• Non ci sono risultati.

3. ANALISI DEL CONTESTO TERRITORIALE IN MATERIA ENERGETICA

3.7 Iter autorizzativi per impianti a FER

La produzione di energia da fonti rinnovabili rappresenta un obiettivo prioritario dell’Unione Europea.

Gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono soggetti ad un regime autorizzativo dedicato, inquadrato in una serie di norme specifiche.

Secondo questo impianto normativo, le suddette opere sono soggette a razionalizzazione e semplificazione delle procedure amministrative, al fine di favorire lo sviluppo delle FER e il conseguimento degli obiettivi europei sulle fonti rinnovabili.

A livello nazionale, i principali riferimenti normativi sono:

• D.Lgs. 387/2003, in attuazione della Direttiva 2001/77/CE e della Direttiva 2003/30/CE, che promuove un maggior contributo delle FER alla produzione di elettricità, attraverso misure per il perseguimento degli obiettivi nazionali, e favorisce lo sviluppo di impianti di microgenerazione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, in particolare per gli impieghi agricoli e per le aree montane;

• Linee guida D.M. 10 settembre 2010, in attuazione del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12 (Razionalizzazione e semplificazione delle procedure). Il testo descrive le tipologie di procedimenti autorizzativi in relazione alla complessità dell’intervento e del contesto in cui quest’ultimo viene collocato, differenziando per il tipo di fonte energetica utilizzata (fotovoltaica, biomasse, eolica, idroelettrica e geotermica);

• D.Lgs. 28/2011 costituisce attuazione della Direttiva 2009/28/CE che definisce tutti gli strumenti necessari per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020, in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti;

Il regime autorizzativo semplificato, previsto dalle norme sopraelencate, si declina in tre diversi iter procedurali da applicare a seconda della tipologia d’impianto, della sua taglia e della particolare fonte rinnovabile utilizzata:

Comunicazione al Comune per le tipologie di impianti considerate attività “edilizia libera”, introdotta dal D.M. 10 settembre 2010, realizzati previa comunicazione dell'inizio dei lavori, anche per via telematica, da parte dell'interessato alle amministrazioni comunali competenti35.

Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), introdotta dal D.Lgs. 28/2011, in sostituzione della Dichiarazione Inizio Attività (DIA), precedentemente prevista dal sopra citato D.M. 10 settembre 2010.

Autorizzazione Unica (AU), introdotta dal D.Lgs. 387/2003.

35 Si noti che per gli impianti soggetti a Comunicazione, le opere per la connessione alla rete elettrica sono autorizzate separatamente

Gli iter autorizzativi per gli impianti a fonte rinnovabile in Sicilia sono regolati dal Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 48 del 18 luglio 2012, che recepisce per il territorio siciliano le norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della L.R. n. 11 del 12 maggio 2010, in attuazione del D.M. 10 settembre 2010.

Tale normativa ha adottato il regime semplificato per l’autorizzazione degli impianti a FER, introducendo un’ulteriore regime autorizzativo, basato sulla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), da adottarsi eslusivamente per gli impianti fotovoltaici a terra, da realizzarsi in area industriale, con potenza compresa tra 50 kW ed 1 MW.

Il regime della Comunicazione al Comune, relativa alle attività in edilizia libera, è stato esteso ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 kW, ad esclusione degli impianti eolici con potenza superiore ai 20 kW, nonché agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza da realizzarsi sugli edifici, fatta salva la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche.

La Comunicazione deve essere accompagnata da tutte le autorizzazioni eventualmente obbligatorie, ai sensi delle normative di settore, acquisite preventivamente alla trasmissione della stessa.

La PAS36 è un titolo abilitativo di competenza comunale, la cui efficacia si basa sul meccanismo del silenzio-assenso e sulla necessità di allegare il progetto definitivo dell'iniziativa, comprensivo delle opere per la connessione alla rete, delle altre infrastrutture indispensabili previste, della dismissione dell'impianto e del ripristino dello stato dei luoghi, redatto da un professionista abilitato, che attesti la compatibilità del progetto agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi e il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.

In merito alle procedure di corretta dismissione degli impianti a FER e rimessa in pristino dello stato dei luoghi, il punto 13.1 lett. j) del D.M. 10 settembre 2010 prevede che l’istanza di autorizzazione unica (AU) e la procedura autorizzativa semplificata (PAS) siano corredate dall’impegno alla corresponsione, all'atto di avvio dei lavori, di una cauzione a garanzia della esecuzione di tali interventi, da versare a favore dell'amministrazione procedente mediante fideiussione bancaria o assicurativa, secondo l'importo stabilito dalla Regione in proporzione al valore delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale.

I Decreti interministeriali del 5 maggio 2011 (IV Conto Energia) e del 5 luglio 2012 (V Conto Energia) hanno stabilito che, per impianti entrati in esercizio a decorrere dal 1° luglio 2012, i produttori di moduli fotovoltaici debbano aderire a un Sistema/Consorzio che ne garantisca il recupero e riciclo a fine vita. Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha redatto il “Disciplinare Tecnico per la definizione e verifica dei requisiti tecnici dei Sistemi/Consorzi per il recupero e riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita” e ha pubblicato, il 1° marzo 2013, l'elenco dei Sistemi/Consorzi idonei. Pertanto, per la realizzazione di impianti a FER che usufruiscono di queste incentivazioni statali, già sono previste misure per il corretto smaltimento a fine del ciclo di vita degli impianti fotovoltaici.

La realizzazione dell’intervento deve essere completata entro tre anni dal perfezionamento della PAS e il richiedente è tenuto a comunicare al Comune la data di conclusione dei lavori37.

36 Con Circolare Prot. 39368 del 9 novembre 2016, l’Assessorato all’Energia e ai Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento dell’Energia della Regione Sicilia, ha invitato i Comuni a porre in essere i necessari adempimenti di propria competenza per il ripristino della regolarità amministrativa, ritenendo che la cessione e/o il trasferimento di progetti per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, autorizzati con Procedura Abilitativa Semplificata sia inammissibile alla luce del DPRS 48/2012.

In particolare, la Circolare assessoriale evidenzia che, a supporto delle predette cessioni e/o trasferimenti, venga fatto richiamo al combinato disposto di cui all’art. 6, comma 7, del D.Lgs. 28/2011 e all’art, 11, comma 2, del DPR 380/2001.

Tuttavia, prosegue la citata circolare, il riferimento all’art. 11, comma 2, del DPR 380/2001 non pare pertinente, atteso che la PAS è disciplinata dal D.Lgs. 28/2011 e costituisce, dunque, lex specialis di derivazione comunitaria, mentre il DPR 380/2001 potrebbe al più riferirsi ai soli aspetti urbanistici. Per di più, in Sicilia, la Procedura Abilitativa Semplificata è integrata dal regolamento emanato dal DPRS 48/2012, il cui art. 7 (che richiama espressamente gli artt. 4 e 5 del medesimo Decreto) prevede che alla trasmissione della PAS sia allegata la medesima documentazione minima, ai fini della procedibilità, prevista per il procedimento di Autorizzazione Unica.

Pertanto, poiché tra la predetta documentazione è contemplata un’apposita dichiarazione di impegno con cui il richiedente assume nei confronti dell’Amministrazione l’obbligo di realizzazione diretta dell’impianto fino alla fase di avvio dello stesso, il trasferimento e/o la cessione del progetto risultano inammissibili, mentre, tutt’al più, potrebbe essere assentito quello dell’impianto, purché in una fase successiva alla sua connessione alla rete elettrica di distribuzione.

37 La sussistenza del titolo è provata con la copia della dichiarazione da cui risulta la data di ricevimento della dichiarazione stessa, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale che deve essere trasmesso al Comune e con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato, nonché ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate, ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento catastale.

L’AU rappresenta la procedura più complessa e riguarda impianti a FER di potenza superiore a specifiche taglie, diverse per fonte rinnovabile.

Il richiedente deve presentare, insieme all’istanza unica, tutta la documentazione prevista dalla legislazione vigente e quindi anche quella di competenza ambientale.

I processi autorizzativi, benché semplificati, devono essere integrati e coordinati con le procedure autorizzative e le autorizzazioni previste dalle normative di settore e in particolare con la normativa in materia ambientale, rappresentata dal D.Lgs. 152/06, meglio conosciuto come Testo Unico Ambientale.

Solo per gli impianti eolici, il proponente deve produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con la quale dichiari, previa interrogazione del SITR (Sistema Informativo Territoriale Regionale), disponibile sul sito del Dipartimento regionale dell’Urbanistica, che l’area interessata dalla realizzazione dell’impianto non rientri tra quelle non idonee di cui al Titolo I del DPRS n. 26/2017 ovvero rientri tra quelle di particolare attenzione, di cui al titolo II del suddetto DPRS.

Il DPRS 26/2017, facendo propri i contenuti della Deliberazione di Giunta Regionale n. 433 del 18 settembre 2017, ha introdotto i criteri e l’individuazione delle aree non idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica sul territorio siciliano.

Nel recente passato sono state rilasciate, in numero consistente, autorizzazioni a progetti di costruzione di impianti a FER che non sono stati, in seguito, effettivamente realizzati, spesso a causa della insufficiente capacità economico-finanziaria dei proponenti.

Per evitare questa eventualità, l’Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ha provveduto con due modifiche normative (Circolare 13 maggio 2019, pubblicata sulla GURS n. 24/2019, relativa alla capacità economico-finanziaria dei proponenti progetti a FER e D.A. n. 234 del 18 agosto 2020, sulle competenze tra Assessorati regionali in materia di autorizzazioni per impianti energetici) che oggi permettono il rilascio dell’autorizzazione, soltanto a soggetti con capacità economiche che consentano loro di portare a termine l’opera.

Tutti i procedimenti istruiti dal Dipartimento dell’Energia, in materia di impianti a FER, sono censiti sul portale regionale dedicato38.

Sul Portale regionale Valutazioni Ambientali dell’ARTA39, è possibile consultare le procedure avviate di Valutazione Ambientale suddivise in: Progetti, Piani, Impianti e Programmi.

Il D.A. n. 207/Gab del 17 maggio 2016 e il D.A. n. 228/Gab del 27 maggio 2016 hanno proceduto all’istituzione della Commissione Tecnica Specialistica per le Autorizzazioni Ambientali di Competenza Regionale (CTS) e alla definizione delle modalità operative, in seno all’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente, con funzione di rilascio dei pareri intermedi e finali per tutte le procedure oggetto di valutazione ambientale.

La parte seconda del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. è dedicata alle procedure di valutazione ambientale e disciplina sia l’attribuzione di competenze tra Stato, Regioni ed enti locali, che ambiti e facoltà di intervento per la regolazione regionale delle procedure di valutazione ambientale rispetto a quanto previsto dalla normativa nazionale.

E’ da segnalare che con l'art. 5 del D.Lgs. n. 104 del 2017 è stato introdotto l’art. 7-bis al D.Lgs. n.152/2006 (TUA), proprio per disciplinare le competenze in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Verifica di Assoggettabilità a VIA (VA).

Ulteriori modifiche a questo dettato normativo, sono state introdotte dall’art. 31, comma 6, del D.L. n. 77 del 2021 (D.L. Semplificazioni).

Inoltre, i progetti relativi alla costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati da fonti rinnovabili, ed implicanti modifiche dell’assetto pedologico e geomorfologico dell’area di intervento, nonché opere sottotraccia, dovranno essere corredati, nel rispetto della normativa vigente, in materia di tutela preventiva del patrimonio archeologico, del progetto di fattibilità ai fini archeologici, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 art. 25, comma 1, in modo da consentire la tutela attiva del patrimonio archeologico, nonché, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela preventiva del patrimonio paesaggistico,

38 I più aggiornati prospetti relativi alle autorizzazioni rilasciate e alle procedure in corso di istruttoria sono pubblicati nella

pagina web dedicata del portale del Dipartimento dell’Energia:

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssEnergia/PIR_DipEnergi a/PIR_Areetematiche/PIR_AUTORIZZAZIONIFONTIDIENERGIA.

39 Il portale del Dipartimento dell’Ambiente è visionabile al sito https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas/index.php/it/

della “relazione paesaggistica”, redatta ai sensi del DPCM del 12/12/2005 e come disposto con D.A. 9280 del 28/07/2006.

In ogni caso, la progettazione di impianti a FER, prevista su aree oggetto di misure di tutela definite dai Piani Paesaggistici provinciali, dovrà avvenire sulla base della verifica del rispetto delle prescrizioni, delle misure e dei criteri di gestione stabiliti dagli stessi Piani Paesaggistici.

Impianti geotermici

Il D.Lgs. n.22/2010 - “Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche”

- costituisce la disciplina nazionale per lo sfruttamento della geotermia. Il provvedimento aggiorna la precedente normativa e la adegua organicamente al quadro di riferimento costituzionale e legislativo, che si è profondamente trasformato a partire dalla fine degli anni ‘90 con il decentramento delle competenze (D.Lgs. n.112/98 e riforma del Titolo V della Costituzione nel 2001), la liberalizzazione delle attività nel settore energetico (D.Lgs. n.79/99), l’evoluzione delle disposizioni in materia di tutela ambientale a partire da quelle sulla VIA (D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.). Il D.Lgs. n.22/2010 deve essere letto anche nella prospettiva del processo di attuazione della nuova Direttiva 2009/28/CE per la promozione delle fonti rinnovabili e di ciò che prevede specificamente per lo sviluppo della geotermia.

Con il D.Lgs. n.112/98, le funzioni amministrative in materia di coltivazione delle risorse geotermiche a fini energetici e i connessi adempimenti in materia di VIA erano già state trasferite alle Regioni. Sotto il profilo delle tipologie di regolazione dell’uso della risorsa, la principale distinzione, che viene confermata nel D.Lgs.

n.22/2010, è la seguente:

• impianti di potenza superiore a 2 MWt o con pozzi di profondità superiore a 400 metri, per i quali la concessione di coltivazione fa riferimento alla disciplina mineraria, ai sensi del D.Lgs. n.22/2010;

• impianti di potenza inferiore a 2 MWt e pozzi di profondità inferiore a 400 metri, per i quali la concessione per l’uso della risorsa fa riferimento al Testo Unico sulle acque e gli impianti elettrici (R.D. 11/12/1933, n.1775).

La competenza per il procedimento autorizzativo resta in capo allo Stato per la ricerca e coltivazione di risorse geotermiche off-shore, a seguito delle modifiche apportate al D.Lgs. n.22/201040 dalla L. 98 del 9 agosto 2013, per gli impianti geotermici pilota.

La L.R. 14 del 3 luglio 2000 “Disciplina della prospezione, della ricerca, della coltivazione, del trasporto e dello stoccaggio di idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche nella Regione Siciliana” individua nella Regione Siciliana, l’Autorità Competente per i procedimenti di rilascio di permessi di ricerca e concessioni di coltivazione di risorse geotermiche

e c

oncessioni di derivazione di acque sotterranee per

“piccole utilizzazioni locali”.

Nel caso della produzione di energia elettrica tramite l’uso della risorsa geotermica, il quadro di sintesi della regolazione regionale, oltre agli ambiti del regime autorizzativo in senso stretto e della valutazione ambientale degli impianti, comprende anche quello dei procedimenti finalizzati ad ottenere la concessione di uso della risorsa. L’analisi della normativa regionale deve, quindi, tenere conto di tre categorie di procedimenti amministrativi, sia dal punto di vista dell’allocazione delle competenze per l’esercizio delle

40 Tra le principali novità introdotte con il D.Lgs. n.22/2010 rispetto al precedente assetto normativo si evidenzia:

- la possibilità delle Regioni di delegare ad altri enti le funzioni amministrative per il rilascio dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione;

- l’introduzione di due nuove fattispecie di “piccole utilizzazioni locali”, costituite dagli impianti di potenza inferiore a 1 MW e dalle sonde geotermiche che scambiano calore senza prelievo di acque e altri fluidi, tipologie di attività che vengono entrambe escluse dagli adempimenti in materia di VIA;

- l’introduzione di norme che consentono alle Regioni di regolare le attività di sfruttamento della risorsa geotermica in base alla “valutazione di possibili interferenze” tra nuove attività e attività già oggetto di concessione;

- la rideterminazione della superficie massima dei permessi di ricerca, che viene portata da 1.000 km2 a 300 km2 per ogni singolo permesso, introducendo un tetto complessivo per più permessi ad un singolo operatore di 1.000 km2 a livello regionale e di 5.000 km2 a livello nazionale;

- l’eliminazione delle norme della L. 896/86 che attribuivano la preferenza a ENEL e ENI per il rilascio dei permessi di ricerca e l’esclusiva delle attività di coltivazione delle risorse geotermiche a ENEL nella Province di Grosseto, Livorno, Pisa e Siena;

- la possibilità di allineamento delle scadenze delle concessioni vigenti in base ad accordi dei titolari con le Regioni, o in alternativa (art. 16, c. 10) per le concessioni di coltivazione esistenti riferite a impianti per la produzione di energia elettrica, le scadenze vengono allineate al 2024;

- i canoni annui per i permessi di ricerca sono fissati in 325 €/km2 e per la concessione di coltivazione in 650 €/km2; le Regioni, entro questi valori, possono determinare analoghi canoni anche per le attività di ricerca e coltivazione di risorse geotermiche a media e bassa entalpia.

funzioni amministrative, che degli interventi regionali che hanno introdotto ulteriori elementi oltre a quelli previsti dalle discipline nazionali di riferimento nella gestione di queste tre tipologie di procedure amministrative, secondo l’articolazione riportata nel DPRS 48/2012.

L’individuazione delle zone non idonee per gli impianti geotermoelettrici è stata effettuata in sole due Regioni, Umbria e Molise; ciò costituisce il caso di minore frequenza di intervento con questo strumento da parte delle Regioni rispetto a quello che è avvenuto per le altre fonti. In nessuno di questi due casi si tratta di atti di individuazione di zone non idonee ad hoc solo per gli impianti geotermoelettrici, ma di provvedimenti che riguardano tutte le fonti.

La Tabella 3.41 riepiloga i regimi autorizzativi per le diverse tipologie e taglie di impianti a FER, secondo quanto previsto dal DPRS 48/2012.

Tabella 3.41 Riepilogo del regime autorizzativo vigente per tipologia di impianto a FER (DPRS 48/2012) Condizioni da rispettareRegime autorizzativo di energia rinnovabileRiferimento normativo Modalità operative / di installazione Pote

nza kW)

AU Comun ica

z . PAS

SCIA

a

D.Lgs. n. 387/03 Nessuna > 60X Nessuna20-60X Regolamentoaisensi del D.Lgs. n. 28/11 Nessuna0-20X D.Lgs. n. 115/08 Singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro installati su tetti edifici - X voltaica D.Lgs. n. 387/03 Nessuna>1.000X Regolamentoaisensi del D.Lgs. n. 28/11 Nessuna0-50X Regolamentoaisensi del D.Lgs. n. 28/11 Impianti ubicati in aree destinate ad uso agricolo ovvero in aree non industriali; in aree destinate all'estrazione dimateriali lapidei; inareedestinatealtrattamentoe smaltimento dei rifiuti; all’interno di impianti destinati alla produzione di energia elettrica da fonte convenzionale per i quali necessita il recupero ambientale

>50- 1.000 X L.R. 11/2010, art.n. 105; L.R. 5/2011 art. 6Residui impianti collocati a terra ubicati in zone industriali >50- 1.000 X D.Lgs. n. 115/08 Impianti aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi - X ulica e geotermica

Regolamentoaisensi del D.Lgs. n. 28/11 Nessuna0-50X D.P.R. n.380/2001; D.Lgs. n. 28/11 Impianti idroelettrici e geotermoelettrici realizzati in edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni d’uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero di unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici

50-200X Regolamentoaisensi del D.Lgs. n. 28/11 Nessuna50- 1.000X D.Lgs. n. 387/03 Nessuna >1.000X assa, gas di discarica, gas duatidai processidi razione, biogas e bioliquidi roduzione di energia

Regolamentoaisensi del D.Lgs. n. 28/11 Nessuna 0-50X D.Lgs. n. 28/11 Realizzati in edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici 50-200X Regolamentoaisensi del D.Lgs. n. 28/11 Nessuna50- 1000X D.Lgs. n. 387/03 Nessuna>1.000X

Ai sensi del comma 2, art. 7-bis, sono sottoposti a VIA in sede statale, i progetti di cui all’allegato II alla parte seconda del TUA e sono sottoposti a VA in sede statale i progetti di cui all’allegato II-bis alla parte seconda del TUA.

Ai sensi del comma 3, art. 7-bis, sono sottoposti a VIA in sede regionale, i progetti di cui all’allegato III alla parte seconda del TUA e sono sottoposti a VA in sede regionale i progetti di cui all’allegato IV alla parte seconda del TUA.

La Tabella 3.42 riepiloga le competenze statali e regionali per i procedimenti di VIA e VA per singola tipologia di impianto a FER.

Tabella 3.42 Competenze per i procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e Verifica di Assoggettabilità (VA) alla VIA per gli impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili

Idroelettrico Geotermico Biomasse Eolico Fotovoltaico

VIA di

*qualora disposto all’esito della verifica di assoggettabilità

** la soglia è elevata a P>250 kW se realizzati su canali o condotte esistenti, senza incremento di portata derivata La competenza della individuazione delle aree non idonee alla realizzazione di impianti eolici off-shore è statale, del MIT, come stabilito dal D.Lgs. n. 387/2003, anche ribadito dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3252, del 1° luglio 2015.

Nella scelta delle Regioni prevale l’opzione di individuare l’amministrazione regionale stessa come autorità competente per le procedure di VIA degli impianti.