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Il vecchio codice del 1865 poneva il problema che l’immissione nel possesso definitivo dei beni dell’assente desse luogo ad una vera e propria apertura di

Profili attuali dell’istituto della scomparsa

6. Il vecchio codice del 1865 poneva il problema che l’immissione nel possesso definitivo dei beni dell’assente desse luogo ad una vera e propria apertura di

succes-sione31. È da ricordarsi che il vecchio sistema della regolamentazione della scompar-sa sorgeva poi il dubbio se la titolarità e non il semplice godimento del bene dello scomparso dovesse attribuirsi allo scomparso. La ratio dell’istituto della dichiarazio-ne di morte presunta è quella di produrre i medesimi effetti della morte naturale e non è necessario che ci sia una dichiarazione di assenza precedentemente. La proce-dura prevede che trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia dell’as-sente il tribunale, su istanza del pubblico ministero o su domanda degli interessati, può dichiarare con sentenza la presunta morte dell’assente nel giorno a cui risale l’ultima notizia32. La dichiarazione di morte presunta avrà pertanto effetti retroattivi che risalgono al giorno della scomparsa33.

29 Romagnoli, op. cit., p. 271.

30 Bocchini, Quadri, Diritto privato, Torino, 2018, p. 270.

31 Giorgianni, op. cit., p. 15.

32 Trib. Udine ,13/2/2017 n. 3.

33 Trabucchi, Istituzioni di diritto civile, Padova, 2018, p. 248; Virgadamo, Morte presunta, in Il diritto-En-cicl. giur., Milano, 2007, vol. IX, p. 695.

Generalmente la morte è accertata con un pubblico ufficiale che redige l’atto di morte. L’accertamento viene fatto con la ricognizione diretta del cadavere, ma vi sono casi in cui è presunta non essendo possibile rinvenire il cadavere o per la scom-parsa dell’individuo in determinate circostanze. A tal proposito gli art. 211 e 838 del codice della navigazione rendono efficaci subito gli effetti della morte a seguito di scomparizione durante la navigazione marittima o aerea34.

Gli artt. 60, 61 e 62 c.c. delineano un sotto-sistema normativo dedicato alla di-chiarazione di morte presunta nelle fattispecie di c.d. scomparsa in pericolo di vita;

detto sistema, pur essendo governato dagli stessi principi della dichiarazione di mor-te presunta dell’assenmor-te (mancanza di notizie e decorso del mor-tempo), se ne discosta per alcune peculiarità. Si prevede nell’art. 60 c.c. la possibilità di chiedere la dichiarazio-ne di morte presunta in relaziodichiarazio-ne a situazioni del tutto straordinarie (operazioni belliche, prigionia, internamento, deportazione in paese straniero, infortunio) nelle quali è altamente probabile che lo scomparso abbia perso la vita35. Ciò spiega la scelta legislativa di abbreviare radicalmente il termine minimo di mancanza di noti-zie, che oscilla tra i due o i tre anni. Dato che la legge nei numeri 1) e 2) dell’art. 60 c.c. fa decorrere il termine biennale dall’entrata in vigore del trattato di pace e quel-lo triennale dalla cessazione delle ostilità ci si è domandati in dottrina se il secondo termine deve essere preso in considerazione esclusivamente in caso di totale man-canza del trattato di pace, ovvero, al contrario, essendo stato firmato il trattato di pace a distanza di un certo numero di anni dalla cessazione della guerra, possa chie-dersi la dichiarazione di morte presunta sulla base del già decorso termine triennale dalla fine delle ostilità, prima della scadenza del termine biennale dall’entrata in vi-gore del trattato di pace36.

L’ultima serie di situazioni straordinarie considerate dall’art. 60 c.c. è quello del-la scomparsa per “infortunio”: tale espressione comprende un numero potenzial-mente infinito di fattispecie (ad es. incendi, alluvioni, infortuni in montagna, terre-moti, mareterre-moti, sciagure minerarie, sciagure ferroviarie, esplosioni….), con il limite, richiesto in via generale dall’art. 62 c.c., che non si sia potuto giungere ad un accertamento indiretto della morte, la quale, invece, sarebbe in quest’ultimo caso una morte naturale diversamente accertata37.

A riprova dell’elasticità della disposizione, si segnala che il concetto di “infortu-nio” è stato inteso dalla giurisprudenza nel senso più lato, infatti: “la morte presun-ta può essere dichiarapresun-ta ai sensi dell’art. 60, n. 3, c.c., anche in relazione alla scom-parsa di un soggetto conseguente a sequestro di persona a scopo di estorsione, nel caso in cui l’interruzione delle trattative per il rilascio dell’ostaggio, seguita dalla

34 Trabucchi, op. cit., p. 249.

35 Berloco, Scomparsa, assenza e morte presunta - Scomparsa a seguito di naufragio - Adempimenti dell’ufficiale dello stato civile, in Lo Stato civile it., 2016, fasc. 3, p. 8.

36 Barillaro, Della dichiarazione di morte presunta, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1970, p. 332.

37 Callegari, voce “Morte (diritto civile)”, in Novissimo Digesto Italiano, Milano, 1964, p. 937.

totale e prolungata mancanza di notizie di quest’ultimo, faccia apparire altamente probabile il decesso dello scomparso”38.

Se “l’infortunio” ha provocato la scomparsa della persona durante la navigazione marittima od aerea, ovvero a seguito di naufragio di navi o perdita di aeromobili, non si farà riferimento alla normativa di cui al codice civile, bensì a quella del codi-ce della navigazione (artt. 206 ss., 835-838 c. nav.).

L’art. 58, 2°comma, c.c. è ritenuto applicabile solamente nel caso di morte pre-sunta del minore già dichiarato assente e non nei casi di cui all’art. 60 c.c.; a questa interpretazione conduce sia la ratio che sta alla base dell’art. 60 c.c., sia la considera-zione che, in situazioni di scomparsa causate da eventi esterni non volontari, non avrebbe giustificazione alcuna attendere nove anni dal compimento della maggiore età per dichiarare la morte presunta del minore rispetto alla indubitabile possibilità di dichiararla immediatamente per chi fosse maggiorenne da poco tempo.

Se la persona ricompare avrà diritto a essere reintegrata nella situazione giuridica precedente alla dichiarazione di morte presunta con effetti ex nunc39. Dal punto di vista patrimoniale egli potrà recuperare i beni e conseguire il prezzo di quelli even-tualmente venduti e avrà nuovamente il diritto di pretendere le obbligazioni consi-derate estinte (art. 66 c.c.)40. Dal punto di vista personale egli riacquisterà lo status di coniuge e l’eventuale matrimonio contratto dall’altro coniuge sarà dichiarato nul-lo (art. 68, co. 2 c.c.), salvo gli effetti de matrimonio putativo41.

Come nel caso del ritorno dell’assente, il ritorno del morto presunto fa venire meno automaticamente la dichiarazione di morte presunta senza necessità di alcun intervento giudiziale, salvo l’eventuale azione di cui all’art. 67 c.c., la quale si dimo-stra opportuna quantomeno in relazione agli obblighi di rettifica degli atti di stato civile (artt. 49, 69 e 81 d.p.r. n. 396/2000), per la quale si ritiene che fra i legittima-ti sia incluso anche il presunto morto erroneamente dichiarato42.

Esistono forti dubbi in dottrina in ordine alla forma dell’atto introduttivo (ricor-so o citazione) ed al rito da seguire (camerale o contenzio(ricor-so ordinario)43. Dato che in questo giudizio l’unico accertamento possibile è quello circa l’esistenza in vita o la morte acclarata in relazione alla data cui si riferisce la sentenza dichiarativa della morte presunta, si ritiene preferibile quella parte della dottrina che esclude

l’instau-38 Trib. Oristano, 31/5/1983 n. 61, in Foro it., 1983, I, p. 2854; Trib. Cagliari, 11/5/1985 n. 830, in Riv. giur.

Sarda, 1986, p. 776.

39 Angeloni, La morte presunta del negozio giuridico tra il gioco dei nomi ed il diritto positivo vigente, in www.

dirittoegiustizia.it, 2010, p. 7.

40 Juzgado de Primera Instancia Cazalla de La Sierra, declaraciòn de fallecimiento 67 del 2009 accertò la morte presunta di un uomo spagnolo, che venne poi ritrovato vivo in Italia per poi scomparire di nuovo. Ciò fa capire come dovrebbe esserci una disciplina uniforme a livello internazionale per quanto riguarda la disci-plina della scomparsa.

41 M. Stella Richter, Effetti della dichiarazione di assenza e di morte presunta sulle presunzioni di concepimen-to in matrimonio e di paternità, Firenze, 1953, p. 294.

42 Jannuzzi, Lorefice, Manuale della volontaria giurisdizione, Milano, 2004, p. 369.

43 Aa.Vv., Formulario commentato della volontaria giurisdizione, Padova, 2006, p. 300.

rarsi di un ordinario procedimento contenzioso, il quale, tuttavia, necessariamente seguirà nel rispetto del contraddittorio fra tutti coloro che assumono di avere diritti sul patrimonio dello scomparso solo se questo primo giudizio, svolto con il rito della camera di consiglio, avrà dichiarato l’esistenza in vita della persona o, inversa-mente, accertato la morte naturale in epoca diversa.

In ogni caso è certo che i possessori dei beni del presunto morto sono possessori di buona fede (art. 535 c.c.) poiché hanno ottenuto con la sentenza la libera dispo-nibilità dei beni del presunto morto e quindi gli atti da loro compiuti sono irrevo-cabili.

Quanto alla posizione del coniuge del morto presunto, il quale, come detto, può sposarsi di nuovo una volta divenuta eseguibile la sentenza. Stando al tenore lettera-le dell’art. 68 c.c. il secondo matrimonio sarebbe nullo, dato che implicitamente riprendono vigore le prime nozze.

Ma la dottrina ha sostenuto che la sanzione prevista dall’ordinamento non è quella testuale della nullità44, bensì l’annullabilità assoluta, poiché è necessario porre da parte dei numerosi legittimati apposita istanza al tribunale, il quale pro-nuncerà una sentenza di carattere costitutivo e non dichiarativo, come, viceversa, sarebbe se si vertesse in tema di nullità, la quale, inoltre, potrebbe essere rilevata d’ufficio.

Il secondo e terzo comma dell’art. 68 c.c. rappresentano norme di tutela delle situazioni createsi in capo ai coniugi ed ai figli del secondo matrimonio; da un lato, sono salvi gli effetti civili di quest’ultimo, di modo che opererà la disciplina del ma-trimonio putativo e, dall’altro, la nullità non potrà essere dichiarata se viene accer-tata la morte naturale in epoca successiva a quella indicata nella sentenza di morte presunta, determinandosi in tal caso l’apertura della successione a favore del coniuge risposatosi ex art. 584 c.c.

L’art. 1, comma 22, della legge. n. 76/2016, prevede la dichiarazione presunta, insieme alla morte, come una delle cause di scioglimento dell’unione civile45. Que-sto comporta la nascita di intensi diritti successori alla parte superstite dell’unione civile ha, al pari del coniuge superstite e, dunque, la qualità di legittimario e di successibile legittimo. Inoltre, come lo scioglimento del matrimonio ridà libertà di stato (art. 86 c.c.), anche la parte superstite dell’unione civile, dunque, riacquista, con lo scioglimento dell’unione civile, la libertà di stato, sicché potrà accedere alla costituzione di una nuova unione civile; oppure, e non può certo essere escluso, al matrimonio con una persona di sesso differente dal proprio46. La costituzione di una nuova unione civile, o la celebrazione di matrimonio con una persona dell’altro sesso, secondo il nostro ordinamento giuridico, non può essere impedita in alcun modo. Sono illecite, pertanto, le condizioni testamentarie tendenti a impedirla (art.

44 Esu, L’assenza e la morte presunta – La dichiarazione di morte presunta, in Trattato di diritto privato, diretto da Rescigno, vol. 2 tomo I, Milano, 1999, p. 729.

45 Bonilini, op. cit., p. 596: De Cupis, voce Coniuge (dir. civ.), in Enc. dir., XI, Milano, 1961, spec. 6.

46 Bonilini, Il diritto al sepolcro, in Tratt. dir. delle successioni e donazioni, Milano, 2009, p. 789.

636 c.c.); non di meno, le disposizioni miranti ad assicurare provvidenze: si pensi al legato di usufrutto, per il tempo della vedovanza, non sono riprovate.

L’art. 70 c.c. prevede che quando s’apre una successione, alla quale sarebbe chia-mata in tutto o in parte una persona di cui s’ignora l’esistenza, la successione è de-voluta a coloro ai quali sarebbe spettata in mancanza della detta persona, salvo il diritto di rappresentazione. La norma, quindi, si applica solo al caso in cui si ignori l’esistenza del chiamato alla successione, cioè lo scomparso o l’assente47. Se, invece, è ignota la persona chiamata a succedere oppure è conosciuta ma non ha ancora manifestato la volontà di accettare, si applica l’istituto dell’eredità giacente ex art.

528 c.c. 48. È fatta salva l’operatività del diritto alla rappresentazione, per la quale l’eredità non spetta agli eredi dello scomparso o dell’assente, ma agli eredi del de cuius. La norma, pertanto, implica una pedissequa applicazione del generale princi-pio di onere della prova ex art. 2697 c.c. Non è dato conoscere se lo scomparso sia o meno in vita, per questo la legge dispone che la devoluzione abbia luogo in favore di chi sarebbe chiamato in difetto di costui. È, tuttavia, salva la possibilità, per lo scomparso o l’assente di ritornare e di manifestarsi quale erede. Per questo, l’ultimo comma dell’art. 70 c.c. prevede che coloro ai quali è devoluta la successione devono innanzi tutto procedere all’inventario dei beni, e devono dare cauzione. L’inventario e la cauzione, non a caso, sono strumenti di garanzia per l’assente o lo scomparso, in caso di ritorno, o dei suoi eredi, nell’ipotesi di accertamento della morte in una data diversa dalla scomparsa.

In conclusione, la dichiarazione di morte presunta porta gli stessi effetti sia sul piano personale e patrimoniale della morte: si apre la successione, si stabilizzano gli effetti del possesso temporaneo e il coniuge superstite può contrarre nuovo matri-monio49. Tuttavia, la dichiarazione di morte presunta, come la dichiarazione di as-senza, a prescindere dagli effetti e dalle conseguenze giuridiche, ha come presuppo-sto l’identica scomparsa50. Per completezza, ai fini pensionistici, sia nei casi di dichiarazione di morte presunta del lavoratore assicurato o di assicurato pensionato che in quelli di assenza del pensionato viene erogata una pensione indiretta di rever-sibilità51. Solo che nel primo caso sarà a titolo definitivo e l’eventuale riapparizione del presunto defunto farà cessare la prestazione previdenziale ex nunc, nel secondo invece sarà a titolo temporaneo fino alla dichiarazione di morte presunta o riappari-zione dello scomparso.

47 Minussi, Capacità di succedere dello scomparso e dell’assente, in Wikijus, 6 luglio 2010.

48 Cariota Ferrara, Le successioni per causa di morte, Napoli, 1977, p. 294; Ferri, Disposizioni generali alle successioni (Art. 456-511 c.c.), in Comm. Cod. civ., Bologna-Roma, 1997, p. 151.

49 Gazzoni, op. cit., p. 129.

50 La Torre, Il matrimonio contratto dal coniuge di persona scomparsa (assente o presunta morta), in Giust. civ., 2010, II, p. 55.

51 Maio, Le prestazioni previdenziali in favore dei superstiti, in La previdenza.it, 12/03/2013.

7. La legge 218 del 1995 ha disciplinato all’articolo 22 i tre istituti della

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