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La riproduzione di opere collocate in spazi pubblici: un’intersezione tra discipline

CAPITOLO 1 - LA LIBERTÀ DI PANORAMA

1. La libertà di panorama

1.2 La riproduzione di opere collocate in spazi pubblici: un’intersezione tra discipline

Nelle discussioni sulla libertà di panorama le posizioni si sono scontrate soprattutto nell’ambito della tutela autorale, dal momento che la libertà di panorama costituisce un’eccezione al copyright. Tuttavia, il tema non sembra esaurirsi soltanto nel campo del diritto d’autore. In molte giurisdizioni, infatti, l’equilibrio tra l’interesse privato dell’autore e l’interesse pubblico avviene proprio al di fuori dell’ambito del copyright.31 Pertanto, non va trascurata la sussistenza di altri interessi coinvolti che potrebbero essere pregiudicati da un libero utilizzo delle riproduzioni dei beni collocati nei luoghi pubblici, e quindi da ritenersi prevalenti sul diritto alla libera riproduzione.

La libertà di panorama si interseca con la disciplina a tutela della sicurezza pubblica.

Sia negli Stati Uniti che nel Regno Unito la legislazione nazionale, incentrata sulla sicurezza nazionale, incide sui diritti dei fotografi. Negli Stati Uniti, ad esempio, un fotografo è stato fermato dalle forze dell’ordine per aver scattato fotografie nelle vicinanze di un generico edificio della Defense Advanced Research Projects Agency (“DARPA”), e gli è stato intimato di

28 Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, (legge 7 ottobre 2016, n. 1321 per una Repubblica Digitale), entrata in vigore il 9 ottobre 2016. L’articolo 39 della legge 1321/2016 ha introdotto un importante emendamento all’articolo L.122-5 del Code de la propriété intellectuelle prevedendo l’inserimento del nuovo comma 11. L’attuale formulazione della norma prevede che: “Lorsque l’oeuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire: (…) 11° Les reproductions et représentations d’œuvres architecturales et de sculptures, placées en permanence sur la voie publique, réalisées par des personnes physiques, à l’exclusion de tout usage à caractère commercial.”

29 Si veda il considerando 31, direttiva 2001/29/CE: “Deve essere garantito un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi delle varie categorie di titolari nonché tra quelli dei vari titolari e quelli degli utenti dei materiali protetti.

Le eccezioni e limitazioni alla protezione esistenti nelle legislazioni degli Stati membri devono essere riesaminate alla luce del nuovo ambiente elettronico. Le differenze esistenti nelle eccezioni e limitazioni relative a determinati atti hanno effetti negativi diretti sul funzionamento del mercato interno nel settore del diritto d’autore e dei diritti connessi. Tali differenze potrebbero facilmente accentuarsi con l’ulteriore sviluppo dell’utilizzazione economica transfrontaliera di opere e delle attività transfrontaliere. Onde garantire il corretto funzionamento del mercato interno, tali eccezioni e limitazioni dovrebbero essere definite in modo più uniforme. Il grado di armonizzazione di dette eccezioni dovrebbe dipendere dal loro impatto sul corretto funzionamento del mercato interno”.

30 BENATTI F., op. cit., 130; LOBERT, J., ISAIAS, B., BERNARDI, K., MAZZIOTTI, G., ALEMANNO, A., & KHADAR, L. The EU Public Interest Clinic and Wikimedia Present: Extending Freedom of Panorama in Europe, in HEC Paris Research Paper, 1092, 2015, 2, disponibile a http://doi.org/10.2139/ssrn.2602683; COMBE P., Copyright Protection of Works Displayed in Public Places: Challenges over the Freedom of Panorama Exception, in Art Antiquity and Law, 2018; LUISS DREAM OPICC, op. cit.

31 DE GREGORIO G., op. cit., 61

cancellare le foto che potessero includere l’edificio della DARPA.32 Inoltre, lo United States Espionage Act prevede che i fotografi possano risultare penalmente responsabili per aver scattato delle fotografie che ritraggono materiale relativo alla sicurezza nazionale e alla difesa – il divieto si applica a qualsiasi nave, aereo, opera di difesa, cantiere navale, stazione ferroviaria, edificio, ufficio, ecc. – quando sappiano che le relative fotografie potrebbero essere diffuse dai media.33

Altri interessi e diritti fondamentali che devono essere tutelati sono quelli alla riservatezza, al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali. Ad esempio, sono state intentate diverse cause da personaggi noti al fine di impedire la diffusione di immagini dell’interno delle loro abitazioni – spesso ritraenti anche persone34 – o anche dell’esterno, quando idonee a permetterne la localizzazione. Inoltre, molti si sono opposti all’utilizzazione dei dati geo-spaziali e alla divulgazione dell’immagine delle proprie case, autovetture, negozi attraverso Google Street View, o simili altri progetti di mappe interattive.35 Tali rivendicazioni hanno trovato fondamento nella tendenza giurisprudenziale ad adottare una nozione ampia di dato personale, comprensiva anche delle informazioni riguardanti la dimora dell’individuo, compresa l’immagine.36

Altri interessi coinvolti riguardano la tutela di asset della proprietà intellettuale, quali marchi e segreti industriali, e la tutela contro condotte di concorrenza sleale.37 Rileva, ad

32 FISHER M., Secret Buildings You May Not Photograph, Part 643, in The Washington Post, 2007, http://voices.washingtonpost.com/rawfisher/2007/07/secret_buildings_you_may_not_p.html

33 NEWELL B.C., Freedom of Panorama: A Comparative Look at International Restrictions on Public Photography, in Creighton Law Review, 44(2), 2011, 423-424

34 È celebre il caso Soraya, Cass., 27 maggio 1975, n.2129, in Il Diritto di autore, 1975, 352, con nota di BARBIERI G.

35 Alcuni tra i Garanti nazionali per la tutela dei dati personali, in particolare quello greco e quello tedesco, hanno imposto a Google Street View il rispetto di specifiche condizioni e garanzie, come riportato nei seguenti articoli: O’BRIEN K., Google Threatened with Sanctions over Photo Mapping Service in Germany, in New York Times, 2009, disponibile a http://www.nytimes.com/2009/05/20/technology/companies/20google.html?_r=0;

SMITH H., Google Street View Banned from Greece, in The Guardian, 2009, disponibile a https://www.theguardian.com/technology/2009/may/12/google-street-view-banned-greece. Per un quadro generale sul caso Google Street View,si veda VAIDHYANATHAN S., The Googlization of Everything (And Why We Should Worry), traduzione in italiano di KATERINOV I., La grande G. Come Google domina il mondo e perché dovremmo preoccuparci, Rizzoli, Milano, 2012, 116ss. Per approfondire sul tema si veda GEISSLER R., Private Eyes Watching You: Google Street View and the Right to an Inviolate Personality, in Hastings Law Journal, 63(1), 2016, 897-926.

36 Tale tendenza giurisprudenziale è riconosciuta da RESTA G., L’immagine dei beni, in RESTA G. (a cura di), Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali, Torino, 2010, 557; inoltre, l’autore afferma che la riproduzione non autorizzata di un bene è spesso ritenuta lesiva del diritto del proprietario all’identità personale. In proposito, si veda anche FUSI M., Sulla riproduzione non autorizzata di cose altrui in pubblicità, in Rivista di diritto industriale, 2006, pt. I, 109ss.

37 In un caso della giurisprudenza francese, l’immagine di un castello, utilizzata per pubblicizzare una degustazione di vini, veniva ripresa da un’altra azienda produttrice di alcolici. Il Tribunale ha accordato l’esclusiva sull’uso dell’immagine in base al diritto di proprietà, e non sanzionando una condotta di concorrenza sleale (Trib. Gr. Inst. de Dijon, 26 gennaio 2004, in Gaz.pal., 21- 23 novembre 2004, 17). Anche RESTA G., L’immagine dei beni in Cassazione, ovvero: l’insostenibile leggerezza della logica proprietaria (Nota a Cass., 11 agosto 2009, n.18218), in Danno e responsabilità, 2010, 485, auspica che l’uso non autorizzato dell’immagine di un bene altrui (bene di qualsiasi genere, tale da non potersi considerare un “segno distintivo”) venga sanzionato se e in quanto rappresenti un’ipotesi di concorrenza sleale, evitando così di estendere eccessivamente sia i diritti della personalità, sia il diritto di proprietà della persona fisica o giuridica. Infatti, anche al di fuori di un rapporto di concorrenza tra i due soggetti, una pubblicità che imiti quella di prodotti altrui, senza creare confusione nel consumatore, ma sfruttando l’immagine aziendale o la notorietà di terzi, rappresenta comunque una violazione del Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale (articolo 13) e sarà pertanto punibile con le sanzioni ivi previste. Il Codice, nel testo della 68.a Edizione del 9 febbraio 2021, è consultabile al link:

https://www.iap.it/codice-e-altre-fonti/il-codice/. In proposito, si veda FUSI M., ibidem, 107ss.

esempio, un caso in cui si è impedito l’uso commerciale dell’immagine dell’Opera House di Sydney attraverso la legge sui marchi. I titolari dei diritti dell’Opera House hanno registrato l’esatta immagine dell’edificio come marchio di forma per limitarne l’uso non autorizzato.

Pertanto, il caricamento di una fotografia dell’Opera House da parte di un fotografo sul sito web di un’agenzia fotografica è stato ritenuto in violazione del marchio.38

Più interessanti risultano i problemi di coordinamento con la disciplina del diritto di proprietà. Diverse norme di diritto positivo non contemplano tra le prerogative del proprietario anche il controllo sulla riproduzione dell’immagine del bene. Si pensi, ad esempio, alle norme che limitano le facoltà di godimento e disposizione alle “cose” che formano oggetto del diritto, senza includere le relative proiezioni incorporali (così l’articolo 832 c.c. e la § 903 BGB), o al diritto di proprietà intellettuale che riconosce l’esclusiva in capo all’autore di un’opera dell’ingegno e non al proprietario del supporto materiale. Nonostante ciò, dottrina e giurisprudenza hanno fatto insistentemente ricorso al diritto di proprietà al fine di fondare un regime di appartenenza in forma esclusiva dell’immagine del bene.39 La Corte di Cassazione francese, ad esempio, nel famoso caso Pritchett c. S.tè Éditions Dubray, relativo alla riproduzione dell’immagine del Café Gondrée su cartolina, ha riconosciuto in capo al proprietario del bene una vera e propria riserva allo sfruttamento commerciale dell’immagine della cosa, prevedendo che lo sfruttamento di un bene sotto forma di fotografia arrechi una lesione al diritto di godimento del proprietario.40 Tuttavia, le corti francesi hanno presto invertito la rotta. Così, la Cour de Cassation, nel 2001 e nuovamente nel 2004, ha circoscritto la portata del precedente intervento giurisprudenziale tramite l’introduzione, prima, del requisito della “turbativa” (trouble certain),41 e, di nuovo nel 2004, del requisito della “turbativa anormale” (trouble anormal).42 Si è così passati da un sistema di property rules ad un regime di liability rules, secondo cui l’immagine della cosa esposta a pubblica vista è in linea di principio liberamente riproducibile, salvo che ciò non provochi un trouble anormal al proprietario.43

Infine, la libertà di panorama in numerosi ordinamenti giuridici si interseca con la disciplina posta a tutela del patrimonio culturale. Segnatamente, nell’ordinamento italiano –

38 ATKINS M., Rock and Roll Hall of Fame Redux: Can I Sell My Photo of the Sydney Opera House?, in Seattle Trademark Lawyer, 2017, http://seattletrademarklawyer.com/blog/2007/6/10/rock-and-roll-hall-of-fame-redux-can-i-sell-my-photo-of-the-.html

39 RESTA G., Il regime giuridico dell’immagine dei beni, in Treccani, 2013. Si veda anche RESTA G., Chi è proprietario delle Piramidi? L’immagine dei beni tra property e commons, in Politica del diritto, 4, 2009, 580-581

40 Cass. civ., 10 marzo 1999, in D., 1999, jur., 319, con nota di AGOSTINI É., in JCP, 1999, II, 10078, con nota di GAUTIER P.Y. (concernente lo sfruttamento in forma di cartolina dell’immagine del Café Gondrée); il senso della regola affermata dalla Corte di Cassazione francese era di stabilire una riserva sullo sfruttamento commerciale del bene e non di inibire qualsiasi forma di riproduzione dell’immagine, ad esempio a scopi prettamente privati, artistici o informativi; ciò emerge anche dalla lettura delle conclusioni dell’avocat général J.

Sainte-Rose (pubb. in D., 1999, jur., p. 321): “Pareillement, l’utilisation de l’image à des fins purement artistiques, culturelles ou d’information du public, dans le cadre de la liberté d’expression et de communication, ne nécessite pas l’autorisation du propriétaire qui abuserait de son droit en y mettant d’obstacle. En revanche, l’utilisation de l’image à des fins commerciales et plus généralement l’utilisation professionnelle de l’image d’un bien doit rester l’apanage du titulaire du droit de propriété. Ce droit ne lui confère-t-il pas celui d’user de son bien, d’en tirer profit et d’en récolter les fruits?”.

41 Cass. civ., 2 maggio 2001, in D., jur., 1973, con nota di GRIDEL J.P., in JCP, 2001, II, 10553, con nota di CARON C., “Le propriétaire qui s’oppose à l’exploitation de l’image de son bien doit prouver un trouble certain à son droit d’usage ou de jouissance” (relativa alla riproduzione dell’immagine dell’isolotto di Roch Archon da parte del Comitato regionale per il turismo della Bretagna).

42 Cass. civ., ass. plén., 7 maggio 2004, in D., 2004, p. 145, con nota di BRUGUIÉRE J.M. e DREYER E.; sul punto si veda anche REVET T., La Cour de cassation teste une nouvelle figure juridique: le propriétaire non-propriétaire, in Dr. et patr., 2004, n. 128, 34.

43 RESTA G., Chi è proprietario delle Piramidi? cit., 591-592

che sarà oggetto di approfondimento nel capitolo seguente – il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, agli articoli 107-109, subordina la riproduzione dell’immagine dei beni culturali all’autorizzazione dell’amministrazione consegnataria e al pagamento di un canone per le utilizzazioni a fini di lucro.

Le brevi considerazioni svolte mettono in luce il problema di fondo che costituisce il fulcro delle diverse posizioni e argomentazioni in materia di libertà di panorama. Il conflitto sottostante concerne infatti l’individuazione di un bilanciamento tra l’interesse alla fruizione e alla condivisione di opere collocate in luoghi pubblichi e l’interesse dell’autore dell’opera o dell’amministrazione pubblica che ha in consegna l’opera di limitare tale diritto per ragioni, rispettivamente, di carattere privatistico – quale la remunerazione per lo sfruttamento economico dell’opera d’arte – e pubblicistico – quali a titolo esemplificativo la sicurezza pubblica e la tutela del patrimonio culturale.44