• Non ci sono risultati.

Il significato dell’inciso “anche se non residenti”

g) sexies Tuir

14. Il significato dell’inciso “anche se non residenti”

Per concludere la trattazione della norma di cui all’art. 44 lett. g) sexies Tuir, è necessario indagare il corretto significato dell’inciso “anche se non residenti”, contenuto nella parte finale della disposizione.

Anzitutto è necessario stabilire a cosa si riferisce il suddetto inciso; per fare ciò un primo indizio potrebbe essere costituito dal fatto che l’attributo residenti è al plurale e quindi deve essere riferito ad una parola declinata allo stesso modo.

Nella prima parte della lett. g) sexies l’unica parola palesemente plurale è “redditi”;

peraltro il concetto di residenza non può essere applicato a quello di reddito: si può dire

155. AA.VV, Le novità fiscali in materia di trust, consultabile sul sito www.il-trust-in-italia.it; N. DE RENZIS SONNINO, Il trust e i redditi dei beneficiari, in Trust e attività fiduciarie, 2007, pag. 361

111 che un reddito è prodotto nel territorio dello Stato, ma non di certo che un reddito è residente.

Escluso quindi tale riferimento, alcuni autori hanno sostenuto che il termine trust, contenuto nella norma, dovrebbe considerarsi plurale in quanto se fosse stato singolare si sarebbe usata la formula “del trust”, al posto di quella “di trust” usata dal legislatore156. Di conseguenza si è proposto di collegare l’attributo “residenti”157 a tale termine.

Questa interpretazione è inaccettabile. Per tale via la norma di cui all’art. 44 lett. g) sexies acquista la veste di norma di localizzazione del reddito, con la conseguenza di rendere tassabili in Italia anche i redditi non prodotti nello Stato, conseguiti da soggetti non residenti, con palese violazione del principio di territorialità. Ossia, per dirla in altre parole, mediante tale interpretazione il trust viene considerato come una “fonte” sempre esistente nel territorio dello Stato, dovendo concludere che i redditi ovunque prodotti dal trust, residente o non residente, se imputati ai beneficiari, sono comunque tassati in capo a quest’ultimi quali redditi di capitale ex art. 44 lett. g) sexies Tuir; e ciò anche nell’ipotesi limite in cui addirittura il beneficiario sia non residente, in applicazione dell’art. 23 primo comma Tuir158.

L’unica via interpretativa che rimane percorribile è quella di riferire la parola residenti al beneficiario, considerando l’uso del plurale come una svista del legislatore.

Su questa linea si è posta la stessa Agenzia delle entrate con la Circolare 48/E, nella quale si specifica che redditi conseguiti dal trust residente, ovunque siano prodotti, possono essere imputati per trasparenza – sempre che ricorrano i presupposti fissati dall’art. 73 secondo comma Tuir - sia al beneficiario residente che al beneficiario non residente, entrambi i quali subiranno la tassazione di tali redditi quali redditi di capitale ex art. 44 lett. g) sexies; mentre i redditi del trust non residente, che è soggetto passivo Ires solo per

156. F. GUFFANTI, Problemi aperti sul trust ai fini delle imposte sui redditi, in Corriere Tributario, 2007 n. 15 pag. 1190.

157. F. SQUEO, L’imposizione diretta dei trust in Italia: un orizzonte da definire, in Trust e attività fiduciarie, 2007, pag 369.

158. G. FRANSONI, La disciplina del trust nelle imposta dirette, in Rivista di diritto tributario, 2007, I, pag. 227.

112 i redditi prodotti in Italia, possono essere imputati esclusivamente ai beneficiari residenti, che procedono a qualificarli sempre come redditi di capitale.

Le conclusioni a cui è addivenuta l’Agenzia sono sicuramente rispettose del principio di territorialità e conformi al riferimento dell’inciso “anche se non residenti” al beneficiario, ma non sono pienamente condivisibili.

In effetti la tassazione in Italia del reddito conseguito dal trust residente e imputato al beneficiario non residente viene giustificata, nella circolare 48/E, mediante l’applicazione della norma di cui all’art. 23 primo comma lett. b) del Tuir, la quale non sembra applicabile al trust. Infatti tale norma stabilisce che nei confronti dei soggetti non residenti, si considerano prodotti in Italia i redditi di capitale corrisposti da un soggetto residente, mentre i redditi del trust sono semplicemente imputati ai beneficiari secondo un principio di trasparenza159; inoltre i redditi imputati possono non avere ex se la natura di redditi di capitale assumendo tale veste solo in capo ai beneficiari dopo l’imputazione.

Più opportuno sarebbe stato un richiamo alla lett. g) del medesimo art. 23 Tuir, nella quale si considerano prodotti in Italia i redditi di cui agli artt. 5, 115 e 116 imputati a soci, associati o partecipanti non residenti; peraltro l’inserimento del trust trasparente nell’alveo di applicazione della suddetta norma, costituisce una interpretazione palesemente ultraletterale senza validi argomenti.

Alla luce di tutte queste considerazioni si ritiene di concludere che, nonostante l’interpretazione preferibile dell’art. 44 lett. g) sexies del Tuir sia quella di riferire l’inciso

“anche se non residenti” al beneficiario, non è comunque possibile sottoporre a tassazione in Italia, in via generale, i redditi del trust residente imputati al beneficiario non residente.

Per completezza è d’uopo dire che nonostante la non applicabilità dell’art. 23 lett. b), comunque vi possono essere dei casi in cui il reddito prodotto dal trust residente, imputato a soggetti non residenti, è tassato in Italia, in applicazione soprattutto delle lettere d), e) del medesimo art. 23 Tuir. Queste due norme considerano prodotti in Italia i redditi da lavoro autonomo e i redditi d’impresa derivanti da attività esercitate nel

159. G. ZIZZO, La qualificazione e l’imposizione dei redditi imputati ai beneficiari, in Teoria e pratica della fiscalità dei trust, a cura di G. FRANSONI e N. DE RENZIS SONNINO, Milano, 2008, pag.51.

113 territorio dello Stato. Quindi in presenza di trust onerosi istituiti per adempiere ad una obbligazione sinallagmatica alla prestazione d’attività di impresa o di lavoro autonomo da parte del beneficiario non residente, si creano i presupposti per l’applicabilità di tali norme.

Per quanto riguarda invece le conclusioni dell’Agenzia relative alla tassazione dei redditi del trust residente o non residente imputati a beneficiario residente, esse appaiono corrette.