I procedimenti semplificati nell’Unione Europea: l’ingiunzione di pagamento
E’ un onore e una grande opportunità per me contribuire a questi studi in onore del prof.
Franco Cipriani, ammirato per il suo contributo alla scienza processuale civile che, pur
nei suoi ampi orizzonti culturali, aveva volto con particolare dedizione al diritto
processuale della famiglia, allo studio della radice culturale e politica dell’attuale codice
di procedura civile e ad alcune forme di semplificazione del rito, quali il rito camerale e il
rito sommario di cognizione.
Un grande Maestro anche nell’esempio per il quale, come ha ricordato con un tocco di
umano affetto uno dei Suoi illustri allievi, <<lo scrivere del processo era non già un
lavoro, bensì una profonda esigenza dello spirito>>
1.
Lo sviluppo dei procedimenti che attuano una semplificazione del rito rispetto alle regole
della cognizione ordinaria costituisce un’esigenza entrata da tempo anche nel diritto
processuale civile dell’Unione Europea che annovera, e rinnova ampliandone il parco,
istituti che, secondo la formula divenuta cara alle istituzioni UE, traggono le loro
caratteristiche dalle tradizioni comuni degli Stati membri, senza rinunciare a una propria
caratterizzazione.
La tutela del credito, inteso nella sua accezione più varia circa i titoli da cui è suscettibile
di scaturire, costituisce l’ambito elettivo di questa azione legislativa, avviata con la
previsione del titolo esecutivo per i crediti non contestati (regolamento n. 805 del 2004)
2,
proseguita con l’ingiunzione di pagamento europea (regolamento n. 1896 del 2006)
3e, in
1 BALENA, In memoria di Franco Cipriani, in La previdenza forense, 2010, n. 2, 102, può leggersi al
seguente indirizzo http://www.cassaforense.it/media/2678/riv_prefor_2-2010.pdf#page=5.
2 Sul regolamento possono vedersi, tra i molti: CARBONE, TUO, Il nuovo spazio giudiziario europeo in
materia civile e commerciale, Torino, 2016, 287; PASTORELLI, Il regolamento (CE) n. 805/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, in Manuale di diritto processuale civile europeo, a cura di TARUFFO, VARANO,
Torino, 2011, 214 ss.; SILVESTRI, La tutela del credito contrattuale nell’Unione Europea, Bologna, 2011,
257 ss; CAMPEIS, in CAMPEIS, DE PAULI, Le regole europee ed internazionali del processo civile italiano, Padova, 2009, 400 ss.; PORCELLI, I regolamenti Ce n. 805 del 2004 sul titolo esecutivo europeo per i
crediti non contestati e n. 1896 del 2006 sul procedimento di ingiunzione europeo, in Regole europee e giustizia civile, a cura di BIAVATI, LUPOI, Bologna, 2008, 75; SEATZU, Titolo esecutivo europeo (diritto
internazionale privato e processuale), Encicl. giur. Treccani, Roma, 2006, vol. XXXI.; D’AVOUT, La
circulation automatique des titres exécutoires imposée par le règlement 805/2004 du 21 avril 2004, in Rev. crit. dr. int. privé, 2006, 1 ss; FARINA, Il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (Regolamento CE n. 805/2004), Nuove leggi civ. comm., 2005, 3 ss.; AMICO, Il titolo esecutivo europeo per i crediti non
contestati inaugura una nuova stagione nella cooperazione giudiziaria in materia civile al’interno della UE, Contratti, 2004, 850; CORNO, Il regolamento n. 805/2004/CE istitutivo del titolo esecutivo europeo per
i crediti non contestati, Dir. com. e scambi int., 2005, 309 ss.; CORREA DEL CASSO, Le titre exècutoire
européen et l’inversion du contentieux, Rev. int. droit comp., 2001, 61 ss.; BAKER, Le titre exécutoire européen, une avancée pour la libre circulation des décisions?, Semaine Juridique, 2003, n. 22, 985 ss.; BOSCHIERO, The forthcoming European Enforcement Order. Towards a European Law-enforcement Area,
Riv. dir. int., 2003, 394; CARPI, L’ordine di pagamento europeo tra efficacia delle tutele e garanzia della
difesa, Riv. dir. proc., 2002, 688; TARZIA, Modelli europei per un processo civile uniforme, Riv. dir. proc.,
1999, 947.
3 BIAVATI, Il regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre
2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, in Manuale di diritto processuale civile europeo, a cura di TARUFFO, VARANO, Torino, 2011, 311 ss.; Reg. CE n. 1896/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento. Commento agli artt. 1, 24, 25, 26 e 32, in Le nuove leggi civili commentate, 2010, n. 2, 387 ss.; SILVESTRI,
La tutela del credito contrattuale nell’Unione Europea, cit., 277 ss; PORCELLI, L'ingiunzione di pagamento europea. Analisi sistematica e pratica del regolamento comunitario, Bologna; ROMANO, Il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento, Milano, 2009; D’ALESSANDRO, Il procedimento monitorio europeo
con particolare riferimento alla fase di opposizione ex art. 17 reg. n. 1896/2006, http://www.judicium.it; SEATZU, Il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento nel regolamento comunitario n. 1896/2006,
tempi più recenti, col sequestro conservativo dei conti correnti bancari (regolamento n.
655 del 2014)
4.
Si tratta di meccanismi peculiari e, per l’osservatore italiano, non privi di tratti originali e
in certa misura disorientanti per la distanza da certe categorie tradizionali di riferimento:
questo allontanamento ne ha, talvolta, decretato l’insuccesso per una sostanziale
impossibilità a funzionare nel nostro ordinamento, come è probabilmente accaduto per il
titolo esecutivo per i crediti non contestati, che presuppone contorni certi del
funzionamento della non contestazione, invece assenti nel nostro sistema nonostante il
ruolo che anche il nostro legislatore ha, come noto, tentato di conferire alla non
contestazione con la modifica dell’art. 115, secondo comma, c.p.c. introdotta con l. 18
giugno 2009, n. 69. L’ordinanza di sequestro conservativo dei conti correnti bancari, dal
canto suo, presenta una natura complessa, in cui coesistono profili cautelari e profili
puramente esecutivi (preesistendo un titolo esecutivo), che potrebbe creare imbarazzo e
diffidenza tra gli operatori pratici. Si tratta di un giudizio, tuttavia, probabilmente ancora
prematuro per la relativamente recente entrata in vigore del regolamento in questione (18
gennaio 2017).
L’ingiunzione di pagamento UE costituisce, dunque, a oggi, l’istituto che meglio ha
funzionato anche nel nostro Paese, probabilmente perché già aduso allo strumento
ingiuntivo pur nelle diversità di quello nazionale, a confermare che il buon
funzionamento di un certo congegno di tutela non possa prescindere da un
riconoscimento culturale dell’ordinamento recettore.
Come è noto, lo stampo dell’ingiunzione europea è quella del procedimento monitorio
puro
5, animato, pertanto, da una aspirazione alla definitività in grado di essere frustrata
dalla semplice proposizione della opposizione la quale, come si vedrà, non sempre accede
al processo di cognizione, avendo scelto il legislatore europeo di porre questa possibilità
nella disponibilità del creditore agente.
in Studi Starace, Napoli, 2008; S. BASTIANON, Prime osservazioni sul regolamento (CE) n. 1896/06 che
istituisce un procedimento europeo diingiunzione di pagamento, Giur. merito, 2008, 2871; BERTOLI, Verso
un diritto processuale civile comunitario uniforme: l’ingiunzione europea di pagamento e le controversie di modesta entità, Riv. dir. int priv. proc., 2008, 395 ss.; CAMPEIS, DE PAULI, Prime riflessioni sul procedimento europeo di ingiunzione di pagamento, Giust. civ., 2007, II, 335 ss.; CARRATTA (a cura di),
Verso il procedimento ingiuntivo europeo, Milano, 2008; Il procedimento ingiuntivo europeo e la “comunitarizzazione” del diritto processuale civile, Riv. dir. proc., 2007, 1519 ss.; CARRATTA, CHIZZINI,
CONSOLO, DE CRISTOFARO, Risposte al Libro verde sul procedimento ingiuntivo europeo, in Int’l Lis,
2003, 145 ss.; DAVID, Il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento. L’esecuzione del titolo, Giur. merito, 2009, 406; M. A. LUPOI, Di crediti non contestati e procedimenti di ingiunzione: le ultime tappe dell’armonizzazione processuale in Europa, Riv. trim. dir. proc. civ., 2008, 173 ss.; MARINELLI, Note sul
regolamento CE n. 1896/2006 in tema di procedimento ingiuntivo europeo, in Il diritto processuale civile nell’avvicinamento internazionale, Omaggio ad Aldo Attardi, Padova, 2009, tomo I°, p. 578 ss.; PROTO
PISANI, L’ingiunzione europea di pagamento nell’ambito della tutela sommaria in generale e dei modelli di
procedimenti monitori in ispecie, Giusto processo civ., 2009, 181.
4 SANDRINI, Nuove prospettive per una più efficace cooperazione giudiziaria in materia civile: il
regolamento (UE) n. 655/2014, in Riv. trim. dir. inter. priv., 2017, 283 ss; TEDOLDI, Reg. (UE) 655/2014: il
recupero dei crediti e il nuovo sequestro conservativo su conti bancari all’estero, in Quotidiano giuridico, 7 aprile 2017, http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2017/04/07/reg-ue-655-2014-il-recupero-dei-crediti-e-il-nuovo-sequestro-conservativo-su-conti-bancari-all-estero; D'ALESSANDRO, I mezzi di ricorso nel sistema del Regolamento n. 655/2014 sul sequestro conservativo di conti bancari, in Scritti in onore di Nicola Picardi, a cura di BRIGUGLIO, MARTINO, PANZAROLA, SASSANI, Pisa, 2016, 729; JEULAND, La clef
de voute du droit judiciaire européen: le règlement n. 655/2014 du 15 mai 2014 créant une procédure d'ordonnance européen de saisie conservatoire de comptes bancaires (oesc), in International Journal of Procedural Law, 2016, 282; BIAVATI, Il sequestro conservativo europeo su conti bancari: alla ricerca di
un difficile equilibrio, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2015, 856; FARINA, L’ordinanza europea di sequestro conservativo sui conti bancari, in Nuove leggi civ., 2015, 495; , FRANZINA, in FRANZINA, LEANDRO, Il sequestro europeo di conti bancari-Regolamento (UE) n. 655/2014 del 15 maggio 2014, Milano, 2015.
5 L’espressione procedimento monitorio puro si deve a CALAMANDREI, Il procedimento monitorio nella
L’ingiunzione non risente, perciò, della presenza della prova del credito, benché il
creditore sia chiamato a offrire una serie di indicazioni circa i caratteri che assistono la
propria pretesa, tra i quali le prove che lo assistono, fossero anche di natura testimoniale,
che non devono essere prodotte, ma semplicemente nominate.
Il novero delle informazioni rilevanti è guidato da una serie di moduli, che scandiscono le
varie fasi della procedura e che rappresentano una delle diversità rispetto al procedimento
nazionale
6. I moduli non sono una prerogativa dell’ingiunzione di pagamento,
accompagnando tutti i regolamenti europei a base giurisdizionale civile.
E’ un tratto innovativo e pervasivo, che probabilmente è destinato a farsi strada anche nel
nostro ordinamento, di cui le linee guida, per esempio, per la redazione dei ricorsi in
Cassazione costituiscono un timido annuncio, ma di cui le pratiche di certi tribunali
offrono già esempi notevoli
7.
Le norme procedurali <<minime>>
Il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati e l’ingiunzione europea sono stati
introdotti accomunati dalla medesima <<giustificazione ideologica>>, costituita
dall’intento di offrire al creditore un titolo esecutivo in tempi rapidi, quando il debitore ha
espressamente riconosciuto il proprio debito o non ha sollevato contestazioni sul
medesimo.
Nell’ottica del regolamento n. 805 del 2004, la possibilità di certificazione del titolo
poggia sulla nozione di <<crediti non contestati>> offerta dall’art. 3. Si tratta di una
norma in cui il legislatore europeo si è sforzato ridurre le incertezze e le diversità che il
diritto interno degli Stati, non soltanto italiano, registra sul tema. Lo stabilire se un titolo
sia <<non contestato>>, tuttavia, non è questione agevole anche nell’ottica del
regolamento in questione, in ragione dell’ambiguità di fondo scaturente dalle ipotesi
contemplate dall’art. 3, nelle quali confluiscono sia casi in cui il credito non è contestato,
per così dire, in natura, nel senso che il debitore o l’ha positivamente riconosciuto o non
l’ha mai espressamente contestato, sia casi in cui la non contestazione è una finzione
giuridica, in quanto conseguenza di determinati comportamenti processuali. Tale
ambiguità rende difficile offrire una risposta certa sulla certificabilità di un titolo ogni
qual volta si sia di fronte ad un meccanismo preclusivo della contestazione del credito.
L’ingiunzione di pagamento, dal canto suo, è un meccanismo diretto a “formare” un titolo
non contestato, aspirando alla mancata opposizione del debitore, provocata dalla notifica
dell’ingiunzione.
Peculiare è che in entrambi questi regolamenti, la sommarizzazione che conduce a
procurare un titolo esecutivo, si assistita da particolari garanzie di carattere procedurale,
in particolare punti critici del procedimento.
Si tratta delle, così dette, <<norme procedurali minime>>, destinate anche a integrare sul
piano dei contenuti, i requisiti previsti per un determinato atto giurisdizionale dai codici
interni.
Nel meccanismo del regolamento n. 805 del 2004, ciò si riscontra, in particolare,
quando il credito non sia stato espressamente riconosciuto dal debitore (in una dichiarazione o transazione approvata dal giudice o conclusa dinanzi allo stesso, ovvero in un atto pubblico) e la non contestazione derivi da suoi comportamenti passivi, o da finzioni, o dai meccanismi procedimentali previsti all’art. 3, n. 1, lett. b) e c).6 La modulistica è stata rinnovata nel corso delle revisioni periodiche, normalmente a scadenza
quinquennale dall’entrata in vigore, introdotta per l’ingiunzione UE dal regolamento (UE) n. 936/2012 della Commissione, del 4 ottobre 2012 e dal Regolamento delegato (UE) 2017/1260 della Commissione, del 19 giugno 2017, che sostituisce l'allegato I, entrate in vigore il 14 luglio 2017.
7 Il Tribunale di Torino si offre come esempio, suggerendo sul proprio sito una serie di modelli, per gli atti
introduttivi e per le memorie successive, diversificati per le varie materie; così all’indirizzo
Il legislatore europeo, in questi casi, ha elevato i requisiti per la certificazione imponendo il rispetto di canoni procedimentali particolarmente garantisti.
La prima cura dettata dal regolamento riguarda la corretta attivazione del contraddittorio nel procedimento da cui si origina la non contestazione passiva di cui all’art. 3, lett. b) e c), che il giudice della certificazione dovrà valutare.
Il regolamento distingue le ipotesi in cui la notifica al debitore effettuata con modalità idonee a comprovare il ricevimento dell’atto da parte del debitore, effettuata a mani proprie (art. 13, n. 1, lett. a) e b) oppure a mezzo posta (lett. c) o con mezzi elettronici (lett. d). A tali mezzi è parificata la notifica orale avvenuta in udienza ed iscritta nel processo verbale (art. 13, n. 2).
L’art. 14, n. 1. riguarda, invece, modalità di notifica accomunate da un minor grado di certezza, poiché difetta la prova della ricezione diretta dell’atto da parte del debitore8.
Il secondo versante oggetto di speciale attenzione, concerne il contenuto della domanda notificata al debitore, la quale deve contenere tutte le indicazioni circa l’esistenza e l’ammontare del debito, le ragioni su cui lo stesso si fonda (art. 16), oltre alle informazioni relative agli adempimenti procedurali per contestare il credito (art. 17).
Proprio su quest’ultimo aspetto si colgono le differenze più sensibili rispetto al diritto interno.
La domanda giudiziale <<europea>> deve, invero, contenere anche ai sensi del regolamento tutti gli elementi idonei a individuare il diritto fatto valere e la parte contro la quale si agisce, ma sul piano delle <<formule di avvertimento>>, che il per nostro diritto interno si esauriscono a poche e cruciali indicazioni quali quelle dettate dall’art. 163, n. 7, c.p.c., affinché il provvedimento giurisdizionale aspiri alla certificazione europea, devono essere esplicitate le decadenze cui va incontro la parte convenuta.
Ulteriore requisito che il giudice deve positivamente accertare per rilasciare la certificazione è costituito dall’esistenza nello Stato d’origine della possibilità del riesame della decisione (art. 19) quando questa sia stata notificata ai sensi dell’art. 14, o non sia stata notificata “in tempo utile” per consentire al debitore di presentare le proprie difese per ragioni allo stesso non imputabili; a tale caso si aggiunge quello in cui il debitore non abbia potuto contestare il credito per forza maggiore o per circostanze eccezionali a lui non imputabili. L’Italia ha indicato questi rimedi nell’impugnazione ordinaria o straordinaria, cui, peraltro, deve ritenersi possibile aggiungere anche la rimessione in termini di cui all’art. 156, c.p.c.
L’eventuale violazione di una di suddette “norme procedurali minime” non determina inevitabilmente il diniego della certificazione poiché l’art. 18, n. 1, prevede la possibilità di sanatoria agendo sulla decisione che aspira alla certificazione: a) tramite la notifica della decisione medesima ai sensi degli artt. 13 o 14; b) se il debitore poteva ricorrere contro la decisione con un riesame completo della stessa e, pur avendo tale possibilità, c) non ha proposto l’impugnazione. Anche in questo caso è necessario che il debitore sia stato debitamente informato dei termini e dell’autorità alla quale rivolgersi per l’impugnazione. La notifica della decisione italiana di primo grado effettuata per far decorrere il termine breve secondo gli artt. 325 e 326, c.p.c., dovrà, pertanto, essere integrata delle informazioni necessarie alla parte ai sensi dell’art. 18, n. 1, lett. b) Reg. 805/049.
La prescrizione di <<norme minime procedurali>>, si ritrova anche con riferimento all’ingiunzione UE che pure aspira, come si è detto, alla formazione di un titolo esecutivo non contestato in grado di circolare senza exequatur in tutto il bacino europeo.
La Corte di giustizia ha avuto occasione di intervenire a più riprese su queste disposizioni a precisarne la portata, ora in ampliamento del loro effetto di garanzia, ora a dissuadere da un uso furoviato degli istituti preposti a tale fine.
Diversamente dalla possibilità di un’opposizione tardiva, come prevede l’art. ….c.p.c. italiano, la Corte ha stabilito che in difetto di notifica dell’ingiunzione in conformità alle norme minime di cui agli artt. da 13 a 15 del regolamento n. 1896 del 2006, non decorra il termine per la presentazione della opposizione, con la
8 L’art. 14 accomuna una serie di ipotesi, tutte accomunate dall’assenza di prova della consegna diretta
dell’atto notificato nella mani del debitore: circa l’effettiva ricezione dell’atto da parte del convenuto-debitore: a mani, nel domicilio del debitore o, se lavoratore autonomo o persona giuridica, nei suoi locali commerciali, con atto lasciato, rispettivamente, a persona convivente o a persona alle sue dipendenze (lett. a) e b); con deposito nella sua cassetta delle lettere (lett. c), o con deposito del documento presso un ufficio postale o un’autorità pubblica purché dalla comunicazione risulti chiaramente la natura giudiziaria del documento (lett. d); a mezzo posta senza avviso di ricevimento. In tutti questi casi deve esservi un’attestazione da parte della persona competente -la nostra relata- che certifichi l’avvenuta notifica e le sue circostanze od una dichiarazione di ricevimento sottoscritta dalla persona cui è stata effettuata la notifica (art. 14, n. 3). A tali casi si aggiunge la notifica con mezzi elettronici, attestata da conferma automatica della trasmissione (fax, posta certificata), se previamente autorizzata dal debitore.
9 OLIVIERI, Il titolo esecutivo europeo, cit., 743, il quale richiama l’attenzione sulla disciplina sanante
contenuta nell’art. 164 del c.p.c. nazionale ritenendo che il giudice, al fine di stabilire l’applicazione delle norme sulla sanatoria del Reg. 805/04, debba anche considerare le sanatorie prodotte dalla costituzione del convenuto e la possibile utilizzazione della rimessione in termini.
conseguenza che gli artt. da 16 a 20 dello stesso regolamento non trovino applicazione 10 o, meglio, non vi
sia la necessità della loro applicazione.
Indicazione analoga è stata resa con riferimento alla mancata notifica dell’ingiunzione munita di traduzione, come prevede non il regolamento sull’ingiunzione bensì l’art. 8, par. 1, regolamento n. 1393 del 2007 concernente la notificazione degli atti giurisdizionali civili intra UE, con la conseguenza dell’inapplicabilità (della non necessità) del riesame dell’ingiunzione11.
La Corte di giustizia è stata, come accennato poco sopra, accorta a non consentire che lo scopo garantista di queste disposizioni potesse divenire il grimaldello per scardinare l’impianto sommario del procedimento e frustrare lo scopo perseguito di tutelare il credito, e ha escluso la possibilità che l’istituto del riesame dell’ingiunzione previsto dall’art. 20, potesse trovare applicazione in presenza di un comportamento colpevole del rappresentante del convenuto12, ovvero per controllare la competenza del giudice che ha
emesso l’ingiunzione13.
Ulteriore piano d’indagine palesatosi nell’applicazione pratica dell’istituo, è quello dei poteri del giudice che emette l’ingiunzione europea rispetto ai presupposti e ai requisiti, anche di natura formale, previsti dalla normativa e dalla modulistica europea. Il problema si è posto più sul terreno dell’adattamento delle norme europee alle particolari esigenze poste dal diritto interno, piuttosto che della loro deroga.
La prima pronuncia interpretativa resa dalla Corte di giustizia ha riguardato proprio questo versante, toccando il delicato tema della esaustività delle condizioni fissate dall’art. 7 del regolamento 1896 del 2006 e delle indicazioni richieste dall’allegato I concernente la domanda d’ingiunzione.
Per l’esigenza di uniformità di cui è espressione, la modulistica è considerata non modificabile dal giudice nazionale. La Corte ha, tuttavia, riconosciuto una limitata possibilità di modifica dei dati predisposti nel modulo, circoscritta all’inserimento nella domanda d’ingiunzione della richiesta di interessi per un periodo non contemplato dalle opzioni predisposte14.
Sempre in tema di poteri del giudice nazionale, è attualmente pendente dinanzi alla Corte di giustizia la domanda di pronuncia per interpretazione pregiudiziale dell’art. 7 del regolamento n. 1896 del 2006 e se esso consenta al giudice adito per l’emissione dell’ingiunzione di controllare d’ufficio, in materia di consumatori (art. 7, direttiva 93/13/CEE), la natura abusiva delle clausole del contratto dal quale trae origine il credito azionato, con la conseguenza di prendere visione del contratto medesimo.
Il regolamento n. 805 del 2004 ha costituito il paradigma di riferimento, anche con riferimento ai rimedi, rispetto al quale l’ingiunzione europea ha migliorato la sistematicità delle disposizioni.
Naturalmente il principio di sussidiarietà impedisce al diritto dell’Unione d’imporre soluzioni o tecniche al diritto interno degli Stati membri ma la previsione di tali norme procedurali minime in seno al regolamento n. 805 del 2004 è, evidentemente, qualcosa di più e, segnatamente, la fissazione di uno standard europeo di <<civiltà procedimentale>>, richiesta per poter vivere nella comunità e beneficiare dei suoi strumenti, come del resto chiaramente esprimono, in particolare, l’undicesimo e il dodicesimo considerando.
Si può cogliere, o temere, che l’art. 17 del regolamento in questione possa costituire un riferimento generale, in grado di trascendere la specifica ipotesi del meccanismo di contestazione del credito in seno al quale è dettato, la cui osservanza si palesi prudenziale in tutti i casi in cui l’atto giurisdizionale attivi un procedimento civile che assoggetta le contestazioni a rigidi termini decadenziali, come avviene nel nostro sistema. La norma in questione offre, invero, un compendio delle informazioni difensive che l’atto giurisdizionale diretto allo spazio giudiziario europeo deve <<normalmente>> offrire alla parte destinataria affinché questa possa provvedere efficacemente e tempestivamente alla propria difesa, costituiti dalla chiara indicazione <<dei requisiti procedurali>> per le contestazioni, compreso il termine per le stesse, il termine fissato per l’udienza, il nome e l’indirizzo dell’istituzione, se a quest’ultima deve essere data risposta o se vi sia la necessità di comparire, se vi sia l’obbligo della difesa tecnica (art. 17, lett. a), oltre alle conseguenze della mancata eccezione o della comparizione, se potrà essere pronunciata, o resa esecutiva, una pronuncia giudiziaria contro il debitore e se possa esservi sua responsabilità per le spese del procedimento.
Il difetto di queste indicazioni non potrà integrare i motivi ostativi alla circolazione della decisione giudiziaria nello spazio europeo, indicati tassativamente dal sistema di Bruxelles I e di cui la Corte di giustizia offre da sempre un’interpretazione restrittiva NOTA, ma rappresenta un deficit di garantismo, che colloca l’atto giurisdizionale al di sotto dello standard europeo15.
10 Corte giust., 4 settembre 2014, C-119/13 e C-120/13. 11 Corte giust., 6 settembre 2018, C-21/17.
12 Corte giust.,ord., 21 marzo 2013, C-324/712, la quale ha reso la pronuncia di cui al testo in una
fattispecie in cui il difensore dell’ingiunto aveva presentato una tardiva opposizione all’ingiunzione per l’errato calcolo del termine.
13 Corte giust., 22 ottobre 2015, C-242/14. 14 Corte giust., 13 dicembre 2012, C-215/11.
15 PASTORELLI, Il regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, cit., 234 ss. si
chiede, per esempio, se debba essere data indicazione della possibilità di ottenere ordinanze anticipatorie endoprocessuali ai sensi degli artt. 186-bis e seguenti, c.p.c., o se debba essere comunicata l’udienza effettiva cui il processo sia stato fissato ai sensi dell’art. 168-bis, c.p.c.