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Capitolo II – la Mutual Agreement Procedure nel Modello OCSE

2. I presupposti per l’accesso alla procedura: il termine per la presentazione

2.2 Il presupposto oggettivo

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agire anteriormente. Dubbi si residuano, come si vedrà nel prossimo paragrafo, su quello che deve essere il livello di certezza della doppia imposizione.

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Dopo aver fatto nuovamente riferimento al requisito della probabilità di una tassazione contraria alla Convenzione, si afferma infatti che: “stabilire la probabilità di una doppia imposizione non significa che il contribuente deve dimostrare che sussista almeno il 51%

di possibilità di quest’ultima e nei casi border-line è appropriato che l’autorità competente dia il beneficio del dubbio al contribuente e accolga l’istanza”87. Tale linea interpretativa è confermata anche all’interno del Commentario, cosicché appare oramai pacifico che il singolo contribuente non debba raggiungere un particolare standard probatorio, essendo infatti l’amministrazione statale chiamata, nel dubbio, a considerare l’istanza.

Si può quindi affermare con una certa serenità che il presupposto oggettivo per la presentazione di una istanza di accesso alla procedura sia, fuor di metafora, la probabilità (o, ovviamente, la presenza) di una doppia imposizione.

All’interno del Modello OCSE non si ha nessun riguardo nei confronti di quelle che possono essere le fattispecie generatrici della doppia imposizione: non rileva dunque la ragione per cui la doppia imposizione si è venuta ad avere.

2.2.1. Le fattispecie generatrici della doppia imposizione: in particolare il transfer pricing.

Affermata la tendenziale irrilevanza delle fattispecie generatrici della doppia imposizione ai fini della presentazione dell’istanza, è tuttavia necessario sottolineare quanto queste un qualche impatto sulla procedura amichevole possano comunque averlo.

Tendenzialmente, in realtà, l’impatto di tali fattispecie è piuttosto limitato nell’ambito delle procedure “ordinarie”: poco importa che la doppia imposizione si sia originata in ragione di una doppia residenza fiscale o in virtù dell’esistenza di stabili organizzazioni di un’impresa in altri paesi, usualmente le procedure tendono ad avere diffusione e durate analoghe. Una fattispecie generatrice, tuttavia, determina al contempo il maggior numero di procedure amichevoli e le procedure di durata di gran lunga più elevata: il transfer pricing88. Si fa riferimento in questo caso a quelle operazioni che si verificano all’interno

87 OECD, Manual on effective Mutual Agreement Procedures (MEMAP), 2007, OECD publishing, p.13

88 Non casualmente nelle statistiche annuali redatte dall’OCSE in materia di MAP, vengono tenute distinte dalle MAP “ordinarie” proprio le MAP in materia di transfer pricing: si tratta di una scelta di fatto inevitabile nella misura in cui, stando ai dati di fine 2019, le MAP pendenti in materia di transfer pricing (3.735) superavano significativamente le MAP “ordinarie” (3.220). Va inoltre ricordato come le MAP in

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di un gruppo transnazionale di imprese finalizzate al trasferimento di un reddito da un Paese ad un altro. È indubbio che gli Stati tendano a guardare con forte sospetto a queste tipologie di operazioni, spesso di carattere elusivo/evasivo. All’interno del nostro ordinamento, il legislatore ha introdotto una forte stretta in materia: ai sensi dell’art. 110, c.7 del TUIR, fatta salva la possibilità delle parti di pattuire liberamente i prezzi, le componenti reddituali che derivano da queste operazioni devono essere valutate al loro valore normale89.

Prescindendo da quella che è l’analisi di un fenomeno tanto interessante quanto complesso come quello, appunto, del transfer pricing, è comunque rilevante sottolineare quanto il mancato coordinamento delle rettifiche dell’imponibile negli Stati interessati generi fenomeni di doppia imposizione90. Inevitabilmente, in ragione della intrinseca transnazionalità delle vicende attinenti al transfer pricing, la MAP risulta essere da tempo lo strumento privilegiato individuato dall’OCSE per la risoluzione delle controversie ad esso inerenti91.

Nessun dubbio che le controversie relative al transfer pricing ricadano nell’alveo delle MAP: all’interno del Commentario all’art. 25 si afferma esplicitamente che i

“corresponding adjustments”92 (spesso riferiti anche come “correlative adjustments”) ricadano tra gli esiti possibili delle procedure amichevoli. Per corresponding adjustments si fa riferimento “a quelle rettifiche che si intendono necessarie nel Paese dove risiede la controparte dell’impresa soggetta ad accertamento da transfer price (primary adjustment) al fine di evitare la doppia imposizione”93. Il riconoscimento della possibilità di addivenire a corresponding adjustments all’esito della MAP è particolarmente importante in uno Stato come quello italiano, il quale si è da subito riservato di applicare il meccanismo degli “aggiustamenti corrispondenti” solo all’esito di MAP ex art. 25 del

materia di transfer pricing tendano ad avere una durata sensibilmente maggiore rispetto a quelle “ordinarie”

(in media 35 mesi contro 18.5).

89 TOSI, L., BAGGIO, R., Lineamenti di diritto tributario internazionale, IV edizione, Padova, CEDAM, 2013, p.85 ss.

90 ROLLE, G., “Transfer pricing”: i criteri di confronto fra transazioni e gli strumenti di composizione delle controversie, in Corriere Tributario, n. 2, 2015, p. 123 ss.

91 OECD, Transfer Princing, Corresponding Adjustments and the Mutual Agreement Procedures, 1982, OECD publishing, p.R(1)-10

92 OECD, Commentary…, p. C(25)-5

93 Così, DELLA VALLE, E., Il transfer price nel sistema di imposizione sul reddito, in Rivisita di diritto tributario, n.1, 2009, p. 133 ss., in particolare, p. 171.

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Modello OCSE94. Va giusto segnalato, in ogni caso, come anche all’interno dell’ordinamento italiano si siano registrate importanti aperture in questo senso, specie a seguito dell’introduzione del nuovo art. 110, c.7, T.U.I.R., come novellato dal d.l.

50/2017, che ha ampliato le ipotesi di possibile riconoscimento dei corresponding adjustments. Trattasi di una innovazione salutata con grande favore da parte della dottrina italiana95, in virtù del prospettato efficientamento del sistema di contrasto alla doppia imposizione internazionale in conseguenza di rettifiche di prezzi di trasferimento infragruppo. D’altro canto, il nuovo sistema in esame può anche considerarsi un’ulteriore, rovinosa sconfitta della MAP all’interno dell’ordinamento italiano, sfiduciata da un legislatore che, nella consapevolezza dei suoi limiti e delle sue inefficienze, ha ceduto all’introduzione di ulteriori strumenti di contrasto ai fenomeni di doppia imposizione in materia di transfer pricing.

Quale possa essere l’ampiezza dell’intervento della MAP in materia di transfer pricing non è ancora pienamente chiarito: la dottrina continua a domandarsi, infatti, se la MAP debba incentrarsi solo sul conseguimento del correlative adjustment da parte dello Stato Estero o se possa essere fatta questione della rettifica effettuata, con ovvio beneficio per l’ampiezza dell’analisi svolta dalle Amministrazioni Statali coinvolte96.