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Applicazione marcatura CE: dalla produzione alla realtà del mercato

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(1)

marzo 2016

Rapporto

Prescrizioni sostenibilità in edilizia.

Ancora tante disparità

Primo piano

Applicazione marcatura CE:

dalla produzione alla realtà del mercato

Realizzazione

La serra delle meraviglie

Fisco e leggi

“Macchinari imbullonati”:

giù IMU e TASI degli immobili

ISSN 1824-4696 Mensile - Anno XXVII n° 2 - febbraio 2016 Poste Italiane SpA Sped. in abbonamento postale D.L. 353/2003

(conv.in L.27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano

UFFICIO TECNICO

C

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www.serramentinews.it

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(2)

marzo 2016 Rapporto

Prescrizioni sostenibilità in edilizia. Ancora tante disparità

Primo piano

Applicazione marcatura CE: dalla produzione alla realtà del mercato

Realizzazione

La serra delle meraviglie

Fisco e leggi

“Macchinari imbullonati”: giù IMU e TASI degli immobili

ISSN 1824-4696 Mensile - Anno XXVII n° 2 - febbraio 2016 Poste Italiane SpA Sped. in abbonamento postale D.L. 353/2003 (conv.in L.27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano

UFFICIO TECNICO CULT URA ES ECUT IVA E GESTIO NE PR OGET TO TE CNICO . 2A PA RTE www.serramentinews.it LEGNO METALLO PVC

SIMBOLOGIA

12

«Il 4° rapporto congiunto OICSE ”Innovazione e sostenibilità nel settore edilizio. Costruire il futuro” cerca di tracciare, aggiornandole, le trasformazioni in atto anche dei riferimenti normativi. Riferimenti che mostrano…»

33

«Seguendo la falsariga

del 2014, l’edizione di Xylexpo che si svolgerà il prossimo a Maggio ne consolida le scelte ponendo chiare premesse per un rilancio della manifestazione biennale a leader mondiale del…»

36

«Ad un anno esatto di

distanza torniamo ad indagare sull’applicazione della Marcatura CE, indagine che prendendo sempre come spunto il dato secondo il quale solo il 30 % circa dei serramenti in commercio…»

s

ommario

n. 3 Marzo 2016 INTERNORM ITALIA SRL Via Bolzano, 34 38121 Gardolo (TN) Tel. 0461 957547 - Fax 0461 961090 Sito Internet: www.internorm.com E-mail: italia@internorm.com

editoriale

7

Ancora austerità per l’Italia? No grazie!

Dan Vasile

il punto

8

Magari fosse solo truffa

Luigi Liao

rapporto

12

Prescrizioni sostenibilità in edilizia. Ancora tante disparità

Edo Bruno

14

Torna desiderio casa di proprietà possibilmente …Smart

E. Bruno

18

Linee produzione: parco macchine sempre più vecchio

E. Bruno

20

Il valore del Made in Italy

E. Bruno

attualità

25

Bonus 65%. Agenzia delle Entrate aggiorna guida alle agevolazioni fiscali

25

Gianni Scotti Delegato Generale Saint-Gobain nuova Delegazione Mediterraneo

26

500 ospiti da tutto il mondo per festeggiare

i 25 anni di attività di FAKRO

26

Nuovo showroom SCM a Bangkok. 1a tappa espansione Sud Est asiatico

26

2015 record per Rimadesio, e il meglio, secondo l’azienda, deve venire

27

Klimahouse 2016: pieno di interessi e proiezioni progettuali ecostostenibili

27

Pure Thomas Vondrak di Internorm tra gli esperti per il Vinyl Forum 2016

28

Oltre 2 milioni di case in cattivo stato.

Confartigianato rilancia “bonus”

29

BRICKS: qualificare all’efficientamento edilizio 3 milioni di addetti entro il 2020

29

Ciclo formativo Marketers Academy. Incontro da Came su social media marketing

30

“Experience Permasteelisa”, APP per le sue realizzazioni nel mondo

30

ikos e Casaclima tour 2016, 8 tappe per parlare di qualità e sostenibilità

31

Soluzioni integrate, guardando avanti con fiducia

Anna Rucci

33

Trovata l’unità Xylepo punta alla leadership mondiale

E. Bruno

primo piano

33

Applicazione marcatura CE: dalla

produzione alla realtà del mercato

Massimiliano Nastri, Politecnico di Milano©

(3)

LEGNO

METALLO

PVC

54

«Dopo aver trattato sul

numero di Gennaio gli aspetti legati ai contenuti - prima generali e poi specifici - per la redazione o la “lettura” del progetto esecutivo di serramenti e facciate entriamo ora…»

66

«Come disposto dalla

Legge di Stabilita 2016 l’incidenza dei “macchinari imbullonati” è stata esclusa dal valore degli immobili d’impresa su cui applicare le imposte ed a partire dallo scorso primo gennaio le imprese…»

68

«Da tecnica di finanziamento e supporto all’attività delle imprese, per effetto della perdurante stretta creditizia, il factoring si è di fatto trasformato in una obbligata alternativa al credito bancario. Regolata dalla…»

SIMBOLOGIA

s

ommario

n. 3 Marzo 2016

5

SERRAMENTI + DESIGN Marzo 2016

Direttore Responsabile

Ivo Alfonso Nardella

Redazione Piero Vitale tel. 02 39090377 fax 02 39090332 email: piero.vitale@tecnichenuove.com Se volete comunicare con la redazione

l’indirizzo di posta elettronica è:

sec@tecnichenuove.com

Se volete essere giornalmente informati su eventi e notizie il nostro canale online è:

www.serramentinews.it

primo piano

39

La “Dichiarazione di Prestazione”

M Nastri

40

Prodotti da Paesi extraeuropei e Marcatura CE

xxM. Nastri

41

Procedura di cascading: attenzione all’esecuzione

M. Nastri

42

Dall’osservatorio delle associazioni

M. Nastri

45

Acquisizione CE e riscontro criticità

M. Nastri

realizzazione

48

La serra delle meraviglie

Giuseppe La Franca

50

Stampa ceramica a 6 colori

G. La Franca

51

Affidabilità vetri temprati

G. La Franca

53

Il sistema di ancoraggio

G. La Franca

ufficio tecnico

54

Cultura esecutiva e gestione progetto tecnico. 2a parte

M. Nastri

normativa

60

Dispositivi uscite emergenza. Revisioni ed aggiornamenti

Sergio Tomasi e Antonio Monaco

68

Tende, tendoni e veneziane esterne: dal 2017 diventano pure “macchine”

Ettore Galbiati

69

Prodotti da Costruzione: la marcatura CE passo passo

E. Galbiati

sentenze

64

Dalla parte del Tribunale

Silvia Ceruti; vignette di Marco Fowler

fisco e leggi

66

“Macchinari imbullonati”: giù IMU e TASI degli immobili

E. Galbiati

67

Effetto retroattivo aggiornamento catasto

E. Galbiati

gestione

68

Ricorso al factoring per sostenere la ripartenza

E. Bruno

69

Costi e fiscalità

E. Bruno

vetrina

70

Serramenti, componenti, macchine

E. Galbiati e Piero Vitale

io serramentista

77

Guida per il serramentista. I dipendenti

Simone Iaboni

(4)

primo piano

Massimiliano Nastri, Politecnico di Milano; immagine apertura cortesia AGC Flat Glass

Ad un anno esatto di distanza torniamo ad

indagare sull’applicazione della Marcatura

CE, indagine che prendendo sempre come

spunto il dato secondo il quale solo il

30% circa dei serramenti in commercio

sono provvisti della Marcatura CE, ha

lo scopo di cercare di comprenderne

consistenza e scenari, attraverso

il coinvolgimento sia delle principali

associazioni del comparto sia di società

specializzate nella specifica consulenza.

Tutto da leggere il profilo che ne emerge

S

enza entrare nel merito del grado di aderenza alla realtà del sondaggio condotto nel 2015 da Unicedil secondo il quale solo il 30 % circa dei serramenti in commercio risultavano provvisti della Marcatura CE, esso ha indiscutibilmente avuto il pregio di alimentare una condivisa serie di azioni, osservazioni e riflessioni sull’effettiva acquisizione (tematica e culturale, opera-tiva e attuaopera-tiva) nel campo della serramentistica (per gli infissi e i sistemi di facciata), mettendo sicuramente in rilievo le condizioni di criticità intorno alla comprensione dei dettami legislativi e alle relative procedure da seguire. Per questo a distanza di un anno abbiamo deciso di cercare di comprenderne consistenza e profi-lo, attraverso il coinvolgimento sia delle principali associazioni del comparto (quali espressioni dirette della aziende serramentistiche associate), sia di società specializzate nella specifica consulenza. Analisi di scenario che si delinea a partire dai fondamenti e dal-le specificità determinate dalla promulgazione del

«Regolamen-to (UE) n. 305/2011 del Parlamen«Regolamen-to Europeo e del Consiglio del

APPLICAZIONE

marcatura CE

:

(5)

37

SERRAMENTI + DESIGN Marzo 2016 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la

commer-cializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la diretti-va 89/106/CEE del Consiglio», manifestando gli obiettivi diretti a:

• l’incidenza sui requisiti dei prodotti da costruzione, rifletten-dosi sulle norme e sulle omologazioni tecniche nazionali le cui differenze hanno condotto a condizioni di difficoltà e di osta-colo all’interno del mercato nell’Unione Europea (quindi, con la finalità di semplificare e di chiarire la normativa vigente e migliorarne sia la trasparenza sia l’efficacia dei provvedimen-ti in atto, sosprovvedimen-tituendo la Diretprovvedimen-tiva n. 89/106/CEE);

• la cessazione della “Dichiarazione di Conformità”, provve-dendo all’emissione della “Dichiarazione di Prestazione” che richiede di esplicitare le prestazioni offerte dal prodotto (ov-vero, in particolare, di non indicare i contenuti appresi all’in-terno delle “norme di prodotto” quanto di esprimere le ef-fettive prestazioni emerse e riscontrate attraverso la verifica e la misura mediante i test di laboratorio);

• la trasformazione “processuale” del riferimento legislativo, che stabilisce la correlazione tra l’assetto delle “esigenze” da soddisfare e la tipologia del prodotto che può assolverle, se-condo le prestazioni (“minime”) attestate attraverso l’imposi-zione a passare al vaglio delle “norme armonizzate” e, quin-di, uguali all’interno dei Paesi dell’Unione Europea;

• la concezione effettiva e applicata di “prestazione” dei pro-dotti (che, nel caso dei serramenti e dei sistemi di facciata, sono intesi come “kit fabbricati” ovvero come insieme di al-meno due componenti distinti che devono essere assembla-ti per essere installaassembla-ti), diversa dall’espressione di “requisito” oppure dovuta a un dato, o parametro, afferente a una spe-cificità fisica e funzionale.

Su queste basi, l’acquisizione e l’applicazione del

«Regolamen-to (UE) n. 305/2011» all’interno del set«Regolamen-tore della

serramen-tistica implica, da parte dei fabbricanti, l’utilizzo delle norme armonizzate quando i corrispettivi riferimenti siano pubblicati

APPLICAZIONE

marcatura CE

:

DALLA

produzione

ALLA REALTÀ DEL

mercato

(6)

p

rimo piano

nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (in conformità ai criteri di cui alla Direttiva 98/34/ CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura di informazione sia nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, sia nel settore delle norme in materia di servizi della società dell’in-formazione). E, all’interno dello scenario in esa-me, i riferimenti operativi e attuativi dovuti alla Marcatura CE, che permettono ai fabbricanti di serramenti di rendere i propri prodotti disponibi-li sul mercato all’interno dell’Unione Europea, si dimostrano quali dispositivi “giuridicamente vin-colanti” conducendo all’assunzione di responsa-bilità intorno alla conformità del prodotto e go-vernando le condizioni per la commercializzazio-ne. Questo a partire dall’evoluzione, culturale e

procedurale, dettata dall’introduzione della “Dichiarazione di

Prestazione” quale strumento di asseverazione fondamentale

per la Marcatura CE ( leggi box dedicato)

LE CONDIZIONI DI CRITICITÀ POSTE NELL’INDAGINE

Lo sviluppo e la conseguente trasformazione indotta sui versan-ti procedurale, applicaversan-tivo e giuridico (a differenza del contesto precedente, culminante nell’emissione della “Dichiarazione di Conformità”) configura così uno scenario ricco di potenzialità quanto di criticità, di procedimenti, di conoscenze e di reali ri-scontri intorno alla funzionalità dei serramenti e dei sistemi di facciata. Le criticità principali, emerse dalle riflessioni intorno alla materia e alla relativa esecuzione, riguardano la compren-sione, l’acquisizione e l’applicazione dell’effettivo processo da perseguire, rilevando, ad esempio:

• la situazione di equivocità per cui i certificati che attestano le prove iniziali di tipo, eseguite da un Organismo Notificato, costituiscono direttamente la Marcatura CE;

• la situazione di criticità “funzionale” riferita alla serialità pro-duttiva. La valutazione delle prestazioni è eseguita solo una volta prima dell’inizio della produzione comportando, da par-te del costruttore:

• l’impegno ad assicurarsi che la qualità dei prodotti rimanga la stessa in relazione alle prestazioni inizialmente dichiarate; • la responsabilità decisionale in merito al fatto che le modifi-che al prodotto possano influenzare le caratteristimodifi-che essen-ziali e richiedere così il tipo di test da effettuare nuovamente; • la situazione di criticità operativa collegata all’affidamento

alla procedura di cascading (leggi il box dedicato) che preve-de la cessione sequenziale, appunto a “cascata”, preve-dei risultati dei test per la Marcatura CE realizzati da soggetti terzi (com-portando, al fine di attuare il trasferimento dei dati, la stipu-la di un contratto d’uso tra le parti, ovvero tra il costruttore dei serramenti e il fornitore dei vari componenti quali profili, guarnizioni, accessori, ecc.);

• la situazione di ambiguità per cui la presenza della “Dichia-razione di Prestazione” non significa che il serramento o il

sistema di facciata possa essere usato per ogni ap-plicazione: questo poiché risulta possibile che le caratteristiche essenziali richieste dalla “Dichiara-zione di Presta“Dichiara-zione” siano espresse con “NPD”. L’utilizzo del prodotto deve essere confrontato con i requisiti di progetto dell’edificio e deve es-sere verificato da parte del progettista e/o dal “consumatore” (acquirente, committente) prima dell’utilizzo specifico;

• la situazione di criticità “effettiva” dovuta al fatto che la “Dichiarazione di Prestazione” sia riferita alla elaborazione e alla consegna in una unica copia di asseverazione rispetto a un intero lotto di prodotti;

Processo di interazione tra le caratteristiche di prodotto, gli esiti dei test di laboratorio e la relativa classificazione, i requisiti di prodotto e i requisiti di progetto, comportante le attività a cura del “fabbricante” che riguardano la “Dichiarazione di Prestazione” e le specifiche dell’edificio

Schema operativo e contenuti afferenti alla “Dichiarazione di Prestazione”: condizioni dirette alla tracciabilità e all’identificazione, individuazione delle caratteristiche essenziali in merito ai prodotti e dichiarazione di responsabilità

(7)

La “Dichiarazione di Prestazione”

I contenuti richiesti all’interno della “Dichiarazione di Prestazione” riguardano:

• il codice di identificazione unico del prodotto-tipo per il quale è stata creata la “Dichiarazione di Prestazione”;

• la destinazione d’uso del prodotto da costruzione (testo in conformità alla Norma EN 14351-1); • il nome / ragione sociale o il marchio registrato

del fabbricante e l’indirizzo di contatto; • il rappresentante autorizzato (nel caso esista); • il sistema di valutazione e di verifica della

costanza della performance AVCP del prodotto da costruzione ai sensi dell’Allegato V del Regolamento sui “Prodotti da Costruzione”; • la descrizione e la data di creazione della norma

armonizzata; se gli organismi notificati sono stati coinvolti nella valutazione e nella verifica della costanza della prestazione, il numero di identificazione degli enti notificati se applicabile; • l’elenco delle caratteristiche essenziali, come

definite ai sensi dell’Allegato ZA per l’uso previsto di-chiarato e la “Dichiarazione di Prestazione” del prodotto da costruzione;

• se applicabile, il numero di riferimento della “Documentazione Tecnica Specifica”. • la “Dichiarazione di responsabilità” e la firma. I requisiti di base delle opere figurano nell’Allegato I del Regolamento sui “Prodotti da Costruzione” (come, ad esempio, “la sicurezza e l’accessibilità in uso” o l’“uso sostenibile delle risorse naturali”) e devono prima essere convertiti in caratteristiche essenziali per i singoli prodotti utilizzando gli standard di prodotto. Finché tali requisiti non siano specificati nella norma, nessuna informazione deve essere riportata nella “Dichiarazione di Prestazione” e nella Marcatura CE. Le informazioni sulle caratteristiche essenziali, nella pubblicità o nella documentazione contrattuale sono consentite solo se sono dichiarate nella “Dichiarazione di Prestazione”. Se un prodotto è fabbricato in cantiere (ad esempio, nel caso del montaggio dei vetri in loco da parte del fabbricante), la “Dichiarazione di Prestazione” deve essere trasferita con la Marcatura CE dopo il completamento finale dell’opera.

Come base per la “Dichiarazione di Prestazione”,

il fabbricante crea la necessaria documentazione tecnica, che contiene le relazioni del test di omologazione di tipo e la descrizione del controllo della produzione in fabbrica. La valutazione dei prodotti da un Organismo Notificato può essere utilizzata come documentazione sulla tipologia di test eseguiti. La dichiarazione della conformità deve essere riscontrata nei documenti inerenti il processo di controllo della produzione (come indicato nel Capitolo 7.3 all’interno della Norma EN 14351-1). Se il produttore utilizza i rapporti di prova, nell’ambito del cosiddetto sistema in “condivisione” o in “cascata”, la procedura è definita dall’art. 36 del «Regolamento (UE) n. 305/2011» e la documentazione tecnica è chiamata “Documentazione tecnica appropriata”. Nel caso di utilizzo delle semplificazioni permesse (artt. n. 37 e n. 38; ibid.), il produttore deve creare la “Documentazione tecnica” (STD) ad ausilio sia per la valutazione e la verifica della “costanza della prestazione” (AVCP), sia per dimostrare che i risultati raggiunti siano di pari valore rispetto alle procedure previste in conformità con la norma.

39

SERRAMENTI + DESIGN Marzo 2016

• la situazione di criticità “gestionale” dovuta al fatto che ogni “Dichiarazione di Prestazione” deve essere conservata dal co-struttore per dieci anni dopo che l’ultimo prodotto sia sta-to messo a disposizione sul mercasta-to. Nel caso degli impor-tatori di prodotto, questi devono conservare una copia della “Dichiarazione di Prestazione” per l’Autorità di vigilanza del mercato per dieci anni e garantire che sia consegnata anche la documentazione tecnica, nel caso di richiesta;

• la situazione di criticità dovuta al fatto che se l’importatore/distri-butore modifica il prodotto da costruzione o vende il prodotto con il proprio marchio, allora questi assume gli obblighi del co-struttore e deve soddisfare tutti i requisiti imposti al produttore; • la condizione di criticità dovuta alla responsabilità da parte

del costruttore rispetto alla “Dichiarazione di Prestazione” secondo la determinazione del tipo di prodotto e del relati-vo controllo della produzione: questo prevedendo lo srelati-volgi- svolgi-mento della continua opera di sorveglianza, di valutazione e di verifica della produzione in fabbrica (in accordo alle spe-cifiche richieste dall’Allegato ZA per i sistemi di verifica del-la “costanza delle prestazioni”, come descritto nell’Allegato V del «Regolamento UE n. 568/2014» - leggi box dedicato)

Come accennato in apertura rispetto allo scenario in esame, la nostra indagine stavolta si concentra sul contributo offerto sia da alcune personalità afferenti ai comparti associativi della ser-ramentistica nel contesto italiano, sia da alcune personalità cor-relate ai modi di verifica e/o di supporto all’applicazione delle procedure dirette alla Marcatura CE per gli infissi e i sistemi di facciata. Sfuggendo alla tentazione di dare una nostra defini-zione allo scenario che ne emerge, è quantomeno auspicabile che gli esiti della nostra ricerca possano stimolare l’instaurarsi di un confronto e di un dibattito ampio sulla opportunità/necessi-ta di monitorare un problema di indubbia gravità: magari fino a suscitare e sollecitare la necessità e il proposito di un confronto e di un incontro pubblico aperto e diretto sull’argomento (leg-gi box “Dall’osservatorio delle associazioni”).

SERRAMENTISTICA IN LEGNO

Le situazioni di criticità riscontrate rispetto all’adeguamento dei serramentisti ai dettami normativi CE in materia di marcatura, co-me espresso da Stefano Mora (Direzione generale del

Consor-zio LegnoLegno) , riguardano «la difficoltà di corretta e univo-ca interpretazione normativa, che spesso conduce l’azienda

(8)

p

rimo piano

cie se PMI) al “non far nulla”. Dati quantitativi precisi ovviamente non ci sono (sebbene sarebbe possibile reperirli in ambito mini-steriale, visto che i report delle “ITT” vengono depositati…), tut-tavia credo che più della metà delle imprese che usano dati

“ITT” in cascading lo facciano senza una approfondita analisi dei dati a disposizione e delle relative

esten-dibilità sulla gamma prodotti. Per quanto riguarda l’adozione dei piani di controllo aziendali (e in riferi-mento all’ex SAC3 e 4), credo che, dopo un periodo di adozione diffusa, siano caduti in disuso in molte imprese. La mancata adozione anche parziale della marcatura penso, invece, riguardi un numero picco-lo di produttori. Ci tengo a specificare che, franca-mente, fatico ad addebitare ogni responsabilità alle imprese: la mancanza di sistemi efficaci di controllo, la scarsa conoscenza e competenza specifica dei committenti e del mondo della proget-tazione, i sistemi di aggiudicazione al massimo ribasso e, in ulti-mo, la presenza sul mercato di prodotti “low cost” privi di qualsi-asi elemento di qualificazione portano inevitabilmente a una ga-ra al ribasso». Poi, nei confronti del riscontro rispetto all’effettiva

e corretta (ai sensi normativi) realizzazione dei test di laborato-rio presso gli Organismi Notificati, Mora precisa che «una stima

precisa potrebbe essere fatta sulla base dei test report depositati ai competenti uffici ministeriali. Tuttavia, le attività di “ITT” (do-po un paio di anni di forte richiesta) si sono via via ridotte, (do- por-tando anche alla cessazione/cambio attività di alcuni importan-ti laboratori nazionali. Si consideri anche che è, specie in alcu-ni settori (allumialcu-nio, PVC), particolarmente forte l’utilizzo di dati “ITT”. Negli ultimi mesi pare esserci un timido nuovo interesse, ma più orientato a sviluppo qualitativo dei prodotti che non a mero adempimento normativo».

Dal punto di vista dell’organizzazione dei corsi sul tema delle pro-cedure dirette alla Marcatura CE, prosegue Mora, «sono stati

fat-ti prima dell’adozione della norma di prodotto e successivamen-te per circa un anno, con ottimi risultati di parsuccessivamen-tecipazione. Al

mo-mento sono sospesi, fatte salve eventuali attività informative più snelle nei casi di nuovi adempimenti legislativi (ad esempio, gli ul-timi Decreti “Requisiti minimi”)». Si tratta di uno scenario per cui,

come osserva direttamente Mora, «non esiste nulla di strutturato

sul panorama nazionale» rispetto a un “osservatorio” o a una

rac-colta di dati sull’effettivo recepimento della Marcatura CE. Il riscontro, per il settore del legno, rispetto ai serramentisti che ancora non seguono le procedure dirette alla Marcatura CE, come approfondisce Mora, è piuttosto ridotto: «sì,

capi-ta a volte di venire in concapi-tatto con aziende che non adotcapi-tano la marcatura, ma sono casi rari. Come riferito in precedenza è molto più frequente l’adozione errata o incompleta delle pro-cedure previste dalle norme di prodotto. In questo senso non vi sono differenze in termini di dimensione aziendale». E, nel

caso di tale riscontro, le cause di questa mancanza o assenza

Prodotti da Paesi extraeuropei e Marcatura CE

La situazione di criticità si può manifestare anche nel caso in cui i prodotti provengano da Paesi extraeuropei provvisti della Marcatura CE, rilevando che questa è un obbligo del produttore, se con sede all’interno dell’Unione Europea, ma anche dell’importatore, se con sede all’esterno: di fronte alla situazione di fornitura extraeuropea di prodotti Marcati CE si evidenzia il possibile riscontro di criticità

di carattere giuridico, anche se il prodotto rispetta e si attiene alla legislazione europea. Ovvero: gli importatori possono portare solo i prodotti in circolazione nell’Unione Europea che soddisfano i requisiti del «Regolamento (UE)» e devono così verificare se il prodotto sia “coperto” da una norma armonizzata o se una valutazione tecnica europea sia stata rilasciata. La situazione di criticità si esplicita, poi, rispetto

ai compiti da parte degli importatori che devono verificare che il produttore abbia effettuato la valutazione e la verifica della “costanza delle prestazioni” (“TT” e “FPC”): questo comportando la disamina della documentazione tecnica e della “Dichiarazione di Prestazione”, dell’applicazione del marchio CE necessario, delle istruzioni per l’uso e delle informazioni di sicurezza nella lingua nazionale desiderata.

Stefano Mora, Consorzio LegnoLegno

Applicazione del serramento per l’esecuzione del test di laboratorio (cortesia Consorzio LegnoLegno).

(9)

Procedura di cascading:

attenzione all’esecuzione

L’affidamento alla procedura di cascading può facilitare l’operatività delle aziende di dimensioni contenute, in quanto semplifica il processo e riduce i costi: tuttavia, si potrebbe verificare la condizione di rischio per cui il serramentista possa limitarsi a fare affidamento sui certificati ricevuti dai fornitori. Il trasferimento tramite cascading dovrebbe garantire le istruzioni per la costruzione e l’esatto montaggio del serramento, come anche le indicazioni per poter modificare il serramento senza alterarne le performance testate: pertanto, il serramentista che intraprende il percorso di cascading deve attenersi alle procedure indicate dal fornitore concessore dei certificati di prova, conseguendo anche l’adattamento delle proprie modalità produttive e l’assunzione della responsabilità sia dell’assemblaggio in modo conforme alle indicazioni ricevute, sia dell’apposizione della Marcatura CE sul proprio prodotto finito;

41

SERRAMENTI + DESIGN Marzo 2016

nell’acquisizione delle procedure consiste, in generale, «nella

non riconoscibilità sul mercato, nei sistemi di aggiudicazione al massimo ribasso, nella mancanza di competenze nelle com-mittenze, nella mancanza di controlli sul mercato».

Ancora, sollecitato sulla situazione relativa ai serramentisti che da altri paesi europei si adeguano alle procedure dirette alla Marcatura CE e possono manifestare tale adeguamento come punto di forza sul mercato, così si esprime Mora: «abbiamo

ri-scontri di produttori dell’Europa dell’Est che si adeguano alle procedure (e di altri che non lo fanno o lo fanno in modo “so-spetto”), ma non credo questo sia impiegato come leva com-merciale importante. Andrebbe viceversa condotta una seria ve-rifica delle performances dichiarate in ambito Marcatura CE».

SERRAMENTISTICA METALLICA

Il riscontro rispetto all’effettiva e corretta realizzazione dei test di laboratorio presso gli Organismi Notificati, come spiega Pietro Gi-melli, Direttore di Unicmi, rileva che questi «sono eseguiti dai

fornitori di profili e di accessori e poi ceduti, a cascading, al serramentista, e vengono regolarmente implemen-tati via via che si introducono modifiche al prodotto stesso».In merito all’impegno di Unicmi verso

l’or-ganizzazione dei corsi sul tema, come spiega Gimel-li, «ne abbiamo eseguiti, negli anni, moltissimi sia sul

territorio attraverso la rete di fornitori industriali dei gammisti, sia in aula Unicmi. Ad oggi abbiamo

an-cora il corso a catalogo ma lo attiviamo su richiesta o Pietro Gimelli, Unicmi

Applicazione dei dispositivi oscuranti per l’esecuzione del test di laboratorio

(cortesia Consorzio LegnoLegno) Applicazione della chiusura battente sottoposta al test di laboratorio (cortesia Consorzio LegnoLegno)

(10)

p

rimo piano

quando, come per le facciate, la norma viene revisionata».

L’asso-ciazione, non riscontrando situazioni di particolare criticità, rispetto alla costituzione di un “osservatorio” «ha di recente

implementa-to il proprio questionario semestrale con una domanda in meriimplementa-to e, quindi, contiamo di avere percentuali attendibili per fine anno».

Da parte di Unicmi non si rilevano serramentisti che ancora non seguono le procedure dirette alla Marcatura CE, «e se avessimo

riscontro lo segnaleremmo al mercato», come indicato da

Gimel-li. Infine, non si evidenzia la presenza di serramentisti che da al-tri Paesi europei si adeguano alle procedure dirette alla Marcatura CE come punto di forza sul mercato: «tutti quelli che vendono in

Europa si devono adeguare alla Marcatura CE ma l’adeguamento non è certo usato come punto di forza nelle strategie commercia-li (sarebbe come dire: “usa il mio taxi perché io ho la patente”)».

SERRAMENTISTICA IN PVC

La situazione afferente al settore della produzione in PVC, come spiega Marco Piana di PVC Forum Italia, osserva che «non

si esclude che ci siano alcuni serramentisti, di certo non iscritti a PVC Forum Italia, che non applicano la normativa. L’incidenza di tale situazione, però, rappresenta una percen-tuale non importante, sicuramente non su-periore a circa il 20%».

L’associazione PVC Forum Italia opera me-diante l’attività formativa in merito alla Marcatura CE rivolta agli affiliati? Come

Dall’osservatorio

delle associazioni

Rispetto all’assunto di partenza, che riguarda la rilevazione generale di particolari situazioni di criticità nel recepimento e nell’effettiva acquisizione dei dettami normativi in merito alla Marcatura CE, l’apporto di Stefano Mora (Direzione generale del Consorzio LegnoLegno) si esprime a partire da questa posizione: «condivido l’assunto solo parzialmente: non credo che l’adozione della marcatura sia così ridotta, più probabilmente sussistono invece frequenti casistiche di adozione della marcatura non conforme al Regolamento e alle norme di prodotto (a volte per cause fraudolente, a volte per ragioni di “ignoranza” tecnica)». Quale riscontro si riceve da parte dell’associazione in merito all’adeguamento dei serramentisti rispetto alle procedure finalizzate alla Marcatura CE? Come spiega Mora, «su questa questione rischiamo forse di essere poco attendibili: sviluppando attività di laboratorio prove notificato per le procedure di Marcatura CE, è ovvio che le imprese che si rivolgono a noi sono, tipicamente, quelle che ricercano soluzioni per la corretta adozione della marcatura. Detto questo, in termini più generali riscontriamo problemi in particolare in alcune specifiche fasi della marcatura (in primis l’adozione di piani di controllo di produzione e l’utilizzo di dati “ITT”». Il tema intorno alle criticità nel recepimento e nell’effettiva acquisizione dei dettami normativi è posto all’osservazione di Pietro Gimelli, Direttore di Unicmi, al quale viene richiesto il riscontro in merito all’adeguamento rispetto alle procedure finalizzate alla Marcatura CE: «al momento non si registrano fenomeni di contestazione di forniture di serramenti legate alla mancata o scorretta applicazione della Marcatura CE, quindi questo può far desumere che non sia un problema prioritario». Rispetto al riscontro di eventuali criticità intorno all’adeguamento dei serramentisti ai riferimenti di norma, Gimelli afferma che «i serramentisti sono abbondantemente informati sui dettami normativi in materia di Marcatura CE e la semplicità delle procedure non fa immaginare criticità particolari». La posizione di Marco Piana di PVC Forum Italia rileva la quasi completa applicazione delle procedure conseguenti al «Regolamento (UE) n. 305/2011» fino alla Marcatura CE da parte delle aziende affiliate: «la situazione riscontrabile osserva come la quasi totalità dei serramentisti sia adeguata alle norme prescritte, provvedendo a corrispondere completamente ai dettami operativi sia sull’operatività aziendale, sia sul riscontro dei prodotti. A tale proposito, occorre considerare che i principali produttori e sistemisti di infissi in PVC garantiscono i criteri di prova e forniscono gli esiti del processo in cascading ai propri serramentisti. Anche i produttori di serramenti, che producono all’estero ed esportano nel nostro paese, adottano i contenuti del Regolamento e la relativa Marcatura CE, ma con la solita sottolineatura relativa alla correttezza dei dati divulgati che dovrebbero essere verificati da un ente designato che realmente operi per la vigilanza continua del mercato».

Marco Piana, PVC Forum Italia

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SERRAMENTI + DESIGN Marzo 2016

precisa Piana, «l’associazione non effettua oggi corsi in

me-rito alla Marcatura CE ma ha effettuato corsi informativi mol-to esaustivi nel passaggio verso l’obbligamol-torietà alla Marcatura CE. Di certo la procedura della Marcatura CE non è semplice e per molti attori è solo un atto dovuto. Comunque, si deve sot-tolineare che all’interno della regolamentazione vi sono molti spunti per migliorare la gestione della produzione, della pro-pria azienda e per rispettare in modo adeguato l’utente finale».

CRITICITÀ DALL’ATTIVITÀ DI TUTELA

La situazione di elevata criticità nel recepimento e nell’adegua-mento ai contenuti, alle procedure e alla fase di Marcatura CE è invece affermata dall’Anfit (Associazione Nazionale per la Tu-tela della Finestra Made in Italy), che assume l’obiettivo della tutela del mercato italiano e della filiera di produzione di qua-lità italiana nel rispetto delle norme cogenti, di riferimento del settore serramentistico e nel rispetto delle verifiche sulla qualità imposte dall’Associazione. In accordo al ruolo assunto dall’An-fit, rivolto all’aggiornamento e al miglioramento costante del livello tecnico e qualitativo delle produzioni del settore, Piero Mariotto manifesta come la configurazione globale del setto-re della serramentistica non conosca e, di conseguenza, non applichi correttamente la procedura diretta alla Marcatura CE. La situazione di seria inadempienza è espressa a suo parere a partire dalle questioni problematiche afferenti all’acquisizione degli ulteriori dettami relativi, come nel caso della nuova edi-zione della nazionale UNI 11173:2005 sui criteri di scelta, per i

serramenti ( entrata in vigore il 24 settembre 2015 poi corretta perché contenente gravi errori ed entrata in vigore il 16 Gen-naio 2016. n.d.r) delle caratteristiche prestazionali di perme-abilità all’aria, di tenuta all’acqua e di resistenza al carico del vento. Ovvero, spiega Mariotto, «i serramentisti possono

im-mettere sul mercato un prodotto che, anche se coperto da “ITT”, potrebbe non rispondere ai requisiti minimi previsti dalla Norma UNI 11173:2015 oltre a non corrispondere alle effettive prestazioni in opera».

La situazione di criticità al contorno dei dettami diretti alla Marcatura CE è posta anche sul versan-te versan-tecnico-applicativo e, di conseguenza, dei pro-cessi attuativi della legge: «rispetto alla “sicurezza

in uso” garantita dalla Marcatura CE si evidenzia l’assoluto distacco nei confronti della realtà

effet-tiva in termini di funzionalità fisica ed esecueffet-tiva del serramento. L’adempimento al requisito legislativo è riferito esclusivamente al “prodotto-serramento”, escludendo l’interazione con le in-terfacce di collegamento e di risoluzione dei giunti. Ovvero, at-traverso la stesura e la consegna del “manuale di posa” il serra-mentista si esonera dalle reali condizioni prestazionali, mentre il funzionamento complessivo considera, anche e soprattutto, la risoluzione del giunto primario. L’applicazione, giustificata dai documenti attestati secondo il riferimento legislativo, conduce poi al processo di detrazione del 65%, ma stabilendo una si-tuazione di totale falsità: questa dovuta al fatto che la scorretta o parziale adozione della Marcatura CE relativa ai serramenti è

Fase di un corso di formazione sulla Marcatura CE da parte del Consorzio LegnoLegno (cortesia Bontempi Enzo - fotoriders.com)

Piero Mariotto, Anfit Indicazione di errori che inficiano le prestazioni dichiarate anche a causa delle modalità di montaggio in opera (cortesia Anfit)

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imputabile come un vero e proprio reato (ai sensi dell’Art. 483 del Codice Penale in merito alla “Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico”), conducendo alla mancata asse-verazione dei benefici ai sensi di legge».

Pertanto, all’interno della trattazione esposta da Mariotto, l’i-nadempienza al «Regolamento (UE) n. 305/2011» diviene il campo di rilevazione di molteplici altre situazioni di criticità: ad esempio, «rispetto al D. Lgs. n. 100/2011 (nota 1), che obbliga

a dichiarare la non radioattività dei sistemi in metallo, tra i quali i serramenti, la procedura tesa alla Marcatura CE non prevede l’inclusione o il richiamo ai dettami in materia verso tale situa-zione di sicurezza. A tale proposito, occorre riflettere in merito alla diffusione dei serramenti provenienti dall’Europa dell’Est».

Ovvero: «la situazione di quasi totale disattesa verso gli

obbli-ghi di legge si dimostra all’interno di uno scenario già critico, disarticolato e incongruente tra gli stessi riferimenti attuativi. Ancora, rispetto ai serramenti, la Marcatura CE non assume le condizioni di sicurezza delle chiusure in vetro, mentre è possi-bile commercializzare il serramento senza che ottemperi a que-ste prestazioni».

Di fronte a questa ritenuta mancanza di applicazione, di parzia-le o scorretta acquisizione delparzia-le procedure orientate alla Marca-tura CE («ma anche di convinzione nella corretta adozione

del-le procedure, come riscontrabidel-le nella quantità pari al 90% de-gli esiti relativi ade-gli audit eseguiti nei confronti dei serramentisti che dichiarano di effettuare la Marcatura CE»), la posizione di

Anfit si sofferma sulle criticità riferite alla situazione complessi-va del settore: che, secondo la posizione di Mariotto, «manca

della cultura necessaria all’applicazione delle regole come anche manca dell’integrazione, all’interno del proprio assetto azien-dale, tecnico e gestionale, dei principi e dell’organizzazione di processo e di applicazione verso il prodotto dei riferimenti sia legislativi sia normativi».

Le situazioni di criticità emerse, soprattutto sulla base del riscon-tro eseguito tramite il contributo di Anfit, riguardano:

• le criticità relative sia alla disposizione dei contenuti proce-durali, sia alla messa a punto documentale: «la Marcatura CE prevede degli archivi e l’obbligo della rintracciabilità sia delle commesse, sia dei singoli prodotti-tipo nel periodo seguente a dieci anni al termine dell’inserimento sul mercato del “prodot-to-tipo” sul mercato: infatti, la “Dichiarazione di Prestazione” deve essere conservata dal costruttore per dieci anni dopo che l’ultimo prodotto è stato messo a disposizione sul mercato. E questo espone direttamente la programmazione e l’organizza-zione dell’azienda per molto tempo. A tale proposito, occorre prestare particolare attenzione alle conseguenze postume agli eventi disastrosi a livello climatico e ambientale, per cui la prassi prevede che, in caso di coinvolgimento, sia richiamata, esami-nata e verificata l’adempienza alla Marcatura CE»;

• le condizioni di inadempienza rispetto alle prestazioni di si-curezza dei prodotti, in quanto la responsabilità dovuta alla scorretta o parziale adozione delle procedure rivolte alla Mar-catura CE (che consistono nell’inefficacia totale nell’adempi-mento normativo) comporta conseguenze di carattere civile e penale (nota 2).

CRITICITÀ RILEVATE DAI CONSULENTI

La situazione di criticità riferita alla Marcatura CE dei serramen-ti è affermata dall’esperienza condotta sul campo dalla socie-tà C. & C. s.a.s., impegnata nella cospicua attivisocie-tà di consulen-za verso molteplici aziende del comparto: in generale, Renato Carraro sostiene che «la Marcatura CE è costituita da due parti

complementari, come del resto quasi tutti gli elementi gestio-Immagine cortesia Focchi SpA

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Acquisizione CE e riscontro criticità

Nei confronti dell’assunto di partenza, che considera la rilevazione di condizioni critiche nel recepimento e nell’applicazione dei dettami normativi, Renato Carraro di C. & C. s.a.s. afferma che «le stime in merito alla Marcatura CE parlano di un 60% di prodotti non marcati, del rimanente 40% forse solo un 20% è marcato correttamente e su questo 8% del totale la percentuale che dispone di un fascicolo tecnico completo e corretto, scende ancora molto. Basti pensare che sull’analisi dei rischi c’è il vuoto totale, alcune norme sono solo in inglese e quelle in italiano sono criptiche e comprensibili a chi già

conosce l’argomento. Nessuno di coloro che sanno dare un corretto significato al termine “analisi dei rischi” si sogna di scrivere dei testi divulgativi o esplicativi, perché forse è una delle poche cose non banalizzabili e non divulgabili via internet e neppure copiabili. L’analisi dei rischi richiede professionalità, conoscenza e metodo, cose di rarissimo recepimento in un contesto di professionalità tecnica che si cura più del calcolo delle parcelle, che di quello dei rischi residui». Infine, Carraro esprime che «la conclusione è drammatica, ma non seria, ovvero si tratta di prodotti eseguiti a regola d’arte da persone che

non conoscono la regola, ma dispongono di esperienza operativa e capacità esecutiva. Vista dalla prospettiva del consulente, la Marcatura CE è un bacino di possibile utenza quasi illimitato, mentre dal punto di vista del consumatore, si è spinti molto fortemente verso il “fai da te”». E rispetto alla situazione relativa ai serramentisti che da altri Paesi europei si adeguano alle procedure dirette alla Marcatura CE ed espongono tale adeguamento come azione di forza sul mercato? «Non entriamo in alcun modo negli infissi importati, perché questo aprirebbe una voragine prospiciente al settore importazione, di cui facciamo grazia».

nali, ovvero la sostanza e la forma. La sostanza è rappresenta-ta dalla sicurezza dei prodotti e dal rispetto delle direttive, delle norme e delle prestazioni attese. La forma è costituita da tut-ta la documentut-tazione in grado di dimostrare l’effettiva esisten-za della sostanesisten-za. Possiamo affermare che, come in molti al-tri casi, nessuna delle due è sufficiente per soddisfare la legge e per fornire sufficienti garanzie all’utilizzatore. La Marcatura CE, nella parte sostanziale, non è nulla di diverso dall’operato quotidiano di un produttore e riguarda il “cosa” utilizza per re-alizzare il prodotto e il “come” procede per la realizzazione».

Pertanto, incide Carraro, «appare evidente che nessuno al di

fuori del produttore ha la responsabilità e la capacità di fare la Marcatura CE, nel suo aspetto sostanziale e questo con buona pace dei “sacerdoti del sapere”, che si vendono come novelli messia della verità».

In merito all’apporto necessario da parte degli Organismi Noti-ficati, che «intervengono per affermare che un campione

sot-toposto a determinati test risulta conforme, va precisato che si tratta sempre e solo di un campione, quindi non confermativo della serie, ma solo di sé stesso. Questo fatto è precisato in tut-ti i certut-tificatut-ti seri, ma per chi non sa o non vuole leggere, tale spiegazione passa sotto silenzio ed è così che un certificato di-venta la surroga della Marcatura CE, ovvero l’affermazione per cui “un campione testato una volta è risultato idoneo” si tra-sforma nella “garanzia che tutti i prodotti di una serie indefi-nita siano sicuri”. Di fronte alla comodità di esibire o controlla-re un solo documento, spariscono in un sol colpo le proceducontrolla-re di produzione, il controllo dei materiali utilizzati e molto altro. Sono i “venditori di certificati” a barare o sono i produttori a fingere di credere? Come chiedere se era solo Vanna Marchi la responsabile quando qualcuno acquistava un tralcio di vite, per

risolvere i problemi amorosi o lavorativi». Nel

caso dei serramenti, il «Regolamento (UE) n.

305/2011», spiega Carraro, «rimanda a nor-me armonizzate di prodotto, che per questi prodotti sono antecedenti al Regolamento stesso e sono state promulgate nel rispetto del risparmio energetico. Le norme armoniz-zate prevedono per alcuni tipi di serramen-ti, quelli con funzione di risparmio

energeti-co, e non quelli interni, che ci siano dei certificati a completa-mento dei documenti del fascicolo tecnico. Ecco, abbiamo in-trodotto “il grande assente”, il fascicolo tecnico, una sorta di convitato di pietra, per lo più ignorato dalla maggioranza dei soggetti interessati alla Marcatura CE. Sarà forse un caso che in migliaia di contatti avuti con i produttori e con le autorità di controllo, non ne abbiamo trovato uno solo che fosse costituito come previsto dalla legge? Il fascicolo tecnico corrisponde alla parte documentale della Marcatura CE, ovvero è la Marcatura CE che deve essere presentabile a un eventuale controllo, pri-ma di entrare nel merito tecnico dei prodotti. Ora, se nessuno lo conosce, lo realizza correttamente e completamente, non è a volte in grado di poterlo costituire, si può ben comprendere quale sia il livello del rispetto della legge sulla Marcatura CE».

Come prosegue Carraro, «nel caso dei serramenti, vale la

pe-na far notare che le stesse associazioni di categoria e le Came-re di commercio partecipano a questa fiera dell’ignoranza e, quando non si limitano a non fornire notizie, le danno distor-te e sbagliadistor-te. Per le associazioni di cadistor-tegoria, il compito prin-cipale non è quello di chiarire agli associati il contenuto delle nuove leggi europee, per metterli al passo con i colleghi con-tinentali, bensì di usare il loro peso per procrastinare sine die

Renato Carraro, C. & C. s.a.s..

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Note

1. Decreto Legislativo n. 100 del 1 giugno 2011,

«Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, recante attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito. Sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici» (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 2011).

2. L’assenza della Marcatura CE comporta:

• l’emissione della sanzione a carico del

produttore, dell’importatore, del commerciante e/o dell’installatore, con il ritiro del prodotto dal commercio e il divieto di utilizzazione (Art. 11, comma 3, D.P.R. n. 246/93). Nel caso dell’installazione la sanzione prevede, da parte dell’autorità giudiziaria, l’obbligo a procedere con la rimozione del prodotto, a carico del committente delle opere, con l’avvio delle situazioni di rivalsa e di contenzioso; • l’emissione di un provvedimento, da parte dell’autorità giudiziaria, al fabbricante, al possessore dei prodotti e al costruttore dell’edificio (Art. 11, comma 4, D.P.R. n. 246/93);

• la possibilità, da parte dell’autorità giudiziaria, di imporre la sospensione dei lavori e il blocco delle eventuali attività commerciali collocate all’interno dell’edificio in cui sono applicati i prodotti; • l’annullamento del rapporto di compra-vendita (potendo procedere con l’annullamento del pagamento, con la restituzione della merce, con la richiesta dei danni eventualmente subiti, anche a distanza di cinque anni). Nel caso di applicazione “abusiva” della

Marcatura CE sul prodotto, ovvero in assenza degli adempimenti alle direttive della norma di riferimento, si profila il reato di truffa.

p

rimo piano

© RIPRODUZIONE RISERVATA n

il recepimento delle direttive»: tuttavia, «con il Regolamento n. 305/2011 gli è andata male, quindi si affannano a spiegare quanto sia indispensabile avere i certificati, tant’è che sorge il sospetto che condividano degli interessi con gli Organismi No-tificati, in alcuni (molti) casi semplici “venditori di carta”, che nulla spiegano ai loro clienti. Clienti che accompagnano a una maestria operativa ai massimi vertici, un’ignoranza gestionale, altrettanto ai massimi vertici, diventando quindi lo zimbello eu-ropeo, per il solo fatto di non conoscere nulla delle norme che ogni giorno rispettano correttamente». Nello specifico,

Carra-ro appCarra-rofondisce che «i serramenti in alluminio e in PVC

posso-no essere marcati CE utilizzando il metodo del cascading, che non a caso gli Organismi Notificati hanno tentato di vanificare a livello parlamentare, perché li esclude dal business. Questo metodo consente di utilizzare, per la costituzione del fascicolo tecnico, i certificati messi a disposizione dai produttori di profili e accessori, i quali per promuovere la vendita dei loro prodotti realizzano una tantum delle prove sui vari tipi di infissi e li met-tono a disposizione dei clienti che acquistano i loro prodotti. Un metodo per aiutare le piccole imprese e che dimostra quan-to poco significaquan-to abbia un certificaquan-to. Per il legno la cosa è un po’ diversa e il cascading passa attraverso i certificati, messi a disposizione dalle ditte che vendono i pacchetti di utensili con i quali si realizza il prodotto».

La situazione attuale, come spiegato sia dall’Ing. Renato Carraro sia dall’Ing. Damiano Squizzato, «dimostra una generale

ca-renza conoscitiva in merito alle procedure dirette al consegui-mento della Marcatura CE, comunque rilevabile all’interno del contesto complessivo dei prodotti da costruzione per l’edilizia. Nel caso della serramentistica, le condizioni di criticità emergo-no attraverso la rilevazione di prodotti che, riportando la marca-tura, risultano essere la “copia” di altri prodotti invece attesta-ti e conformi, spesso applicando solo il marchio sul prodotto o, addirittura, sulla confezione di imballaggio». Inoltre, nell’opera

di consulenza, Carraro e Squizzato osservano che una quantità

elevata di produttori persegue una procedura “scorretta”, spes-so carente della completezza delle procedure, mettendo in ri-lievo l’assenza di conoscenza (tecnica) in merito al processo da rispettare e alla documentazione da eseguire: «non si tratta di

una situazione di criticità dovuta ad aspetti di ordine economi-co, quanto di carattere conoscitivo fino a riscontrare condizioni di particolare confusione. Ad esempio, il certificato o la certifi-cazione non consistono nella Marcatura CE, conducendo così a situazioni di raggiro, ai clienti e alle autorità. La situazione negli altri Paesi europei è leggermente migliore, manifestando comun-que uno scenario di criticità piuttosto omogeneo e a prescindere dalla tipologia di serramento (legno, metallo o PVC)». All’interno

di questo scenario, «la rilevazione maggiormente

“problemati-ca” riguarda le aziende di serramenti di ridotte dimensioni con peculiare rilevanza per la produzione di opere di elevata espres-sione e fattura “artigianale”, degne di prodotti di elevato pregio e spessore funzionale (come, ad esempio, nel caso dei cancelli oppure delle ringhiere e delle chiusure oscuranti in genere): in questo caso, i prodotti della serramentistica risultano l’esito di un sapere consolidato e tramandato, finanche “copiato”, dove la qualificazione richiesta dall’apparato normativo è raggiunta ca-sualmente o, appunto, come frutto della perizia operativa».

Tut-tavia, di fronte a tale situazione marginale, Carraro e Squizzato manifestano come, nella generalità del settore delle costruzio-ni, anche la produzione di entità dimensionale elevata sia spesso caratterizzata da lacune sia conoscitive sia procedurali nel pro-cesso e nell’assolvimento della Marcatura CE. Ma non solo: «le

stesse autorità preposte all’analisi e alla verifica del procedimen-to e della documentazione di marcatura risultano carenti dell’ef-fettiva conoscenza per valutare concretamente l’adempimento e la correttezza dei contenuti, dei fascicoli e delle distinte di base. Questo rilevando come la sola esposizione, da parte delle azien-de, della marcatura sui prodotti sia attestata come qualificante l’osservanza delle norme!».

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SERRAMENTI + DESIGN Marzo 2016

i

ndice inserzionisti

Di seguito riportiamo in ordine alfabetico l’elenco della aziende inserzioniste che apprezzano e sostengono concretamente le scelte fatte dalla redazione per continuare a fare di “serramenti+design” uno strumento autorevole e qualificato (unica testata specializzata ad esser riconosciuta scientifica dal Consiglio Universitario Nazionale) a servizio delle migliaia di operatori che mensilmente leggono la rivista e si tengono giornalmente informati attraverso il nostro canale online http://www.serramentinews.it

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Anno XXVII - n°3 Marzo 2016 Editore/Publisher: Tecniche Nuove spa - Milano

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Hanno collaborato a questo numero/Contributors to this edition: Edo Bruno, Silvia Ceruti, Ettore Galbiati, Simone Iaboni, Giuseppe La Franca, Luigi Liao, Massimiliano Nastri, Antonio Monaco, Anna Rucci, Sergio Tomasi, Dan Vasile, Marco Fowler

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