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2.3 Le tecniche del project financing

3.1.2 I rischi della fase pre-operativa

La fase pre-operativa rappresenta la fase di costruzione dell’opera. In questa fase i rischi che possono sorgere sono soprattutto di natura industriale e questi possono compromettere il successo di tutta l’iniziativa.

Durante la costruzione l’opera non è ancora in grado di generare flussi di cassa e se il progetto fallisce, si pensi ad esempio ad un’opera non realizzata o realizzata in modo imperfetto, i fondi messi a disposizione delle banche svanirebbero nel nulla ed è proprio

92 Per maggiori informazioni vedere il capitolo 2 ” Le caratteristiche del project financing” .

93 Cfr. S. Gatti in G. Forestieri, Corporate e investment banking, EGEA, Milano, Quarta edizione 1997,

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per questo motivo che le banche richiedono ai promotori ed ai costruttori specifiche garanzie contrattuali94.

I rischi propri della fase di costruzione o pre-operativa sono:

 rischio di progettazione;

 rischio di pianificazione;

 rischio tecnologico;

 rischio di costruzione.

Il rischio di progettazione è rappresentato da una progettazione esecutiva che da vita ad una struttura impiantistica non funzionate.

Il rischio di pianificazione è il rischio che le diverse attività necessarie per il completamento dell’opera non vengano pianificate e coordinate in maniera adeguata provocando così ritardi nel completamento dell’opera o aggravi di costo futuri95

.

Il rischio tecnologico può “colpire” un progetto sia perché la fase di costruzione si può basare su una nuova tecnologia di cui però non si conoscono i risultati finali, sia perché tale fase può basarsi su una tecnologia ormai matura di cui si conoscono i risultati ma che potrebbe diventare con il passare del tempo obsoleta.

Bisogna ricordare, però, che sono rari i casi in cui un’operazione finanziata con la metodologia in esame si basa su una tecnologia fortemente innovativa. Infatti, nessun soggetto coinvolto nell’operazione sarà in grado di assumersi un rischio quasi sconosciuto e che potrebbe compromettere la buona riuscita di tutta l’operazione.

Il più delle volte la valutazione di questi primi tre rischi viene effettuata non dalla banca advisor ma da soggetti terzi in grado di esprimere giudizi sulla tecnologia utilizzata, sul piano realizzativo dell’opera e sui diversi aspetti industriali della costruzione.

In questa fase il consulente tecnico prenderà in carico i progetti di realizzazione della struttura elaborati dal costruttore e verificherà che la sequenza e la tempistica delle attività previste sia sostenibile96.

94 Cfr. F. Imperatori, op. cit., pag. 295.

95 S. Gatti nell’opera Manuale del project finance, fornisce un esempio concreto di rischio di

pianificazione affermando che: “ coordinare la costruzione di un impianto necessario al trattamento di catrame con l’avvio dell’attività della centrale elettrica. La pianificazione temporale delle due attività era critica per l’economicità del progetto. Infatti, solo se l’impianto fosse stato completato in tempo, la centrale avrebbe potuto essere collaudata con il combustibile previsto fornito da uno degli sponsor. In caso contrario il collaudo si sarebbe realizzato con un combustibile alternativo che lo sponsor dello SPV avrebbe dovuto fornire per tutta la durata del progetto con notevoli aggravi di costo”.

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Il rischio di costruzione può manifestarsi nel ritardo dei tempi di realizzazione rispetto a quelli stabiliti, nel cosiddetto cost overrun ovvero, nel superamento dei costi rispetto a quelli riportati a budget, e nel completamento di un impianto le cui performance sono inferiori rispetto a quelle standard.

Il più delle volte nello studio di fattibilità economica e nell’analisi di sensitività si prendono in considerazione tutti questi elementi e per tale ragione si vanno a creare dei fondi per poter affrontare tutte queste situazioni e non compromettere l’intera iniziativa. Questi fondi però possono non essere sufficienti provocando così effetti negativi sull’intero progetto.

Tutti i rischi della fase pre-operativa vengono il più delle volte coperti attraverso il cosiddetto turnkey agreement. Il turnkey agreement è un contratto di costruzione attraverso il quale gli sponsor e la banca finanziatrice dello SPV trasferiscono sul costruttore tutti i rischi legati alla fase pre-operativa.

Firmando tale contratto il costruttore garantisce dietro pagamento alla società di progetto:

 tempi di completamento;

 costo dell’opera;

 performance dell’impianto97

.

Per quanto riguarda i tempi di completamento, l’impianto, una volta costruita l’intera opera, supererà o non supererà i Minimum Performance Standards.

Fig. 3.1 Funzionamento della garanzia del costruttore sui tempi e performance del progetto

Fonte: S. Gatti, Manuale del project finance, Bancaria Editrice, Roma, 1999.

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Nel primo caso il costruttore viene ritenuto adempiente, mentre se l’impianto non supererà i Mps il costruttore sarà ritenuto inadempiente e per tale motivo dovrà pagare delle penali a favore della società di progetto, le cosiddette delay damages98.

Potrebbe anche accadere che l’impianto rispetti i Mps ma, al tempo stesso, non opera al 100% delle performance stabilite contrattualmente. In questo caso si potrebbe riscorre a due diverse clausole: liquidate o make good.

In presenza di una clausola di tipo liquidate il costruttore non effettua interventi per portare l’impianto al 100% delle performance ma liquida allo SPV un somma (buydown

damage) corrispondente alla differenza di ricavi attualizzata rispetto all’ipotesi di resa al

100%99.

In presenza, invece, di una clausola di tipo make good il costruttore si impegna, a sue spese, a portare, entro un determinato lasso temporale, l’impianto al 100% della sua resa.

Relativamente, invece, alle garanzie del rischio tecnologico generalmente si ricorre a:

 pareri di consulenti esperti indipendenti;

 pagamento di penali da parte del technology supplier;

wrapping o wraparound responsability.

I pareri di consulenti esperti indipendenti non rappresentano giuridicamente una garanzia, ma al tempo stesso, se un comitato di consulenti si pronuncia in maniera positiva nei confronti di una nuova tecnologia le probabilità di insuccesso tenderanno ad essere più basse.

Il pagamento di penali da parte del fornitore del brevetto o della licenza commisurate al valore brevettuale della tecnologia100 rappresentano, invece, anche delle garanzie giuridiche ma vale la pena ricordare che l’importo di queste penali risulta essere molto basso quindi, i finanziatori non possono fare affidamento su queste per il recupero delle somme erogate.

La garanzia wrapping, infine, è quella più interessante per le banche finanziatrici. Con tale clausola, infatti, il costruttore si impegna ad assicurare una perfetta coincidenza tra

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L’importo delle penali risulta essere pari al mancato introito causato dal ritardo. In alcuni casi, però, il ritardo non è dovuto ad inadempienze da parte del costruttore ma ad eventi di forza maggiore, in questo caso il costruttore otterrà degli sconti sulle delay damages da versare nelle casse dello SPV.

99 S.Gatti, op. cit., pag. 144. 100

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l’impianto costruito e le specifiche progettuali e tecniche. Tale garanzia presuppone, però, una perfetta conoscenza della tecnologia utilizzata da parte del costruttore.

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