• Non ci sono risultati.

Il delitto di atti persecutori. L'evoluzione legislativa tra diritto e processo

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "Il delitto di atti persecutori. L'evoluzione legislativa tra diritto e processo"

Copied!
174
0
0

Testo completo

(1)

1

INDICE SOMMARIO

INTRODUZIONE ... 3 Capitolo I PROFILI EMPIRICO-CRIMINOLOGICI 1. Il fenomeno criminale. ... 6

1.1. Le fasi dello stalking. ... 12

2. Identikit dello stalker. ... 16

3. La vittima. ... 20

Capitolo II LA REPRESSIONE DELLO STALKING NEI PRINCIPALI ORDINAMENTI STRANIERI 1. Le difficoltà comuni ai vari legislatori. ... 25

2. Il modello nordamericano. ... 27

3. Lo stalking in Canada. ... 29

4. Le soluzioni adottate nell’ordinamento inglese. ... 32

4.1. La disciplina in Scozia. ... 35

5. La “Anti-Stalking Gesetz” dell’ordinamento austriaco. ... 36

6. La normativa contro lo stalking in Germania. ... 38

Capitolo III EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA LEGISLATIVA 1. La repressione prima della legge 38/2009. ... 44

2. La disciplina dopo la legge 38/2009. ... 49

2.1. I motivi dell’introduzione. ... 49

2.2. Il bene giuridico tutelato. ... 53

2.3. Il principio di tassatività. ... 56

2.4. Elemento oggettivo del reato. ... 64

2.4.1. La condotta. ... 68

2.4.1.1. La minaccia. ... 75

(2)

2

2.4.2. L’evento. ... 82

2.4.3. Il rapporto di causalità ... 91

2.5. Stalking: reato di danno o reato di pericolo?. ... 93

2.5.1. Elemento soggettivo del reato. ... 99

2.6. Clausola di sussidiarietà e rapporto con il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi. ... 104

2.7. Circostanze aggravanti. ... 117

2.7.1.Lo stalking commesso ai danni del coniuge, dell’ex coniuge o di persona legata da precedente relazione affettiva. ... 119

2.7.2. Lo stalking commesso attraverso strumenti informatici o telematici. ... 122

2.7.3. Lo stalking a danno di persona minorenne. ... 122

2.7.4. Lo stalking a danno delle donne in stato di gravidanza. ... 123

2.7.5. Lo stalking ai danni del disabile. ... 123

2.7.6. Lo stalking commesso con armi o da persona travisata. ... 124

2.7.7. Atti persecutori commessi da un soggetto già ammonito. ... 126

2.7.8. Il reato di stalking quale circostanza aggravante specifica dell’omicidio ... 126

Capitolo IV I PROFILI PROCEDURALI 1. Introduzione. ... 128

2. Ammonimento del questore. ... 130

2.1. L’iter temporale. ... 134

2.2. L’istruttoria. ... 135

2.3. Rapporti con il procedimento penale. ... 136

2.4. La motivazione ex art. 3 della legge n. 241/1990 ... 136

2.5. La comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 e 8 l. n. 241/1990. ... 137

2.6. La partecipazione al procedimento di emanazione dell’ammonimento del questore del presunto stalker. ... 137

2.7. Effetti dell’ammonimento del questore. ... 138

2.8. Ricorso avverso il provvedimento di ammonimento. ... 140

3. Querela di parte e querela di ufficio. ... 140

3.1. Il reato di atti persecutori e la querela della persona offesa. ... 142

3.2. Il reato di atti persecutori e la procedibilità d’ufficio. ... 144

4. Misure cautelari. ... 146

4.1. Il divieto per lo stalker di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. ... 157

4.2. Custodia cautelare in carcere. ... 160

4.3. Arresti domiciliari. ... 163

(3)

3

INTRODUZIONE

“Oramai la notte non dormivo più e la mattina avevo paura ad alzarmi dal letto per affrontare la giornata: ero angosciato al solo pensiero che anche quel giorno non sarebbe finito senza che mi fosse arrivata una nuova minaccia, e il terrore era che dalle lettere e dalle telefonate anonime si passasse a qualcosa di più

pesante”1.

Il brano citato descrive una situazione angosciante, pericolosa, stravolgente e a tratti devastante per chi la subisce.

Si tratta dello stalking, una forma di molestia che nel corso degli anni si è cercato di descrivere e qualificare con una serie di aggettivi: intrusiva, assillante, insistente, patologica, sessuale.

Indipendentemente da quale sia l’aggettivo più idoneo a descriverlo, il fenomeno in esame sempre si rivela e si è rivelato come una manifestazione intollerabile e potenzialmente in grado, se persistente, di incidere profondamente sulla vita di chi ne è vittima.

Anche se sono i più svariati e differenti gli ambiti relazionali che forniscono il terreno di realizzazione a questo fenomeno, molto spesso lo stalking ha alle spalle relazioni sentimentali vissute e poi finite, oppure anche rapporti unidirezionali, desiderati e patologicamente immaginati dal solo autore della condotta che si rivelerà persecutoria; situazioni inaccettabili, cariche di frustrazione ed in genere insopportabili per i soggetti che si ritrovano a subirle e che spesso nella prassi portano a realizzazioni morbose, deliranti, distruttive ai danni di quello che si ritrova ad essere l’oggetto frustrante, ovverosia la vittima di stalking.

Nella realtà in cui tutti noi viviamo, le storie d’amore finito portano con sé molta sofferenza causata dalla perdita della persona amata, ma quando questo “lutto” non viene elaborato nella maniera corretta da chi lo subisce, con la conseguente voglia inarrestabile di ricongiungersi con l’amato, il desiderio viene percepito

1 I.M

(4)

4 come un dolore devastante, intollerabile e quasi fisico che porta a comportamenti scellerati, irrazionali e che sfociano spesso in vere e proprie molestie.

Sentimenti caratteristici, quasi sempre presenti, e molto spesso addotti come motivazione dei propri comportamenti dallo stalker, sono la forte rabbia ed il desiderio di vendetta conseguenti alla sofferenza, all’angoscia ed all’ansia dovuti allo shock post-abbandono.

Anche se la categoria degli ex-partners, come vedremo nel corso della trattazione, risulta essere nella prassi quella maggiormente rappresentata, non sono nuovi i casi in cui lo stalker , rivelatosi spesso in seguito soggetto psichicamente disturbato, viva un amore a senso unico che lo porta ad assumere atteggiamenti pedinatori o più in generale a realizzare forme di c.d. intrusione relazionale attraverso una serie di comportamenti che, ripetuti nel tempo, provocano nel destinatario angoscia, tormento e paura.

Sono molte e diverse le situazioni relazionali che presentano tratti caratteristici particolarmente simili a sofferenze e frustrazioni affettive vere e proprie; spesso queste danno luogo a comportamenti minacciosi e molesti che mirano al delirante fine di possedere in qualunque modo l’oggetto desiderato o la sua intimità.

Il tormento e l’angoscia, sofferti dal soggetto agente che non riesce ad analizzarli e a metabolizzarli, vengono riversati sulla vittima che a sua volta finisce per essere distrutta dalla propria sofferenza.

Proprio le differenti situazioni relazionali, di cui abbiamo appena detto, saranno oggetto di adeguato approfondimento nel primo capitolo del presente studio, rivolto ai profili empirico-criminologici, all’interno del quale abbiamo inteso fornire un quadro generale del fenomeno criminale in esame e dei suoi protagonisti, cercando di dare risalto alle svariate caratteristiche e modalità di realizzazione.

Definito nel complesso il delitto in esame, all’interno del secondo capitolo analizzeremo le soluzioni preventive e repressive adottate nei principali

(5)

5 ordinamenti stranieri, sia europei che extraeuropei nei confronti del fenomeno criminale oggetto della trattazione.

Passeremo poi, all’interno del terzo capitolo, allo studio della disciplina legislativa della fattispecie incriminatrice, analizzando, da un lato, come il fenomeno venisse represso prima dell’emanazione del Decreto Legge 23 febbraio 2009, n. 11 convertito nella legge 23 aprile 2009, n38, e, dall’altro, come il fenomeno venga disciplinato a seguito dell’emanazione del decreto legge appena menzionato e successive modifiche, volgendo particolare attenzione all’art. 612-bis che ha introdotto all’interno dell’ordinamento italiano il delitto di “atti persecutori”. Concluderemo la trattazione analizzando, all’interno del quarto capitolo, i profili procedurali attinenti al fenomeno oggetto di studio, ponendo particolare attenzione all’istituto dell’ ammonimento del questore, alla procedibilità del reato in esame, alle relative misure cautelari ed infine alle misure a sostegno della vittima, tenendo conto delle recenti modifiche introdotte e dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, di conversione del decreto legge n. 78 del 1 luglio 2013 e della legge 15 ottobre 2013, n.119, di conversione del decreto legge n. 93 del 14 agosto 2013, c.d. legge sul “femminicidio”.

(6)

6

Capitolo I

PROFILI EMPIRICO-CRIMINOLOGICI

SOMMARIO:1.Il fenomeno criminale.-1.1.Le fasi dello stalking.-2.Identikit dello stalker.-3.La vittima.

1. Il fenomeno criminale.

Con il termine “stalking”, tratto dal linguaggio venatorio e che letteralmente significa “fare la posta, braccare, seguire, pedinare, perseguitare”, si fa riferimento a un fenomeno di molestie assillanti e cioè un insieme di comportamenti ripetuti ed intrusivi di sorveglianza, controllo, ricerca di contatto e comunicazione, che talora degenera nella vera e propria violenza, nei confronti di una vittima che percepisce come disturbanti questi comportamenti, fonte di fastidio, preoccupazione, se non addirittura vera e propria paura-ansia o, comunque, di uno stato di sofferenza psicologica (gli studiosi parlano di “sindrome delle molestie assillanti” ).

La dottrina criminologica incontra non poche difficoltà nel definire tale fenomeno a causa del suo status paradossale, essendo un modello comportamentale costituito da conformità e criminalità. Si afferma anzi che lo stalking costituisca una indebita amplificazione della conformità normativa (ad es., la dilatazione morbosa ed esasperata del rituale del corteggiamento )2.

E’ un fenomeno che all’inizio degli anni ’80, in seguito ad episodi che coinvolsero personaggi di fama popolare soprattutto negli Stati Uniti d’America, ha cominciato a destare un certo interesse, non solo nell’opinione pubblica, ma anche da parte di alcuni addetti ai lavori nel campo della psicologia e della sociologia. All’epoca, furono oggetto di tale pratica personaggi di spicco del cosiddetto “star

system”; hanno suscitato particolare clamore e allarme due casi che si sono

2 P.M

(7)

7 conclusi in maniera tragica con la morte delle vittime, le attrici Rebecca Schaeffer3 e Theresa Saldana4.

In realtà gli studi in materia rivelano che l’elaborazione della categoria dello

stalking deriva dalla fusione di due ampie categorie comportamentali: quella delle

molestie sessuali, degli atteggiamenti minacciosi, delle intrusioni nella sfera privata, già penalmente rilevanti, e quella dei comportamenti con i quali gli uomini hanno tradizionalmente imposto la loro volontà alle donne (ad es., gli approcci insistenti per iniziare un rapporto o per costringere una donna a riprendere una relazione interrotta).

Ingegnosamente le associazioni statunitensi in difesa delle vittime delle violenze domestiche si sono appropriate del termine stalking, che negli anni ottanta è stato utilizzato per descrivere il continuo assedio di ammiratori psichicamente disturbati ai danni di persone famose -fenomeno che ha attirato l’attenzione dei media-, per descrivere le persecuzioni alle donne da parte di ex compagni, riuscendo ad attribuire rilevanza ad un fenomeno fino ad allora relegato nell’oscurità, all’interno della generica categoria delle molestie alle donne5.

Lo stalking, quindi, non è legato allo star system, ma si tratta di un più ampio, diffuso e variegato fenomeno, che comprende come soggetti ex partners, colleghi, amici, conoscenti, clienti (ad es., di avvocati) e pazienti (ad es., di psicologi), o sconosciuti, che realizzano forme di c.d. intrusione relazionale attraverso una serie di azioni ripetute nel tempo, provocando nel destinatario preoccupazione e timore. Gli ex partners costituiscono la categoria maggiormente rappresentata in tutti gli studi statistici.

3

P.E.MULLEN-M.PATHÉ-R.PURCELL, Stalkers and their victims,cit. 285 s., i quali citano anche dei casi risalenti come quello giudicato dalla sentenza Regina v. Dunn nel 1840 tra i primi casi documentati di stalking 8p.251 ss.); si trattava di un caso di erotomania.

4

Theresa Saldana è stata pugnalata dal suo stalker a Los Angeles nel 1982,Rebecca Schaeffer è stata assassinata nella stessa metropoli dal suo persecutore nel luglio 1989; sono state vittime di stalking Jodie Foster, Sharon Stone, Nicole Kidman, la cantante pop Madonna, l’anchor-man David Letterman, le tenniste Monica Seles e Martina Hingis, il regista Steven Spielberg e molti altri.

5 R. P

URCELL-M. PATHÉ & P. MULLEN-R. MCKENZIE, La diffusione dello stalking nella popolazione generale, in P. CURCI-G.M. GALEAZZI.C. SECCHI (a cura di), La sindrome delle molestie assillanti (stalking), Bollati Boringhieri, Torino 2003, 21 ss.

(8)

8 In base ai dati del National Center for Victims of Crime il 78% delle vittime sono donne (nel 74% tra i 18 e i 39 anni), l’87% degli stalker sono uomini; il 77% delle donne sono perseguitate da persone che conoscono, il 59% da un partner o un ex

partner. Nel 76% dei casi di omicidio e nel 85% dei casi di tentativo ai danni

delle donne da parte di ex partner, l’assassinio era stato preceduto da condotte persecutorie durante l’anno precedente al tragico epilogo.

Secondo un’indagine condotta in Italia, l’ “Indagine Multiscopo sulla sicurezza delle donne”, dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)6, <<2 milioni 77 mila donne hanno subito comportamenti persecutori (stalking), che le hanno particolarmente spaventate, dai partner al momento della separazione o dopo che si erano lasciate, il 18,8% del totale. Tra le donne che hanno subito stalking, in particolare il 68,5% dei partner ha cercato insistentemente di parlare con la donna contro la sua volontà, il 61,8% ha chiesto ripetutamente appuntamenti per incontrarla, il 57% l’ha aspettata fuori casa o a scuola o al lavoro, il 55,4% le ha inviato messaggi, telefonate, e-mail, lettere o regali indesiderati, il 40,8% l’ha seguita o spiata el’11% ha adottato altre strategie. Quasi il 50% delle donne vittime di violenza fisica o sessuale da un partner precedente ha subito anche lo

stalking, 937 mila donne. 1 milione 139 mila donne hanno subito, invece, solo lo

stalking, ma non violenze fisiche o sessuali>>7.

Procedendo ad un’analisi più accurata del fenomeno, si deve, innanzitutto, evidenziare come alla base di questo si ponga una difficile dinamica relazionale. Ad esempio l’instabilità sentimentale della nostra epoca è spesso causa scatenante e la scelta unilaterale di porre fine a un legame pone colui che ha preso questa decisione in una possibile situazione di rischio: chi subisce la fine di un rapporto prova un senso di smarrimento, che potrebbe tramutarsi in ira e frustrazione e, d’altro canto, l’ex partner è colpito dal senso di colpa.

Un altro elemento che contribuisce ad incrementare il fenomeno in esame è anche la nuova visibilità pubblica della sfera privata, nonché la promiscuità diffusa tra

6 Istat 2007, svolta su 25000 donne di età compresa tra i 16 e i 70 anni, intervistate

telefonicamente tra il gennaio e l’ottobre 2006.

(9)

9 soggetti pressoché sconosciuti. Determinante a tal proposito è il ruolo dei mass

media, in quanto i mezzi di comunicazione di massa contribuiscono a rendere

<<familiare>> il personaggio famoso. Come osservato in dottrina,<<l’ammiratore ossessionato dal personaggio ritiene, di conseguenza, che le proprie condotte siano legittime e giustificate: egli conosce molti dettagli della vita privata della vittima, proprio grazie alle notizie divulgate dai mass media e ciò può innescare un meccanismo morboso, che alimenta il desiderio di introdursi nella sfera intima e personale del personaggio pubblico>>8.

Un altro fattore scatenante legato alle moderne dinamiche relazionali attiene all’utilizzo dei mezzi di comunicazione, a partire dal telefono e dalle e-mail, <<ovvero le chat-room e le chat-line, poiché questi creano un falso senso di intimità, il quale è spesso equivocato dal molestatore>> ; <<le caratteristiche intrinseche all’intermediazione elettronica propria della rete –spersonalizzazione della condotta, facilità e rapidità del contatto, garanzia di anonimato e aspettativa di immunità – sembrano aver fortemente incentivato le molestie virtuali, slatentizzando in molti soggetti pulsioni che probabilmente, in contesti tradizionali, non sarebbero mai emerse>>9.

Lo stalking può essere considerato, allora, come una patologia della relazione e della comunicazione sotto due aspetti: malinteso originario sul significato della

relazione (ad es. la convinzione delirante di uno sconosciuto di essere amato dalla

vittima); malinteso sui limiti della relazione (ad es. l’ex partner che non accetta la rottura)10.

Capiamo bene che siamo di fronte a un comportamento interpersonale: non c’è

stalking se non in presenza di un soggetto che agisce il comportamento e una

vittima di tale comportamento; non si ha dunque stalking al di fuori di un contesto relazionale, qualsiasi sia il tipo di relazione di cui stiamo parlando (non può essere definito “stalker” in senso stretto colui che pedini qualcuno senza mai entrare in contatto con quest’ultimo). Inoltre, secondo importante aspetto, la condotta dello

8 P.M

ARTUCCI-R.CORSA, Le condotte di stalking, cit., 136.

9

Così P.MARTUCCI-R.CORSA, Le condotte di stalking, cit., 138.

(10)

10

stalker deve causare una reazione nella vittima, e questa reazione deve essere

disturbante. Appare preferibile la parola “disturbante” poiché non sempre un comportamento di stalking genera paura nella vittima. Pensiamo, per esempio, ad una donna che attui dei comportamenti persecutori nei confronti di un uomo; quest’ultimo potrebbe non provare alcuna reale paura a causa della differenza di genere, tuttavia il comportamento di stalking potrebbe essere altamente disturbante e stressante per la vittima.

Possiamo quindi tracciare una prima definizione di stalking, in termini di condotta

interpersonale che viene percepita come disturbante dalla vittima11.

Questa definizione appare troppo ampia e comprenderebbe anche fenomeni che non ricadono nella fattispecie. Pensiamo, ad esempio, alle molestie sessuali, al mobbing e ad altre situazioni analoghe che contemplano, similmente allo stalking, comportamenti interpersonali disturbanti. Dobbiamo quindi trovare ulteriori caratteristiche che siano specifiche del fenomeno in esame.

Una di queste caratteristiche è la durata: lo stalking non si risolve mai in una singola condotta, altrimenti non possiamo definirlo come tale. La legislazione americana ha risolto questo problema definendo stalking “il comportamento molesto ripetuto almeno due volte”; alcuni autori hanno supposto una soglia superiore, ad esempio almeno dieci volte12, o una finestra temporale, ad esempio almeno due settimane; tuttavia si pone il problema della arbitrarietà della soglia stabilita: chi decide quante volte si possono mandare un mazzo di fiori a qualcuno, e con quale frequenza, prima di essere definito stalker?

Una soluzione empirica potrebbe consistere nello scoprire quanti comportamenti di stalking siano mediamente necessari prima che la vittima li percepisca come traumatici e si abbia quindi danno psicologico. Inoltre, sarebbe necessario discriminare tra i vari tipi di comportamento: appare lapalissiano che un episodio di molestia per via elettronica possa essere meno traumatizzante di un episodio di pedinamento.

11 V. CARRETTI-S. CIULLA-A. SCHMMENTI, Stalking: definizione del costrutto, aspetti

fenomenologici, comportamenti associati. Giornale Italiano Psicopatologia 2011;17:05-12

12 P.E.M

(11)

11 Allo stato attuale, nessuna ricerca ha mai preso in considerazione questa discriminazione, perché l’attenzione è stata sempre volta a capire “quante volte” o “per quanto tempo” avviene l’atto, a prescindere dal comportamento agito.

La definizione di stalking diventa quindi più specifica: una condotta

interpersonale che è ripetuta più volte nel tempo e che viene percepita come

disturbante dalla vittima13.

Pur essendo valida questa definizione per diverse condizioni (ad esempio un abuso fisico o psicologico protratto nel tempo), è comunque necessario individuare altre caratteristiche peculiari del fenomeno, al fine di rendere la disposizione scevra da ambiguità, ad esempio prendendo in considerazione il fatto che la vittima deve essere un soggetto specifico; non viene considerato come

stalking un comportamento disturbante rivolto indistintamente a più individui, ci

deve essere una predilezione dello stalker per una persona ben definita (solo raramente lo stalking implica più di un bersaglio nello stesso lasso di tempo), e quindi deve esserci anche una selezione della vittima.

Questo ci porta a prendere in considerazione le motivazioni dello stalking: sembra che tale condotta sia volta principalmente al controllo del comportamento della vittima14 - lo stalking viene messo in atto per indurre la vittima a fare qualcosa (di solito iniziare o ristabilire una relazione, ma non solo) o per indurre una reazione di paura, come forma di vendetta.

La nostra definizione di stalking diventa ancora più stringente: una condotta

interpersonale rivolta a un soggetto specifico, che presenta finalità relazionali, che è ripetuta più volte nel tempo e che viene percepita come fonte di disturbo da

parte della vittima15.

Come sottolineato in precedenza, i comportamenti dello stalker sono finalizzati ad ottenere una reazione da parte della vittima.

13 V. CARRETTI-S. CIULLA-A. SCHMMENTI, Stalking: definizione del costrutto, aspetti

fenomenologici, comportamenti associati. Giornale Italiano Psicopatologia 2011;17:05-12

14 E.F

INCH, the criminalization of stalking: constructing the problem and evaluating the solution. London,UK: Cavendish 2001.

15

V. CARRETTI-S. CIULLA-A. SCHMMENTI, Stalking: definizione del costrutto, aspetti fenomenologici, comportamenti associati. Giornale Italiano Psicopatologia 2011;17:05-12

(12)

12 Ciò avviene in genere attraverso due modalità relazionali: la minaccia e/o la molestia (è infatti possibile l’uso di entrambe queste strategie di controllo sulla vittima), in tutte le loro manifestazioni.

Gli stalker sanno essere particolarmente creativi nel trovare sempre nuove maniere per molestare o minacciare le loro vittime; infatti, una delle caratteristiche più peculiari del fenomeno in esame è l’immensa varietà di comportamenti che lo contraddistinguono.

Integrano infine la fattispecie anche episodi di breve durata ma particolarmente intensi (ad esempio una persona appena conosciuta che passa tutta la notte a fissare la nostra casa dalla strada).

Alla luce di tutte queste considerazioni, possiamo proporre una definizione sufficientemente specifica dello stalking: una condotta interpersonale di minaccia

o molestia rivolta ad un soggetto specifico, che presenta finalità relazionali, che è ripetuta più volte nel tempo o è caratterizzata da una particolare intensità, e che

viene percepita come fonte di disturbo da parte della vittima16.

1.1. Le fasi dello stalking.

Lo stalking si articola in quattro fasi:

• Relazione conflittuale;

Azioni persecutorie e continuative (stalking);

• Conseguenze psico-fisiche per la vittima;

• Scontro finale.

La prima fase sarebbe quella che sta alla base dell’attività criminale ed è quella in cui si sviluppa una relazione emotiva conflittuale derivante o da una relazione precedentemente esistente ma interrotta, oppure da una relazione fortemente voluta dallo stalker ma non concessa dalla vittima.

16

V.CARRETTI-S.CIULLA-A.SCHMMENTI, Stalking: definizione del costrutto, aspetti fenomenologici, comportamenti associati. Giornale Italiano Psicopatologia 2011;17:05-12

(13)

13 La seconda fase è quella in cui si sviluppa un senso di frustrazione nell’agente, dovuto al rifiuto o all’inarrivabilità della vittima; l’impossibilità di realizzare il proprio piano scatena nel soggetto agente come una senso di sconfitta dal quale sente la necessità di riscattarsi, maturando spesso desideri di vendetta o di giustizia. Quando questo insieme di emozioni scoppia, il molestatore passa dalle intenzioni ai fatti.

Nell’ampia gamma della fenomenologia dello stalking rientrano le seguenti tipologie di comportamento:

− Iperintimità - tentativo di comunicare o mettersi in contatto con la vittima per esprimere affetto , per costruire o consolidare un rapporto;

− Pedinamento/sorveglianza - comprende tutta una serie di attività volte a mantenere il controllo della vittima o ad acquisire informazioni su di essa, sia in modo palese che celato;

− Invasioni - comprendono sia le invasioni fisiche delle proprietà della vittima (ad es. introdursi nella sua abitazione o nel suo veicolo) che i furti di beni o informazioni (qui intese in senso fisico, ad es. cartelle mediche o diari), compresi quelli attuati tramite mezzi elettronici (ad es. l’utilizzo di programmi che permettono di monitorare le attività della vittima su internet o di introdursi nella sua posta elettronica);

− Pedinamento e intrusione svolte da terzi - utilizzati per raccogliere informazioni o per mantenere un contatto con la vittima;

− Coercizioni e minacce - comprendono le condotte che mettono a repentaglio il benessere economico, sociale e professionale della vittima o di una persona ad essa legata, ma anche le minacce generiche e le minacce di suicidio da parte dello stalker, il tutto finalizzato al controllo della vittima, oppure utilizzato come mezzo di soddisfazione di una esigenza di vendetta;

− Aggressioni - rivolte alla vittima, alle sue proprietà oppure ad oggetti o persone cari alla vittima.

Le intrusioni e i furti sono realizzati per appropriarsi di oggetti della vittima, per vendetta, per sentirsi vicini alla vittima, per raccogliere informazioni.

(14)

14 In base ad una classificazione più semplice, si distingue tra comunicazioni indesiderate (telefonate, lettere, fax, e-mail, biglietti o graffiti), contatti indesiderati e comportamenti associati17.

I contatti indesiderati si realizzano attraverso approcci diretti e indesiderati (55%), pedinamenti della vittima (68%) e la sorveglianza; gli stalker possono monitorare e avvicinare la vittima quando vogliono, sapendo dove trovarla.

I comportamenti associati si realizzano attraverso tutta una serie di attività tramite le quali lo stalker e la vittima non entrano in contatto, ma ugualmente l’agente riesce a far sentire la propria vicinanza al destinatario delle proprie azioni (invio di doni, richieste o annullamento di richieste di beni e servizi, ecc.). Rientrano in tale categoria anche il blocco della carta di credito della vittima con una denuncia di smarrimento o di furto, o la disdetta dei servizi essenziali (come la fornitura di energia elettrica)18.

Generalmente il mezzo più usato è il telefono, poiché permette una forma di contatto senza il confronto fisico con la vittima, annullando qualunque forma di inibizione. Possono essere utilizzati anche fax, e-mail e lettere che comportano sentimenti di ansia e vulnerabilità. Il contenuto è dei più vari, spaziando dalle dichiarazioni d’amore fino alla minaccia.

Esiste anche il cyberstlking, che altro non è che lo stalking on line. Il termine denota l’uso della tecnologia, in particolare internet, per molestare la vittima. I

cyberstalker usano e-mail, chat rooms e siti web; possono addirittura monitorare

la vittima con il montaggio di una telecamera collegata al computer. Ultimamente, attraverso l’utilizzo della tecnologia GPS lo stalker riesce anche a monitorare gli spostamenti della propria vittima.

I comportamenti possono essere i più variegati, e molto spesso si tratta di condotte in sé lecite (dalla telefonata, all’e-mail, all’invio di regali); il manifestarsi di una condotta in sé illecita, come la violazione di domicilio, la minaccia, il danneggiamento, è il primo grave sintomo della gravità del comportamento

17

Modena Group on Stalking dell’Università di Modena, in www.stalking.medlegmo.unimo.it.

18 A.M.M

(15)

15 complessivo d’intrusività relazionale. Dalle ricerche emerge che in molti casi (fino al 60 %) la fattispecie si realizza attraverso minacce.

Avuto riguardo alle condotte minacciose o violente, si distinguono due modelli di

stalking: “stalking mite” e “stalking duro” (si parla anche di stalking molesto e stlaking violento). Nel primo caso la condotta del molestatore si limita a tentare di

comunicare o di entrare in contatto con la vittima (contro la sua volontà) attraverso telefonate, lettere, pedinamenti, invio di regali. Nella seconda categoria rientrano insulti, minacce violente, aggressioni fisiche o molestie sessuali19. La terza fase, cioè quella delle conseguenze per la vittima, si realizza attraverso la manifestazione di forme di disagio psicosomatico nella vittima stessa, che possono essere le più disparate come l’insonnia, l’ansia, la perdita d’appetito o bulimia nervosa e molte altre fino ad arrivare alla perdita dell’equilibrio esistenziale.

Le conseguenze possono essere molto gravi, in quanto le condotte persecutorie comportano un cambiamento nello stile di vita della vittima, con conseguenti restrizioni dell’attività sociale e dell’impegno lavorativo, o comunque una forte compromissione del rendimento lavorativo causata dallo stress; addirittura a volte la vittima lascia il lavoro o si trasferisce per sfuggire al proprio molestatore. In essa aumenta il livello di ansia e la sensazione di pericolo, sopravviene un senso di sfiducia nell’ambiente esterno, con la possibilità che tutto questo porti ad isolamento, depressione, consumo di alcool e droga, fino ad arrivare a tentativi di suicidio.

La capacità e celerità di recupero da questi sintomi è inversamente proporzionale alla durata della persecuzione; se lo stalking prosegue ed aumenta di intensità, anche i sintomi tenderanno a cronicizzarsi e a portare a vere e proprie patologie20. L’ultima fase, quella dello scontro finale, si può realizzare attraverso una conclusione tragica, caratterizzata o da uno stalker che, sempre più animato da sentimenti di frustrazione e di rivalsa, intensifica il contenuto e le modalità del

19

A.M.MAUGERI, Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica, p.19.

20 Così H.E

(16)

16 proprio comportamento, o da una reazione esasperata della vittima. Fortunatamente questo epilogo si verifica di rado: il più delle volte la quarta fase è caratterizzata da una denuncia penale o da una controversia giudiziaria.

Come già è stato evidenziato, esiste una tendenza a non denunciare le molestie subite dalla vittima, sia perché questa teme di provocare il proprio stalker e di ritrovarsi in una situazione di più grave pericolo, sia perché è pervasa da un senso di colpa per il comportamento dello stalker stesso.

Le vittime si dolgono del fatto che le forze dell’ordine, una volta allarmate, possano fare ben poco per aiutarli. Vi è inoltre una sensazione generale di necessità di una maggiore specializzazione delle forze dell’ordine in materia, per permettere una presa in carico più efficiente e penetrante della questione, che meglio si adatti al caso specifico.

2. Identikit dello stalker.

I primi studi sul fenomeno in esame si concentravano quasi esclusivamente su quei casi dai quali emergevano disturbi psicologici dell’agente, privilegiando quindi una lettura in chiave psicopatologica della fattispecie; questo modo di analisi del fenomeno, che tende ad etichettare come malato il soggetto agente, è stato in seguito criticato, o comunque sia è stato notato come questa non possa essere l’unica chiave di lettura.

L ‘identificazione dell’autore con il malato è sicuramente caldeggiata dai

mass-media che, al fine di vendere la notizia, cercano di esasperarla e spettacolarizzarla;

probabilmente l’immagine dello stalker malato di mente rende la notizia più inquietante.

Inoltre i mezzi di comunicazione di massa assecondano la necessità della società di identificare il delinquente con il diverso poiché ciò rassicura la collettività che sente il bisogno di stigmatizzare appunto colui che delinque con l’anomalo, con colui che diverge dalla normalità, piuttosto che riconoscere ed ammettere le corresponsabilità della società nella genesi del crimine, e che comunque sarebbe

(17)

17 spaventata dalla consapevolezza della normalità degli autori di stalking; consapevolezza che avrebbe come conseguenza il far sentire tutti più minacciati e il far percepire a tutti il rischio di varcare il confine tra lecito ed illecito.

Gli studi più recenti cercano di cogliere la portata del fenomeno e rilevano che solo una piccola parte di stalker sono qualificabili come malati di mente. Si riconosce che lo stalker presenta spesso un background (personale, logico, familiare, clinico) problematico, individuato in un disturbo della personalità narcisistica o borderline21.

Le ricerche dimostrano che gli stalker hanno un livello socio-economico più alto rispetto agli altri criminali, che spesso si tratta di ex mariti (in circa la metà dei casi), e che non sempre agiscono da soli.

I soggetti agenti possono essere classificati in varia guisa.

In chiave psicopatologica, gli stalker sono classificati in erotomani, amanti ossessivi e semplici ossessivi.

Nel primo gruppo rientrano coloro che come conseguenza di un disturbo delirante credono di essere amati dai soggetti perseguitati, anche se non hanno mai avuto una relazione con la vittima che appartiene prevalentemente al mondo dello spettacolo.

Tra gli amanti ossessivi rientrano coloro che sono affetti dall’idea di essere amati dalle vittime e i cui deliri sono manifestazione secondaria di una più ampia patologia psicotica (schizofrenia o bipolarismo), piuttosto che una sindrome delirante pura e primaria, ma anche coloro che mostrano un’intensa infatuazione e non ritengono che il loro amore sia corrisposto. Fanno parte di questa categoria prevalentemente gli uomini. Entrambe le categorie si rivolgono spesso a personaggi dello spettacolo e non hanno avuto rapporti con la vittima.

21

M.ARAMINI, Lo stalking: aspetti psicologici e fenomenologici, in G.GULLOTTA-S. PEZZATI (a cura di), Sessualità diritto e processo, 2002, 510.

(18)

18 Nell’ultima categoria rientrano soggetti che hanno avuto rapporti con la vittima,

ex partner, vicini di casa, semplici conoscenti, colleghi di lavoro e persone

conosciute in ambito professionale; vi appartengono sia uomini che donne22. Un’altra modalità di classificazione è in base al tipo di rapporto che l’attore ha con la vittima, distinguendo tra ex partner, conoscenti, sconosciuti23.

Nella prima categoria rientrano coloro che vogliono controllare la vittima anche dopo la separazione, vogliono recuperare o ristabilire il rapporto, o che vogliono vendicarsi. Questa è la categoria più numerosa, come già esaminato. Nei casi di ex

partner già violenti durante il rapporto, è alto il rischio che essi diventino

nuovamente violenti.

Nella seconda categoria rientrano quei soggetti che già conoscono la vittima e vogliono raggiungere una certa intimità con questa. Si parte da un rapporto di conoscenza inizialmente accettato dalla vittima e che in seguito degenera in atti persecutori volti ad esercitare un controllo.

La terza categoria ricomprende quegli attori che non hanno mai avuto alcun tipo di rapporto con la vittima. In tale categoria rientrano spesso soggetti affetti da problemi psichici. In tale settore risulta più alta la percentuale di donne.

Vi è, poi, un’ulteriore classificazione che, secondo una condivisa analisi, suddivide gli stalker in:

• Molestatori rifiutati – Soggetti che alla fine di un rapporto non riescono ad accettare l’abbandono del partner o di altre figure significative. Tali attori pongono in essere una vera e propria “posta” con l’illusorio intento di ripristinare il rapporto interrotto e/o negato. Cercano, con una serie di strategie, di impedire l’allontanamento della vittima e di prolungare il rapporto nel tempo;

• Molestatore “rancoroso” – Soggetto che, non di rado, presenta disturbi della personalità paranoide. Egli mette in atto contro la vittima molestie

22

A.M.MAUGERI, Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica, p.26.

23 A.M.M

(19)

19 per vendicarsi di un torto che ritiene di aver subito. Lo stalker, quindi, si rappresenta le molestie come idea di difesa o come una giusta rivalsa poiché si ritiene danneggiato;

• Molestatore “predatore” – Soggetto che si caratterizza tout-court come pedinatore-inseguitore della vittima, verso la quale dirige l’attacco, che il più delle volte viene rappresentato da una violenza sessuale. E’ il classico “molestatore sessuale” che individua l’oggetto del desiderio nella vittima (non necessariamente conosciuta);

Stalker “inadeguato” o “incompetente” o diversamente detto

“conquistatore maldestro” – Corteggiatore fallito in cerca di partner. Si differenzia dal molestatore predatore in quanto risulta praticamente innocuo poiché, nei fatti, di solito è un soggetto che desiste facilmente e cambia continuamente bersaglio. E’ una persona che risulta chiaramente incapace di stringere un rapporto di qualsiasi tipo con l’altro sesso che si ritrova, suo malgrado, vittima, mentre egli attore inadeguato, nell’incertezza e incapacità, finisce, in maniera per lo più involontaria, per assumere il ruolo di molestatore;

• Molestatori “in cerca di intimità” – Soggetti che, nel loro fantasticare, in preda ad una vera e propria erotomania, aggrediscono indifferentemente vittime sconosciute o personaggi celebri di cui si sono innamorati, con i quali si convincono di poter instaurare una relazione. Le loro molestie tendono ad essere più lunghe nel tempo. L’atto dello stalking è il modo più facile per combattere la solitudine24.

Nelle dinamiche dello stalking del molestatore “rifiutato” e del “rancoroso” la gelosia e la vendetta si rappresentano chiaramente come sentimenti che in prevalenza le determinano, ovvero come veri e propri stati d’animo che avviluppano l’attore fino all’atto deviante.

Infine, il fenomeno dello stalking è stato riscontrato anche tra i giovanissimi, bambini e adolescenti, assumendo delle particolari connotazioni; è stato inizialmente non preso in considerazione e sottovalutato in quanto ritenuto

24

IURE PROPRIO, Stalking: aspetti sociali e criminologici, http://www.iureproprio.org/it/archives/1697.

(20)

20 inoffensivo, o comunque perché gli studiosi non volevano considerare patologici certi atteggiamenti frequenti e normali tra questi soggetti, come ad esempio la “cotta”. Tuttavia studi in materia hanno fatto emergere la pericolosità e gravità del fenomeno, che può provocare conseguenze devastanti tra le giovani vittime25. La presenza del fenomeno anche tra i più giovani è dovuta principalmente all’abbassarsi dell’età in cui i giovani hanno le prime relazioni e soprattutto i primi rapporti sessuali, facendo si che un’esperienza negativa o un’infatuazione non ricambiata possa degenerare in azioni tipiche della fattispecie in esame. Le conseguenze di tali avvenimenti subiti nell’infanzia o nell’adolescenza possono essere devastanti, perché le paure, lo stress e i traumi possono inficiare anche il loro sviluppo emozionale, la loro capacità di rapportarsi con gli altri.

Tendenzialmente, nello stalking giovanile, si utilizzano mezzi più diretti di quelli utilizzati dagli adulti, e spesso lo stalker non agisce da solo ma insieme ad altri compagni. Si rivela, da ultimo, che il fenomeno tra i più giovani è spesso una prosecuzione in ambito domestico e sociale del bullyng esercitato a scuola.

3. La vittima.

L’importanza di un’analisi vittimologica della fattispecie discende innanzitutto da una constatazione di fondo: lo stalking è un fenomeno definito principalmente dalla vittima. Quest’ultima svolge un ruolo principale nella definizione e comprensione di questo reato, in quanto spetta ad essa il compito di delineare il significato da attribuire alle condotte del molestatore: se ricevere un mazzo di fiori o frequenti messaggi d’amore non è considerato, in linea generale, come un evento sgradito o dannoso, dal momento in cui queste azioni sono eseguite dallo

stalker con insistenza, anche a fronte di un secco rifiuto da parte del destinatario,

ecco che la paura e il turbamento che ne derivano possono portare a considerare questi gesti come integranti la fattispecie di reato.

25 P.E.M

(21)

21 Ecco che emerge la rilevanza da attribuire all’elemento soggettivo nella percezione delle condotte del molestatore. La linea di confine tra il disdicevole e ciò che è considerato reato è influenzata da elementi quali il carattere, la tolleranza e la reattività della vittima26.

Una classificazione delle vittime, così come è stata proposta nel 2000 da Mullen, Pathé e Purcell e che usa come elementi di discrimine il rapporto stalker/vittima prima delle molestie, il tipo di molestatore e il contesto in cui ha avuto inizio la campagna di atti persecutori prevede la distinzione tra vittime primarie (o dirette) e vittime secondarie (o indirette).

Tra le cosiddette vittime primarie, che sono l’oggetto primario ed originale dall’attività dello stalking, vi possono rientrare una vasta gamma di persone, che si differenziano tra loro in relazione al rapporto che intercorre o è intercorso con l’agente.

Accade di frequente che dette vittime siano gli ex partner, ovvero coloro che hanno avuto un legame di tipo sentimentale o comunque intimo con la vittima. In tali casi le molestie hanno inizio soltanto al momento in cui la vittima decide di interrompere unilateralmente il rapporto; non è un caso che siano più frequenti vittime donne, stando ciò a dimostrare quanto gli uomini male accettino la fine di una relazione.

Il fatto che tra i due soggetti sia esistito un legame affettivo complica la situazione, in quanto la vittima non riesce ad esprimere in modo netto e chiaro il rifiuto verso le attenzioni dello stalker. Tale incapacità deriva sia dal senso di colpa per la chiusura del rapporto, sia dal senso di responsabilità nel caso in cui i due soggetti abbiano figli in comune.

Tra le vittime primarie rientrano gli amici e le conoscenze occasionali; molto spesso le vittime di questa categoria sono di sesso maschile. Il fatto scatenante

26

P.CURCI-G.M. GALEAZZI-C. SECCHI, La sindrome delle molestie assillanti (stalking), Bollati Boringhieri, Torino 2003; G.M.GALEAZZI-P.CURCI, The tormenting harasser syndrome (stalking): a review, Giornale Italiano di Psicopatologia , 2001PinMARTUCCI-R.CORSA, “Le condotte di stalking. Aspetti vittimologici e analisi di due casi emblematici”, Rassegna Italiana di Criminologia, anno III – n. 1 – 2009, p. 133.

(22)

22 un’attività persecutoria con vittime di questo genere può essere dei più vari, come per esempio la fine di un rapporto di amicizia oppure una lite tra vicini. Caratteristica di tale campagna di atti persecutori è la brevità della durata.

Potenziali vittime dirette si ritrovano anche nel contesto professionale: esempio tipico è l’alunno che fraintende il comportamento dell’insegnante, oppure l’avvocato che rimane vittima del ‘bersagliamento’ da parte del cliente insoddisfatto. Inoltre, l’avvocato può essere oggetto di condotte persecutorie provenienti dalla controparte del proprio assistito, come si evince anche da una recente pronuncia della Corte di Cassazione27.

Nell’ambito lavorativo è possibile che stalker si rivelino sia il datore di lavoro, sia

il dipendente.

Fra le vittime primarie rientrano anche le personalità pubbliche ed i personaggi

famosi. In tale contesto è rilevante l’influenza dei mezzi di informazione, i quali

contribuiscono a creare un senso di vicinanza con il personaggio noto, laddove tutto ciò che lo riguarda viene messo in piazza tramite la televisione, la stampa, la radio e internet28.

Per vittime secondarie (o indirette) si intendono i terzi, quali amici, familiari, colleghi di lavoro, coinquilini della vittima: essi sono potenzialmente a rischio, poiché possono essere considerati dal molestatore come degli ostacoli che interferiscono nel rapporto esclusivo con la vittima29. Accade quindi che le persone vicine al soggetto che subisce le molestie diventino a loro volta bersaglio di aggressioni o intimidazioni.

Per quanto riguarda gli effetti dell’attività persecutoria sulla vittima, va subito sottolineato che colui/colei che subisce le molestie per un determinato periodo di tempo vive un’esperienza traumatizzante e fortemente lesiva della propria sfera intima e privata, subendo danni sia fisici che psichici.

27

Cass. pen., sez. V, 13 giugno 2014, n. 35690.

28

P. MARTUCCI-R. CORSA, “Le condotte di stalking. Aspetti vittimologici e analisi di due casi emblematici”, Rassegna Italiana di Criminologia, anno III – n. 1 – 2009, p. 135.

29 P. M

ARTUCCI-R. CORSA, “Le condotte di stalking. Aspetti vittimologici e analisi di due casi emblematici”, Rassegna Italiana di Criminologia, anno III – n. 1 – 2009, p. 135.

(23)

23 La vittima è come obbligata a modificare le proprie abitudini di vita: ecco che si riscontrano una riduzione se non una perdita totale del lavoro, l’aumento delle giornate perse per fare denunce, seguire cure e partecipare a gruppi o programmi di recupero e sostegno psicologico.

Sempre in ambito soprattutto lavorativo, si registra un calo della concentrazione che può portare al trasferimento in altra sede per sfuggire all’attività persecutoria. L’angoscia e la paura, come abbiamo già detto, spingono la vittima a ridurre le proprie attività sociali e, di conseguenza, le relazioni interpersonali subiscono una brusca battuta d’arresto.

Spesso decide di cambiare utenza telefonica o di utilizzare il cognome da nubile e i mutamenti possono riguardare addirittura le proprie sembianze fisiche, il cambiamento di città o di stato, portando ad un vero e proprio “stravolgimento” dello stile di vita.

Lo stalking produce cambiamenti non solo fisici e pratici, ma anche caratteriali: il fatto di sentirsi continuamente pedinati e di conseguenza in pericolo costante, comporta un innalzamento del livello di stress, con conseguente maggiore irritabilità, associata a timore, sospetto ed introversione. La vittima tende a ritirarsi in se stessa, sviluppando allo stesso tempo, una forte aggressività.

Alle vittime sovente viene diagnosticato un disturbo acuto da stress, più frequentemente un disturbo post-traumatico da stress, caratterizzato da insonnia, un perenne stato di ansia ed eretismo, da esagerate risposte di allarme e da ricordi ricorrenti ed intrusivi delle molestie (flashback)30.

Le persone colpite tendono ad adottare comportamenti estremi per allontanare il ricordo della grave molestia, quali l’abuso di alcool, sigarette e droghe; nei casi più seri il soggetto giunge, a sua volta, a manifestare reazioni psichiche violente, maturando idee e propositi omicidi o suicidi.

30

P. MARTUCCI-R. CORSA, “Le condotte di stalking. Aspetti vittimologici e analisi di due casi emblematici”, Rassegna Italiana di Criminologia, anno III – n. 1 – 2009, p. 136.

(24)

24 Lo stato d’ansia e di insicurezza porta la vittima ad evitare l’esposizione a fattori scatenanti esterni o psicologici che assomigliano all’evento traumatico o lo simbolizzano.

Un’ultima osservazione di massima: pur non potendosi sostenere che le donne sono le uniche vittime dello stalking, risultano senza dubbio percentualmente predominanti. Si nota quindi come l’appartenenza di genere, in tutti i contesti che caratterizzano le varie dinamiche della fattispecie, risulti un fattore di predisposizione a ricoprire il ruolo di vittima.

(25)

25

Capitolo II

LA REPRESSIONE DELLO STALKING NEI PRINCIPALI

ORDINAMENTI STRANIERI

SOMMARIO:1.Le difficoltà comuni ai vari legislatori.-2.Il modello nordamericano.-3.Lo stalking in Canada.-4. Le soluzioni adottate nell’ordinamento inglese.-4.1.La disciplina in Scozia.-5.La “Anti-Stalking Gesetz” dell’ordinamento austriaco.-6.La normativa contro lo stalking in Germania.

1. Le difficoltà comuni ai vari legislatori.

Essendo ormai sedimentata la consapevolezza della gravità ed insidiosità dello

stalking, le maggiori insidie, per tutti i legislatori, provengono dalla difficile

tipizzazione del fenomeno in esame in una formula legislativa che riesca contemporaneamente ad essere conforme al principio di tassatività e a comprendere tutte le possibili tipologie di comportamento in cui esso si manifesta. <<Gli atti che costituiscono lo stalking sono comportamenti solitamente accettati socialmente e considerati normali, ma che nel caso dello stalking si caratterizzano per invadenza e persistenza nel tempo, causando effetti psicologici sulla vittima e rischio di violenza associato>>31; <<se non ogni attenzione indesiderata va interpretata quale atto di stalking e neanche ogni atto persecutorio o molesto, ne consegue che risulta estremamente difficile individuare il momento in cui è possibile identificare il fenomeno come tale>>32.

La difficoltà di tipizzazione del fenomeno emerge in maniera chiara dalle diversità delle legislazioni introdotte in materia sia nei paesi di civil law sia nei paesi di

31

G.BENEDETTO-M. ZAMPI-M.RICCI MESSORI-M.CINGOLANI, Stalking: aspetti giuridici e medico-legali, cit., 134, che citano R.M.EMERSON-K.O.FERRIS-C.B.GARDNER, On being Stalked, soc. problems, 45, 289, 1998.

32

G.BENEDETTO-M. ZAMPI-M.RICCI MESSORI-M.CINGOLANI, Stalking: aspetti giuridici e medico-legali, cit., 134.

(26)

26

common law, che prevedono sanzioni variegate perché diversa è la soglia di

punibilità e il giudizio di disvalore espresso33.

Difficoltà si incontrano, sia a livello italiano che straniero, nello stabilire l’inizio della condotta punibile, nell’individuare il momento in cui inizia l’attività di

stalking; difficoltà che si presenta soprattutto quando si tratta di casi che

avvengono a conclusione di un rapporto di coppia, casi che in realtà sono molto frequenti.

In dottrina si è abbastanza concordi nel ritenere che si debba trattare di condotte ripetute, che possono anche essere differenti tra loro. In sede legislativa si tende a richiedere, infatti, la reiterazione dei comportamenti invadenti, anche se ci si accontenta di un solo episodio o due soli episodi affidando il compito di selezionare le condotte punibili al carattere minaccioso, implicito od esplicito, dei comportamenti, o al timore per la propria e altrui incolumità in una persona di normale raziocinio, o al necessario accertamento dell’elemento soggettivo, il dolo34.

La descrizione del tipo di comportamenti è complicata, potendo comprendere sia quelli leciti e “lievi”, come ad esempio l’invio di doni, sia quelli già penalmente rilevanti come ad esempio le minacce (art. 612 c.p.). Tutti i legislatori cercano di ovviare a questo problema o con l’utilizzo di clausole generali, o descrivendo puntualmente i comportamenti.

Ultimo elemento, di più difficile inquadramento, è il disagio esistenziale che deve essere provocato nella vittima; tale elemento dovrebbe consistere in uno stato di sofferenza soggettiva, generalmente crescente in maniera proporzionale all’escalation che caratterizza di solito lo stalking. La difficile contestualizzazione di tale elemento è data sia dalla differente percezione personale della vittima, sia dal contesto culturale di appartenenza.

33

A.M.MAUGERI, Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica, p. 52.

34 A.M.M

(27)

27

2. Il modello nordamericano.

Dobbiamo innanzitutto ricordarci che la prima fattispecie di stalking è stata inserita in California con il § 646.9 del Californian Penal Code nel 1990; nel 1992 il Congresso degli Stati Uniti ha introdotto, attraverso il National Institute of

justice (U.S. Department of Justice) un modello di codice anti-stalking – Model Anti-Stlking Code for the States – applicabile alla legislazione dei diversi Stati,

con lo scopo di realizzare una maggiore uniformità nelle definizioni legai della fattispecie in esame ;recentemente il National Center for Victims of Crime ha elaborato <<The Model Anti-Stalking Code Revisited: Responding to the New

Realities of Stalking>> per fornire consulenza a quegli stati che stanno lavorando

per modificare le legislazioni in materia, suggerendo delle riforme al Model

Anti-Stalking Code. In tale modello anti-stalking si richiede: 1) che la condotta

continuativa sia volta a seguire e/o minacciare; 2) che la reiterazione avvenga per almeno due volte; 3)che l’azione sia diretta verso la persona o i membri della sua famiglia; 4) che sussista la consapevolezza della capacità di incutere timore35. Dal 1992 è stata introdotta una specifica legislazione antistalking in 25 stati. Nel 1996 il presidente Clinton, con l’Interstate Stalking Act, ha reso lo stalking un crimine federale, ponendo chi attraversa i confini dello stato per realizzare detto crimine. Lo Statuto Federale è stato emendato più volte, sia per includere le comunicazione elettronica, sia per sanzionare le ipotesi di utilizzo del sistema GPS come mezzo per sorvegliare la vittima. Nel novembre del 2000, lo statuto federale è stato incorporato nel Violence Against Woman Act contro tutte le forme di violenza contro donne e bambini, inclusa la violenza domestica, sessuale e lo

stalking; il 5 gennaio 2006 è entrato in vigore, con la presidenza di George W.

Bush, il Violence Against Woman Act and Department of Justice Reauthorization

Act of 2005, che ha notevolmente esteso il potere del governo federale di

perseguire lo stalking36.

Anche se sono presenti diverse definizioni della condotta criminosa a livello statale, la maggior parte intende lo stalking come il comportamento di chi in modo

35

A.M.MAUGERI, Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica, p. 54.

36 A.M.M

(28)

28 intenzionale, malevolo e persistente segue o molesta un’altra persona37; alcuni stati richiedono anche la presenza di una “minaccia credibile”, ossia una minaccia di violenza che sia verosimile. Altri statuti pretendono che sia stato provocato un “substantial emotional distress”; in altri si pretende che la condotta preoccupi, infastidisca o molesti seriamente, provocando una considerevole sofferenza emotiva.

Mentre in alcuni stati le tipologie di condotte sono descritte casisticamente, determinando una maggiore conformità al principio di precisione della disciplina in materia, ma causando lacune in considerazione del fatto che è tipica degli

stalker la tendenza ad escogitare condotte sempre nuove, in altri vengono

utilizzate clausole generali che permettono di comprendere tutte le possibili sfaccettature della condotta, pagando però dazio alla tassatività.

Viene, infatti, messa in discussione la costituzionalità di tali legislazioni in quanto, essendo eccessivamente ampia e vaga, non consentirebbe al cittadino di sapere prima quale sia il comportamento incriminato.

È stata presa in esame anche la costituzionalità di quelle normative che risultano essere più precise grazie all’adozione della tecnica casistica, contestando il fatto che la legge ricomprende nella stessa fattispecie condotte il cui disvalore è estremamente diverso.

In molte leggi statali non, inoltre, non si specifica quante condotte siano necessarie, si parla genericamente di “series of acts”, con la conseguenza che molte corti si accontentano di due, consentendo così di bloccare subito, con un intervento tempestivo, l’escalation della violenza, ma rischiando altresì di criminalizzare comportamenti inoffensivi intervenendo troppo presto. In ordinamenti nei quali ci si accontenta anche di un solo episodio (Canada) si corre il rischio di perseguire come stalking un semplice contatto indesiderato.

Le varie legislazioni si differenziano anche per ciò che riguarda la reazione della vittima. In molti ordinamenti, ed è il caso sia del Canada che degli Stati Uniti, si

37

P.E.MULLEN-M.PATHÉ-R. PURCELL, Stalkers and their victims, cit.; A.TISEO, La disciplina dello stalking, cit., 559 ss.

(29)

29 richiede che la condotta provochi paura per la propria incolumità o stress emotivo; in alcuni, poi, tale accertamento ha carattere soggettivo (verifica dell’attuale sofferenza della vittima), in altri ha carattere oggettivo (in base allo standard della “persona ragionevole”, come vale per il Canada), assicurando così che la punibilità non dipenda dalla emotività e sensibilità della vittima.

Anche dal punto di vista dell’elemento soggettivo si registrano diversità di impostazione, dal momento che alcuni statuti richiedono che lo stalker agisca

intentionally, willfully o maliciously, altri si accontentano che lo stalker agisca recklessly, knowingly o anche negligently; lo stesso statuto può prevedere

elementi soggettivi diversi per forme diverse di stalking38.

La richiesta dell’intention dello stalker di danneggiare o cagionare un danno fisico o mentale alla vittima, prevista in molte leggi statali dell’ordinamento nordamericano, crea dei problemi di carattere probatorio in quanto spesso lo

stalker non vuole molestare o danneggiare, ma piuttosto ristabilire una relazione

con la vittima39. Ecco che molte leggi statali nordamericane e australiane richiedono non la volontà di danneggiare o di provocare altri effetti, ma ritengono sussistente l’elemento soggettivo laddove una persona ragionevole sarebbe stata spaventata o danneggiata dalla condotta dello stalker.

La dottrina evidenzia come spesso le difficoltà probatorie abbiano come conseguenza la mancata condanna dello stalking o, comunque, come il caso non arrivi dinanzi ad una corte penale proprio per la difficoltà che incontrano i

persecutors nel fornire la prova di tale reato.

3. Lo stalking nell’ordinamento canadese.

Prima dell’introduzione della nuova fattispecie di criminal harassment in Canada lo stalking veniva perseguito con una o più delle seguenti fattispecie: intimidation;

38

D.J.KAPLEY-J.R. COOKE, Trends in Antistalking Legislation, cit., 144.

39 A.M.M

(30)

30

uttering threats; mischief; possession of device to obtain telecommunication

facility or service; trepassing “at night”; breach of recognizance.40

Lo stalking è stato inserito nel 1993 sul modello statunitense, per punire chi molesta qualcuno e si comporta in modo da far temere per la propria incolumità o per quella delle persone che le stanno vicine una persona sana di mente (sec. 264

Criminal Code); è prevista una pena detentiva sino a dieci anni.

Nel 1997 un intervento legislativo ha qualificato l’omicidio conseguente alle molestie come omicidio di primo grado, “a first degree murder offence”, indipendentemente dal fatto che fosse pianificato e deliberato, ed è stata introdotta una circostanza aggravante del criminal harassment nell’ipotesi in cui le molestie siano realizzate in violazione di un protective court order (art 264 (4) e (5). Dopo la riforma del 2002, che ha aumentato la pena fino a 10 anni, lo stalking rappresenta un “serious personal injury offence” ai fini dell’applicazione di un

recognizance order (sec. 810.2 Code).

La fattispecie, che viene definita come criminal harassment, tipizza il comportamento incriminato con una descrizione estremamente dettagliata del

modus operandi, richiedendo espressamente che la condotta sia eseguita con una

delle modalità descritte ed indicate.

Tali condotte, volontarie o con “recklessness”, devono indurre una persona a temere per la sicurezza propria o di qualcuno di sua conoscenza; la condotta si deve realizzare con una delle seguenti modalità: seguendo ripetutamente, da un posto all’altro , quella persona o i suoi conoscenti; comunicando ripetutamente, direttamente o indirettamente, con quella persona o con i suoi conoscenti; sorvegliando il luogo in cui quella persona o un suo conoscente risiede, lavora o si trova ad essere; mettendo in atto una condotta minacciosa di qualsiasi tipo diretta a quella persona o ai suoi familiari41.

La reiterazione è richiesta solo per le condotte consistenti nel seguire o comunicare, mentre è sufficiente un’unica minaccia o un’unica condotta di

40

A.M.MAUGERI, Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica, p. 60.

41 A.M.M

(31)

31 sorveglianza; rimangono delle perplessità dovute alla particolare gravità della sanzione (pena detentiva fino a dieci anni), nonché al fatto che il particolare disvalore dello stalking in relazione alla singola minaccia o alla singola molestia realizzata tramite sorveglianza è dovuto proprio alla reiterazione delle condotte. Sicuramente la tassativa descrizione delle modalità di condotta ha come conseguenza che tale fattispecie non riesce a comprendere tutte le possibili attività di molestia che lo stalker mette in atto, accadendo che l’autore di molestie non agisca sorvegliando, minacciando, comunicando o seguendo.

La sensazione è che la fattispecie non riesca a descrivere pienamente la tipologia empirico-criminologica stalking emersa nella realtà.

È un reato di evento, dato che è richiesto che la condotta provochi uno stato di paura in capo alla vittima.

La richiesta del carattere ragionevole della paura, in base a tutte le circostanze, comporta una valutazione dell’idoneità della condotta a suscitare paura per la propria o altrui incolumità in una persona ragionevole, piuttosto che un accertamento effettivo del timore, della paura in capo alla vittima. Un simile evento è talmente generico che rischierebbe di essere presunto come conseguenza di ogni condotta.

La fattispecie punisce non solo la condotta dolosa realizzata con la consapevolezza di molestare, ma anche quella realizzata con recklessness, ovverosia la rappresentazione del rischio che l’evento si realizzi, indipendentemente dall’elemento volitivo; si distingue dalla mera negligenza perché presuppone uno stato di consapevolezza del rischio.

Contro le condotte di stalking è possibile procedere anche con un peace bond, che rappresenta un court order con il quale si vieta di visitare, di entrare in contatto con i propri familiari, i propri figli, si intima di non portare armi42. Può essere richiesto se si ha ragione di temere che qualcuno, come un ex partner, vuole molestare la propria persona, i propri figli o la proprietà.

42

(32)

32 La giurisprudenza sottolinea come molti autori si presentano senza precedenti penali e con reputazione di buon padre di famiglia e membro della comunità.

4. Le soluzioni adottate nell’ordinamento inglese.

La prima cosa da sottolineare, analizzando la fattispecie nell’ordinamento inglese, è la mancanza di una vera e propria definizione di stalking dovuta al fatto che il legislatore si è reso conto della difficoltà di ricomprendere tutte le dinamiche e le modalità della condotta in un’unica formula.

Con il “Protection from Harassment Act” del 1997 sono state incriminate due forme di manifestazione dello stalking: le “Molestie” (harassment) e “provocare in qualcuno la paura di violenze” (putting people in fear of violence).nel primo caso è prevista la pena detentiva fino a sei mesi e/o la multa sino a 5000 pounds; la reiterazione della seconda modalità viene punita con pena detentiva sino a cinque anni e multa illimitata.

L’ordinamento inglese offriva una qualche forma di tutela, precedentemente al 1997, contro il fenomeno criminale in esame, soprattutto se si manifestava con comportamenti violenti, attraverso le fattispecie contro la violenza domestica o a tutela dell’ordine pubblico; lo stalking, invece, differisce in quanto si realizza attraverso “a cours of conduct” piuttosto che con un’unica condotta, i comportamenti hanno più natura passiva ( spiare, seguire) che attiva, la sofferenza inferta ha natura psicologica e non fisica. La tutela accordata con i suddetti istituti non risultava quindi sufficiente.

Ecco che con il Protection from harassment Act, introdotto nel 1997 e comunemente indicato come “The Stalking Law”, si comincia a sanzionare chi molesta (harrasses) reiteratamente una persona.

Sia in Inghilterra che in Galles si punisce con la reclusione sino a sei mesi chi, con dolo o recklessness, rechi a taluno molestie, anche con condotte verbali. La norma vieta di realizzare a course of conduct, precisando all’art. 7 che con questa espressione si fa riferimento ad una condotta tenuta almeno in due occasioni.

Riferimenti

Documenti correlati

Se l’evento dannoso è insito nello svolgimento della competizione, es., pugilato, occorre semplicemente indagare se vi sia stata osservanza o meno della regola di

con le condotte concretamente poste in essere (nel senso di escluderlo oppu- re no); b) se ansia e paura debbano costituire o meno dei veri e propri stati patologici,

“dinamici” contro i reati politici, terrorismo in testa, lo Stato non mette in campo solo le armi della repressione, che tendenzialmente sono peraltro confinate nell’ambi- to

Lo scopo dell’inserimento di questo nuovo istituto nel sistema dell’esecuzione penale va individuato, oltre che nella necessità di ampliare il quadro delle

Si osservava prima di tutto come il primo motivo fosse infondato in quanto, una volta osservato che il delitto di cui all’art. 612-bis c.p., contestato al capo 1) della rubrica, è

251 del 2005, o del termine di prescrizione prevista da quest'ultima disposizione legislativa, essendo i rispettivi termini prescrizionali identici (anni sette e mesi sei).

Nel caso in cui venga richiesta la sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, l’indagine volta ad accertare l’adeguatezza di

Il riferimento ad atti limitativi della libertà personale mi induce ad escludere che producano lo stesso effetto le misure cautelari reali (la cui esecuzione può avere rilevanza