LA RESPONSABILITA’ PENALE
Si delinea allorché viene commesso un fatto previsto dalla legge come reato, ovvero una azione o una omissione prevista dal codice penale o da altre leggi penali, con pene principali detentive (reclusione o arresto) o pecuniarie (multa o ammenda) ed eventualmente con pene accessorie
Art. 25, 2° comma Costituzione
“nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”
IL REATO
Dal punto di vista formale (o giuridico) il reato è quel fatto giuridico espressamente previsto dalla legge (principio di legalità) al quale l'ordinamento giuridico ricollega, come conseguenza, la sanzione
Art. 42 Codice penale
coscienza e volontà
dell’azione
RESPONSABILITA’ CIVILE
L’obbligo di sopportare le conseguenze stabilite dalla legge per un comportamento illecito che abbia cagionato ad altri un danno ingiusto
Articolo 1176 codice civile Diligenza nell'adempimento
• Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia . • Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti
all'esercizio di un'attività professionale la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata
RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE
Il mancato rispetto delle norme contenute nel Codice deontologico è punito con la irrogazione di sanzioni disciplinari
Avvertimento: diffida al colpevole di ricadere nella mancanza commessa;
Censura: dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa;
Sospensione dall’esercizio della professione (da 1 a 6 mesi);