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L’art. 307 c.p.: Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata

1.9. Questioni processuali

La norma in esame prevede, come quella precedente, la competenza della Corte d’Assise, per l’ipotesi del primo comma, e quella del Tribunale in composizione mono-cratica, per quanto riguarda il secondo comma.

In ogni caso, l’arresto è obbligatorio, e sono consentiti il fermo e l’applicazione delle misure cautelari personali.

Il reato è, infine, procedibile d’ufficio.

2. L’art. 307 c.p.: Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata

Il titolo in questione rappresenta una figura specifica (ex art. 15 c.p.) rispetto a quella generica prevista dall’art. 418 c.p. (assistenza ad associati per delinquere).

L’art. 307 c.p. trova applicazione solo nei casi in cui l’assistenza perpetrata non integri un’ipotesi di concorso o favoreggiamento.

Il contributo dell’agente deve essere dato direttamente all’associato, o agli asso-ciati presi individualmente, e non attraverso la dazione di denaro con il quale raggiungere il medesimo scopo, posto che, come già sottolineato, la norma tipicizza le condotte in-criminabili.

Qualora l’agente abbia fornito il proprio contributo ad un singolo, ma con l’intenzione di avvantaggiare l’associazione o la banda, intesa come realtà a sé stante, non si configurerà il reato in parola ma un’ipotesi di concorso nel reato specifico di cui agli artt. 305 e 306 c.p.

2.5. Consumazione – tentativo

Il reato de quo può essere commesso sia in Italia che all’estero e si consuma nel momento e nel luogo in cui la prestazione viene eseguita.

Il delitto è di natura istantanea poiché la continuazione è prevista come circostan-za aggravante ai sensi dell’art. 307, comma 2.

La dottrina unanimaente ritiene il tentativo ammissibile.

L’aver posto in essere congiuntamente più condotte tra quelle previste dalla nor-ma non configura una continuazione di reati nor-ma integra la circostanza aggravante di cui al secondo comma.

2.6. Elemento soggettivo

Per la punibilità del soggetto è necessario che questo abbia agito con il dolo speci-fico di agire con la volontà cosciente e libera di avvantaggiare, per mezzo di una delle condotte indicate nell’art. 307 c.p., uno o più soggetti appartenenti ad un’associazione o ad una banda armata.

2.7. Circostanze e profili sanzionatori

L’art. 307 c.p. contiene due circostanze speciali, una aggravante ed una esimente.

Il secondo comma, infatti, come già più volte anticipato nei precedenti paragrafi, sancisce che “[…]La pena è aumentata se l’assistenza è prestata continuamente”. La norma in esame, quindi, esclude che l’azione ripetuta dell’agente possa configurare un concorso di reati. Tale circostanza ha carattere obiettivo poiché riguarda la modalità dell’azione.

quelli suscettibili di rientrare comunque in una ricostruzione teleologica del fatto oggetto di incriminazione.

Ne consegue che anche il fatto di raccogliere un ferito appartenente alla banda, di accompagnarlo in un luogo sicuro, dargli ospitalità e fornirgli i necessari medicinali insieme con il vitto, può rientrare nel concet-to di prestazione di vitconcet-to e fornitura di alloggio, senza che ciò comporti necessariamente adesione al pro-gramma operativo della banda, e partecipazione quindi al delitto di cui all'art. 306 c.p.”. Cass. pen., sez. I, 23 marzo 1992, Sorrentino, Giust. pen. 1993, II, 38, 136;

Al fine dell’applicabilità di tale circostanze, è irrilevante che l’agente abbia agito sempre a favore del medesimo associato, o membro della banda armata, ovvero nei con-fronti di più persone. Nel caso in cui, però, i soggetti appartengano ad associazioni a ban-de diverse si applicheranno le regole generali in materia di concorso di reati.

Il terzo comma della norma in questione prevede, invece, una circostanza esimen-te soggettiva operanesimen-te nel caso in cui il soggetto agenesimen-te operi in favore di un congiunto.

Come già anticipato, è la stessa norma che definisce i soggetti che possano defi-nirsi congiunti.

2.8. Questioni processuali

Il reato in parola è procedibile d’ufficio e ricade sotto la competenza del Tribunale in composizione monocratica.

L’arresto, il fermo e l’applicazione di misure cautelari personali non sono consen-titi.

2.9. Rapporti con altri reati

L’articolo in esame si differenzia dalla contravvenzione di formazione autorizzata di corpi armati, di cui all’art. 653 c.p., per il fine delittuoso escluso da quest’ultimo arti-colo e richiesto espressamente dall’art. 306 c.p.

Fondamentale è operare la distinzione tra il reato di favoreggiamento e quello di cui all’art. 307 c.p. posto che, per espressa previsione legislativa, tale ultima norma opera solo in via sussidiaria allorché non possano considerarsi integrate ipotesi di concorso o favoreggiamento.

In merito la Corte Suprema ha stabilito che: “I reati di assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata e quello di favoreggiamento personale si differenziano, oltre che per la diversa natura del bene giuridico offeso, anche per la diversità sia dei presupposti, quanto del soggetto aiutato e del contenuto dell'aiuto prestato. Presupposto del delitto di cui all'art. 378 c.p. è che sia stato commesso un reato prima che al suo au-tore venga prestato aiuto; presupposto invece del delitto di cui all'art. 307 c.p. è che l'aiuto venga prestato all'autore del reato la cui attività criminosa non sia ancora cessa-ta. Il soggetto aiutato nel reato sub art. 378 c.p. è una persona non qualificata, mentre nell'art. 307 è un partecipante all'associazione o alla banda armata di cui agli artt. 305 e 306 c.p. L'aiuto, nell'ipotesi di cui all'art. 378 c.p., è di contenuto indeterminato, mentre in quella di cui all'art. 307 c.p. ha un contenuto limitato all'offerta del rifugio o alla for-nitura del vitto. Forme di aiuto diverse da queste ultime costituiscono concorso nel reato del partecipe. L'aiuto prestato al soggetto che non fa più parte dell'associazione può rientrare negli schemi dell'art. 378 c.p.”.(3).

(3) Cass. pen., sez. I, 11 luglio 1987, Benacchio, Cass. pen. 1989, 41;

2.10. Questioni di legittimità

La Corte Costituzionale ha, con diverse pronunce, ha respinto le questioni riguar-danti la possibilità di applicare l’esimente di cui all’art. 307, comma 3, anche al convi-vente more uxorio(4).

3. L’art. 309 c.p.: Casi di non punibilità