Evoluzione normativa della professione infermieristica
RDL 15 Agosto 1925, n°1832
Istituzione “Scuole-Convitto per le infermiere” e “Scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici”
• scuola diretta da un’infermiera diplomata avente il certificato AFD che si otteneva frequentando un anno in più dei due previsti (art. 9)
• l’insegnamento doveva essere impartito da medici, dalle direttrici e dalle caposala (art. 7) • la direttrice della scuola deve essere una caposala
• erano scuole per chi aveva soldi per mantenersi e pagare gli studi • formava figure che operavano a domicilio soprattutto con i pz tbc • potevano accedere solo infermiere diplomate
RD 21 Novembre 1929, n°2330
Regolamento per esecuzione del RDL 1832
• scopo, funzionamento e amministrazione scuole IP e ASV
• condizioni di ammissione – convitto obbligatorio – disciplina – corso preliminare • direttive per l’insegnamento (con metodo scientifico all’assistenza)
• ordinamento didattico: • età allieve: 18-35 anni • titolo: scuola media inferiore • periodo di prova di due mesi • corso biennale con discipline • + tirocinio che teoria
• esami: 2 sessioni - almeno 6/10 in ogni disciplina
• abbandono della scuola in caso di bocciatura 2 anni di seguito DM Interni 30 Settembre 1938
Approvazione programmi di insegnamento • programmi per corso preliminare
• indicato per ogni materia il numero minimo di ore e il dettaglio dei vari programmi • indicazioni per il tirocinio
Legge 19 Luglio 1940, n°1098
Disciplina delle professioni sanitarie ausiliarie
• istituzione corsi di specializzazione nei vari settori infermieristici • istituisce delle scuole convitto per le professione ausiliaria di V.I. • istituisce corso annuale di puericultrice
Legge 29 Ottobre 1954, n° 1046
Istituzione scuole per infermiere ed infermieri generici • durata: 1 anno
• requisiti: licenza elementare – 18 /30
Legge 29 Ottobre 1954, n°1049 Istituzione dei Collegi delle IP ASV e VI
• costituzione di 3 albi distinti
• organizzazione di sedi provinciali e della Federazione Nazionale dei Collegi IPASVVI • indicazioni per il tirocinio
Legge 3 Dicembre 1956, n° 1420
Titolo di studio per ammissione alla scuola –convitto per IP: licenza di scuola media inferiore obbligatorio
DPR 24 Maggio 1965, n°775 Modificazioni allo statuto dell’Università di Roma – Istituzione “Scuola Speciale per Dirigenti dell’Assistenza Infermieristica”
• 1 scuola universitaria in Italia per la formazione del personale infermieristico Dirigente e Docente di scuole e servizi infermieristici
• requisiti di ammissione: diploma di scuole secondaria - diploma IP – anni di attività professionale – esame colloquio
• durata studi: 2 anni accademici
• 3 sezioni: pedagogica, amministrativa per i servizi assistenziali e amministrativa per i servizi medico-sociali
• esami e tesi finale
1967 Accordo europeo di Strasburgo sulla formazione
DPR 23 Settembre 1969, n°696 Modificazioni allo statuto dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma – Istituzione “Scuola Speciale per Dirigenti dell’Assistenza Infermieristica (Policlinico Gemelli di Roma)”
DPR 31 Ottobre 1974, n°878 Modificazioni allo statuto dell’Università degli studi di Milano – Istituzione della scuola universitaria di discipline infermieristiche
Legge 25 Febbraio 1971, n° 124
Estensione al personale maschile dell’esercizio della professione di infermiere professionale
• estensione al personale maschile dell’esercizio della professione di infermiere professionale • le scuole convitto assumono la denominazione di “Scuola per Infermieri Professionali” • abolito l’obbligo di internato
• a partire dall’anno scolastico 1973/74 per l’ammissione alla scuola IP richiesti 10 anni di scolarità
• età minima di ammissione 17 anni • norme transitorie
DPR 15 Gennaio 1972, n°10
Trasferimento alle Regioni le competenze in materia di istruzione professionale Legge 15 Novembre 1973, n°795
Ratifica ed esecuzione dell’accordo europeo sull’istruzione delle infermiere adottato a Strasburgo il 25 Ottobre 1967
• definizioni funzioni IP
• durata complessiva triennale (4600 ore) e materie del programma di insegnamento • istruzione teorica e tecnica
• insegnamento clinico
• requisiti per l’organizzazione delle scuole
• controllo degli studi (libretto personale di profitto) • raccomandazioni varie
DPR 14 Marzo 1974, n°225
Modifica al RD 2 Maggio 1940, n°1310 sulle mansioni degli IP e IG
• Determina le mansioni di: Infermiere Professionale, Infermiere Generico, Assistente Sanitario, Vigilatrice Infanzia, Infermiere Specializzato
DPR 13 Ottobre 1975, n°867
Modifica all’ordinamento delle scuole per infermieri ed ai relativi programmi di insegnamento • decorrenza: anno accademico 1975/76
• durata: anni tre
• elenco materie fondamentali e tirocini e relativo numero di ore (totale 4610 ore) • 1° lezioni 680, tirocinio 700
• 2° lezioni 620, tirocinio 900 • 3° lezioni 450, tirocinio 1250 Legge 243 del 1980
Soppressione scuole I.G. e I. Psichiatrico e attivazione corsi di riqualificazione DPR 10 Marzo 1982, n°162
Riordinamento scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento
DPR 23 agosto 1982, n°791
Norme per il potenziamento delle strutture dell’Ufficio Centrale della Programmazione Sanitaria • ufficio diventa Servizio del Ministero Sanità
• è istituito il ruolo dei “coordinatori dei servizi sanitari ausiliari” • requisiti per accedere a questo ruolo
DM 30 Gennaio 1982 Normativa concorsuale DM 3 Dicembre 1982
Integrazione e modificazioni alla normativa concorsuale del personale USL • Art. 77: operatore professionale coordinatore
• Art. 73: personale con funzioni didattico -organizzative • Art. 81: operatore professionale collaboratore
DPR 7 Settembre 1984, n° 821 Attribuzioni del personale non medico
Evoluzione normativa della professione infermieristica 1990 -1996 periodo di grandi cambiamenti … ad oggi
1990 DM del MURST
Istituzione del Corso di Diploma Universitario in Scienze Infermieristiche
Sono circa 1000 gli studenti che nell’anno accademico 1992/93 varcano le soglie dell’università per frequentare i corsi di diploma universitario per infermiere, avviati in 18 atenei italiani
Nel 1996/97 il periodo di transizione al nuovo sistema formativo si conclude con il passaggio definitivo di tutta la formazione di base in ambito universitario. Sul diploma, accanto alla firma del Responsabile del corso, figura ora quella del Rettore dell’Università
Cambio dei requisiti: diploma di scuola media superiore quinquennale
Diploma U. D.L. D.S. D.R.
1992 DL n° 502 e successivo DL n° 517 Riordino del SSN
Aziendalizzazione: USL diventano Aziende Autonome -Direttore Generale (rappresenta l’Azienda)
-Direttore Sanitario (medico, coordina i servizi sanitari) -Direttore Amministrativo (coordina i servizi amministrativi)
-Collegio Sindacale (5 membri, verifica l’amministrazione dell’azienda sotto il profilo economico)
1996 DM del MURST
Il diploma universitario diventa “in infermiere” non più “in scienze infermieristiche” non “in infermieristica”
Legge 26 Febbraio 1999, n° 42
Disposizioni in materia di professioni sanitarie
La denominazione “professione sanitaria ausiliaria” è sostituita dalla denominazione “professione sanitaria”
Sono abrogati i mansionari
Il campo di attività e responsabilità …. è determinato dai contenuti: Profili professionali
Ordinamenti didattici Codici deontologici
Decreto MURST 3 Novembre 1999, n° 509
Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei Le università rilascia titoli di primo e secondo livello
Laurea L laurea specialistica LS
Diploma di specializzazione DS Dottorato di ricerca DR Modificata da D.M. 22 Ottobre 2004, n° 270 (vedi successivamente)
2000 Legge 251
Riconosce che le professioni……… agiscono con autonomia professionale al fine di espletare le competenze proprie previste dai relativi profili professionali
Formazione universitaria: le università devono progressivamente sostituire la scuola per docenti e dirigenti infermieristici con un corso universitario apposito
Legge 10 agosto 2000, n° 251
Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica
Art. 1 professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica Art. 2 professioni sanitarie riabilitative
Art. 3 professioni tecnico-sanitarie
Art. 4 professioni tecniche della prevenzione Art. 5 formazione universitaria
Art. 6 definizione delle professioni e dei relativi livelli di inquadramento Art. 7 disposizioni transitorie
D. M. 2 Aprile 2001 modificato - D.M. 19 Febbraio 2009
Determinazione delle classi di lauree universitarie delle professioni sanitarie La prova finale ha valore di esame di stato e abilita all’esercizio professionale
Classe 1 infermieristica ed ostetrica Infermiere Ostetrico/a
Infermiere pediatrico Classe 2 professioni della riabilitazione Podologo
Fisioterapista Logopedista Ortottista
Terapista neuro psicomotricità Tecnico della riabilitazione psich. Terapista occupazionale
Educatore professionale Classe 3 professioni sanitarie tecniche Area Tecnico diagnostica
Tecnico di radiologia … ect Area tecnico assistenziale Tecnico ortopedico … ect Classe 4 professioni sanitarie della prevenzione Tecnico della prevenzione
Assistente sanitario
Legge 1° Febbraio 2006, n° 43 Disposizioni in materia di professioni inf. … per l’istituzione dei relativi ordini
Art. 1 Definisce le professioni sanitarie infermieristiche … in forza di un titolo abilitante e … attività di prevenzione, assistenza, cura e riabilitazione
Art. 2 Requisiti: - titolo universitario a seguito di esame finale con valore abilitante all’esercizio della professione
- … a seguito di un percorso formativo da svolgersi in tutto o in parte presso le aziende o le strutture del SSN individuate dalle Regioni e riconosciute dalle Università
- iscrizione all’albo professionale è obbligatoria - aggiornamento professionale … come i medici
Art. 3 Istituzione degli ordini delle professioni sanitarie … al fine di adeguare il livello culturale, deontologico e professionale degli esercenti le professioni in ambito sanitario a quello garantito negli Stati membri dell’UE
Art. 4 Delega al Governo per l’istituzione ……
Art. 5 Individuazione di nuove professioni in ambito sanitario … per iniziativa dello Stato o delle Regioni, in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti nel PSN o nei PSR, che non trovano rispondenza in professioni già riconosciute
Art. 6 … il personale laureato appartenente alle professioni sanitarie … è articolato come segue: a) professionisti in possesso del diploma di laurea o del titolo universitario
b) professionisti coordinatori in possesso del master di primo livello in management c) professionisti specialisti in possesso del master di primo livello per le funzioni specialistiche
d) professionisti dirigenti in possesso di laurea specialista (magistrale) D.M. 22 Ottobre 2004, n° 270
Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 Novembre 1999, n° 509 del Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica
Art. 1 Definizioni …
h) per settori scientifico disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui … …
l) per credito formativo universitario, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso … …
m) per obiettivi formativi, l’insieme di conoscenze ed abilità che caratterizzano … … o) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dalle Università al fine di assicurare la formazione culturale
Art. 2 Finalità …
Art. 3 Titoli e corsi di studio
laurea L Laurea magistrale LM DS DR
6) il corso di laurea magistrale ha l’obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato … …
7) il corso di specializzazione ha l’obiettivo di fornire allo studente conoscenze per … particolari attività professionali … …
8) i corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento … … Art. 4 Classi di corsi di studio
Art. 5 Crediti Formativi Universitari
… corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente 30 … in un anno … convenzionalmente fissata in 60 crediti
Art. 6 Requisiti di ammissione ai corsi di studio
… diploma di scuola media superiore … obblighi formativi … … corso di laurea magistrale … possesso di laurea di durata triennale … per Dottorato di ricerca … possesso della laurea magistrale
Art. 7 Conseguimento dei titoli di studio
… lo studente deve aver acquisito 180 crediti … la laurea magistrale … 120 crediti
… master … almeno 60 crediti Art. 8 Durata dei corsi di studio
Art. 9 Istituzione e attivazione dei corsi
Art. 10 Obiettivi e attività formative qualificante delle classi a) attività formative … formazione di base
b) attività formative … disciplinari caratterizzanti
… … autonomamente scelte … … preparazione prova finale … … Art.11 Regolamenti didattici di ateneo
Art. 12 Regolamenti didattici dei corsi di studio
a) l’elenco degli insegnamento, con l’indicazione dei settori scientifico disciplinari di riferimento e l’eventuale articolazione in moduli
SSD MED 45 06/M3 – SCIENZE INFERMIERISTICHE
b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa
c) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali
d) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti
e) le disposizioni su eventuali obblighi di frequenza
Le università assicurano la periodica revisione dei regolamenti didattici dei corsi di studio, in particolare per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati a ogni insegnamento o altra attività formativa
Art. 13 disposizioni transitorie e finali Decreto 19 febbraio 2009
Determinazione delle classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 270/04
(modifica Decreto Ministeriale 2 Aprile 2001)
Nel 2004/05 iniziano i corsi di Laurea magistrale (LM) per infermieri Nel 2007 avvio dei Dottorati di ricerca (DR) in scienze infermieristiche