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1.3.1 TRATTATO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI CROAZIA SUI DIRITTI DELLE MINORANZE

Il Trattato è stato adottato a Zagabria il 5 novembre 1996, a seguito della sentenza con la quale la Corte Costituzionale croata aveva dichiarato l'illegittimità della violazione dei diritti della minoranza italiana.103 Il Trattato impone il rispetto dei diritti della minoranza, proclamati sia sul

piano internazionale che nazionale, riconoscendo l'unitarietà, l'autoctonia e la specificità della minoranza italiana (artt.1-2). Infatti, "le Parti",104 riprendono quei principi già annunciati nei trattati

concernenti la protezione dei diritti dell'uomo e delle minoranze105, tenendo conto degli strumenti

internazionali pertinenti adottati nell'ambito delle organizzazioni universali o di quelle regionali.106

Secondo il Trattato, gli italiani devono godere di un trattamento uniforme sul territorio croato, senza distinzioni tra i residenti nella ex zona B107, e i residenti nel resto della Croazia (art.3).

102 Cfr.,Lett. a), b), c) della Risoluzione. 103 Sent. 2febbraio 1995, n. U-II-433/1994

104 Per "le Parti", si intendono, la Repubblica Italiana e la Repubblica di Croazia.

105 Sono intesi: il Patto internazionale sui diritti civili e politici; il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali; la Convenzione internazionale sull'abolizione di ogni forma di discriminazione razziale; la Convenzione contro la discriminazione nell'educazione; la Convenzione sui diritti del bambino; la Convenzione generale sulla tutela delle minoranze nazionali; la Convenzione sulla tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. 106 Sono intesi: - la Dichiarazione universale sui diritti dell'uomo; la Dichiarazione sui diritti degli appartenenti alle

minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche; i documenti basilari della OSCE, specialmente quelli concernenti la dimensione umana e la tutela delle minoranze; lo Strumento dell'Iniziativa Centro-Europea per la tutela dei diritti delle minoranze.

107 Per ex Zona B, si intende, la zona del libero territorio di Trieste, prevista dal Trattato di Parigi fra l'Italia e le Potenze alleate come uno Stato neutrale. Comprendeva la città di Trieste, a nord il litorale fino al Timavo, e a sud parte dell'Istria fino al fiume Quieto. La Zona B fu divisa in due parti: il distretto italo-sloveno di Capodistria e il distretto itali-croato di Buie, affidata, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, all'amministrazione jugoslava.

All'Unione italiana è stata riconosciuta la personalità giuridica e lo stato di Organizzazione rappresentativa della minoranza italiana. Inoltre, la Repubblica di Croazia, deve garantire ai membri della minoranza italiana, la libertà di movimento e la libertà di lavoro (artt.4-6). Infine, l'art.7 vieta ogni discriminazione sulla base della cittadinanza, posseduta a danno degli italiani, di nazionalità slovena, che lavorino in Croazia. L'ultimo articolo invece (art.8), disciplina i diritti della minoranza croata in Italia, residenti nella Regione del Molise. La Repubblica Italiana si impegna quindi a, concedere alla minoranza croata autoctona nel territorio di insediamento dove la sua presenza è stata accertata, di fare uso della propria madrelingua, in privato e in pubblico, di istituire associazioni culturali e di esprimere e conservare la propria identità. Tuttavia, il Trattato, pur riconoscendo alcuni diritti alle minoranze, nel rispetto dei principi espressi dai documenti internazionali, presenta il limite di non essere assistito da un sistema di verifica della sua corretta attuazione, e quindi potrebbe risultare poco efficace.108

1.3.2 ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA IN MATERIA DI COOPERAZIONE

CULTURALE E D'ISTRUZIONE

L'Accordo è stato sottoscritto dal Governo della Repubblica Italiana e dal Governo della Repubblica di Croazia il 16 ottobre 2008 a Zagabria, ed è entrato in vigore il 30 novembre 2012. 109

Lo scopo dell'accordo è di sviluppare i legami d'amicizia tra i due Paesi, cercando di rafforzare la cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione e dello sport, per contribuire ad una maggiore conoscenza e comprensione fra i popoli italiano e croato. Inoltre, cercando di rafforzare le relazioni culturali con le minoranze dall'una e dall'altra parte dei rispettivi confini di Stato, si possono rafforzare i rapporti di buon vicinato e attraverso l'organizzazione di apposite iniziative, si potrebbero valorizzare il patrimonio artistico e culturale di entrambi i Paesi.

Le Parti Contraenti, sono inoltre desiderose di sviluppare la minoranza italiana nella Repubblica di Croazia e della minoranza croata nella Repubblica Italiana.110

Per raggiungere le finalità stabilite, le Parti contraenti, oltre a favorire programmi ed attività

108 S. Mancini, La tutela della minoranza italiana in Slovenia e Croazia: lo stato dei rapporti internazionali, in V. Piergigli (a cura di), L'autoctonia divisa. La tutela giuridica della minoranza italiana in Istria, Fiume e Dalmazia, cit., p. 263-286. Cedam, Padova, 2005.

109 In base all’articolo 30, comma 1, della Legge sulla stipulazione e l’attuazione dei trattati internazionali (“Gazzetta ufficiale” no. 28/96), il Governo della Repubblica di Croazia, alla seduta tenutasi il 12 febbraio 2009, ha emanato la Delibera sulla pubblicazione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Croazia e il Governo della Repubblica Italiana in materia di cooperazione culturale e d’istruzione . Legge no. 164 del 31 agosto 2012 – “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Croazia in materia di cooperazione culturale e d’istruzione” (“Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana” no. 227 del 28.09.2012, supplemento ordinario no. 187). Fonte: http://www.istra-istria.hr

comuni, atti a sviluppare la cooperazione nel campo della cultura, dell'istruzione e dello sport, favoriranno anche la cooperazione nei settori dell'archeologia, del restauro, del campo librario ed editoriale, negli scambi di artisti, esperti, docenti e studenti, e varie cooperazioni tra istituzioni culturali, centri di ricerca, istituzioni di livello universitario e di alta formazione e scuole, nonché contatti fra Enti televisivi e radiofonici (artt.1-2).

Nel settore dell'istruzione, particolare attenzione è posta alla conservazione linguistica degli appartenenti alla minoranza italiana nella Repubblica di Croazia, e della minoranza croata nella Repubblica Italiana, per cui le Parti contraenti, dovranno promuovere una maggiore conoscenza dell'arte, della cultura e del patrimonio culturale dei due Paesi, sviluppando lo studio e l'insegnamento della lingua e della cultura dell'altra Parte contraente nelle proprie istituzioni universitarie e formative, e negli istituti scolastici. Saranno inoltre necessari, scambi di informazioni e di pubblicazioni scientifiche e pedagogiche nell'insegnamento della lingua, la cooperazione didattica, la concessione di borse di studio, l'incoraggiamento degli scambi e dei contatti diretti tra istituti scolastici, universitari e di alta formazione (art.3).

Anche per la collaborazione artistica e culturale, le Parti promuovono l'organizzazione di varie manifestazione, la cooperazione diretta fra istituzioni, organizzazioni e associazioni che si occupano di letteratura, arti figurative, architettura, musica, teatro, danza, folklore, cinema, televisione e alte aree culturali e di incontri e convegni di esperti nei suddetti campi. Le Parti si impegnano anche nella cooperazione per prevenire ed eliminare il traffico illecito di opere d'arte, reperti archeologici o documenti e oggetti storici o culturali (artt.4-5).

Per quanto riguarda il patrimonio culturale, le Parti contraenti incoraggeranno la cooperazione in materia di tutela, restauro, conoscenza e promozione del patrimonio culturale e paesaggistico, ivi incluse l’architettura, l’urbanistica e l’arte contemporanea. Ciascuna Parte contraente, in accordo con le rispettive legislazioni, consentirà ai ricercatori dell’altra Parte contraente la ricerca negli istituti culturali e scientifici, nelle biblioteche, negli archivi e nei musei, incoraggiando inoltre le missioni archeologiche.

Risulta importante sottolineare che le Parti contraenti si impegnano a prestarsi assistenza reciproca in materia di tutela dei diritti d’autore e dei diritti connessi, instaurando una cooperazione fra le rispettive amministrazioni governative competenti, e si impegnano ad incoraggiare le attività nel settore dei diritti umani, in particolare contro il razzismo, l’intolleranza e le altre forme di discriminazione, attraverso un adeguata cooperazione tra Regioni ed Enti territoriali (artt.6-7, art.9). Da considerare che per l'applicazione del presente accordo, le Parti contraenti costituiranno una Commissione mista per la collaborazione in materia di cultura, di istruzione e dello sport111, la quale

elaborerà programmi esecutivi pluriennali, tratterà tutte le tematiche di collaborazione nell’ambito della cultura, dell’istruzione e dello sport tra le Parti contraenti e regolerà eventuali divergenze sull’interpretazione e applicazione del presente accordo. La Commissione si riunirà alternativamente nella Repubblica di Croazia e nella Repubblica Italiana in date da concordare attraverso i canali diplomatici (art.12).

1.3.3 ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA SULL'ABOLIZIONE

DEI VISTI D'INGRESSO

L'Accordo è stato adottato il 27 giugno 1997 a Roma, ed è entrato in vigore il 3 novembre 1997, con lo scopo di eliminare i visti d'ingresso, per permettere ai cittadini italiani e croati di entrare nei territori dei rispettivi Paesi.112 Infatti, si afferma che tutti i cittadini croati,(o italiani), aventi il

passaporto o un altro documento equipollente in corso di validità e riconosciuto dalle Autorità italiane (o dalle Autorità croate), come idoneo per l'ingresso, possono entrare senza visto nel nel territorio della Repubblica Italiana (o della Repubblica di Croazia), a condizione che il soggiorno non avvenga per motivi di lavoro e non abbia una durata superiore a tre mesi.

Il soggiorno medesimo è regolato dalle disposizioni di legge vigenti in Italia (o in Croazia).

Ai cittadini croati, sarà concesso di entrare in territorio italiano, se saranno in possesso di uno dei seguenti documenti elencati:

a) passaporto ordinario, b) passaporto diplomatico, c) passaporto di servizio, d) passaporto collettivo, e) carta di identità, f) libretto di navigazione.

Ai cittadini italiani, sarà concesso di entrare in territorio croato, se saranno in possesso di uno dei documenti sopra elencati, più la tessera personale degli impiegati dello Stato (Punto 1-4).113

Inoltre, i cittadini di ciascuna delle due Parti, durante il loro soggiorno nel territorio dell’altra Parte, non sono esonerati dall’obbligo di rispettarne le leggi e le altre disposizioni vigenti.

In tal senso, gli organi competenti di ciascuna delle due Parti si riservano il diritto di rifiutare l’ingresso alle persone indesiderate e di vietare loro il soggiorno. Se invece vi sono dei motivi giustificati, in merito alla sicurezza, alla sanità o all'ordine pubblico, ciascuna delle due Parti potrà

dell’educazione fisica fra le competenti organizzazioni e istituzioni sportive, incoraggeranno la cooperazione fra istituzioni governative, amministrazioni locali ed organizzazioni non governative nel settore degli scambi giovanili".

112 In base all’articolo 30, comma 1, della Legge sulla stipulazione e l’attuazione dei trattati internazionali (“Gazzetta ufficiale” no. 28/96), il Governo della Repubblica di Croazia, alla seduta tenutasi l’11 settembre 1997, ha emanato la Delibera sulla pubblicazione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Croazia ed il Governo della Repubblica Italiana sull’abolizione dei visti d’ingresso.

113 In conformità ai punti precedenti, il Punto 5 del presente Accordo stabilisce che, " qualora una delle due parti dopo

l’entrata in vigore del presente Accordo dovesse introdurre un nuovo documento, dovrà notificarlo all’altra Parte per via diplomatica, allegandone un fac-simile e la notifica avrà effetto dopo trenta giorni dalla notifica dell’accettazione dell’altra Parte".

decidere di sospendere, in tutto o in parte, l’applicazione delle disposizioni dell'Accordo.

Così deciso, l’altra Parte dovrà essere immediatamente informata per via diplomatica di tale sospensione, come della sua revoca (Punto 6-8).

SEZIONE 1.4: LA LEGISLAZIONE NAZIONALE ITALIANA E CROATA

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