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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SALERNO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE SCUOLA DI GIURISPRUDENZA
CATTEDRA DI PROCEDURA PENALE M/Z
SEMINARIO DI STUDI SUL TEMA:
Il Decreto Legislativo 16 marzo 2015, n. 28
Disposizioni in materia di non punibilità per
Il decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28 (
Gazz. Uff. 18 marzo 2015, n. 64) ha dettato:«Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto»
a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67 che ha conferito delega al governo per :
«Escludere la punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento, senza pregiudizio per l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno e adeguando la relativa normativa processuale penale "
INQUADRAMENTO DELLA «PARTICOLARE TENUITA’ DEL FATTO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Il nuovo istituto viene collocato nel Capo I del Titolo V del Libro I del codice penale, con modifica delle relative "denominazioni" aggiungendo testualmente "Della non punibilità per particolare tenuità del fatto".
L'istituto trova la sua disciplina sostanziale nell'articolo 131 bis del c.p. laddove il relativo apprezzamento è correlato:
all'offesa che deve essere di "particolare tenuità" e va desunta dalle modalità della condotta e dall'esiguità del danno o del pericolo
RAPPORTI CON GLI ISTITUTI ANALOGHI
PROCESSO MINORILE (art. 27 DPR 448/1988)
PROCEDIMENTO
PENALE DAVANTI AL GIUDICE DI PACE
(art. 34 d.lgs. N. 274/2000)
PROCESSO MINORILE
E’ previsto che se, nel corso delle indagini preliminari, risulta la
tenuità del fatto e l'occasionalità del comportamento, il pubblico
ministero chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere
per
irrilevanza
del
fatto
quando
l'ulteriore
corso
del
procedimento pregiudica le esigenze educative del minorenne
PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE
Ai sensi dell'art. 34 d.lgs. n. 274/2000 il giudice può, durante le indagini preliminari, dichiarare con decreto d'archiviazione non doversi procedere per la particolare tenuità del fatto, quando non risulta un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento .
Il fatto è di particolare tenuità quando, rispetto all'interesse tutelato, l'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché la sua occasionalità e il grado della colpevolezza non giustificano l'esercizio dell'azione penale, tenuto conto altresì del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta a indagini o dell'imputato.
Se è stata già esercitata l'azione penale, la particolare tenuità del fatto può, tuttavia, essere dichiarata con sentenza solo se l'imputato e la persona offesa non si oppongono.
CONDIZIONI E REQUISITI DI APPLICABILITA’
L'art. 131- bis c.p. delinea la nuova causa di non punibilità
descrivendo:
l'ambito applicativo (limiti edittali)
LIMITI EDITTALI
L'ambito di applicabilità è determinato, dall'art. 131-bis, comma I
prima parte, con la previsione di una specifica condizione,
rappresentata dal limite di pena.
In particolare si fa riferimento ai reati (delitti o contravvenzioni) per
i quali è prevista :
la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni
(vale a dire fino a 5 anni)
ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena
detentiva
REQUISITI DI APPLICABILITA’
Individuata la "cornice" edittale e, dunque, il reato per cui può operare l'istituto, occorre verificare la presenza dei presupposti della "particolare tenuità del fatto" normativamente previsti, che devono ricorrere congiuntamente:
A. la particolare tenuità dell’offesa
PROFILI PROCESSUALI
Il decreto legislativo n. 28 del 2015 modifica:
L’art. 411 c.p.p. (altri casi di archiviazione)
L’art. 469 c.p.p. (proscioglimento prima del dibattimento)
Diversamente da quanto inizialmente si era auspicato, non vi è stata alcuna modifica dell’art. 129 c.p.p. (obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità): pertanto, il nuovo istituto di cui all’art. 131-bis c.p. non potrà essere dal Giudice dichiarato d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Il decreto legislativo in questione introduce poi l’art. 651-bis c.p.p., per cui la sentenza di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno.
Modifica talune disposizioni del decreto in materia di Casellario giudiziale (d.P.R. n. 313 del 2002): più precisamente, prevede che vengano iscritte nel Casellario giudiziale, stante il requisito della non abitualità del comportamento del soggetto, le decisioni che accertano la particolare tenuità del fatto; tali iscrizioni saranno poi eliminate trascorsi dieci anni dalla pronuncia. In ogni caso, i provvedimenti giudiziari che dichiarano la non punibilità per particolare tenuità del fatto non saranno riportati nei certificati generale e penale richiesti dall’interessato.
LA PROCEDURA
Alla declaratoria di non punibilità per la particolare tenuità del fatto può
procedersi sia nel corso delle indagini preliminari, sia dopo l'esercizio
dell'azione penale.
Nel primo caso, provvede con ordinanza o decreto di "archiviazione" il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero (artt. 411, c. l e l bis, del C.p.p.]
Nel secondo caso, a provvedere con "sentenza" è il giudice, o prima del
dibattimento nella ricorrenza dei presupposti di cui all 'articolo 469 c.p.p.
ovvero all'esito del giudizio (ergo, in esito all'udienza preliminare o in esito al dibattimento).
LA SCANSIONE PROCEDIMENTALE SINTETICAMENTE RICOSTRUITA: Il pubblico ministero deve dare avviso della richiesta di archiviazione alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa (anche se non ne ha fatto richiesta ).
La necessità dell’avviso discende:
per l 'indagato, dagli effetti che comunque derivano, in concreto, da un provvedimento che accerta il fatto reato e la sua riconducibilità all'indagato stesso. L'interessato potrebbe, ad esempio, proporre istanza di oblazione (se consentita), ottenendo i più favorevoli effetti dell'estinzione del reato
per la persona offesa (che non ne ha fatto richiesta), dalla volontà di delimitare l'istituto assicurando la possi bile presenza del soggetto che ha subito l'offesa (ritenuta dal PM particolarmente esigua), consentendole di indicare elementi tali da escludere la causa di non punibilità.
L'avviso deve precisare che:
o nel termine di dieci giorni, indagato e persona offesa possono prendere visione degli atti e presentare opposizione in cui indicare, a pena di inammissibilità , le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta. Chiara la differenza rispetto ai più rilevanti oneri previsti dall'art. 408, co. 3, c.p.p. per la persona offesa.
L'attribuzione della mera facoltà di opposizione esprime la volontà di non riconoscere alcun diritto di veto diretto a paralizzare l 'archiviazione, a conferma della natura dell'istituto, ancorato al dato "oggettivo" dell'esiguità dell'offesa, la cui valutazione non può essere rimessa alla volontà del destinatario della stessa offesa.
SCADUTO IL TERMINE SI POSSONO VERIFICARE DIVERSE EVENIENZE…
A- IN MANCANZA DI OPPOSIZIONE
Il giudice procede "senza formalità", vale a dire de plano, senza fissare udienza, ed assume le sue determinazione:
a) se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato
b) se non accoglie la richiesta, restituisce gli atti al pubblico ministero, eventualmente provvedendo ai sensi dell'articolo 409, commi 4 (fissazione di ulteriori indagini) e 5 (ordine imputazione), c.p.p.
Il riferimento all'eventualità (non richiamata nel procedimento ordinario), dimostra che il giudice esprime il suo dissenso sull'esistenza della causa di non punibilità, rimettendo al PM le valutazioni sull'ulteriore corso (indagini, modalità di esercizio dell'azione penale - ad esempio con richiesta di decreto penale -, rivalutazione dell'imputazione, etc.).
B - QUALORA L'OPPOSIZIONE SIA PROPOSTA
(ANCHE SOLO DA UNA DELLE PARTI)
a) Se è ritenuta inammissibile (perché il dissenso non è motivato), si procede come esposto alla lett. a.
b) Se è ritenuta ammissibile (anche solo una di quelle presentate), il Gip procede ai sensi dell'articolo 409, comma 2, c.p.p.: fissa l 'udienza in camera di consiglio e dà avviso al PM, all'indagato e alla persona offesa (ma non al Procuratore Generale, come sembra desumersi dal mancato richiamo dell'art. 409, co. 3, c.p.p.). Il procedimento si svolge nelle forme dell'art. 127 c.p.p. e il Giudice provvede «dopo avere sentito le parti» ovviamente se compaiono.
All'esito della valutazione il Gip:
• se accoglie la richiesta di archiviazione, provvede con ordinanza e restituisce gli atti al PM;
• se non accoglie la richiesta, provvede come esposto alla lettera a), punto b. (eventualmente ai sensi ex art. 409, commi 4 e 5, c.p.p.).
L'ISCRIZIONE NEL CASELLARIO GIUDIZIALE
Si prevede l'iscrizione nel casellario giudiziale dei provvedimenti che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale e il coordinamento con le norme sulle eliminazioni e sull'attestazione nel certificato richiesto dalle parte (art. 4 del d.lgs. 313/2002)
La nuova disposizione risulta del seguente tenore:
"Nel casellario giudiziale s'iscrivono per estratto [....] f) i provvedimenti giudiziari definitivi che hanno prosciolto l'imputato o dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilità, o disposto una misura di sicurezza, nonché quelli che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131- bis del codice penale".