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I CRITERI DI LOCALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI

PARTE TERZA - I CRITERI DI ATTUAZIONE

 aree con presenza di insediamenti residenziali - all’interno di un centro abitato, senza considerare le case sparse - inferiori a 200 metri dal punto di scarico dei rifiuti; tale limite è posto a 500 metri qualora all’impianto siano conferiti rifiuti pericolosi;

 aree collocate nelle fasce di rispetto (200 m o altra dimensione superiore definita in base a valutazioni delle caratteristiche idrogeologiche del sito) da punti di approvvigionamento idrico a scopo potabile, ai sensi del DPR 236/88;

 zone di particolare interesse ambientale di cui alla L. 431/85 sottoposte a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497, riferite a:

• territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia anche per i terreni elevati sul mare;

• territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sui laghi;

 aree che ricadono negli ambiti fluviali A1 e A2 di cui alla DCRT 230/94;

 aree destinate al contenimento delle piene individuate dai Piani di bacino di cui alla L.

183/89;

 aree in frana o soggette a movimenti gravitativi, aree individuate a seguito di dissesto idrogeologico, aree interessate da limitazioni transitorie art. 9 bis L.R. 56/1977 e comma 6 bis art 17. L. 183/89;

 parchi e riserve naturali, nazionali, regionali, provinciali nonché altre aree sottoposte al regime di riserva naturale o integrale o istituite ai sensi della L.R.49/95 in attuazione della L. 394/9;

 zone di particolare interesse ambientale individuate ai sensi della 431/85 art 1 lettere a) e b) e sottoposte alla tutela della L.1497/39 o zone con presenza di immobili o cose di interesse paleontologico ,che rivestono notevole interesse storico-artistico, ai sensi della L.1089/39 nonché zone di particolare valore ambientale e paesaggistico individuate dal PIT o dai PTC provinciali di cui alla L.R. 5/95;

 aree entro la fascia di rispetto da strade, autostrade, gasdotti, oleodotti, elettrodotti cimiteri, ferrovie, beni militari, aeroporti, qualora interferenti.

6.1 Impianti di trattamento termico

Come impianti di trattamento termico si intendono:

• impianti di incenerimento e di combustione, anche basati su tecnologie pirolitiche e/o di gassificazione, dedicati al trattamento di rifiuti speciali, anche in autosmaltimento ai sensi dell’art. 32 del DECRETO;

• impianti di combustione dedicati al trattamento di CDR (combustibile derivato da rifiuti), ai sensi degli artt. 31 e 33 del DECRETO.

Come indicato dal DECRETO per la localizzazione di nuovi impianti di trattamento termico dei rifiuti si considerano in via preferenziale le aree con destinazione urbanistica a zone industriali o servizi tecnologici ed equivalenti.

Le opere proposte, in particolare quando destinate anche al conferimento di rifiuti pericolosi, devono garantire la possibilità di evitare l’interferenza del traffico derivato dal conferimento dei rifiuti all’impianto con i centri abitati.

Per gli impianti sottoposti a procedura di V.I.A. ai sensi della L. n. 349/86 o della L.R. n.

79/98, la pronuncia di compatibilità ambientale potrà subordinare la realizzazione del progetto al rispetto di specifiche condizioni necessarie per l’eliminazione o la mitigazione degli impatti sfavorevoli.

6.2 Impianti industriali con co-combustione di CDR e impianti di recupero energetico ex art 31 D. Lgs. 22/97 non destinati alla combustione di CDR

Non si intendono come impianti di trattamento termico gli impianti industriali o di combustione non dedicati al trattamento di rifiuti che impiegano in co-combustione CDR, entro i limiti quantitativi stabiliti dalla legge.

Gli impianti di recupero energetico, ex art 31, destinati al recupero energetico da frazioni di rifiuto diverse dal CDR (ad esempio biomasse), vale il solo vincolo della localizzazione in area industriale.

In questi casi, ai fini della localizzazione si può ritenere che le caratteristiche degli impianti di trattamento termico dei rifiuti siano analoghe a quelle di un insediamento produttivo di medie dimensioni.

La delimitazione delle aree industriali utilizza criteri generali fissati dalla legislazione vigente, che possono essere integrati in sede di redazione del Piano Regolatore Generale Comunale da criteri specifici derivanti dagli obiettivi di piano e dalle caratteristiche dei luoghi.

Le localizzazioni industriali devono, in ogni caso, rispettare i vincoli riguardanti la tutela delle fonti di approvvigionamento idrico, le distanze dai corpi idrici, le distanze dalle aree residenziali, le aree protette, i rischi di frana ed erosione.

6.3 Impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali e speciali pericolosi

Ai fini del presente paragrafo per “impianti di stoccaggio” si intendono gli impianti di deposito preliminare (voce D15 – Allegato B del DECRETO) e/o messa in riserva ( voce R13 – Allegato C del DECRETO) di rifiuti speciali, autorizzati ai sensi dell’art. 27 e 28 del DECRETO medesimo

Come impianti di trattamento di rifiuti speciali si intendono le tipologie impiantistiche idonee alle operazioni di cui all’allegato B del DECRETO contrassegnate dai riferimenti:

D8, D9 e autorizzate ai sensi dell’art. 27 e 28 del Decreto.

Si intendono altresì tali, qualora non siano disciplinate ai sensi dell’art. 31 e 33 del DECRETO, le tipologie impiantistiche idonee alle operazioni di cui all’allegato C del medesimo DECRETO contrassegnate dai riferimenti: R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11.

In via prioritaria, per la localizzazione degli impianti tecnologici di trattamento dei rifiuti industriali - ad eccezione delle discariche e degli impianti di trattamento termico per i quali valgono i criteri appositamente individuati nei rispettivi paragrafi -, nonché per gli impianti di stoccaggio, si considerano le aree con destinazione urbanistica a zone industriali o a servizi tecnologici ed equivalenti.

In funzione della specifica attività di gestione potranno essere definiti in sede autorizzativa specifiche norme integrative volte a garantire la massima tutela ambientale e sanitaria e a ridurre i rischi connessi alle lavorazioni.

Sono preferibili localizzazioni che consentono di reimpiegare e risanare aree industriali dismesse, aree da bonificare o aree già impegnate da attività equivalenti.

Le opere proposte, in particolare quando destinate anche al conferimento di rifiuti pericolosi, devono garantire la possibilità di evitare l’interferenza del traffico derivato dal conferimento dei rifiuti all’impianto con i centri abitati.

Per gli impianti sottoposti a procedura di V.I.A. ai sensi della L. n. 349/86 o della L.R. n.

79/98, la pronuncia di compatibilità ambientale potrà subordinare la realizzazione del progetto al rispetto di specifiche condizioni necessarie per l’eliminazione o la mitigazione

6.4 Impianti di recupero ex art 31 e art 33 D.Lgs. 22/97

I criteri sopra individuati non si applicano agli impianti di recupero disciplinati ex artt. 31 e 33 del DECRETO.

Gli impianti di recupero ex artt. 31 e 33 DECRETO e per gli impianti di autosmaltimento ex art. 31 sono localizzabili solo all’interno di aree con destinazione urbanistica a zone industriali o a servizi tecnologici ed equivalenti. Tale localizzazione deve comunque rispettare:

 i criteri generali fissati dalla legislazione vigente;

 i criteri specifici stabiliti in sede di definizione degli obiettivi di Piano Regolatore Generale Comunale e legati alle caratteristiche dei luoghi;

 i vincoli normativi sulla tutela delle fonti di approvvigionamento idrico, le distanze dai corsi d’acqua, le aree protette, i rischi di frana ed erosione.

6.5 Impianti di discarica

Per gli impianti di discarica destinati allo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi si applicano le norme generali previste - anche nel Piano Regionale I stralcio - per gli impianti di discarica di rifiuti urbani.

Per gli impianti di discarica nei quali siano conferiti rifiuti pericolosi si applicano i vincoli di localizzazione di seguito specificati.

Oltre i limiti alla localizzazione di cui al punto 6 i siti idonei alla realizzazione di un impianto di discarica di rifiuti pericolosi non devono ricadere in:

 Aree sottoposte a vincolo idrogeologico.

 aree sismiche inserite nella classe 1 della DCRT 94/85

 aree con presenza di insediamenti residenziali-all’interno di un centro abitato, senza considerare le case sparse-inferiore a 2000 metri dal punto di scarico dei rifiuti

 aree con presenza di scuole e ospedali a distanza inferiore a 2000 metri dal punto di scarico dei rifiuti

 aree nelle quali non sussista un franco di almeno 5 m tra il livello di massima escursione della falda e il piano di campagna ovvero il piano su cui posano le opere di impermeabilizzazione artificiale;

 aree collocate nelle fasce di rispetto (200 m o altra dimensione superiore definita in base a valutazioni delle caratteristiche idrogeologiche del sito ) da punti di approvigionamento idrico a scopo potabile ai sensi del DPR 236/88

 Zone di particolare interesse ambientale di cui alla 431/85 sottoposte a tutela ai sensi della Legge 1497/39 riferite a:

Territori contermini a fiumi e corsi d’acqua e relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri;

zone umide incluse nell’elenco di cui al DPR 448/76

aree assegnate alle università agrarie e zone gravate da usi civici.

Le opere proposte, in particolare quando destinate anche al conferimento di rifiuti pericolosi, devono garantire la possibilità di evitare l’interferenza del traffico derivato dal conferimento dei rifiuti all’impianto con i centri abitati.

Per gli impianti sottoposti a procedura di V.I.A. ai sensi della L. n. 349/86 o della L.R. n.

79/98, la pronuncia di compatibilità ambientale potrà subordinare la realizzazione del progetto al rispetto di specifiche condizioni necessarie per l’eliminazione o la mitigazione degli impatti sfavorevoli.

6.6 Aree destinate ad attività di rottamazione

La localizzazione degli impianti deve avvenire preferibilmente nelle aree per insediamenti industriali ed artigianali, nelle aree industriali dismesse o in ulteriori aree a diversa destinazione urbanistica individuate dal PTC come idonee sulla base dei criteri e dei fattori di localizzazione di cui al Cap.5 del Piano I° stralcio, secondo precisi criteri di compatibilità ambientale.

In ogni caso la localizzazione degli impianti di messa in sicurezza e trattamento dei veicoli da rottamare dovrà privilegiare aree e insediamenti che per caratteristiche infrastrutturali, funzionali e logistiche consentano di minimizzare i carichi ambientali aggiuntivi nelle aree prossime ai siti di impianto.

A tal fine laddove possibile si ritengono preferenziali le localizzazioni idonee suscettibili di sostituire carichi e interferenze ambientali già esistenti:

Gli impianti debbono essere localizzati a congrua distanza dalle principali arterie di scorrimento, e le aree facilmente accessibili da parte di automezzi pesanti e servite dalla rete viaria di scorrimento urbano.

Nel caso di aree con presenza di centri abitati deve essere garantita la permanenza di una fascia di rispetto di 100 metri fra il perimetro dell'impianto e le aree residenziali del centro abitato stesso.