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Il nuovo modello organizzativo e gestionale dei porti: La legge 84/94

1. IL TRASPORTO MARITTIMO E I PORTI

1.5 Il nuovo modello organizzativo e gestionale dei porti: La legge 84/94

La riforma degli ordinamenti portuali, avvenuta con legge n° 84 del 1994, ha permesso ai principali porti italiani di migliorare le loro “performance”, grazie ad un mutamento negli assetti istituzionali, gestionali e organizzativi.

Purtroppo tale mutamento non è stato portato avanti di pari passo con altre Nazioni: infatti, fino a tale riforma, i modelli organizzativi e gestionali dei porti italiani erano fermi alla situazione prebellica con evidenti ripercussioni negative sulla loro competitività nel contesto internazionale.

Tale mutamento ha sancito un aumento di importanza dell’assetto

gestionale caratterizzato dalla flessibilità decisionale e

dall’orientamento al mercato ed al profitto, generando e sviluppando nuovi rapporti tra amministrazione pubblica e operatori privati.

Dal punto di vista delle innovazioni l’aspetto maggiormente qualificante della riforma è la netta distinzione tra il momento della pianificazione e quello dello svolgimento delle attività produttive. Nei maggiori porti, viene istituita l’Autorità portuale, ente di diritto pubblico che sostituisce le organizzazioni portuali (enti, consorzi, aziende mezzi meccanici) cui era demandata la gestione, anche operativa, nel vecchio ordinamento.

Il Principio fondamentale della suddetta legge si concretizza nella netta separazione tra il ruolo svolto dall’Autorità pubblica titolare dei poteri di regolazione in funzione della tutela della concorrenza e di altri rilevanti interessi di natura pubblica e quello demandato agli operatori privati a cui tendenzialmente è affidato l’esercizio delle attività economiche.

Il principio di separazione tra le attività tipicamente amministrative, di cui è titolare l’Autorità portuale, e delle attività economiche, riservate a Imprese private è consacrato a chiare lettere nell’art. 6, comma 6:

“Le autorità portuali non possono esercitare, né direttamente né tramite la partecipazione di società,

Le competenze dell’Autorità Portuali riguardano:

 la pianificazione economica e territoriale dello scalo;

 il controllo dell’attuazione del piano (nonché la raccolta e l’elaborazione degli elementi e dati statistici per il monitoraggio e l’attuazione del piano stesso);

 la promozione e il marketing, in senso lato, dell’area portuale;

 il controllo, da esercitarsi anche attraverso quote di partecipazione, su società cui sono affidate funzioni relative a servizi di interesse comune (reti informatiche e telematiche; servizi ecologici ambientali; manutenzione).

L’attività di programmazione si sostanzia principalmente:

 assegnazione in concessione delle infrastrutture portuali ad operatori privati (terminalisti) che svolgono l’attività produttiva operativa;

 nel rilascio delle autorizzazioni a svolgere operazioni portuali (agli stessi terminalisti nonché ad imprese di servizi, quali prestatori di manodopera);

 nella fissazione dei relativi canoni di concessione e di autorizzazione;

 nella predisposizione del Piano Operativo Triennale, concernente le strategie di sviluppo delle attività portuali e gli interventi volti a garantire il rispetto degli obiettivi prefissati.

La novità maggiore della riforma portuale italiana 84/94 sta nel fatto che lo svolgimento delle attività produttive di servizi portuali (cioè la gestione dei terminalisti), o di attività industriali nel territorio portuale, spetta in via esclusiva alle imprese private terminaliste.

Esse operano sulla base della succitata concessione rilasciata dall’Autorità Portuale, per quanto concerne l’uso degli spazi, delle infrastrutture ed impianti portuali (quando non vengono realizzati dai concessionari), e di un’autorizzazione, rilasciata dallo stesso ente, a svolgere le operazioni portuali.

La concessione e l’autorizzazione sono date a fronte, oltre che del pagamento dei canoni relativi, di un programma di investimenti che il concessionario si impegna a realizzare, degli obiettivi di traffico che si prevede esso porti nello scalo, delle ricadute economiche (indotto e occupazione) attese dall’attività del terminalista.

La durata delle concessioni dovrebbe essere correlata al tipo e all’entità degli investimenti posti in essere dal concessionario. L’Autorità Portuale è inoltre chiamata a controllare che tutti gli impegni presi dal concessionario, in termini di pagamenti dei canoni, di eventuali investimenti, di traffici assicurati, vengano mantenuti. E ha il potere di sospendere o revocare la concessione qualora questo non avvenga.

Tutto ciò porta a concludere che l'Autorità portuale rivesta un ruolo di notevole importanza, perché i pubblici poteri le hanno dato il compito di rilanciare l'intero sistema portuale italiano, assegnandole compiti

riguardanti: “indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali e industriali esercitate nei porti, con poteri di regolamentazione e di ordinanza anche in riferimento alla sicurezza rispetto ai rischi di incidenti connessi a tale attività”.Sono, inoltre, demandate all’Autorità portuale: “la manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell’ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali [...]”. Attualmente, stante il superamento delle soglie di traffico previste, sono state complessivamente istituite 25 autorità portuali, aventi personalità giuridica di diritto pubblico e dotate di autonomia finanziaria e di bilancio nei limiti previsti dalla stessa legge.

La gestione patrimoniale e finanziaria è disciplinata da un regolamento di contabilità approvato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia. Il rendiconto finanziario è soggetto al controllo della Corte dei Conti.

Gli organi dell’Autorità portuale sono i seguenti:

Il Presidente:

Nominato, previa intesa con la regione interessata, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, nell'ambito di una terna di esperti di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale designati rispettivamente dalla provincia, dai comuni e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

La terna è comunicata al Ministro dei trasporti e della navigazione tre mesi prima della scadenza del mandato. Il Ministro, con atto motivato, può chiedere di comunicare entro trenta giorni dalla richiesta una seconda terna di candidati nell'ambito della quale effettuare la nomina.

Qualora non pervenga nei termini alcuna designazione, il Ministro nomina il presidente, previa intesa con la regione interessata, comunque tra personalità che risultano esperte e di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale .

Il presidente ha la rappresentanza dell'autorità portuale, resta in carica quattro anni e può essere riconfermato una sola volta.

Le competenze del presidente sono:

 sottoporre all’approvazione del Comitato portuale l’adozione degli atti fondamentali (il piano operativo triennale; il piano regolatore portuale; gli schemi di delibere riguardanti il bilancio preventivo e le relative variazioni, il conto consuntivo;

 esercitare il coordinamento delle attività svolte nel porto dalle pubbliche amministrazioni, nonché al coordinamento e al controllo delle attività soggette ad autorizzazione e concessione, e dei servizi portuali;

 amministra le aree e i beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale di cui all'articolo 6, comma 7, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il comitato portuale, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione ;

 esercita ogni altra competenza che non sia attribuita dalla legge agli altri organi dell'autorità portuale .

Comitato portuale

Organo collegiale dalla composizione articolata. In esso siedono:

 Rappresentanti della amministrazioni statali (comandante del porto, dirigente dei servizi doganali della circoscrizione doganale competente, in rappresentanza del Ministero delle finanze dirigente del competente ufficio speciale del genio civile per le opere marittime, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici);

 Rappresentanti istituzioni territoriali e locali (presidente della giunta regionale o da un suo delegato, presidente della provincia o da un suo delegato, sindaco del comune in cui è ubicato il porto, qualora la circoscrizione territoriale dell'autorità portuale comprenda il territorio di un solo comune, o dai sindaci dei comuni ricompresi nella circoscrizione medesima, ovvero da loro delegati presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio o, in sua vece, da un membro della giunta da lui delegato;

 Sei rappresentanti delle seguenti categorie: 1) armatori;

2) industriali;

3) imprenditori di cui agli articoli 16 e 18; 4) spedizionieri;

6) autotrasportatori operanti nell'ambito portuale.

 Sei rappresentanti dei lavoratori

 Un rappresentante delle imprese ferroviarie operanti nei porti, nominato dal presidente dell'Autorità portuale.

Il segretariato generale

Composto dal segretario generale e dalla segreteria tecnico-operativa. Il segretario generale è nominato dal comitato portuale, su proposta del presidente, tra esperti di comprovata qualificazione professionale nel settore dalla presente legge.

Il segretario generale è assunto con contratto di diritto privato di durata quadriennale, rinnovabile per una sola volta. Il segretario generale può essere rimosso in qualsiasi momento dall'incarico su proposta del presidente, con delibera del comitato portuale.

Il collegio dei revisori dei conti

Composto da tre membri effettivi e tre supplenti, nominati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, nell'ambito degli iscritti all'albo dei revisori ufficiali dei conti.

Un membro effettivo, con funzioni di presidente, ed un membro supplente sono nominati su designazione del Ministro del tesoro. Il collegio dei revisori dei conti:

 provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili ed effettua trimestralmente le verifiche di cassa;

 redige una relazione sul conto consuntivo e riferisce periodicamente al Ministro dei trasporti e della navigazione;

 assiste alle riunioni del comitato portuale con almeno uno dei suoi membri.

1.6 Gli anni dopo la riforma: Il traffico nazionale, internazionale e gli