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segui 1·e, previa consuJtazione della Com_1russione, sperimentazio11i e prove sul campo volte a

UNZIONI E CO.l\'1.PITI DEL LADORA TO RIO COMUNITARIO DI RIFERIMENTO

IQ£R

L 'AFTA EFIZOOTICA

V ,

ll lab~1:a~orio comunitari? d~ riferimento per l'afta epizootica di cui all'articolo 69 hat1eJunzioni e i

comp1l1 111 apprcsso prec1sal1.

V

I. Garantire il coordinamemo tra i laboratori naziona/; e, per ciascuno Stato ~ mpro. proporre mer.odi ottimali per la diagnosi dell 'ajia epizootica nel patrimonio zootrcnicosJ-' necessario, la diagno:;i differen~iale di alh-e malattie vescicolari di origine virale, in parlicolcu~

l.1. raccogliendo regolaimentc cam:pioniprelevali sul campo provenienli da<St,l.i. membri c da paesi geograficamente o economicamente collegati all'Unione europea per quanto ·guarda gli scambi di animali delle specie sensibili o di prodotti da essi derivati, onde procedef

~

un monitoraggio delta

situazione

epi.

demiologica globale e regionale, valutare e, ove

possibiJ6, -

revedere

i rischi

derivanti

da nuovi ceppi. virali e da particolar.i situazioni epidemiologicbe e cful'erminare l'identi.ta del vims,

ove

del caso

in

strella collaborai::iolie con il laboralorio regi.onalc di dfcrimcnto designato dall'UIE c con iJ laboratorio mondiale di ri[erimento:

1.2. fomendo la tipizzazionc e la caratterizzazione antigenic, e genomica completa dei virus responsabili dellc tnalnttic vescicolari prcsenti nei campio '1Ji cui al punto 1.1 e comunicando immediatamente alla Commissione, agli Stali membri e ~~la, oratori nazionali interessati i risultati

di quesle ricerche;

V

l.3. costituendo e tenendo coslanlemenle aggiomata ~nalcollezione di ceppi di virus di malaltic

vcscicolari;

1.4. costituendo e

conservando una

collezione

di

s'eri

spccifici

contra i d.ifferenti

ceppi

di virus

delle malattie vescicolari; ( , ,

1.5. forncndo consulcnza alla Commissionc su tua'rgli aspctti della scJcz·ionc c dell'utilizzo di ccppi vaccinali dell'afta cpizootica. /

2. Sostenere i Jaboratori nazioilali nelle loro fonzioni, in par;;colare:

2.1. provvedendo n.lla conservazione e all bfuitura ai lnboratori nnzionali dj reagenti e rnateriali da uti.l.izzare nella diagnosi

deU

'afta epjz·, '

rica.

quali virus e/o antigeui inaltivati, sieri standardizzati.

linee cellu L

ari e al.lr

i remrnmi di ri.ferim ato;

2.2.

acquisendo una ~ggiore esycp enza sul virus altoso e

su

allci virus analoghi ai fuii di una rapida diagnosi. differenziale; ~

2.3. promuovendo

l'armouizzazi.Qne

dei metodi diagnostici

e vigilando suH'e:fficacia

dei test nell'ambito dclla Comunita( Dquesto

scope

esso organizza e realizza periodicamente prove comparatc ed esercitazio~ontrollo estcrno della qualita per quanto riguarda la diagnosi dell'afta epizootica a livello wm~nJ~ o e Lrasmette regolarrne.nte i risultati di dellc prove alla Comm.issione, agli Slati membri e ai La'b.oralori nazionali;

2.4. cscgucndo ricorclt,g c studi ai fini dcll'claboraz.ionc di piu cfficaci mctodi di lotta in collaborazione co9-~ 'aboratori naziouali, couformementc a quanto prcvisto nel piano di lavoro annuale del labortitono

comunitario

di riferimento.

3. Fornire infm~ oni e provvedere allaformazione profe:;sionale ~pecia/istica, in pal1icolare:

3. L raccogli -cl e trasmettendo alla Commissione e agli

Stati

membri dati ed informazioni. circa i metodi ut~al1 nei laboratori nazionaLi per la d.iagnosi e La diagnosi di O:erenziale;

3.2. dcfmSluio cd applicando Le d.isposizioni ncccssaric per la formazionc spccialistica di cspcrti in cliagno~ laborat01io, ai fini dell'armonizzazione delle tecniche diagnostiche;

3.3. scgucndo l'cvoluzionc tldla siLua:.don.c cpitlcmiologica dcll'afla cpi:Lootica;

3.4.(organizzan.do inconlri annuali, in occasione <lei quali i rappresentanti dei laboratori nazionali poos~o

csaminarc

le tccnichc diagnostichc c l'andamcnto dcl

coordinamcnto.

segui 1·e, previa consuJtazione della Com_1russione, sperimentazio11i e prove

sul campo

volte a

re

<lore piu cfficacc la Iona contro I 'afta cpizootica.

-66

-6-11-2006 Supp!emenco ordinario alla GAZZEITA UFFICTALE Serie generate -n. 258

5. Riesaminare, in occasione della riunione annuale dci Laboratori nazi.onali di riferimento, il t~

dell'alJegato XIII e defmire i test e le norme per la diagnosi dell'afta epizootica nell' ~u ne curopca.

6. Collaborare con

i

labornlori

11azionali

di riferimcnto dei

paesi

canclidati in confonajt,a de!

presente allegato. '

7. Tl lahoratorio Gomunitario ui rili::rinienlo opt1ra in aGcerlatl:l co11di1.,io11i 1di\ sicur~zt.a, confom1emente a

quanta precisato nei

<<

Minimum

Standards

for

Labora1ori.es

wor~iug with

foor-and-mouth disease vims in vitro

and

in vivo» - adottati dalJa commi.ssi.one eu!' pea per la lotta

contra I'

afta

cpizootica neUa 26esi.ma sessi.onc tenutasi. a Roma nell 'aprile

_

1&5, modificati

dall'appcndice 6(ii) della rclazionc della 30esima scssionc, dcl 1993' (cfr

~

cgato XlT dclla presente direlliva).

8. ll

laboratorio cornunitario

di

rilcrimento f.omisce alla Commissione l'a{s'istenza <la

essa richiesta per quanto riguarda

le mi.sure di sicurezza

conrro la diffusione

de!

vi1ys t~

i

laboratori nazionali devono adottare nel quadro dell a diagnosi dell'a:fta epizootica. ~

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u

6-11-2006 Supp!emenco ordinario alla GAZZEITA UFFICTALE Serie generate -n. 258 emergenza ea consentire una rapida ed efficace campagna di eradicaz-ione. ~ /

2. Devona cssere adottatc disposiziohi atte a garantitc l'accesso

a

fondi d'uro-enza, a mezzi di bilancio e a risorse finanzia.rie, al fine di coprire tutti gli aspetti deUa. lotta cmil.rb epidemic di afta

epizootica.

r

3. Viene stabilita una catena di comando alla a garantire un processo decis_io ale rapido e efftcace nella lotta contro le epidemie di afta epizootica. Il coordinamento di tufte le strategic di lotta

e

affidato ad ~ 'unita direttiva central~, di_ cui

fa

p~e ii direttore geJ1e~ e~a DGSV ~-4. In case d1 msorgenza delta malatua. ciascuno

StalO

membro deve ssere m grado dL rcndere immcdiatamentc operativo un ccntro naziouale di lolta, che coo c:lina l'attuazione di Lutte le decisioni adoLlate dall'uniLa direlliva cemralc. Al line di garan

)re

la rapida istiluzione del cenlro operativo,

viene

designate un coordlnatore cbe puo essere.fchiamato ad inteevenire in qualsiasi momooto.

5. Vengon.o predisposli piani circostanziati che consentauo agli Stati membri, in caso di comparsa di Iocolai di aft.a epizootica, di istiluire lcmpestivamcme Qenlri'cli lolta locali per l 'altuazione di misure di lotta conlro la malaltia e di prolezione ambientale ~l

·vel1o

locale.

7.

Vim:ie crealo un gruppo di csperti permancn(emcnlc operative, se del caso, in collabonuione con altt~ Stati memb~,

cbe

metta

a

d~spos~

ell'autorita competente le

conoscenze necessarie ed assLSterln per far frente alla maJa:ttia. ~

8. Vengono messe a disposizione L·iso-e tea garanlire una campagna rapida ed efficace. anche in termini di persenale, a11rezza111re e c'a ac11a di labora1orio.

9. Vienc messo a disposizionc un anuale opcrativo aggiomato, n.el quale siano descrittc, inmodo preciso, pratico e comprensibile~ e le procedure. le istrnzioni e le m.isurc di lotta da attuare per

far frome

ad un focolai_

o di

~:fla' p,~i'f?ot!ca. _ . _ . _

J

0.

Ven.gone mess1

a dtsposdi"o

ne pian1 paracolarcggmtL per l

a vaccrnazLDne

d'emergenza.

11. 11 personale partccipa 1'egolam1ente:

11.1. ad a:tieni di

rorr

a' lline su.i segni clin.ici, l'imlagi.ne epi.demiolo!,_rica c la lolla coolro le epizoozie,

11.2. ad cscrcitazio i ·cmcrgcnza in tempo rcalc, cffcttuatc ncJ modo scg_llentc:

11.2.1. due volte in uu quinquennio, di cui la prima non dovTebbe iniziare ehre il terzo anno dope l'approvazione 0t

1

giano, eppure

11.2.2. durant.e-~rt uinquennio chc segue il controllo c l'eJfelliva eradicazionc di un focolaio di epizoozia g :ve,,t>ppure

11.2.3. Ul}i de Lie due esercitazieni di cui al punto 11.2.1

e

sostituita da un 'esercitazione in tempo rcale ricbie~ ncll'ambito di piani di emergcnza per altre gravi maJattie epidcmicbe che colpiscono animalt~

eslri, oppure

] 1.v.4. · deroga al pun to 1 J .2.1 e falte salve le opportune disposi:.1ioni di;.)( piano di emergenza, gli S · Li roembri in cui esiste una popolazionc limilala

di

animali dclle specie s~nsibili organizzano la J)ai:tecip~o~e ~ contribuiscono aUe esercitazioni in tempo reale svo~te in uno Stato membro vie~~;

Ile esercJtaz10n1 d'aUanne sono effettuate secondo quanlo prev1sto alla lettera g), punto u) dell'alleg~uo Vll deUa dirclliva 2001/89/CE, per quanto riguarda tutii gli animali delle specie sensibili all'afta epizootica,

-68

-6-11-2006 Supp!emenco ordinario alla GAZZEITA UFFICTALE Serie generate -n. 258

,

11.3. ad azioni di fonnazione sulle tecnichc di comunicazione, al line di organizzarc campagnc d.

scnsibilizzazionc destinate allc autorita, agli allcvatori. c ai vctcri.naci.

12. Vengono preparati piani di emergenza che teng:mo conlo delle risorse necessarie per lot.tare comro un olevato numero di focolai i.nsorti i.n un breve arco di tempo e provocati da divers sierotipi n ceppi distinti sotlo ii profilo anligenico, come ncl casq, ad escmpio, d~lla difTusionc de· 1crala del virus dell 'afla epizoolica.

13. Fatti sal·vi i requisiti applicabili in campo veterinario. i piaui di emergenza ve11>ono,preparati in modo da garantire che, nel caso di un focolaio di afta cpizootica, l'climinazion s!Y'vasta scala di carcasse animali e di ritiuti di origine animale venga effettuata senza pregil,!~ii o per la salute umana e utilizzando processi o melodi che impediscano qualsiasi danno evitabile.-.a'Il'ambiente, ed in purticol.are:

i) con rischi minimi per ii suolo, !'aria, le acque superficiali e sotterranee, €,g}ante e gli animali;

ii) minimizzando gli inconvenienli dH n1mori od odori; I . iii) coo danni min.imi alla natura e al paesaggio.

"-J 4. Nei piani di emergenza vengono identificati opportuoi siti e stabi 1ri:i,enti per ii trattamento e lo srnaltirnento di carcasse animali e di rifluti di origine animale in cas i rocolaio.

15. Lo Stato membro assicura chc gli aJlevatori, gli abitanti niraii _ la popolazionc in gcnerale siano tcnuti infom,ati. Deve esscre fornito un accesso dirctto e ~ 'sibile per gli abiLanti dellc zone infelte (Ira l'altro attraverso linee di assislenza) nonche i.nf@rmazioni atlrnverso i media nazionali e regionali.

6-11-2006 Supp!emenco ordinario alla GAZZEITA UFFICTALE

Misure in caso di conferma della presenza di afta epizootica negli animali selv,atici

1. Non appena sia confem1a10 un caso primaiio di afta epizootica negli animali sel aQ elle specie sen.sibili, al tine di contenere la diffusione della mnlattia, l'autorita competente di rlqfStato membro

provvede senza ind1.:1gio:

V

a) a notificare il caso primario conformemente all'allegato II; ~

b) ad istituire un gruppo di esperli comprendente veterinari, cacciatori, bi-0 o-gi specializzati nella fauna selvatica ed epiderniologi. 11 gruppo di tlsperli assisltJ l'aulorila. com e.Wn!e:

i) nello studio dclla situazione epidem.iologica e nella dcliniz.ioue della;l na infetta, confonncmeute aUe di.sposi.zioni di cni. alJa pane B, punto 4, lettera b), ~

ii) nella deftnizionc di misurc adcguate da applicarc nella zona infeda a completamento delle misurc di cui aUe letlere 1) e d); tali misurc possono comprendcrc la sospensiefnc della caccia e il divieto di

11utrire gli animali selvatici, ~

iii) nella stesura del piano di erndicazione da 1xesentare all Commissione, confom1e111ente alla parte B,

iv) nell'esecuzione cLi verifiche intese ad acccrtare ~ caci.a delle misure adottate ai fini dell'eradicazione dell'afta epizootica dalla zona

inietta;I\.;

c) a soHoporrc immcditamcntc a sorvcgliama uffi.(l 1lc°'1.c azicndc chc dctcngono animali dcllc specie scllsibili ubicate uella zoua deJinita in.fella O(fl11 a6do i.n particolare cue:

i) sia cffcttuato un ccnsimcnto ufficialc di tune le<spc4::ic c categoric di animali dcUc specie scusibiJj in t.ult.e le aziendc; il censimento devc esscre < ggfomato dal proprielario. I dati. del ccnsimento dcbbono csscrc csibiti a richicsta c possono css re vcrificati ad ogni ispczionc. Tuttavia, per quanto riguarda gli allevamenli all'aperto, ii primo eensimento potra essere effeltuato sulla base di una stima,

ii) tuHi. gli

animali

delle specie sensibili'

~ I~

azien.de situate 11.ella zona infeUa siano tratlenuli nei lorn locali di stabulazionc o confin~

'1 £

alh·i luoghi chc conscntano di isolarli dagli animali

selvatici. ~

Qucsti ultirni non devono avcre ~ esso ad alcun materiale che possa successivamente entrarc in contallo con gli animali delle s eaie sensihili dellc az.icnde,

iii) sia vietata l'eotrata e I' 'Sy1 a degli animali delle specie sensibili dall'azienda, tranne salvo autoriL.zazione dell 'autorila compelente in funL.ione ddla siluazionc epidcmiologica,

iv) presso le entrate e le u o-ite dei fabbricati di 1>tabulaz.ione degli animali. delle specie sensi.bili e rlel l 'a1.iernla stessa siam

'p?,- 1,

i in alln appmpriali melorli di rlisin 1e:;ione,

v) chiunque venga a contitto con gli animali sclvatici applichi adeguate misurc igicnichc inlcsc a ridurre ii rischio d- i 1sione del -vims dell'afta epi.zootica, che possono cornprendere iJ divieto temporaneo alle pers011e che sono entrate in contatto con animali selvatici di enrrare in un'azienda chc deliene anirm · dclle specie sensibili,

vi) sia controlfat:a la prcsenza di afta cpizootica

in

tutti

gli

animali dclle specie sensibili morti o ammalati nell'aticnda che prcsemino siL1tomi di atla epizootica.

vii) sia v!,i.~ a l'entrata nell'azienda

che

defame animali delle specie sensibili di qualsiasi parte di olitoposti ad ispezione a cura del veterinario ufficiale, nonche ad un esame inteso ad esdudere o a confermare ufficialmen!e la p1·esenza di afta epizootica conformememe alla dcfinizione di focolaio di cui all 'Allegalo L

-

70-6-11-2006 Supp!emenco ordinario alla GAZZEITA UFFICTALE Serie generate -n. 258

Le

carcasse cli tutti gli animali

sd

valici risullali posiLi vi riguan.lo

all 'a1la

epizoolica -' iil9 traslormate soUo conLroJlo ullicialc_ Se clelti esami risultano □egalivi per q11~mto riguanh1 l ~t epizootica, Gli Stati membri applicano k misure previste dall 'articolo

11,

paragrafo 2 della direttiva 92/45/CEE. Le parti 11011 desti.nate al consumo umano vengono t:rasformate sotto con.trollo ufft iale;

e) a fare in modo che l'isolato ,rims deJl'afta epizootica sia sottoposto allaprocedura

a ·

boratorio necessaria per identificare iJ tipo genetico del vims c la sua caratteristica antigenica i1 e ,~ one agli agenti immunol.ogici esistenti del vaccine.

2. Qualora in uoo Slalo rnernbro si risconLri un caso di aCla epiz.ootica rra gtl ~ mali selvalici presenti. in una zona situata in prossimita di un altro Stato membro, gli Stati ~ mbri interessati collaborano alla definizione deUe rnisure di lotta contro la maJatti.a.

3. 1n deroga alle <lisposiLioni del punlo 1 in s~de comunilaria possun)I-es-1)ere adoltate misure spcci fiche se un caso di alla upizootica si vori lica i animal i sclvatici i~ na Zl1na di uno Sta to membro dove la detenzione estcnsiva di animali domestici delle speci~ nsibili rende inapplicabili

tal1111e disposizioni del paragrafo I. ~

PARTE13

~

Piani di eradicazione dell'arta epizoolica I\, ,,;Ii animali selval:ici

I. Fatw salve le misure di cui alia -pane A, e11trn 90 giomiL_dylla conferma tli un caso ptimario di afla cpi.wolica in ani.mali st:lvatici. gli Slali membri pn:se9hri'b,'per iscrillo alla Commissionc ii piano delle misure adollate ai fini dell'erndicazionc della m1 att1a'nella zona definila inlelta e delle misure applic~te oe~e ~ziende ubica~e in tale zona. _ _ ~ _ _ _ _

2. La Com1111ss1one esam111a 11 p1ano per stab1lire e

e

so consente

ct,

conseguire l'ob1ett1vo prefisso.

11 piano, eventualmente modilicato,

e

a_pprova.to iiO'ede comunitaria. 11 piano

pu o

successivamente essere modilicalo o inLegrato per tener conto <lell'cvoluzione delta silua,,:ione.

Se tali modifiche riguardano la ridefinizfoo~ldeUa zona inJetta, gLi Stati membri curano cbe la

Commissione e

gli altri

SlaL i memb,i

ne

siano inf oTT11ali

s,.mza indugio.

Se le modifiche vertono invece su altre _;t:rsposizi.oni de-L pjano, gli Stati membri presenlano aUa Commissione un piano modi ficalo alTi1r1ch,isia da essa esaminalo ed .ive·nlualmente approvalo.

3. Una volla approvate, k misure co~ emplate net piano di cui al paragrafo 1, sostituiscono le misure originarie previsie all

a

parte~~ d una data :-aabilita durank la procedura di approvazionc. 4. Il piano di cui. al paragrafo 1 ccmti'ene informazioni concementi:

a) l"esilo delle indagini epider,n1ologiche e dei controlli effelluati conrom1emenle alla pa.rte A

e

la distribuzionc geografi.ca della ~ attia;

b) la :wna definila inl°etta ct rnpresa nel lerritnrio <lello Slato membro inleressaLo.

Ne] definire La zona infetta. autorita competente deve tener canto dei seguenti elemcnti:

i) l'esito delle indagini ep)ctemiologiche effettuate e la distrihuzione geografica dellamalattia, ii.) fa po_polazione <li,auimali selvatici deJla zona,

iii) la presenza d" arriere nalurali o arLificiali che rn;tacolino forlemente gli sposlamenti degli

animali

selvaLic~,

c) l'organizzaz·01;1.e di stretti rapporti di cooperazione tra biologi specializzati nella fauna selvatica, cacciatori, as~ azioni venatorie, servizi. responsabili della fauna selvatica e serv1Z1 veteri.nari (salute an~ Je,e sanita pubblica);

d) la campagna di infom1azione da attuare per sensibilizzarc i cacci.atori alle misure chc essi dcvono adot~-~ ~I ~uadro d~I prog:amma di eradic~ion~; _ _ _ _ _ _ _

6-11-2006 Supp!emenco ordinario alla GAZZEITA UFFICTALE Serie generate -n. 258

g) le i.nizi.ati.ve spcci.fiche i.ntese a determinare il grado di. propagazionc dcll'infeziono tra gli, _-I a,bi selvalici, mediante l'esame degli animali selvalici uccisi dai caccialori o trovati morli e me ta:rrte analisi di laboratmio, compresc i.ndagini epidemiologichc per catcgorie di eta; "

h) le misurc adottatc per ridurrc la diffusionc dcllc malattia a scguito di movimcnti d1 a:~imali selvatici e/o contatti tra gruppi di animai selvatici; tali misure possono comprendere ~ ivieto di

~~ ~

i) k misurc adottatc per ridurrc la _popolazionc di animali sclvatici c in particoftri-e' di giovani

~n~mali ?~l~e sp~cie se_nsib!li nella _p~polazione di an_imali selv~ti~i: _ _

i.t._ /. _

J) 1_requ1S1lL c~e 1 _ca~cia~on devo~o r'.spe~are pe~ ~v1tare ~uals1~st dif~1~LOne deli~ lll.alattta;

k) il metodo d1 elimmazLOne degli arumali selvat1c1 trovatL moitL o ucc1si, basato,;

i) sulla trasformazione solto con.Irolio ufficiale, o "'

ii) sull'ispezione di un veterinario uiliciale e sugli esami di laboratorio re isti dall'aUegato Xlll.

Le carcasse di trnli gli animali sclvatici risultati positivi riguardo all'alta cpizootica sono trasformatc sotto controllo ufficialc. Sc dctti csami risultano ncgativi ig6ardo all'afta cpizootica, gli Stati membri applicano Le misure previste dall'articolo 11. paragra~ , della dirertiva 92/45/CEE.

Le parti non destinate al consumo umano vengono trasformate sotto ~0ntrollo ufficiale;

I) l'indagme epidemiologica eseguita su un animate selvatic~ i, una specie sensibile, ucciso o

trovato morlo. ,

Detta indagine include obbligatoriamente le risposte d un questionario con informazioni

concementi: '-- ,

i) i

l

settore geograflco

m

cui l' animale

e

slato trovato D)Ori6..o ucciso, ii) la data di.ritrovamento dell'animale (morto o 1.1cci} .

V

iii) la persona che ha irovalo o ucciso t'animale,

iv) l'cta c ii scsso dcll'animalc sclvatico,

~

v) see stato ucciso: i sintomi constatari p1ima de' ~ ecisione, -vi) se

e

stato trovato motto: stato deUa carcass

7

a,

vii) i risultati delle prove di laboratorio;

m) i programn:ri di sorveglianza e Le misui•e di profilassi applicabili alle aziende che detengono animali deUe specie sensibili ubicate ne , zona definita infolta e, se necessario, n.eUe vicinanze della stessa, incluso ii traspo1to e la 1Ci'fu_01azione di animali all'interno, all'entrata o all'uscita di questa zona; tali mi.sure compreadnno Mmeno il divieto di far uscire animali dcHe specie sensibili, sperma, embrioru o ovuli daUa ZO£a i.QJelta a fini di scambl intracomunitari;

n) altri criteri da applicare per abo!ir-e le mi sure adottatc ai fini deJJ'eradicazione dclJa rnalattia nella zona dcfinita c le misurc applioatc~lllc azi.cndc ivi ubicatc;

o) l'aulurit,\. cui rnmpetoJ~ a supervisiont: e ii coordinarnenlo dei sc:rvizi rnsponsabili

dell'a~uazio~e _de! progra~ ; _ . _ _ _ _ ,

p) d s1stema 1st1m1to pet se .sent1re al gmppo d1 espert1 des1gnato m confo1,m1tu delta parte A, punto 1, lettera b) di vecificare periodicamenle i risultati del programma di eradicazione;

q) le mi sure si son,\:! ·an'la tlella malatlia da applicare allo sc.:aderc <li un periodo ili almeno dodici

mesi daUa confenla ell'ultimo caso

di

aita epizootica negli animali selvatici della zona definita infetta; dette m,is~ e di sorveglianza sooo mantenute per un periodo minimo di dodici mesi e comprendono alm~no le misure gia attuate in conformita delle lettere g). k) e 1).

5. Ogni sci -~ i s0110 trasmessi, alla Commissione e agli altri Stati membri, una relazione sulla situazion~ iacm:iologica ncU'arca dcftuila c i risultati nclJ'arca de) programma di cradicazionc.

6. Ultcritirim o<lali t.a riguanlanli 1 'c:laborazionc <lei piani di cradicazionc dcll 'afla cpiLootica Im gl i anm1al~ Lvaticj possono essere adottate in sede comunitaria.

&

u

7 2

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