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L’ultimo ma non meno importante tassello di cui si compone l’assetto assicu- assicu-rativo nell’ambito della legge Gelli, è costituito dal Fondo di garanzia per i danni

I profili di rilievo assicurativo della legge Gelli-Bianco

7. L’ultimo ma non meno importante tassello di cui si compone l’assetto assicu- assicu-rativo nell’ambito della legge Gelli, è costituito dal Fondo di garanzia per i danni

derivanti dall’esercizio dell’attività sanitaria. Sempre in linea con la sperimentata regolamentazione della RC auto, l’art. 14, 1° co. contempla e disciplina la figura prevedendo che il Fondo sia alimentato dal versamento di un contributo annuale dovuto dalle imprese di assicurazione autorizzate all’esercizio della responsabilità civile per i danni derivanti da responsabilità sanitaria e che la gestione delle risorse del Fondo sia affidata – sulla base di apposita convenzione con il Ministero della salute – alla Concessionaria dei servizi assicurativi pubblici (Consap).

Analogamente a quanto si reputa che valga per i già collaudati Fondi di garanzia per le vittime della strada e della caccia – previsti, rispettivamente, dagli artt. 283 ss.

e 302 ss. c. ass.68 – la funzione dell’istituto è quella di costituire una garanzia inte-grativa finalizzata a indennizzare, in ragione di un principio di solidarietà sociale, categorie di terzi danneggiati altrimenti non risarcibili.

Anche con riguardo a questo istituto, la legge ha demandato la regolamentazione di diversi aspetti, tutt’altro che di dettaglio, alla normativa secondaria e, segnata-mente, ad un decreto del Ministero della salute, di concerto con i Ministeri dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze. Tali aspetti riguardano la misu-ra del contributo dovuto dalle imprese autorizzate, le modalità di versamento del medesimo contributo, i principi cui dovrà uniformarsi la convenzione tra il Mini-stero della salute e la Consap; infine, le modalità del regresso del Fondo di garanzia nei confronti del responsabile del sinistro. Deve, dunque, rilevarsi, anche con ri-guardo a questa figura, che non è possibile definire compiutamente i suoi caratteri né operare preventive valutazioni sul suo funzionamento fino alla emanazione del menzionato decreto che avrebbe dovuto essere adottato entro cento venti giorni dalla entrata in vigore della legge.

67 V. Rossetti, Il diritto delle assicurazioni, cit., 714 s.

68 Cfr. Cavallo Borgia, L’assicurazione obbligatoria di responsabilità civile, in Responsabilità e assicurazione, a cura di Cavallo Borgia, Milano, 2004, 388 ss.; Pongelli, Art. 283-285, in Il nuovo Codice delle assicurazioni, a cura di Candian, Carriero, Napoli, 2014, 1108 ss.; Id., Artt. 302-304, ibidem, 1160 ss.; Chessa, Sub art.

302 cod. ass., in Codice dei contratti commentato, a cura di Alpa, Mariconda, Milano, 2017, 3392 s.

L’operatività del Fondo di garanzia è disciplinata dal 7° co. dell’art. 14, il quale prevede l’intervento del fondo in tre specifiche ipotesi: a) qualora il danno sia di importo eccedente rispetto ai massimali previsti dai contratti di assicurazione stipu-lati dalla struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata ovvero dall’esercente la professione sanitaria ai sensi del decreto di cui all’art. 10, 6° co.; b) qualora la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata ovvero l’esercente la professio-ne sanitaria risultino assicurati presso un’impresa che al momento del sinistro si trovi in stato di insolvenza o di liquidazione coatta amministrativa o vi venga posta successivamente; c) qualora la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata ovvero l’esercente la professione sanitaria siano sprovvisti di copertura assicurativa per recesso unilaterale dell’impresa assicuratrice ovvero per la sopravvenuta inesi-stenza o cancellazione dell’albo dell’impresa assicuratrice stessa.

Di tali fattispecie due – di cui alle lettere sub b) e c) – rispecchiano quelle previste per il Fondo delle vittime della strada (art. 283, 1° co., c. ass.) e per il Fondo delle vittime della caccia (art. 302, 1° co., c. ass.). Va però precisato che mentre l’ipotesi di dissesto dell’impresa [sub b)] coincide del tutto con quelle corrispondenti previste per gli altri due Fondi, per quanto attiene, invece, al caso di mancanza di polizza assicurativa, la previsione di cui alla menzionata lettera c) appare più restrittiva ri-spetto a quelle relative agli stessi, in quanto, in ambito sanitario, il danneggiato potrà invocare l’intervento del Fondo di garanzia non già ogniqualvolta la copertura non sussista, ma soltanto se la mancanza della stessa derivi dal recesso unilaterale dell’impresa di assicurazione ovvero dalla sua cancellazione dall’albo. Conseguente-mente, se si accede ad una interpretazione letterale della norma, il danneggiato ver-rebbe escluso dalla tutela offerta dal fondo qualora la struttura o l’esercente ometta-no tout-court di stipulare la polizza; risultato, questo, che è stato correttamente ritenuto non condivisibile69. Tuttavia, stante l’identità di fondamento della tutela prevista in questo Fondo e negli altri due istituiti precedentemente – nel cui ambito è viceversa previsto che l’organismo intervenga ogni qualvolta il responsabile del si-nistro sia privo di copertura assicurativa – riteniamo che una lettura congiunta delle discipline previste per i tre Fondi induca a interpretare in maniera sistematica ed evolutiva il punto sub c) del 7° co. dell’art. 14, attribuendo alle due cause che deter-minano la mancanza di copertura in quest’ultimo contesto una valenza esemplifica-tiva o, comunque, non tassaesemplifica-tiva.

Merita una specifica menzione l’ipotesi di cui alla lettera sub a) del 7° co. dell’art.

14, che prevede l’intervento del fondo in caso di danno di importo eccedente rispet-to ai massimali previsti dalle polizze nel rispetrispet-to dei requisiti minimi di cui all’art.

10, 6° co. Tale previsione, infatti, afferma esplicitamente il principio dell’integrale risarcimento del danno, richiedendo che in questo tipo di assicurazioni, connotate da un forte elemento solidaristico, le condizioni di polizza – anche quando in linea

69 V. Rossi, Fondo di garanzia per i danni derivanti da attività sanitaria, in La nuova responsabilità sanitaria, cit., 680; Chessa, Il fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria dopo la “legge Gelli”, in Corriere giur., 2017, 761.

con i contenuti minimi stabiliti dal legislatore secondario – non possono tradursi in un elemento pregiudizievole per il terzo danneggiato. Tale disposizione, come si è rilevato, sopperisce, in qualche misura, in punto di tutela del danneggiato, alla rego-la, posta dall’art. 12, 2° co., della inopponibilità al terzo danneggiato delle eccezioni contrattuali stabilite nel decreto ministeriale di cui all’art. 10, 6° co.70.

Va, però, rilevato che l’appena ricordato principio di integrale risarcimento è passibile di essere disatteso dalla previsione di cui al 3° co. dell’art. 14, ai sensi del quale il risarcimento al quale è tenuto il Fondo è pur sempre suscettibile di essere contenuto «nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie» dello stesso. È eviden-te, infatti, che la disposizione introduce un vulnus non irrilevaneviden-te, in punto di cer-tezza del quantum (e, in linea teorica, anche dell’an) del risarcimento, all’impianto complessivo della tutela del danneggiato71.

Rimane, infine, insoluto il problema, anch’esso insistentemente sottolineato dai primi commentatori della legge72, della tutela del danneggiato in caso insufficienza delle misure alternative alla garanzia assicurativa – rectius delle “analoghe misure” –, non essendo dubbio che tale modalità di copertura non rientri nell’ambito di ope-ratività del Fondo. Pur dovendo dare atto, sotto questo profilo, della carenza di tu-tela del danneggiato nel contesto della c.d. autoassicurazione, non si può però non rilevare che l’eventuale insufficienza della copertura offerta da questo modello è in-trinsecamente insuscettibile di trovare rimedio nel Fondo di garanzia, essendo tale istituto inscindibilmente collegato ad un meccanismo assicurativo di raccolta e ge-stione di premi, e non potendo, quindi, essere operativo al di fuori dello stesso.

Nulla può quindi essere imputato, per questo aspetto, al legislatore del 2017.

70 V. supra, par. 6.

71 Analoghe preoccupazioni sono espresse da Pardolesi, Chi (vince e chi) perde nella riforma della responsabilità sanitaria, cit., 52.

72 Cfr. Monticelli, Le nuove dinamiche assicurative, cit., 149; Meoli, Sub art. 14, in Commentario, cit., 275.

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