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La giurisdizione esclusiva nel codice del processo amministrativo

Terminato tale excursus normativo e giurisprudenziale, si giunge all‟introduzione del Codice del Processo amministrativo del 2010 (Decreto legislativo 02.07.2010 n. 104), il quale dimostra di aver recepito pienamente le supra richiamate pronunce giurisprudenziali.

Infatti, l‟art. 7 c.p.a. devolve alla giurisdizione amministrativa, sia di legittimità che esclusiva, le controversie nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, “nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l‟esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all‟esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni”149.

Il comma 5 del medesimo art. 7 c.p.a., in perfetta coerenza con il dettato costituzionale (art. 103 Cost.) precisa che le materie di giurisdizione esclusiva sono, da un lato, quelle elencate nell‟art. 133 c.p.a. e, dall‟altro, quelle indicate con apposita previsione di legge, successiva all‟entrata in vigore del codice del processo amministrativo150. Tra le ventisette ipotesi contemplate dall‟art. 133 c.p.c.151 possiamo in questa sede menzionare la materia degli accordi pubblici152,

148 Cfr. M.A. SANDULLI, L’amministrativista. Nuovo processo amministrativo, Milano, 2010, 10.

149 Cfr. art. 7 comma 1 del C.p.a.

150 “Nelle materie di giurisdizione esclusiva, indicate dalla legge e dall'articolo 133, il giudice amministrativo conosce, pure ai fini risarcitori, anche delle controversie nelle quali si faccia questione di diritti soggettivi”.

Cfr. SANDULLI, Diritto processuale amministrativo, op. cit., 76.

151 La c.d. norma catalogo, di carattere principalmente ricognitivo. Cfr. CHIEPPA, GIOVAGNOLI, Manuale di diritto amministrativo, Milano, 2011, 119-120.

152 Cfr. artt. 11 e 15 legge 241/90.

dei servizi pubblici153, le controversie concernenti le concessioni di beni pubblici154, l‟urbanistica e l‟edilizia 155, i rifiuti, il danno ambientale, le procedure per l‟affidamento di lavori, servizi o forniture da parte di Pubbliche amministrazioni156, il rapporto di pubblico impiego non privatizzato, i ricorsi contro gli atti del CONI e delle Federazioni sportive, che non abbiano una rilevanza circoscritta solo all‟ordinamento sportivo e che, pertanto, non siano riservati agli organi di giustizia sportiva157.

Nell‟ambito di queste e di molte altre materie, dunque, il giudice amministrativo può pronunciarsi, con efficacia di giudicato, sia su interessi legittimi che su diritti soggettivi, ad esclusione delle questioni relative allo stato ed alla capacità delle persone e dell‟incidente di falso, che rimangono competenza del giudice ordinario, ai sensi dell‟art. 8 comma c.p.a. (“Il giudice amministrativo nelle materie in cui non ha giurisdizione esclusiva conosce, senza efficacia di giudicato, di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale. Restano riservate all‟autorità giudiziaria ordinaria le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio, e la risoluzione dell‟incidente di falso”), il quale, si ritiene, abbia una portata generale158 e si riferisca, quindi, sia all‟ambito della giurisdizione di legittimità che a quello della giurisdizione esclusiva.

Un profilo problematico connesso alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo è, come si accennava supra159, quello dell‟adattamento del

153 Cfr. il vecchio art. 33 del d.lgs. 80/1998.

154 Cfr. il vecchio art. 5 della Legge Tar. Anche oggi da tale materia sono escluse dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a indennità, canoni ed altri corrispettivi.

155 Cfr., rispettivamente, i vecchi art. 34 d.lgs. 80/98 e art. 7 legge 205/2000. Oggi, invece, le due materie sono contemplate all‟art. 133 lett. f) c.p.a.

156 Cfr. vecchio art. 6 legge 205/2000.

157 Cfr. vecchio art. 3 d.l. 19 agosto 2003, n. 220, convertito dalla legge 17 ottobre 2003 n. 280.

158 Così TRAVI, Lezioni di giustizia amministrativa, Torino, 2010, 177.

159 V. Premessa.

processo amministrativo a quello ordinario. Precisamente, il potere del giudice amministrativo di conoscere circa i diritti soggettivi non può che determinare la necessità di un ampliamento degli strumenti di tutela apprestati dall‟ordinamento nelle materie di giurisdizione esclusiva e l‟assegnazione al giudice di poteri istruttori e decisori analoghi a quelli del giudice ordinario160, assicurando una tutela efficace anche ai diritti soggettivi, non inferiore a quella offerta dal giudice civile161.

Ebbene, a tale esigenza il codice del processo amministrativo sembra cercare di dare una risposta. Pensiamo alle misure cautelari, le quali, oggi, possono avere contenuti atipici ai sensi dell‟art. 55 c.p.a., oppure al nuovo quadro di mezzi istruttori offerto dall‟art. 63 c.p.a.162. Ancora, al procedimento per ingiunzione ex art. 118 c.p.a., alla previsione generale delle sentenze di condanna e all‟arbitrato ex art. 12 c.p.a.

Assistiamo, in altri termini, ad un progressivo avvicinamento tra i due processi, che ci legittima e ci spinge ad indagare circa la possibilità di applicare un istituto civilistico diffuso, come quello della chiamata in garanzia, al processo amministrativo.

160 Cfr. MORBIDELLI, Codice della giustizia amministrativa, cit., 402.

161 TRAVI, Lezioni, op. cit., 2014, 187.

162Art. 63 c.p.a.: “Fermo restando l‟onere della prova a loro carico, il giudice può chiedere alle parti anche d‟ufficio chiarimenti o documenti.

Il giudice, anche d‟ufficio, può ordinare anche a terzi di esibire in giudizio i documenti o quanto altro ritenga necessario, secondo il disposto degli articoli 210 e seguenti del codice di procedura civile; può altresì disporre l‟ispezione ai sensi dell‟articolo 118 dello stesso codice.

Su istanza di parte il giudice può ammettere la prova testimoniale, che è sempre assunta in forma scritta ai sensi del codice di procedura civile.

Qualora reputi necessario l‟accertamento di fatti o l‟acquisizione di valutazioni che richiedono particolari competenze tecniche, il giudice può ordinare l‟esecuzione di una verificazione ovvero, se indispensabile, può disporre una consulenza tecnica.

Il giudice può disporre anche l'assunzione degli altri mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, esclusi l'interrogatorio formale e il giuramento.