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L’art. 306 c.p.: Banda armata: formazione e partecipazione

L’art. 306 c.p. stabilisce: “Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell’art. 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni.

Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni.

I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori”.

La norma in questione discende direttamente dall’art. 131 del codice penale del 1889.

Il codice sardo-italiano aveva ripreso l’art. 96 del codice penale francese preve-dendo la punizione di tale fatto negli artt. 162 e 164.

Nessun precedente, invece, esisteva nel codice del Granducato toscano.

1.2. Oggetto della tutela penale

La norma mira a tutelare il bene della personalità dello Stato per evitare il pericolo derivante dalla formazione di bande armate al fine di commettere uno o più delitti dolosi ex art. 302 c.p.

Il reato de quo è più grave rispetto a quello previsto dall’articolo precedente per-ché, oltre alla formazione dell’associazione presuppone la presenza di armi.

Anche tale delitto rappresenta un titolo specifico rispetto al delitto comune di as-sociazione per delinquere.

1.3. Soggetto attivo

Il reato de quo è di natura comune e può essere commesso da chiunque. La norma richiede, peraltro, che soggetti via sia una pluralità di soggetti attivi.

Tale norma si applica anche ai militari, quanto agli elementi costitutivi ed alle cir-costanze, ma l’art. 78 n. 2, cod. pen. militare di pace, stabilisce un aumento di pena “da un terzo alla metà”.

1.4. Elemento oggettivo

L’articolo 306 c.p. punisce la formazione di una banda armata al fine di commet-tere alcuno dei delitti previsti dall’art. 302 c.p.

Secondo la giurisprudenza della Cassazione(1), ripresa dal Manzini(2), ““Banda armata”, in genere, è una compagnia di persone che dispongono di armi, organizzata in un modo idoneo qualsiasi per un’azione comune presente o futura, sotto il comando d’uno o più capi”.

Requisiti essenziali della banda armata sono, come stabilito dalla Corte Suprema.

“[..] il collegamento fra gli associati per la realizzazione del fine specifico, la disponibi-lità delle armi per l'esecuzione dei reati oggetto di tale fine, oltre che l'azione occulta di alcuni suoi componenti, che eseguono i reati rientrando nel fine specifico di essa sia l'a-zione palese di altri che si mimetizzano nel tessuto sociale e utilizzano, per i loro mes-saggi o direttive, organi di stampa o altri strumenti che l'assetto democratico e plurali-stico dello Stato mette a loro disposizione, sia l'azione occulta di altri. Non sono, invece, individuabili come elementi essenziali il passaggio dei componenti di essa dal livello pa-lese a quello occulto o viceversa, o dal vertice alla base dell'associazione, l'interfungibi-lità dei ruoli, l'uso promiscuo o diversificato di sigle o denominazioni sotto le quali la banda si nasconde né eventuali disarmonie, disaccordi e contrasto fra i componenti della stessa.”(3).

Quando è certa, pertanto, l’esistenza dell’organizzazione non è necessario che i capi siano identificabili e neppure che i singoli appartenenti fossero a conoscenza della loro identità.

Per la definizione di organizzatore la Corte Suprema ha stabilito che: “[…] la qualità di organizzatore di una banda armata non esige l’accertamente di un’effettiva at-tività di coorindamento e direzione della societas sceleris, essendo sufficiente che la par-tecipazione dell’organizzatore sia essenziale e non agevolmente intercambiale. È, per-tanto, correttamente motivata la sentenza che riconosca tale qualità nel soggetto che, at-traverso la dimostrazione di spregiudicatezza e coraggio criminale, si sia acquistato una reputazione di indispensabilità all’interno dell’organizzazione criminale”(4).

Ai fini della configurabilità del reato in esame, inoltre, non rileva il momento in cui viene realizzato concretamente lo scopo che la banda armata perseguiva e che, diver-samente da quanto avviene per le fattispecie di cui agli artt. 304 e 305 c.p., non è identifi-cabile a priori un numero minimo di soggetti attivi del reato. L’accertamento

(1) Cass.pen, 18 giugno 1948, Checcacci, Giust. pen., 1948, II, 726;

(2) Manzini, op. cit. pag. 728;

(3) Cass. pen., sez. I, 19 febbraio 1987, Fabrizio, Cass. pen. 1988, 1406 (s.m.);

(4) Cass. pen., sez. VI, 27 gennaio 2004, n. 2852;

sull’esistenza dell’associazione, alla luce dei soggetti coinvolti nella commissione del o dei reati, dovrà essere eseguito di volta in volta anche in base alle circostanze di tempo, di luogo, di persone etc.

Per quanto concerne il requisito dell’armamento della banda il legislatore, a diffe-renza di quanto avviene per l’art. 284 c.p., non ha previsto che le armi possano essere conservate in un luogo di deposito richiedendo, pertanto, che, ai fini della perfezione del reato di cui all’art. 306 c.p., le armi siano in possesso dei componenti della banda. La Corte di Cassazione ha, al riguardo, specificato che è: “[…] essenziale la disponibilità di armi, nel senso che non è necessario che ognuno dei partecipanti sia armato o che le ar-mi vengano concretamente usate, ma che le arar-mi stesse di cui il sodalizio è munito pos-sano essere all'occorrenza utilizzate dai componenti l'organizzazione criminosa.”(5).

In merito ai reati-scopo per la realizzazione dei quali la banda è organizzata, il co-dice non richiede che questi siano commessi, al fine della punibilità di cui all’art. 306 c.p., e, a differenza di quanto stabilito nell’art. precedente, neppure costituisce circostan-za aggravante il fatto che i soci si siano organizcircostan-zati al fine di commettere più delitti tra quelli previsti nell’art. 302 c.p.

Qualora, invero, la banda integri, con la propria condotta, altri reati, che non rica-dono nella previsione di cui all’art. 302 c.p., ci si troverà di fronte ad un’ipotesi di con-corso di reati.

1.5. Consumazione – tentativo

Il reato in disamina ha carattere formale perché per il perfezionamento non è ne-cessario che i soggetti conseguano lo scopo per cui hanno dato origine alla banda arma-ta(6).

Il delitto, pertanto, si perfeziona per il solo fatto di avere dato origine alla banda armata ed ha natura permanente poiché si protrae fino a quando i soggetti non si determi-nano a scioglierla, ovvero, per quanto concerne ogni singolo agente, fino a quando questo non sia stato estromesso o sia receduto dall’organizzazione(7).

Quanto alla cessazione della permanenza del reato e la permanenza della banda armata la Suprema Corte ha ribadito che: “L'arresto di alcuni componenti di una asso-ciazione criminosa, se interrompe nei confronti di costoro la permanenza nel reato, non comporta, necessariamente e sempre, la cessazione del sodalizio, che bene, invece, può essere eventualmente perpetuato, secondo l'originario programma criminoso, dai com-ponenti rimasti in libertà, senza che la partecipazione di nuovi accolti ed il trasferimento

(5) Cass. pen., sez. I, 22 ottobre 1988, Aluisini, Giust. pen. 1989, II,484 (s.m.);

(6) “Ai fini della consumazione del delitto di banda armata, è sufficiente avere promosso, costituito, orga-nizzato, diretto o sovvenzionato la banda, o avervi partecipato; non è invece richiesto neppure un principio di esecuzione del programma associativo.”. Cass. pen., sez. I, 21 marzo 1983, Bortolotti, Cass. pen. 1984, 1919 (s.m.);

(7) “La fattispecie ipotizzata dall'art. 306 c.p. corrisponde a un reato plurisoggettivo a concorso necessario di carattere permanente, la cui consumazione si protrae nel tempo sino a quando perdura la partecipazione alla banda armata e nel quale la permanenza è interrotta solo quando sia raggiunta la prova dell'estromissione o del recesso della persona dall'associazione criminosa.” Cass. pen., sez. I, 21 maggio 1998, n. 7451, Macca-ri, Giust. pen. 1999, II, 487;

in altra località debbano significare la costituzione di nuovo e diverso sodalizio. (Appli-cazione del principio in tema di partecipazione a banda armata).”(8).

La dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel ritenere ammissibile il tentativo che viene identificato in “quegli atti inequivocabilmente diretti alla promozione del so-dalizio criminoso che non sortiscano l’effetto per cause estranee alla volontà dell’agente, che si collochino in una fase anteriore alla costituzione e all’armamento dell’associazione che denotino una spiccata idoneità realizzativi dell’organizzazione cor-rispondente all’accordo intervenuto”(9).

1.6. Elemento soggettivo

Per l’integrazione del reato di cui all’art. 306 c.p. è necessario che i soggetti ab-biano agito con dolo specifico: “[…] costituito dal fine di commettere alcuno dei delitti contro la personalità interna od internazionale dello stato punibili con l'ergastolo o la reclusione […]”(10).

1.7. Profili sanzionatori

Al pari di quanto previsto dagli articoli precedenti, anche nell’articolo in esame la norma prevede una espressa graduazione della pena effettuata in base al ruolo rivestito dai singoli soggetti attivi all’interno della banda.

1.8. Rapporti con altri reati

Il reato di cui all’art. 306 c.p. pone numerosi problemi in tema di rapporti con altri delitti, in particolare per quanto riguarda il fine perpetrato dai soci, i mezzi utilizzati non ché per il numero di soggetti attivi necessari per integrare la banda armata.

Nello specifico, per quanto riguarda il rapporto esistente tra il reato in esame e quello di cui alla norma precedente, la giurisprudenza ha affermato che: “Il reato di ban-da armata (art. 306 c.p.) non si distingue ban-da quello di associazione cospiratrice (art. 305 c.p.) per i fini, che sono gli stessi, o per la necessità di più persone, che occorrono nell'u-na e nell'altra ipotesi, o infine per la particolarità dei mezzi (quali le armi), che è compa-tibile con entrambi i reati. Ma piuttosto per la diversa combinazione di questi elementi, che alla banda armata consente di disporre di una forza specialmente organizzata, di e-levata capacità operativa.”(11).

(8) Cass. pen., sez. I, 13 marzo 1984, Bartoloni, Cass. pen. 1985, 1062 (nota);

(9) Rassegna Lattanzi-Lupo, op. cit. pag. 257;

(10) Cass. pen., sez. un., 19 maggio 1984, Boeris, Riv. it. dir. e proc. pen. 1986, 1333 (nota);

(11) Ass. Brescia, 2 febbraio 1978, Fumagalli e altro, Giur. merito 1979, 424; Ed ancora: “La banda armata - nelle due distinte ipotesi previste dal comma 1 dell'art. 306 c.p. e dal comma 2 dello stesso articolo - que-st'ultimo concernente la semplice partecipazione - rientra nel più vasto fenomeno associativo criminoso contro la personalità dello Stato e richiede, oltre la stabilità di un vincolo associativo tra una pluralità di consociati, proteso al conseguimento dello scopo comune - che ne costituisce il dolo specifico - di commet-tere uno o più delitti, non colposi, contro la personalità internazionale o interna dello Stato, la organizza-zione in banda e la disponibilità di armi, requisiti specializzanti, per la cui sussistenza non è richiesto, ri-spettivamente, che la gerarchia interna sia di tipo militare burocraticamente concepito o che ciascun parte-cipante sia effettivamente armato, bastando la disponibilità di armi in quantità adeguata al proseguimento

Particolare attenzione è stata, inoltre, rivolta dalla giurisprudenza ai rapporti esi-stenti tra l’articolo in esame ed i reati associativi di natura sovversiva.

Ed infatti, la Corte Suprema ha stabilito che: “Nei rapporti fra reato di banda ar-mata e di associazione sovversiva non vige il principio di specialità, neppure sotto il pro-filo della sussidiarietà, ma di mezzo a fine ed, in caso di consumazione dei delitti proget-tati, non si attua l'assorbimento, ma un concorso di reati, non vertendosi in tema di reato complesso.”(12).

La linea di confine tra le due fattispecie incriminatici, ancora, è stata individuata dalla Corte di Cassazione alla luce del seguente principio:“La banda armata è lo stru-mento per la consumazione di tutti i delitti indicati nell'art. 302 c.p., per cui l'oggetto del fine del delitto di banda armata è considerato esterno solo dalla norma, mentre, in effetti, si concreta unitamente al consumarsi di quella azione che ad esso mira; pertanto, tra la banda armata e i due reati associativi ex art. 270-bis c.p. è configurabile unicamente il concorso formale non già quello materiale.”(13)).

Ed ancora: “Si versa in tema di delitto di banda armata e non già di associazione sovversiva, allorquando la condotta incriminata ai sensi dell'art. 306 c.p., realizza un re-ato di mero pericolo in relazione ai beni giuridici protetti. Infatti, la norma predetta: a) limita gli elementi costituenti il reato al solo fatto della costituzione della banda armata al fine di commettere uno dei delitti contro la personalità interna o internazionale dello Stato; b) considera tale disegno criminoso sufficiente a mettere in pericolo il bene protet-to; c) contempla la mera disponibilità dei partecipi e la possibilità della loro utilizzazio-ne senza che sia utilizzazio-necessario che ognuno di essi sia armato o che le armi vengano concre-tamente usate.”(14).

La giurisprudenza, inoltre, ha concluso per la compatibilità tra il reato di cui all’art. 306 c.p. dell’aggravante di cui all'art. 1 d.l. 15 dicembre 1979 n. 625, convertito nella l. 6 febbraio 1980 n. 15. Secondo la Corte, infatti: “Gli elementi costitutivi di tale delitto, infatti, vanno individuati attraverso l'analisi della fattispecie tipica, di cui all'art.

306 c.p. e non in base alla realtà concreta della specifica banda armata oggetto della contestazione. Pertanto la finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, se in concreto esistente, deve essere considerata circostanza aggravante, e non elemento costitutivo, anche nel caso di banda armata finalizzata alla commissione di delitti previ-sti dagli artt. 270-bis (associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico), 284 (insurrezione armata contro i poteri dello Stato), 286 c.p. (guerra civi-le).”(15).

dello scopo comune e la concreta possibilità di utilizzarle da parte degli associati. Proprio tali elementi spe-cializzanti distinguono la banda armata dalla cospirazione politica mediante associazione, mentre gli scopi possono essere identici, ed anche dalla cospirazione politica mediante accordo la quale è caratterizzata dal semplice accordo, cioè dal momentaneo incontro di volontà per l'attuazione di un comune proposito crimi-noso, nonché dall'associazione sovversiva, reato che ha un ambito più limitato, essendo diretto soltanto a vietare determinate associazioni caratterizzate dall'uso della violenza per sovvertire gli ordinamenti econo-mico-sociali costituiti nello Stato.”. Cass. pen., sez. I, 4 ottobre 1988, Barozzi, Cass. pen. 1990, I, 1024;

(12) Cass. pen., sez. I, 20 dicembre 1984, Fatone, Cass. pen. 1986, 881 (s.m.);

(13) Cass. pen., sez. I, 26 marzo 1986, Bandiera, Cass. pen. 1988, 435 (s.m.);

(14) Cass. pen., sez. I, 28 aprile 1983, Alunni, Cass. pen. 1985, 1355;

(15) Cass. pen., sez. I, 4 settembre 1984, Goffetti, Giur. it. 1986, II, 164;

1.9. Questioni processuali

La norma in esame prevede, come quella precedente, la competenza della Corte d’Assise, per l’ipotesi del primo comma, e quella del Tribunale in composizione mono-cratica, per quanto riguarda il secondo comma.

In ogni caso, l’arresto è obbligatorio, e sono consentiti il fermo e l’applicazione delle misure cautelari personali.

Il reato è, infine, procedibile d’ufficio.

2. L’art. 307 c.p.: Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata