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La tutela dei diritti fondamentali nella disciplina del mandato d'arresto europeo tra ordinamento interno e comunitario

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Academic year: 2021

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I

INDICE

pag. Introduzione ... IV CAPITOLO PRIMO

IL DIFFICILE EQUILIBRIO TRA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA E TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI Par.1: Origine dell’istituto ... 1 Par.2: Natura e definizione del mandato d’arresto europeo ... 4 Par.3: La rilevanza dei diritti della persona nella DQ:

considerazioni introduttive ... 8 Par.3.1: (Segue): Il preambolo ...11 Par.3.2: (Segue): La parte dispositiva ...14 Par.3.3: (Segue): I diritti della persona tra preambolo e parte dispositiva: la parola alla dottrina ...17 Par.4: La normativa successiva inerente il mandato d’arresto europeo e il rispetto dei diritti fondamentali ...21 Par.4.1: (Segue): Uno sguardo alla DQ 2009/299/GAI; la

modifica delle decisioni pronunciate in absentia e l’incidenza sulla disciplina del mandato d’arresto ...27

(2)

II

Par.4.2: (Segue): Il caso Melloni. La Corte di Giustizia si

pronuncia per la prima volta sulla legittimità del nuovo art. 4-bis

...39

Par.5: La legge di recepimento italiana e lo spazio riservato alla tutela dei diritti fondamentali della persona ...41

CAPITOLO SECONDO

LA PIÙ RECENTE PRASSI GIURISPRUDENZIALE IN TEMA DI MANDATO D’ARRESTO EUROPEO. LE CORTI SI

PRONUNCIANO SUI CONTRASTI DELLA L. 69/2005 CON IL SISTEMA COSTITUZIONALE E CON LA DQ

2002/584/GAI

Par.1: La questione della cittadinanza e della residenza ai fini del mandato d’arresto europeo ...48 Par. 1.1: (Segue): Il quadro normativo di riferimento. Il c.d. “microsistema di consegna differenziato per il cittadino e il residente” ...49 Par. 1.2: (Segue): I primi orientamenti della Corte di cassazione relativi all’esclusione del residente dall’ambito applicativo

dell’art. 18 lett. r)...55 Par. 1.3: (Segue): La giurisprudenza “cambia rotta”. S’insinua il dubbio della incostituzionalità ...58 Par. 1.4: (Segue): Il contributo delle sentenze Kozlowski e

Wolzemburg della Corte di Giustizia CE ...68

Par. 1.5: (Segue): La sentenza 227/2010 della Corte

costituzionale e riflessioni conclusive ...75 Par.2: Il mandato di arresto europeo nel caso del minore ...80 Par. 2.1: (Segue): Le perplessità in ordine all’organo competente a decidere sulla richiesta di consegna di imputati minorenni;la svolta della giurisprudenza ...91

(3)

III

Par. 2.2: (Segue): La precedenti pronunce in materia di

estradizione. Conclusioni ...96

CAPITOLO TERZO

PROSPETTIVE PER IL FUTURO: VERSO UNA “SPECIALITÀ (PIÙ) ATTENUATA” E VERSO LA PROPORZIONALITÀ DEI MANDATI D’ARRESTO Par. 1: Il principio di specialità dall’estradizione al mandato d’arresto europeo ...99 Par. 2: La Corte di Giustizia si pronuncia sul principio di

specialità nell’ambito del mandato d’arresto europeo …... 109 Par. 2.1: (Segue): … L’”evoluzione/involuzione” della

giurisprudenza della Suprema Corte ... 112 Par. 3: Un problema attuale: la proporzionalità dei mandati

d’arresto europei ... 118 Par.4: Una soluzione proveniente dal Tribunale di Stoccarda 121 Par.5: Verso l’introduzione di un nuovo motivo di rifiuto della consegna nel caso di mandati d’arresto europeo cc. dd.

“sproporzionati”? ... 125

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IV

INTRODUZIONE

Sono trascorsi ormai otto anni dall’attuazione, con la l. 22 aprile 2005, n. 69, della decisione quadro sul mandato d’arresto europeo e, alla luce dei dati rinvenibili dall’esperienza pratica sia comunitaria che nazionale, è possibile effettuare un’analisi critica dell’istituto in oggetto, in particolare per quel che concerne il tema della tutela dei diritti fondamentali del ricercato.

In un’analisi siffatta non possono non ricoprire grande rilevanza gli interventi giurisprudenziali che, in particolare, constano non solo delle decisioni dei giudici di merito e di legittimità, ma anche di importanti pronunce della Corte costituzionale e della Corte di Giustizia delle Comunità europee.

Ma già da un rapido esame della disciplina contenuta nella DQ 2002/584/GAI emerge l’ aspetto che è stato oggetto di discussione fin dai primi dibattiti dottrinali: il pericolo, derivante dall’impiego di un simile strumento di cooperazione, di un’eccessiva compressione dei diritti fondamentali in ragione di una più efficiente collaborazione tra Stati.

Un tale timore ha trovato un humus fin troppo fertile nella debolezza dell’apparato di garanzie predisposto dalla decisione quadro e nella sottovalutata necessità di procedere ad una maggiore armonizzazione dei sistemi penali e processuali dei vari Paesi prima dell’introduzione del nuovo istituto.

Sulla scorta delle misure che la Commissione europea nella relazione del 2011 sull’attuazione della DQ relativa al MAE ha indicato come necessitanti di una prioritaria concretizzazione, la normativa successiva si è concentrata su di un rafforzamento dei

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V

diritti processuali di indagati e imputati nell’esecuzione di un mandato d’arresto.

L’incremento delle garanzie in questione è avvenuto sia con la direttiva 2010/64/UE sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, sia con la direttiva 2012/13/UE sul diritto all’informazione nei procedimenti penali. Un risultato altrettanto soddisfacente non può dirsi raggiunto, invece, dalla DQ 2009/299/GAI che ha introdotto rilevanti modifiche in relazione all’esecuzione delle sentenze contumaciali. Nell’intervenire anche sulla decisione quadro relativa al MAE, il provvedimento comunitario del 2009 ha introdotto un nuovo articolo, il 4-bis, rubricato «Decisioni pronunciate al termine di un processo a cui l’interessato non è comparso personalmente». La nuova disposizione indica una serie di condizioni tassative che, se integrate, impediscono all’autorità giudiziaria di negare la consegna in ragione dell’assenza dell’interessato al processo.

Da un’attenta analisi del contenuto del nuovo art. 4- bis e dal suo raffronto con l’abrogato art. 5, par. 1, si vedrà che il Consiglio non è stato molto sensibile al sistema delle garanzie che devono essere riconosciute all’imputato. L’obiettivo di rendere più agevole la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri ha prevalso sull’esigenza di rispettare le garanzie da riconoscere all’imputato giudicato in absentia.

Spostando, poi, l’attenzione sulla legge italiana di recepimento, non si potrà fare a meno di notare come il nostro legislatore, in sede di elaborazione della normativa nazionale, abbia scelto di discostarsi, a volte anche in maniera significativa, dalla decisione quadro. In particolare, la riluttanza del legislatore a recepire

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VI

pedissequamente le prescrizioni sovranazionali emerge con nettezza dallo studio della procedura passiva di consegna. Le differenze tra la normativa interna e quella europea risulteranno così lampanti da far dubitare che il legislatore italiano abbia davvero compreso e condiviso la ratio del mandato d’arresto europeo e, in particolare, il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie che ne è alla base. Diametralmente e opportunamente diverso appare, invece, l’atteggiamento assunto dalla giurisprudenza che già dalle prime pronunce in materia ha tentato di interpretare le disposizioni interne in conformità allo spirito e al tenore letterale delle omologhe norme comunitarie (anche sulla base di quanto affermato dalla Corte di Giustizia CE a partire dalla nota decisione sul caso “Pupino”).

Giudizi contrastanti sulla legge di attuazione della decisione quadro hanno, altresì, animato la discussione dottrinale. Emblematico, tra i molti, il dibattito in merito all’individuazione del livello minimo di garanzie da riconoscere al destinatario di un mandato d’arresto europeo.

Proprio sul piano delle garanzie individuali si rinvengono gli interventi più rilevanti della Corte costituzionale; in particolare, la sentenza n. 227/2010, che, come vedremo, ha censurato la mancata estensione della tutela di cui gode il cittadino italiano a colui che ha stabilmente radicato in Italia i suoi legami familiari, sociali, e lavorativi, pur appartenendo ad un altro Stato membro. E sempre sul versante della tutela dei diritti fondamentali, sarà altrettanto interessante l’analisi della disciplina dettata dalla legge di recepimento nel caso di un MAE che ha ad oggetto un minore.

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VII

Anche in quest’ambito significativo si è rilevato il contributo della giurisprudenza nell’eliminare le incertezze emergenti dalla disciplina nazionale del mandato d’arresto.

Con riguardo ad un altro settore, quello concernente il principio di specialità, l’introduzione della disciplina relativa al MAE ha apportato dei rilevanti cambiamenti rispetto al previgente regime estradizionale. Difatti essa introduce numerosi casi di “deroga” prima non contemplati.

Nondimeno, anche quella che la Cassazione ha definito “specialità attenuata”, sarebbe giustificata dall’elevato livello di fiducia ormai intercorrente tra gli Stati.

Di certo, se per un verso le valutazioni in merito alla nuova procedura di consegna così come emergenti anche dalla relazione della Commissione europea del 2011 relativa al MAE sono sostanzialmente positive nella misura in cui danno conto di come il mandato d’arresto abbia incrementato la collaborazione in ambito penale tra i vari Stati membri; per un altro, e di sicuro non meno importante, tuttora residuano degli aspetti critici che caratterizzano l’utilizzo dello strumento. Tra questi e in ultimo, oltre a quelli di cui si è già fatto breve cenno e che costituiranno oggetto di disamina nella presente trattazione, non potrà certo essere passato sotto silenzio il tema della proporzionalità dei mandati d’arresto dal quale emergerà la necessità di una valutazione comparativa tra il ricorso allo strumento di consegna in questione e i sacrifici in termini di restrizione della libertà personale e di risorse materiali e personali impiegate che porti ad escluderne l’applicazione per fatti-reato di minore gravità.

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