spesc, competeoze ed onorari di causa, con attribuzione at
IY1C/
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I
u r O58 3 5 3
con vittoriadi
procuratore antistatario;
per Ia resistente: rigettarsi Ia domanda perché iriarnrnissibile e infondata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato in data 18.12,2008 aDa Regione Campania e rinotiEcato cx art. 176 RD a. 1775/1933 in data .4.6.2009, Galiani Gerardo e Concilio Anna, premesso di essere proprietari di una villetta a schiera sita in Mercato S. Severino (SA), frazione S. Vincenzo, alla via Marcello. aIl’interno del Parco Edil Trieste, civico 21/a, hanno convenuto in giudizio II suddetto ente per sentirlo condannare all’integrale risarcimento del danni materiali ed esistenziali subid in data 29.10.2003, in seguito aDa rottura del fatiscente argine del torrente Solofrana, in localitI Mercato San Severino, in prossimit dell’abitazione di loro propriet che, in seguito aU’evento, veniva completarnente invasa dall’acqua melmosa e dal fango, con conseguenti danni all’immobile, alle opere di finitura, alla muratura, agil impiand ed infIssi dell’abitazione, agli arredi, alle suppellettili ed al beni mobil tutti contenuti net piano seminterrato ed in cantina, nonché all’autovcttura parcheggiata nel garage, imputando alPente l’omessa manutenzione e pulbia dçll’alveo del torrente Solofrana, ingrossato da notevole quantità di rnateriale di risulta, nonché ii mancato intervento per ovviare alla deficleaza, lungo un tratto del torrente
proprio nel punto in cui si verificava Ia tracimazione - dell’argine di contenimento ed allegando the i danni sono stati accertati, stimati e documentati
-anche con numerosi repérti fotografIci - da proprio tecoico, oltre che dal tecnici dcl cornune di Mercato San Severino nell’immediatezza del fatti e quantificati in € 54.137,89.
Si è cosdtuito ritualmente in giudizio Ia resistente, eccependo, preliminarmente, Ia prescrizione del diritto al risarcimento dci darini per decorso dcl terrnine prescrizionale
quinquennale, e contestando la propria legittirnazione passiva, oltre che Ia fondatezza net merito della domanda,
I
a tiegando Ia eccczions[it? delPeventoatniosferico causa de1L’esondzionc.
Aminessa ed espletata Ia pova per testis acquisita Is docuincntazionc 1)rodoUa dalle patti, alludienza
di discussionc, mutato ii giudice delegato, is causa ê passata in decisione sulic conclusioniin epigrafe
MOTIVI DELLA DECISIONE l)Va, /npnis,
evidenziato che i ricorrend binno invocato ii risatcirnento dci danni arrecatl al cespite, alle suppeIletdhi
id un’autovettuta, oltre che 1 cd.
danni esisten2iali pathi a seguito deIPesondaionedcl 29 ottobtc 2003
In punto di diritto, vs ansitutto osservato che la Ieg-itt1madone si determina sulla base della domanda e della
prospettaione ateorea e che nella specie i ricorrenti si sono qualiflcati proprietari,
ossia astrattamente titolari del diritto a!
nsarcimento dci danni sub1tjmnpnpno.
L’identiflcazione del titolarc dcl diritto in concreto, poi, ê questionc che attiene al tnerito della controversia
e che va risolta aBa stregua delle tisultanzc istruttorie.
In punto di fatto, rlsulta incontrovetso,
oltre the documentato, che ii cespite di cui è causa ê di proprietà dci ricorrenti
Gallani Gerardo e Conclllà Anna (cft II dtolo di provenienza
dcl 2112.1990 c Is relatlva nota di trascrhdone, versati in atti), per cui non pu dubitatsi del fatto che ails data dell’evento dannoso fosse anche. nella disponibi11t
dci rkorrenti e che questl abbiano diritto d invocate II risarcitnento dci dnni padti.
2)Ribadito cho Is legittirrla2ioñe
si deterrnina suits base dells dornancla attorea, del pad vs ritenuta sussistente
Ia 1egltdmalone passiva delt’ente resistente, at quale
stato iniputato Ia inancata esecuzione degli interventi necessari ad ovviare aBa carena strutturaledella rete scolante supcrflçiale del tofrente e la insufficicntc
manutenzione c pulizia del letto dcl corso d’acqua.
Ails stregus delta prospettazione
attorea, nessun dubbio puô sussistere in ordine alla legittirnazionc
dells Regionc Camiania invero, ii-totrcnte Solo Irana ê da considetarsi
“corsd d’acqua di natura demaniale”, per eni Is sua
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tutela e manutenzionc tientra tra Ic compctcnzc ddlla Regionc Campania. Ne, contrariamente a quanto genericaniente
assunto dalla difesa regionale, ta situazione è mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia, fissato - in atcuazione della delega di ciii agil artt. I c 4 della legge 15.197 ii. 59 dal d.Igs. 31.3.98 ti. 112 e dal d. Igs. 30.3.99 a. 96 (art 34), pcr le Kegioni che, come la Regione Campania, non hanno tempestivarnente provveduto aBa specifIca riparthione dde competcnzetra esse e gil end locali rninori.
3)Va, inoltre) rigettata I’eccezione di prescrizione della pretesa risarcitoria, per essere decorso ii termine quinquennale di cui all’art. 2947 c.c,, sollevata dalla Regione Campania.
Invero, prenaesso che I ricorrenti hanno invocato II risarcimento dci danni subiti in pccasione dell’esondazione dcl 29.10.2003, risulta docunaentato che i ricorrenti hanno interrotto Ia prescrizione con lettera taccomandata a.r.
ricevuta dalla Regione Campania ii 7.2.2008 (cfr. II doc, n, 4 della produzione attorea) e che hanno instaurato .11 presente guudizio con ricorso notificato ii 18.12.2008.
4)Nel merito la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
In punto di fatto, aBa stregua della espletata prova testimoniale, della documentazione in atti, anche fotografica, e dde risultanze degli accertamenti tecnici espletad nell’imminenza dell’evento dai tecnici del comune di Mercato San Severino è rimasto inequivocabilmente
accertato che in data 29,10,2003, in occasiohe di piogge di rilevante interisitI ma non di carattere eccezionale, il torrente è esondato, invadendo Ia ptdprieta dèi ricorrenti, causando numerosi danni nei locall seminterrad ed interrati, nonché nd giardino pcrtinenziale.
Tutti i testi escussi hanno confermato Ia completa omissione cli qualsivoglia opera di manutenzione e di pulizia dell’alveo ed hanno precisato che, a causa ddll’accumulo di detriti, Ia sezione idraulica si era ridotta notevolmente, Ia qual cosa aveva causato Ia l’esondazionc dci torrente Solofrana.
In pardcoIare U teste Galiani Lucio, oltre a confermare I’evento, nonché
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l’insufficientc capicnzi deI1’ilveo, pcrché spoco e pieno di detxiti accumulati, ha tiletito defl’invasione delI’abitazione
del ticortend da una massa incimosa di acqua, fango e dettiti che aveva provocato danni all’imtnobile ed ai benl di
vario
genere c natura in esso contenuti, quail librerie, divanl, suppdllettill, frigori fero, iavastoviglie,forno,
autovettura, ciclomotote etc.
In deumnitiv, all’otigine dci fatti, va, dunque, posta una scarsa azionc di cont1o}Io dells regimentazionc delle
acque del comprcnsOrin, da parte dcl1 Regione.
Ne, come geneticamente
eccepito dalla resistente, puO ritenersi che si sia in presenza di un evento eccezionale
tale da rompere ii nesso di causallt tra II fatto e l’evento, 11 cheperaltro
è stato anche già accertato da questo giudice In analoga vertenza sulla scorta di una consulcnza tecrilca d’ufficio cfr. Is sentenza di questo TRAP n. 84/08, resa nel procediniento R,G. ri. 110/04, avente ad oggetto II risarciniento
del danni cagionati Id occsione della stessa esondazione del torrentê Solofrana
de129,10.2003 ad altto immobile,alto ndllo stesso parco in cul insiste i’Irnniobiledl
propriet?i degli odierni ricotrenti).
La domanda risarcitoria puO, dunqie, giudicarsi londata.
Al fini della quantificazione
del danno, risulta dagli atti the I tecnicl comunali hanno detetminato, ii datino in complessivi
€ 28J37,89, dl cul: € 19.700,00 pet I lavori di ristruttutazione ed II Lesto per
I danni artecad sUe massetizie, she suppellettili, ad un’autovettura,
ad sttrezzi e sUe derrate ailmentari.
C.
Ebbenc, tenuto confo dci giustificadvi di spesa •e della docümcntazione fotografica versata in atti, puô quantificarsipad ad € 4.015,00 Vaiuniontare del danni a! beni mobili (cit. aflegati
n. 6 e 7 ahla telazione tecnics). Avuto riguardo, invece, si costi per ii ripristino
dello stato dci luoghi, In mancanza di qualsivoglia docutnçntazione
comprovante quell! effettivarnente
sopportati (sia pure a distsnza di ann! daIl’evento),
Ia stirna operata da! tccnici comunahi, facendo riferimento site ‘mci dcl prezzatio
per i lavori pubblici, concce. ad una somma avidentemente
eccessiva. Appare, peraltro, inverosimile che I
ricorrenti, tenuto anche canto del valore dcl cespite quale è dcsurnihile dal Litolo di proprietà), abbiano potuto sostenere costi simili, okre tutto senza che di tali costi vi sia neanche una ricevuta di pagamento. Pertanto, dovendosi presurnere the i lavori di tipulita c di tinteggiatura siano stati eseguiti in economia direttamente dai ricorrenti, in ordilne al quantum dcl risaxcimento,
ç ritiene ii Tribunale che sia equo stimare l’animontare dei danni pan aT 75%
degli importi indicati dal c.t.u., ossia pad ad € 14.77500.
Nulla ovviamente puô riconoscersi per ii temuto “deprezatnento” del cespite.
Nessuna prova neanche presuntiva in ordine ai paventati danni cd.
esistenzialie stata offerta per cui nulla puô competere a tale titoio
Deve, pertanto, condannarsi la Regipne Campania al pagatnento in favore dci ricorrenti dell’impotto di € 18.790.00.
Su detto importo va calcolata Ta tivalutazione monetaria secondo gil indici ISTAT (indice dci prezzi al consurno per le famigile di opetai e impiegati FOl.- al netto dci tabacchi) dafla data dell’evento (29.l02Q03) fino alla data della presente sentenza, ed interessi al tasso legale fino all’effettivo saldo, In applicazione dei principi affcrrnati in matenia da Gaas. S.U. n. 1712/1995 e daila giurisprudenza seguente tutta conforme (da uftirno, Cass, 25.2.2009 n.
4587), II danno da ritardo non puô perô essere Iic1uidato mediante interessi calcolati sulla somnia odginaria né su quella rivalutata al momenta della liquidazione, ma applicando gil intercsi sulla somma originaria rivalutata anna per anna.
Le spese di lite seguono Ia soccombeuza e vanno liquidate come da dispositivo, con attribuzione, tenendo canto del valore della controversia, ragguagliato aT dccisum, delle risultanze processuali e delie perdnenti voci della vigente tariffa forense in matenia giudiziale civile, applicabfle in via parametrica.
PQ.M.
II Tribunalc Regionale defle Acquc Pubbliche prcsso la Corte &Appdllo di Napoli, pronuniando sulle domande proposte da Galiani Gerardo c ConcIIo Anna nei confrond della Regione Campania, disattesa ogni ultcriore eccezionc, dcduzionc ed istanza, cosi provvcdc:
1) accoglie 1a domanda
e, pe l’effctto, condanna Ia Regione Campania al pagamento in favore dl Galiani Gerardo e Condilio Anna deli’importo di € 18.790.00, olue tivalutazione monetaria ccl interessi legali come spcciflcato in modvazione;
2> condanna Ia Regione Campania aila tifusione in favore del ricorrenti dclle spesc di lite, che liquida l € 578,00 per spese, € 1.118,00 per diritti ed € 1.665,00 per onorario) oltre rimborso forfettariospese, WA e CPA sul dovuto c dde spese di c.t.u., come liquidate in corso di giudiio, con attribuzione al procuratore arrtistatario,
Cosi deciso a Napoli ii 21,5.2012 IL GIUDICE SThNSORE
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GIUdjLa presente copia composta di foc1i ê confO!ie -H
Cs.:;utivo- rz1ascato
d:,.2.EN,2O13
Napoli
24 6EN, 2O1
G 2
I
2:
Noi sottoscritti i\vv, Rornina Gaiani e Avv. Antonio Monddlli,
in qualirñ di procuratoi costitulti dci sigg. Gallani
Geratdo e Condllo Anna, Licorrenti nd procedimento RG. 174/08, nd confronti dellaRegione Campania, dcltnito eon sentcnza n° 75/12 resa dal Ttibuna!e
Regionale delle Acque Pubblichc di Napoli, dichinriamo che nel suddetto procedimentoi i
tato nominto ii CTU, essendo stata acquisita Ia consulcaza espletatain altro proccdirncnto.
i\’lenntoSanSes’e,i,,o, 25genl?aio 2013 ,a Ga//ani
RELATA DI NOTXPICA Ad istan2a dei sigg
Galiani Gerardo e Concilio Anna, conic in atti rappresentati, difesi e domiciliati, 10 sottoscritto
Avv. Rornina Galiani, in base alla legge ri 53 dcl 1994 ed in vittü di autoi:izzazione
dcl ConsIglio ddll’Ordinc di Salerno in data 02 ottobre 2012, prevla iscrizionc a! n. 2 dcl mb registro conoIogico, ho notificato copia in orma esecuthra della sentenza n° 75/12, R.G. 174/08, n° cronologico 268, resa d[ Trihunal.e Regionale dclle Acque Pubbllchc di Napoli, con pcdissequa copia del moddllo P23 incrente Ic spese di registrazione sostcnute dal ricorrenui, nonché pedisscqua dichiarazione a trna dci procuratori
inercnte inancata noroina dcl TU a:
Reg(one Cainpania, n persona dcl Presidente p.1, della Giunta Regionale, dornlciliato pet la carica in Napoli) alla via Santa LucIa, 81, a mezzo dcl scrvizio postalo con raccornandata A,R. n. 76492788961-3, spedita dall’Ufficio Postale di Mercato San Severino n.
in data corrispondente a qucila dcl timbro postalc
STUOIO U!OAI.[
AYV.1tOMJN GMAANT Via Mrclio, 21!a
Sarino (SA)
‘V
STUDIOLliGALE AVV, ROMINA GALTANI AVV. ANTONIO MONDELL1
ViaMarcello, 2)/a —84085— MercatoCP.GLNRMN79P58H703W;San Severino (SAxtelefax 089,821020;3916235710 P.IVA 04569(70659
()‘/i Al)l
RECXON CF1PNIA
Proj.. 2013. 0116960 15/02/2013
3aLrNI ROfltR (VV); lONDELL.1 NTQN1 (VF RoBugnalOtLO Sot*orO pravincislo duE Ganlo Civilu - SaLa,na
F,juQ1Q & dn 212
rino (SA); telefax 089.821020; 392.6235710
•W; P. IVA 04569170659
MercatoSan Severino, Ii O6febbraio 2013
Alla Giunta Regionale della Campania
-Area Generate di Coordinarnejito Lavori Pubblici, Opere Pubbliche Attuazione, Espropriazione
Settore Provinciale dcl Gcnio Civile -Salerno
race. air anticipata via fax al n. 089.2589208
Al Settore Coutenzioso Civile e Penale Via Marina, 19/C Palazzo Armieri 80133 Napoli
c.a. Avv. AifredoAlvino fax 081.7963766
Oggetto: Giudizio Galiani Gerardo +1/ Regione Campania—TRAPdi Napoli. Senteuza n.
75/12, Trasmissione docurnentazione.
Si riscontra la nota prot. n. 2013.0076648 del 31.01.2013, di pan oggetto, con CUi Si chiede di fornire le notizie e trasmettere la documentazione utili alla definizione del procedimento di liquidaiono delle somme per cui è condanna, in favore dci nicorrenti e dci sottosc-nitti procuratori.
In merito alla quantificazione delle spese di CTU, si rappresenta che nd procedirnento R,G.
a. 174/08, definito con sentenzan, 75/12, non èstato norninato ii CTU, atteso che ii TRAP
Si avvalso di una consuleoza tecnica d’ufficio resa in analoga vertenza, come mcglio specificato in sentenza; cia posto, alcuna spesa di CTU è stata liquidata in corso di causa
o In merito alie spese di registrazione della sentenza sostenute dai ricorrenti, Ic stesse sono pan ad Atal fine, si allega copia del modello F23.
L’irnporto della sorte capitale (pan ad € 18.790,00), oltre nivalutazione monetaria
(
pan ad€ 3.824,85, sino alla data della sentenza
)
ed interessi legali (pan ad € 4,409,28, sino alla data della presente nota, 0602.2013) — entrambi calcolati come specificato in sentenza, ovvero applicando gli interessi sulla sornina oniginaria nivalutata anno per anno --è pan ad €STUDIO LEGALE AVV. ROMINA GALlANT AVV. ANTONIO MONDELLI
27.024,13 che, sommata alle spese di registrazione suindicate, risulta pan ad € 27.86837, S.B.&O.
o Cli estrerni per ii pagamento, tramite bonifico, della suddetta somma sono:
- c,c. intestato a Galiani Gerardo e Concilio Anna, presso Banca Monte dci Pasehi di Siena, filiale di Mercato San Severino, IBAN: 1T13H0103076240 00000 i02095.
o Le spese di lite in favore dci sottoscritti procuratori antistatari (liquidate in sentenza in € 578,00 per spese, € 1118,00 per diritti ed € 1,665,00 per onorario, oltre rimborso forfettanio spese e CPA sul dovuto) ammontano ad € 393237. All’uopo, si allega parcella pro-forrna.
Per opportuna conosccnza, si rapprescnta, infine, che i sottoscritti procuratoni hanno già notificato alla Regione Campania, in data 26 gennaio20B, copia della sentenza n. 75/12 in forma esecutiva,
con pedissequa copia del rnodclloF23 inerentele spese di registrazione sostenute dai ricorrenti e pedissequa dichiarazione inerente la mancata norninadi CTU iiel corsodel giudizio.
In attesa di riscontro nei sensi innanzi esposti, porgiamo distinti saluti.
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Allegati no 2
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Via Marcello, 21/a— 84085— MercatoSanSeverino (SA); telefax 089,821020; 392.6235710 C,F.:GLNRMN79P58H7O3W; P. IVA 04569170659
Ivfercato SanSeverino, ii O6febbraio 2013
Alla Regione Campania
in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale
via Santa Lucia, 81 Napoli
Oggetto: Procedimento Galiani Gerado + I /Rcgione CampaniaNapoli, -R.G. N. 174/2008, TRAP di definito con sentenza n. 75/12. Pro-fornia fattura.
Descrizione
Cornpensoprestazioni professionali difesa nd procedimento in oggetto Rimborso forfettario spese at I 2,5%
CPA at 4%
Importo
€ 3.361,00
€ 420, 12
€ 151,24
€ 3.932,37
Prestazione svolta in regime fiscale di vantaggio ex articolo 1, commi 96-117, Legge 244/2007 come modificato da articolo 27, DL 98/2011 e, pertanto, non soggetta a Iva né a ritenuta ai sensi provvedimento Direttore Agenzia Entrate n,185820.
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