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La S.C.I.A.: chiamata del privato autore dell‟autocertificazione

La S.C.I.A., ossia la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, introdotta dalla legge 30 luglio 2010 n. 122220, in sede di conversione del D.L. 31/3/2010 n.

78221, è quella dichiarazione che permette al cittadino di eseguire, nell‟immobile di sua proprietà alcuni lavori edilizi di limitata entità.

La S.C.I.A. è costituita dalla dichiarazione del privato, titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sull‟immobile, con il quale viene manifestata al

220 L‟art. 49, comma 4-bis, legge n. 122 del 2010 ha modificato l‟art. 19 della legge n. 241 del 1990.

221 Di recente modificata dal D.L. 21.06.2013 n. 69 convertito con L. 09.08.2013 n.98 (c.d.

Decreto del Fare).

Comune territorialmente competente la volontà di effettuare uno degli interventi contenuti dell‟art. 22 commi 1, 2 e 3 del Testo Unico dell‟Edilizia222.

Nella S.C.I.A. il privato svolge un ruolo primario, in quanto è quest‟ultimo ad attestare ed autocertificare, sotto la propria responsabilità, con il supporto del tecnico di fiducia, l‟esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge per la realizzazione dell‟intervento. La S.C.I.A., infatti, rappresenta, per usare le parole dell‟Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, “un atto soggettivamente ed oggettivamente privato”223.

Infatti il privato, come previsto dall‟art. 23 del TU dell‟Edilizia, almeno trenta giorni prima dell‟inizio dei lavori, presenta la S.C.I.A., accompagnata da una dettagliata relazione sottoscritta da un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli

222 “Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 10 e all'articolo 6, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.

Sono, altresì, realizzabili mediante denuncia di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali denunce di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.

In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività: a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c); b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le

caratteristiche sopra menzionate;

c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche”.

223 Cfr. Cons. Stato, Ad. Pl., 29 luglio 2011, n. 15. In www.giustizia-amministrativa.it.

strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi in vigore, nonché il rispetto delle norme di sicurezza ed igienico-sanitarie.

Oltre a ciò, il privato deve indicare l‟impresa affidataria dei lavori e produrre le autocertificazioni, le attestazioni, le asseverazioni e le certificazioni dei tecnici abilitati, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di legge, in sostituzione degli atti o dei pareri di organi o enti appositi, o dell‟esecuzione di verifiche preventive la cui acquisizione sia prevista dalla normativa vigente.

In seguito, l‟Amministrazione comunale, nel termine di trenta giorni dalla presentazione può effettuare le verifiche e i controlli necessari e, eventualmente, emettere un provvedimento di divieto di prosecuzione dell‟attività.

La Scia non è invece consentita per gli interventi soggetti a permesso di costruire o a Dia alternativa al permesso di costruire, secondo quanto precisato dalla nota dell‟Ufficio legislativo del Ministero per la semplificazione normativa in data 16 settembre 2010224.

Si evidenzia che il privato, una volta presentata la S.C.I.A. ha la facoltà di iniziare immediatamente l‟attività225, restando comunque soggetto ai poteri di controllo ex post della pubblica amministrazione.

Premesse queste brevi nozioni, pensiamo al caso in cui un privato si reputi danneggiato dalla SCIA di un altro privato e presenti pertanto ricorso alla pubblica amministrazione comunale che non ha emesso un provvedimento di diniego nei confronti di essa.

Si precisa che, in linea generale, la segnalazione certificata di inizio attività non può essere considerata un provvedimento tacito direttamente impugnabile, pertanto gli interessati all‟impugnazione del titolo autorizzativo ad essa sotteso possono soltanto sollecitare le verifiche spettanti all‟amministrazione

224 In www.funzionepubblica.gov.it.

225 Cfr. art. 19 comma 2 legge 241/90.

e, in caso di inerzia di quest‟ultima, esperire l‟azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione.

Tuttavia, la giurisprudenza ha ritenuto ammissibile un ricorso nei confronti di una SCIA soltanto nel caso in cui quest‟ultimo possa essere convertito in un ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione226.

Tale circostanza si verifica nelle ipotesi in cui il ricorrente, nella fase pre-processuale si sia attivato per conoscere il contenuto della S.C.I.A. e le incompatibilità con il regime normativo227 ed in cui il ricorso rispetti i requisiti stabiliti dall‟art. 31 c.p.a.228 per il ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione.

La pubblica amministrazione resistente, a quel punto, può avere interesse a chiamare in causa il privato autore di un‟autocertificazione mendace su cui si è basato il silenzio assenso e chiedere al giudice di essere da quest‟ultimo manlevato in caso di soccombenza.