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La Direttiva (UE) 2019/790

CAPITOLO 1 - LA LIBERTÀ DI PANORAMA

4. L’evoluzione legislativa

4.5 La Direttiva (UE) 2019/790

Nonostante l’acceso dibattito sul tema della libertà di panorama, né la proposta di direttiva relativa al diritto d’autore nel Digital Single Market,172 né la successiva Direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel Mercato Unico Digitale173 prevedono alcuna norma relativa alla libertà di panorama. Pertanto, l’eccezione facoltativa prevista dalla Direttiva InfoSoc continua ad essere l’unico riferimento normativo a livello europeo per la libertà di panorama.

L’obiettivo della Proposta di direttiva era di adeguare gli strumenti di tutela del diritto d’autore europeo al mutato contesto digitale, specialmente rispetto alle nuove forme di comunicazione e condivisione di contenuti online. Manca, tuttavia, un qualsiasi riferimento alla libertà di panorama. Sul punto, rileva la motivazione fornita dalla Commissione per giustificare l’assenza di un’eccezione di panorama nella Proposta, che ha ritenuto che i risultati della consultazione pubblica del 2016 non indicassero la necessità di affrontare il problema a livello europeo, dal momento che la maggior parte degli Stati membri già incorporava tale eccezione nella propria legislazione nazionale.174 La tesi avanzata dalla Commissione, tuttavia, sottovaluta la questione poiché anche tra gli Stati membri che hanno

170 Commissione Europea, ibidem, 5

171 DE GREGORIO G., op. cit., 67-68

172 Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sul diritto d’autore nel Mercato Unico Digitale, {COM(2016)593 final}, Bruxelles, 14 settembre 2016. Si veda anche Draft Opinion of the Committee of Culture and Education for the Committee of Legal Affairs on the proposal for a directive of the European Parliament and the Council on copyright in the Digital Single Market, {COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD) }, Rapporteur: Marc Joulaud, February 6, 2016

173 Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel Mercato Unico Digitale, che modifica le Direttive 96/9/CE e 2001/29/CE, disponibile a https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0790&from=RO

174 Si veda Commission Staff Working Document Impact Assessment on the modernization of EU copyright rules, Bruxelles, 14 settembre 2016, SWD(2016) 301 final, Part 1/3

previsto una regolamentazione di tale eccezione sussistono differenze in merito a vari aspetti, tra cui le finalità di utilizzo delle riproduzioni di opere artistiche collocate in luoghi pubblici o la definizione di questi ultimi.175

La Proposta, quindi, rappresenta un duplice fallimento. Da un lato, la mancata armonizzazione in materia e la derivata incertezza giuridica non permettono di realizzare un Mercato Unico Digitale efficiente e competitivo. Dall’altro, la Proposta fallisce nel tentativo di bilanciare gli interessi privati dei titolari di diritti con quelli pubblici della collettività.

Anche il Comitato Economico e Sociale Europeo si è espresso a favore dell’introduzione di una limitazione armonizzata della libertà di panorama: “Il CESE chiede inoltre di armonizzare l’eccezione della libertà di panorama, in base alla quale i privati cittadini possono scattare e condividere su Internet immagini di opere quali edifici e sculture che si trovano in luoghi pubblici. Pur confermando la rilevanza dell’eccezione, la Commissione ha deciso di lasciare in capo agli Stati membri la decisione sulla sua possibile applicazione, con carattere opzionale”.176

Nel settembre 2018, il Parlamento europeo in seduta comune ha approvato il testo da sottoporre a negoziazione con il Consiglio, apportando numerose e importanti modifiche alla Proposta. Successivamente, nel febbraio 2019, all’esito di due anni di negoziazione, è stato raggiunto l’accordo interistituzionale fra Parlamento e Consiglio. Il nuovo testo è stato definitivamente approvato dal Parlamento europeo in assemblea plenaria e dal Consiglio, rispettivamente, il 26 marzo e il 15 aprile 2019. La Direttiva (UE) 2019/790 (brevemente, anche, “Direttiva Copyright”) del 17 aprile 2019 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 17 maggio 2019, lasciando agli Stati membri il tempo di implementare le nuove previsioni nel diritto nazionale entro il 7 giugno 2021. La Direttiva Copyright si pone il duplice obiettivo di armonizzare il settore della tutela delle opere dell’ingegno e degli altri materiali protetti e di modernizzare il quadro normativo europeo del diritto d’autore, adattandolo alla digital economy, nella prospettiva di bilanciare gli interessi dei diversi stakeholders.177

Nonostante le criticità, nella Direttiva Copyright si può rintracciare un tentativo del legislatore europeo di promuovere l’accesso a contenuti culturali e valorizzare il ruolo delle istituzioni a tutela del patrimonio culturale, con particolare attenzione all’ambiente digitale.

Tra le varie disposizioni previste a tal fine, rileva in particolare l’articolo 14, che introduce una nuova regola per le riproduzioni di opere d’arte visiva in pubblico dominio, prevedendo che “Gli Stati membri provvedono a che, alla scadenza della durata di protezione di un’opera delle arte visive, il materiale derivante da un atto di riproduzione di tale opera non sia soggetto al diritto d’autore o a diritti connessi, a meno che il materiale risultante da tale atto di

175 DE GREGORIO G., op. cit., 69. Si veda anche ZANCAN M., La nuova direttiva sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel Mercato Unico Digitale, in MediaLaws, 23 luglio 2019, https://www.medialaws.eu/la-nuova-direttiva-sul-diritto-dautore-e-sui-diritti-connessi-nel-mercato-unico-digitale/

176 Parere del Comitato Economico e Sociale Europeo sulla “Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sul diritto d’autore nel Mercato Unico Digitale” [COM(2016) 593 final – 2016/0280 (COD)] e sulla “Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme relative all’esercizio del diritto d’autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici” [COM(2016) 594 final – 2016/0284 COD)] e sulla “Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni utilizzi consentiti delle opere e di altro materiale protetto da diritto d’autore e dai diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, e che modifica la direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione” [COM(2016) 596 final – 2016/0278 COD)], (2017/C 125/03).

177 ZANCAN M., op. cit.

riproduzione sia originale nel senso che costituisce una creazione intellettuale propria dell’autore”. Ciò significa che una volta scaduti i termini di durata del diritto d’autore di un’opera d’arte visiva, essa non solo può essere riprodotta, comunicata o utilizzata senza il consenso dell’autore in quanto è di dominio pubblico, ma che, inoltre, nessun diritto esclusivo è attribuito a qualsiasi copia di un’opera d’arte di dominio pubblico, a meno che la riproduzione costituisca una creazione intellettuale propria del suo autore.

La logica della disposizione è spiegata nel considerando 53: “La scadenza della durata di protezione di un’opera comporta l’entrata di tale opera nel dominio pubblico e la scadenza dei diritti che il diritto d’autore dell’Unione conferisce a tale opera. Nel settore delle arti visive, la circolazione di riproduzioni fedeli di opere di dominio pubblico favorisce l’accesso alla cultura e la sua promozione e l’accesso al patrimonio culturale. Nell’ambiente digitale, la protezione di tali riproduzioni attraverso il diritto d’autore o diritti connessi è incompatibile con la scadenza della protezione del diritto d’autore delle opere. Inoltre, le differenze tra le legislazioni nazionali in materia di diritto d’autore che disciplinano la protezione di tali riproduzioni causano incertezza giuridica e incidono sulla diffusione transfrontaliera delle opere delle arti visive di dominio pubblico. Alcune riproduzioni di opere delle arti visive di dominio pubblico non dovrebbero pertanto essere protette dal diritto d’autore o da diritti connessi. Tutto ciò non dovrebbe impedire agli istituti di tutela del patrimonio culturale di vendere riproduzioni, come ad esempio le cartoline.” L’articolo 14 è quindi la prima norma che si occupa di promuovere la circolazione delle riproduzioni di alcune opere in pubblico dominio.178

Come già accennato, la Direttiva (UE) 2019/790 non prevede alcuna norma relativa alla libertà di panorama. Una qualche rilevanza sul punto potrebbe però essere rintracciata proprio nell’articolo 14, che ha un evidente impatto sul settore culturale. È infatti emersa nel processo di consultazione legato alla trasposizione della Direttiva negli Stati membri l’idoneità dell’articolo ad incidere sulle eccezioni e limitazioni del diritto d’autore. In Italia, ad esempio, dove la libertà di panorama non è disciplinata, l’articolo 14 ha rappresentato l’occasione per riaprire il dibattito sul tema. In Germania, invece, si è ritenuto che la trasposizione dell’articolo 14 potrebbe contribuire a chiarire ulteriormente l’uso di un contenuto per illustrazione, in un contesto di attuale incertezza giuridica.179 Tuttavia, l’articolo 14 non ha alcuna ripercussione pratica e concreta sull’eccezione della libertà di panorama.

Pertanto, rispetto al tema della libertà di panorama, anche la Direttiva Copyright è considerata un’occasione persa. Infatti, dopo anni di dibattito in sede europea, continueranno a trovare applicazione le normative fortemente diversificate in vigore nei singoli Stati membri. Ancora, quindi, non esistono regole uniformi e applicabili indistintamente su tutto il territorio europeo, ma piuttosto un sistema anacronistico e macchinoso, soprattutto in considerazione dell’evoluzione delle tecnologie di diffusione dei contenuti. Così, in assenza di un’eccezione di panorama obbligatoria in materia, ad oggi il sistema delineato dalla Direttiva InfoSoc continua ad essere il punto di riferimento della libertà di panorama a livello europeo.

178 ARISI M., Riproduzioni di opera d’arte visive in pubblico dominio: l’articolo 14 della Direttiva (EU) 2019/790 e la trasposizione in Italia, in Aedon, 2021, n. 1. Per un commento sull’articolo 14 si veda anche European Copyright Society (ECS), Comment of the European Copyright Society on the Implementation of art. 14 of the Directive (EU) 2019/790 on Copyright in the Digital Single Market, 2020

179 ARISI M., ibidem

Si auspica un intervento tempestivo da parte del legislatore europeo che si concluda con l’introduzione di un’eccezione di panorama obbligatoria “future-proof” per gli Stati membri.