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3.1 Disposizioni generali

Principio

Un inseguimento transfrontaliero è il proseguimento dell'inseguimento di persone sospettate di aver commesso un determinato reato o colte in flagranza di commissione di tale reato, con

attraversamento di una frontiera nazionale, in un altro Stato membro (Stato B).

Possono costituire la base giuridica dell'inseguimento transfrontaliero:

- l'articolo 41 della convenzione di Schengen, che consente agli agenti che inseguono una persona colta in flagranza di commissione20di determinati reati di continuare l'inseguimento sul territorio di uno Stato Schengen con cui il loro Stato ha una frontiera terrestre comune;

- l'articolo 20 della convenzione Napoli II21;l'inseguimento in virtù della convenzione Napoli II può essere effettuato sia attraverso la frontiera terrestre, sia attraverso quella marittima;

- accordi bilaterali, i quali nella maggior parte dei casi ampliano le possibilità di inseguimento rispetto alle summenzionate disposizioni UE e/o qualora non siano rispettati i criteri per tale inseguimento.

Questa operazione, che a causa della sua natura intrinseca non richiede un'autorizzazione

preventiva, è soggetta a condizioni molto rigorose e a modalità precise. Talune di queste condizioni e modalità sono di portata generale, altre sono specifiche a ciascun paese e sono stabilite in

dichiarazioni unilaterali.

A norma della convenzione di Schengen, ciascuno Stato è libero di scegliere tra due opzioni per quanto concerne i reati che possono dar luogo ad un inseguimento ed è libero di limitare i poteri degli agenti impegnati nell'inseguimento (potere di procedere al fermo o no, limitazioni della portata e della durata dell'inseguimento).

20 Il testo della CAS è pubblicato nella GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.

21 Convenzione del 18.12.1997 relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali (GU C 24 del 23.1.1998, pag. 1 e GU C 165 del 30.5.1998, pag. 24).

INSEGUIMENTO

Poiché le condizioni variano a seconda della base giuridica, è opportuno procedere ad una disamina dei vari regimi per individuare quello più appropriato/vantaggioso per ciascun caso.

In tal senso, l'inseguimento transfrontaliero in forza della convenzione Napoli II si limita alle infrazioni doganali ma le condizioni procedurali per l'esecuzione di tale inseguimento possono, a seconda del caso, essere più efficaci/vantaggiose.

Protezione e responsabilità

Vedansi i punti pertinenti del capitolo 4.1 del presente manuale.

3.2 Condizioni e procedure per l'inseguimento in forza dell'articolo 41 della convenzione di Schengen

Inseguimento

Condizioni L'inseguimento può essere effettuato soltanto attraverso le frontiere terrestri.

Solo gli agenti delle autorità designate possono esercitare il potere di inseguimento (vedansi le schede nazionali)

Condizioni legate al tipo di reato: ciascuno Stato può scegliere tra due opzioni per il tipo di reato che consente l'esercizio del potere di inseguimento: l'elenco

restrittivo dei reati di cui all'articolo 41, paragrafo 4, lettera a) o i reati che possono dar luogo ad estradizione 22.

Occorre far riferimento alle schede nazionali per conoscere l'opzione scelta da ciascuno Stato. Tuttavia, le seguenti condizioni si applicano in tutti gli Stati:

= l'interessato deve essere stato colto in flagranza di commissione di uno dei reati o di partecipazione ad uno di essi

= l'inseguimento è altresì autorizzato quando l'interessato è in stato di arresto provvisorio o sta scontando una pena privativa della libertà;

22 A norma dell'articolo 2, paragrafo 1 della convenzione europea di estradizione, del

13.12.1957, sono fatti che danno luogo all'estradizione: "i fatti puniti, dalle leggi della Parte richiedente e della Parte richiesta, con una pena restrittiva della libertà o con una misura di sicurezza restrittiva della libertà nel massimo non inferiore ad un anno o con una pena più severa." L'articolo 2, paragrafo 2 della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri elenca i reati che danno luogo a consegna in base al mandato d'arresto europeo.

INSEGUIMENTO

Condizioni per l'inseguimento:

= non è stato possibile avvertire previamente le autorità richieste a motivo della particolare urgenza

= o le autorità sono state avvertite ma non hanno potuto riprendere l'inseguimento in tempo

= gli agenti impegnati nell'inseguimento consultano le autorità dello Stato richiesto al più tardi all'atto dell'attraversamento della frontiera

= l'inseguimento cessa non appena lo Stato richiesto lo richieda.

Vi sono tre tipi di restrizioni che possono essere imposte al potere di inseguimento, che ogni singolo Stato è libero di scegliere:

- restrizione territoriale: taluni Stati autorizzano l'inseguimento in tutto il loro territorio, altri lo autorizzano solo per un determinato numero di chilometri dalla frontiera

- restrizione temporale: l'inseguimento deve essere sospeso dopo un certo periodo di tempo

- restrizione dei poteri degli agenti impegnati nell'inseguimento: taluni Stati li autorizzano a procedere al fermo delle persone e ad interrogarle, altri no.

Resta impregiudicato il diritto di arrestare un proprio cittadino nello Stato sul cui territorio ha luogo l'inseguimento qualora il reo sia colto in flagranza di reato. Le varie situazioni giuridiche e restrizioni di ciascuno Stato sono riportate nelle schede nazionali.

Durante l'inseguimento

È obbligatorio informare le autorità dello Stato B (Stato sul cui territorio ha luogo l'inseguimento) al più tardi all'atto dell'attraversamento della frontiera. Ciò deve essere effettuato contattando

= la prima autorità di polizia dello Stato interessato

= o una delle autorità di collegamento designate dallo Stato interessato (vedasi capitolo 5, in ciascuna scheda nazionale)

Secondo le migliori pratiche, non appena si rendono conto della possibilità che si attraversi una frontiera, gli agenti impegnati nell'inseguimento dovrebbero informare le proprie autorità centrali, le quali a loro volta contatteranno i loro omologhi.

Gli agenti devono agire conformemente al diritto nazionale dello Stato in cui operano e attenersi alle istruzioni delle autorità localmente competenti.

Il potere di esercizio delle prerogative in materia di circolazione stradale è concesso agli agenti impegnati nell'inseguimento conformemente al diritto nazionale dello Stato B (se del caso, vedansi schede nazionali per la situazione giuridica)

L'inseguimento deve cessare a richiesta delle autorità dello Stato B.

Gli agenti devono essere in possesso della tessera o carta di servizio ed essere facilmente identificabili (uniforme, bracciale, veicolo, ecc.)

Gli agenti impegnati nell'inseguimento possono portare le armi di ordinanza: l'uso delle stesse è vietato salvo in caso di legittima difesa ai sensi del diritto nazionale dello Stato B (cfr. definizioni nelle schede nazionali)

L'ingresso nei domicili e nei luoghi non accessibili al pubblico è vietato (cfr.

definizioni nelle schede nazionali).

La persona fermata deve essere consegnata alle autorità localmente competenti.

INSEGUIMENTO

Ad avvenuto inseguimento

Se la persona viene fermata, può essere trattenuta per essere interrogata dalla autorità competenti locali, indipendentemente dalla sua cittadinanza.

Se la persona viene fermata e non è un cittadino del paese in cui si è proceduto al fermo, essa deve essere rilasciata sei ore dopo il fermo se non è pervenuto un mandato di arresto provvisorio a scopo di estradizione (le ore tra la mezzanotte e le nove non sono calcolate)

Le persone fermate possono subire soltanto una perquisizione di sicurezza al fine di essere condotte dinanzi alle autorità locali. Possono essere ammanettate e gli oggetti che recano con loro possono essere sequestrati.

Gli agenti interessati devono presentarsi dinanzi alle autorità localmente

competenti e fare rapporto dopo ogni inseguimento, indipendentemente dall'esito;

su richiesta delle autorità localmente competenti, gli agenti devono restare a disposizione e fornire, se richiesta, assistenza per quanto riguarda il seguito dato all'operazione, le indagini e le procedure giudiziarie.

3.3 Condizioni e procedure per l'inseguimento in forza dell'articolo 20 della convenzione Napoli II

Il principio e le condizioni per l'inseguimento di cui all'articolo 20 della convenzione Napoli II figurano nel prontuario della convenzione Napoli II relativa alla mutua assistenza e alla

cooperazione tra amministrazioni doganali.

OPERAZIONI CONGIUNTE

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