGOLAMENTARI

Le unità da diporto marcate CE, devono disporre di luci di navigazione approvate conformi alla Colreg ’72 o CEVNI (marcate COLREG; IMO;

CEVNI).

Le unità non marcate CE possono impiegare anche luci di navigazione del tipo omologato da un ente tecnico europeo autorizzato.

APPARECCHI DI SEGNALAZIONE SONORA

Le unità di lunghezza superiore a m 12,00 devono essere munite di fischio e campana (la campana può essere sostituita da un dispositivo sonoro portatile (tromba).

Fischi e campane devono essere approvate conformi alla Colreg ’72.

APPARATO VHF

Tutte le imbarcazioni omologate nelle categorie A e B sono tenute ad avere a bordo un apparato ricetrasmittente il quale può essere sia fisso, sia portatile.

Questo deve essere accompagnato da una licenza di utilizzo la quale non ha scadenza e viene richiesta al ministero delle poste e telecomunicazioni.

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NUMERO E CAPACITÀ ESTINGUENTE DEGLI ESTINTORI POTENZA TOTALE INSTALLATA

P (KW) In plancia o posto di guida In prossimità dell’apparato motore (1) In ciascuno degli altri locali o gruppi di locali adiacenti

1 da 13B 2 da 34B 1 da 13B

1 da 13B 1 da 21B e 1 da 13B 1 da 13B

1 da 13B 1 da 34B e 1 da 21B 1 da 13B

1 da 13B 2 da 13B 1 da 13B

1 da 13B 1 da 21B 1 da 13B

1 da 13B - 1 da 13B

(1) Per i locali o vani dell’apparato motore provvisti di impianto fisso antincendio gli estintori devono essere: per potenza fino a 294 KW, 1 da 13 B; per potenza superiore a 294 KW 1 da 21 B.

P ≤ 18.4

18.4 < P ≤ 74

74 < P ≤ 147

147 < P ≤ 294

294 < P ≤ 368

P > 368

Il numero che precede la lettera B indica la capacità estinguente dell’estintore; la capacità indicata nelle tabelle è la minima richiesta.

La lettera B indica invece la designazione della classe di fuoco che l’estintore è idoneo a spegnere.

1 3 4 5 7 8 9 10

0 2 6 11

ESTINTORI

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