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VOTAZIONE : Sulla proposta di respingere la variante riferita alla richiesta n

145 PRESENTI : N. 14

ASSENTI : N. 7 (Chiassi, Agliardi, Mangano, Rozzoni, Bregant, Siliprandi, Corna)

CON

VOTI UNANIMI FAVOREVOLI

IL CONSIGLIO COMUNALE RESPINGE.

2) VOTAZIONE : Sulla proposta di accogliere la modifica all’art. 58 nei termini presentati dall’Assessore Paolo Gatti, come da allegato C1 PRESENTI : N. 14

ASSENTI : N. 7 (idem c.s.) CON

VOTI FAVOREVOLI N. 12 VOTI CONTRARI N. 1 (Galli) ASTENUTI N. 1 (Zoccoli)

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA la modifica all’art. 58 come proposta dall’Assessore Paolo Gatti

…… omissis ……….

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 27.03.2001

OGGETTO:

INTERPRETAZIONE ART. 8 DELLE N.T.A. DEL P.R.G. – LOTTO FUNZIONALE .

RELAZIONE:

Dall’entrata in vigore del P.R.G., sono state sottoposte all’esame dello scrivente Settore numerose richieste inerenti la suddivisione, tra le singole proprietà, delle possibilità edificatorie di insediamenti con più unità edilizie, realizzati a seguito di atti autorizzativi unitari e successivamente frazionati catastalmente.

L’art. 8 delle N.T.A. del P.R.G., definisce, quale “Lotto Funzionale”, relativamente ad insediamenti esistenti, l’area complessiva (anche se costituita da più mappali) sulla quale insistono tutti i fabbricati che costituiscono l’insediamento nella sua complessiva strutturazione (edificio o edifici principali e corpi di fabbrica accessori), all’interno della medesima zona omogenea.

Il Lotto Funzionale è quindi costituito da tutti i lotti catastali su cui insistono i fabbricati principali e i fabbricati accessori di un complesso edilizio nonchè dalle aree, anche se identificate da mappali diversi, che costituiscono le corti interne al complesso.

La Regione Lombardia con delib. G.R. n. 19541 del 18.10.1996 ha eliminato l’ultimo comma che così recitava:

“Allo stesso modo fanno parte del lotto funzionale anche le aree esterne al complesso qualora le possibilità edificatorie di questo siano state utilizzate per la costruzione dei fabbricati del lotto funzionale in questione”.

La soppressione del suddetto comma, conferma quanto specificato nell’art. 60 delle N.T.A. del P.R.G. che disciplina i “lotti liberi” in particolare il primo comma dello stesso che di seguito si riporta:

“Ad ogni effetto si considerano lotti liberi quelli totalmente inedificati di proprietà del richiedente la concessione edilizia che non risultino stralciati, sia catastalmente che di fatto o per effetto di piani attuativi vigenti, o asserviti con vincolo non aedificandi ad edifici esistenti o in corso di costruzione, dopo la data di adozione delle presenti norme nè dalla sua stessa proprietà se già edificata nè da aree contigue edificate, nè da altre aree tra loro contigue appartenenti a partite catastali unitarie e già edificate, ancorchè su un solo mappale”.

Da quanto sopra, si evince che i due articoli sono strettamente collegati fra loro, in quanto, i lotti sui quali non insistono fabbricati, sono o lotti funzionalmente collegati a fabbricati esistenti e pertanto normati dall’art. 8 delle N.T.A. o, “lotti liberi” normati dall’art. 60 delle stesse.

Altresì come già in precedenza ribadito, l’art. 60 delle N.T.A. precisa che, i lotti liberi stralciati sia catastalmente che di fatto non devono essere stati

“asserviti con vincolo aedificandi ad edifici esistenti o in corso di costruzione, dopo la data di adozione delle presenti norme” e pertanto alla data dal 10.12.1992 (del. C. n. 67).

Ne consegue che in virtù della lettura incrociata dei due articoli, la stessa soglia temporale deve essere applicata anche all’art. 8 delle N.T.A. per la determinazione dei lotti funzionalmente collegati a fabbricati esistenti.

In conclusione, per le aree su cui sorgono fabbricati o porzioni di fabbricati, stralciate sia catastalmente che di fatto prima dell’adozione delle N.T.A. del P.R.G. (10.12.1992), le possibilità di ampliamento ammesse per ogni zona, saranno calcolate in funzione del fabbricato o porzione di fabbricato e della superficie del lotto sul quale lo stesso insiste.

Fermo restando la possibilità per i proprietari delle aree di pertinenza del lotto funzionale di presentare una proposta unitaria che preveda la distribuzione della volumetria in ampliamento sui diversi lotti di proprietà secondo accordi raggiunti direttamente da tutti gli interessati.

L’utilizzo delle quote condominiali delle parti comuni sarà consentito solo previa autorizzazione dell’assemblea condominiale nelle forme di legge.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- UDITA la relazione che precede;

- VISTA la Legge Regionale del 23.06.1997 n. 23;

- VISTI:

* il parere della Seconda Commissione Consiliare permanente assunto nella seduta del 21.03.2001;

* i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

- CON VOTI FAVOREVOLI N. 12 FAVOREVOLI – NESSUNO CONTRARIO – N. 1 ASTENUT O (Galli), resi e controllati per alzata di mano;;

D E L I B E R A

DI ADOTTARE i criteri di interpretazione per l’applicazione dell’art. 8 delle N.T.A. del vigente P.R.G. - Lotto Funzionale - secondo i contenuti indicati nella relazione di cui alla premessa.

DI PRECISARE che l’interpretazione non incide sul dimensionamento globale degli insediamenti residenziali e non diminuisce e non richiede ulteriore dotazione di aree per servizi pubblici o di uso pubblico.

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 27.03.2001

OGGETTO :

INTERPRETAZIONE DELL’ART. 50 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL VIGENTE P.R.G.

Relazione

Dall’entrata in vigore del P.R.G. sono state sottoposte all’esame dello scrivente Settore, diverse richieste inerenti la possibilità di edificare nelle aree libere delle zone, normate dall’art. 50 lettera B) - “insediamenti rurali esistenti soggetti a piano di recupero” e 50 lettera C) - “trasformazioni di destinazioni d’uso per gli edifici rurali non ricadenti in ambiti soggetti a piani di recupero”.

Tale ipotesi di intervento appare ammissibile dalla lettura dell’art. 50 lettera A)

“Insediamenti rurali esistenti in zona agricola di salvaguardia ambientale - Generalità” - che recita:

“Gli ampliamenti, le nuove costruzioni e le ricostruzioni ammissibili, se realizzate all'interno del lotto teorico di pertinenza e comunque a distanza inferiore a ml. 50 (misurati a squadra e a raggio), da edifici preesistenti, dovranno avere come altezza massima l'altezza massima del fabbricato che si amplia o - in caso di nuove costruzioni autonome - del corpo di fabbrica più alto tra quelli già esistenti (ai fini della determinazione dell'altezza non è ammesso il riferimento ai silos per l'alimentazione del bestiame e per lo stoccaggio) e dovranno essere realizzati nel rispetto delle presenti norme.

In ogni caso l'altezza delle nuove costruzioni non dovrà superare i ml. 7.00.

E' tuttavia ammessa un'altezza maggiore solo per i manufatti tecnici essenziali alla conduzione dell'azienda agricola, (silos, ecc ) le cui altezze dovranno comunque essere il più possibile contenute in funzione dell'assunzione di tutti i possibili accorgimenti tecnici che consentano di contemperare le esigenze aziendali con il minimo di elevazione.”

E’ evidente che tale possibilità di ampliamento e di nuova costruzione è riservata esclusivamente ai possessori dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui alla L.R. 93/80.

L’art. 50 ai punti B e C non disciplina gli aspetti relativi alla nuova edificazione limitandosi alle prescrizioni per gli interventi sugli edifici esistenti.

Questo non esclude l’applicazione del combinato disposto dell’art. 48 (normante la zona a destinazione agricola) ed il già citato art. 50 A) che ammettono ampliamenti e nuove costruzioni nel rispetto della L.R. 93/80 e per salvaguardare gli insediamenti esistenti, si ritiene opportuna la preliminare approvazione di un Piano di sviluppo aziendale che dovrà essere presentato al Sindaco e sarà esaminato dalla Commissione Edilizia integrata con la presenza di un esperto nella materia agraria abilitato, Perito Agrario regolarmente iscritto all’Albo Professionale.

In tale sede saranno esaminate le modificazioni proposte e potranno essere approvate solo qualora sia verificato il sostanziale rispetto dei caratteri peculiari della zona.

Comunque il limite dimensionale imposto dall’art. 48 per l’edificazione a scopo residenziale è pari ad 800 mc. per ogni singola nuova costruzione ammissibile, non potrà essere superato.

dovranno essere richiesti i requisiti soggettivi di cui alla L.R. 93/80 per il rilascio di concessione edilizia riguardanti ristrutturazione ivi compresi gli ampliamenti consentiti dallo strumento urbanistico.

Si intende implicito che i requisiti oggettivi per il rilascio delle concessioni edilizie relative ad ampliamenti, dovranno essere sempre dimostrati.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Udita la relazione che precede;

VISTI :

- il parere della Seconda Commissione Consiliare permanente assunto nella seduta del 23.03.2001;

- il parere di cui all’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con Voti n. 12 favorevoli, nessun contrario e n. 1 astenuti (Galli), resi e controllati per alzata di mano,

DELIBERA

DI ADOTTARE i seguenti criteri di interpretazione per regolamentare la nuova edificazione nelle zone rurali normate dall’art. 50 lettere B e C delle N.T.A. del vigente P.R.G.:

- per il combinato disposto di cui agli artt. 48 e 50/A delle N.T.A. del P.R.G., sono consentiti gli ampliamenti e le nuove costruzioni nelle aree libere con i limiti ed i requisiti di cui alla L.R. 07.06.1980 n. 93, fermo restando il prescritto limite di mc. 800 per ogni singola costruzione residenziale ed ogni altra specificazione prevista dall’art. 50 delle N.T.A. del P.R.G..

La presentazione delle relative richieste di concessione edilizia, dovrà essere soggetta alla preliminare approvazione di un Piano di Sviluppo aziendale che dovrà essere presentato al Sindaco e sarà esaminato dalla Commissione Edilizia integrata con la presenza di un esperto nella materia agraria abilitato, Perito Agrario regolarmente iscritto all’Albo Professionale.

In tale sede saranno esaminate le modificazioni proposte e potranno essere approvate solo qualora sia verificato il sostanziale rispetto dei caratteri peculiari della zona.

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