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Deontologia Professionale e Segreto Professionale

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(1)

.

DEONTOLOGIA

PROFESSIONALE

DEONTOLOGIA

PROFESSIONALE

(2)

DEONTOLOGIA

PROFESSIONALE

• E’ l’insieme di norme, principi, direttive,

regole comportamentali alle quali è

necessario ispirarsi nell’esercizio di una

professione

(correttezza,

riservatezza,

colleganza, fiduciarietà, indipendenza, dignità,

non discriminazione, decoro, ecc.)

(3)

Moderna definizione della DEONTOLOGIA

Strumento di informazione e guida

permanente nell’esercizio professionale, diretto –

sin dalla preparazione universitaria – a realizzare

una nuova fisionomia di medico che:

• si esprima scientificamente al massimo livello di

efficienza possibile

• sia animato dal rispetto per i valori dell’uomo e

per le leggi che regolano la comunità.

(4)

Giuramento di Ippocrate (460 – 370 a.C.)

“…Consapevole dell’importanza e della solennità

dell’atto che compio e dell’impegno che assumo, giuro …

di osservare il segreto su tutto ciò che mi è confidato, che

vedo o che ho veduto, inteso o intuito nell’esercizio della

mia professione o in ragione del mio stato …”

Codice di Deontologia medica (16 dicembre 2006)

“ …il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò che

gli è confidato o di cui venga a conoscenza nell’esercizio

della professione …”

(5)

OBBLIGO DEL SEGRETO PROFESSIONALE

TRE FONDAMENTI

OBBLIGO DEL SEGRETO PROFESSIONALE

TRE FONDAMENTI

1) ETICO

Nasce dalla fiduciarietà dell’affidamento

2) DEONTOLOGICO

Art. 10 del Nuovo Codice di Deontologia

(6)

OBBLIGO DEL SEGRETO PROFESSIONALE

TRE FONDAMENTI

OBBLIGO DEL SEGRETO PROFESSIONALE

TRE FONDAMENTI

3) GIURIDICO

Costituzione : garantisce i diritti inviolabili

dell’uomo (art. 2)

Codice penale: prevede e punisce la violazione

del segreto professionale e del segreto d’ufficio

D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196

(Codice in materia

di protezione dei dati personali – T.U. in G.U. 29

luglio 2003, n. 174)

(7)

Mantenere il segreto è:

Mantenere il segreto è:

Moralmente giusto

Deontologicamente corretto

Giuridicamente imposto

(8)

Il

reato

è il

fatto illecito

al quale la Legge fa

corrispondere una

pena

(9)

I reati in base alla gravità

I reati in base alla gravità

(10)

I reati in base all’azione

I reati in base all’azione

(11)

I reati in base all’autore

I reati in base all’autore

(12)

I reati in base all’intenzionalità

“ Elemento psicologico del reato”

I reati in base all’intenzionalità

“ Elemento psicologico del reato”

DOLOSI

: secondo l’intenzione

COLPOSI

: contro l’intenzione

Preterintenzionali

: oltre l’intenzione

(13)

I reati in base all’evento

I reati in base all’evento

di DANNO

di PERICOLO

אַאַאַ

(14)

I reati in base alla durata

I reati in base alla durata

Istantanei

Abituali

Continuati

(15)

I reati in base alla perseguibilità

I reati in base alla perseguibilità

Perseguibili

Perseguibili

d’ufficio

a querela di parte

(16)

I reati in base alle eventuali circostanze

I reati in base alle eventuali circostanze

Semplici

Aggravati

Attenuati

(17)

I reati in base al bene giuridico

danneggiato

I reati in base al bene giuridico

danneggiato

• Contro la PERSONA

• Contro la LIBERTA’ INDIVIDUALE

• Contro la SALUTE PUBBLICA

• Contro l’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

• Contro la PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

• Contro l’ORDINE PUBBLICO

• Contro la MORALE PUBBLICA

• Ecc.

(18)

Art. 622 c.p.

(Rivelazione di segreto professionale)

Art. 622 c.p.

(Rivelazione di segreto professionale)

Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio

stato o ufficio, della propria professione od arte, di

un segreto,

lo rivela senza giusta causa, ovvero lo

impiega a proprio o altrui profitto, è punito - se

dal fatto può derivare nocumento - con la

reclusione fino a un anno e con la multa da € 30,00 a

516,00.

(19)

Art. 326 c.p.

(Rivelazione di segreti d’ufficio)

Art. 326 c.p.

(Rivelazione di segreti d’ufficio)

Il

pubblico ufficiale

o la

persona incaricata di un

pubblico servizio

che, violando i doveri inerenti

alle funzioni o al servizio o, comunque, abusando

della sua qualità, rivela notizie d’ufficio, le quali

debbano rimanere segrete, o ne agevola in

qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la

reclusione da sei mesi a tre anni. Se l’agevolazione

è soltanto colposa si applica la reclusione sino a un

anno.

(20)

GIUSTE CAUSE

(di rivelazione del segreto professionale)

GIUSTE CAUSE

(di rivelazione del segreto professionale)

IMPERATIVE

(21)

Giuste cause IMPERATIVE

Giuste cause IMPERATIVE

Imposizioni di legge che privilegiano

l’interesse della collettività rispetto a quello

del singolo ai fini della:

■ Tutela della salute pubblica

■ Prevenzione della criminalità

■ Prevenzione sociale, ecc.

(22)

Giuste cause IMPERATIVE

Giuste cause IMPERATIVE

Denunce sanitarie obbligatorie

Segnalazione all’Autorità Giudiziaria

(Referto, Denuncia di reato)

Certificazioni obbligatorie

Perizie e Consulenze Tecniche d’Ufficio

Visite di controllo

(23)

Giuste cause PERMISSIVE

Giuste cause PERMISSIVE

• Caso fortuito o di forza maggiore

(art. 45 c.p.)

• Consenso dell’avente diritto

(art. 50 c.p.)

• Legittima difesa

(art. 52 c.p.)

(24)

SITUAZIONI PARTICOLARI

SITUAZIONI PARTICOLARI

• Trasmissione del segreto

• Divulgazione a scopo scientifico

• Testimonianza

• Causa socialmente rilevante

(25)

Codice in materia di protezione dei dati

personali (D.Lgs. 30.6.2003, n. 196)

Codice in materia di protezione dei dati

personali (D.Lgs. 30.6.2003, n. 196)

Art. 76: Gli esercenti le professioni sanitarie…

trattano i dati personali idonei a rivelare lo stato

di salute:

a) Con il

consenso

dell’interessato (e anche senza

l’autorizzazione del Garante) se il trattamento

riguarda dati e operazioni indispensabili per

perseguire una

finalità di tutela della salute o

dell’incolumità fisica

dell’

interessato

;

(26)

Codice in materia di protezione dei dati

personali (D.Lgs. 30.6.2003, n. 196)

Codice in materia di protezione dei dati

personali (D.Lgs. 30.6.2003, n. 196)

b)

anche senza il consenso

(e

previa

autorizzazione

del

Garante

)

se

il

trattamento riguarda dati e operazioni

indispensabili per perseguire una finalità di

tutela della salute o dell’incolumità fisica di

(27)

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI

DATI PERSONALI

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI

DATI PERSONALI

E’ un organo collegiale costituito da quattro membri

eletti due dalla Camera dei Deputati e due dal

Senato della Repubblica tra esperti di riconosciuta

competenza

nell’ambito

del

Diritto

o

dell’informatica

(entrambe

debbono

essere

rappresentate). Essi eleggono tra loro un

Presidente il cui voto vale doppio in caso di parità.

Ogni settimana pubblica una newsletter contenente i

pareri e le interpretazioni della legge sul sito

http://www.garanteprivacy.it

(28)

Codice in materia di protezione dei dati

personali (D.Lgs. 30.6.2003, n. 196)

Codice in materia di protezione dei dati

personali (D.Lgs. 30.6.2003, n. 196)

DATI SENSIBILI

: le notizie che attengono alla

sfera più intima della persona (dati anagrafici,

dati relativi alla salute ed alla vita sessuale).

TRATTAMENTO

: qualunque operazione che

implica

la

raccolta,

l’elaborazione,

l’utilizzazione, la comunicazione e la

diffusione dei dati.

(29)

Codice in materia di protezione dei dati

personali (D.Lgs. 30.6.2003, n. 196)

Codice in materia di protezione dei dati

personali (D.Lgs. 30.6.2003, n. 196)

L’INTERESSATO DEVE ESSERE INFORMATO

• sullo scopo della raccolta dei dati

• sulle figure del titolare, del responsabile,

degli incaricati del trattamento

• sulle limitazioni del trattamento

• sui diritti a lui spettanti

(30)

Codice di Deontologia medica

Codice di Deontologia medica

Art. 10 (Segreto professionale): Il medico deve serbare il segreto su tutto ciò che gli è confidato e di cui venga a conoscenza nell’esercizio della professione.

La morte del paziente non esime il medico dall’obbligo del segreto. Il medico

deve informare i suoi collaboratori dell’obbligo del segreto professionale.

L’inosservanza del segreto medico costituisce mancanza grave quando possa

derivarne profitto proprio o altrui ovvero nocumento della persona assistita o di altri.

La rivelazione è ammessa ove motivata da una giusta causa, rappresentata

dall’adempimento di un obbligo previsto dalla legge ovvero da quanto previsto dai successivi art. 11 e 12.

Il medico non deve rendere al Giudice testimonianza su fatti e circostanze

inerenti il segreto professionale.

La cancellazione dall’albo non esime moralmente il medico dagli obblighi del presente articolo.

(31)

Codice di Deontologia medica

Codice di Deontologia medica

Art. 11 (Riservatezza dei dati personali): Il medico è tenuto al rispetto della riservatezza nel trattamento dei dati personali del paziente e particolarmente dei dati sensibili inerenti la salute e la vita sessuale.

Il medico acquisisce la titolarità del trattamento dei dati sensibili nei casi previsti dalla legge, previo consenso del paziente o di chi ne esercita la tutela.

Nelle pubblicazioni scientifiche di dati clinici o di osservazioni relative a

singole persone, il medico deve assicurare la non identificabilità delle

stesse.

Il consenso specifico del paziente vale per ogni ulteriore trattamento dei dati medesimi, ma solo nei limiti, nelle forme e con le deroghe stabilite dalla legge.

Il medico non può collaborare alla costituzione di banche dati sanitarie ove

non esistano garanzie di tutela della riservatezza, della sicurezza e della vita privata della persona.

(32)

Codice di Deontologia medica

Codice di Deontologia medica

Art. 12 (Trattamento dei dati sensibili): Al medico è consentito il

trattamento dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute del

paziente previa richiesta o autorizzazione da parte di quest’ultimo,

subordinatamente ad una preventiva informazione sulle conseguenze e sull’opportunità della rilevazione stessa.

Al medico è consentito il trattamento dei dati personali del paziente in assenza

del consenso dell’interessato solo ed esclusivamente quando sussistano le

specifiche ipotesi previste dalla legge ovvero quando vi sia la necessità di

salvaguardare la vita o la salute del paziente o di terzi nell’ipotesi in

cui il paziente medesimo non sia in grado di prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire e/o di intendere o di volere; in quest’ultima occasione, peraltro, sarà necessaria l’autorizzazione dell’eventuale legale rappresentante, laddove precedentemente nominato. Tale facoltà sussiste, nei modi e con le garanzie dell’art. 11, anche in caso di

diniego dell’interessato ove vi sia l’urgenza di salvaguardare la vita o la salute di terzi.

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