La peculiarità del rapporto di lavoro dirigenziale
Il dirigente come
organo “bicefalo”:
- “datore di lavoro”
- “lavoratore
subordinato”
-il dirigente come
“esecutore e
controllore”
- il dirigente come
“esecutore
controllato”
Il problema del rapporto fra dirigente e organo
politico
l Se prevale il rapporto gerarchico fra dirigenza e
organo politico, ciò favorisce il controllo di quest’ultimo;
l Se vi è una effettiva separazione delle rispettive
competenze, ciò limita gli effetti della
Prima della riforma: il rapporto “gerarchico”
La competenza dell’organo politico comprendeva anche quella degli uffici amministrativi.
Il Ministro, per esempio, aveva poteri generali di indirizzo e gestione dell’attività del Ministero.
Dopo la riforma: la separazione dei ruoli
L’organo politico svolge attività di
indirizzo e coordinamento, laddove la
funzione gestionale-amministrativa
spetta al dirigente.
Il rapporto politica - amministrazione:
l’indirizzo politico-amministrativo (art. 4, co. 1, d. lgs. n. 165/2001)
Le funzioni di indirizzo politico sono
esercitate dagli “organi di governo”:
-
decisione sugli atti normativi e adozione
degli atti di indirizzo;
-
definizione di obiettivi, priorità, piani,
programmi e direttive generali;
-
individuazione delle risorse umane,
materiali ed economiche e loro
ripartizione fra gli uffici dirigenziali
generali.
Le funzioni e responsabilità dirigenziali (art. 4, co. 2, d. lgs. n. 165/2001)
“Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati”.
Tali attribuzioni “possono essere derogate soltanto
espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative” (art. 4, co. 3)
Il potere di organizzazione
(art. 5 del d.lgs 165/2001)
l Comma 1 : Le amministrazioni pubbliche assumono ogni
determinazione organizzativa al fine di assicurare l’attuazione dei
principi di cui all’art. 2 comma 1 e la rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa (macro organizzazione)
l Comma 2: Nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi
di cui all’art. 2 comma 1, le determinazioni per
l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con le
capacità ed i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti collettivi. Rientrano in particolare nell’esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse
umane nel rispetto del principio di pari opportunità nonché la direzione, l’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici (micro organizzazione)
Il collegamento fra politica e amministrazione: il controllo (art. 5, comma 3)
l Le c.d. funzioni di controllo:
a) Gli atti di indirizzo: sono adottati dall’organo
politico
b) Gli atti di micro amministrazione: sono adottati
dal dirigente
c) Il perseguimento dei risultati definiti nell’atto di
indirizzo: è sottoposto a forme di “controllo interno”
Art. 14, comma 3, d. lgs. n. 165/2001
Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo fissa un termine perentorio entro il quale il dirigente adotta gli atti o provvedimenti o in caso di grave inosservanza delle direttive generali con pregiudizio per l’interesse pubblico, il ministro nomina un commissario ad acta.
Artt. 15 e 23 d. lgs. n. 165/2001:
norma che
cambierà ai sensi della Legge 124/2015
La dirigenza è raggruppata in
un ruolo articolato in due
fasce:
a)
Prima fascia: proposte e pareri al Ministro,
attuazione di programmi e direttive, potere
di spesa, direzione, coordinamento
b)
Seconda fascia: proposte e pareri ai
dirigenti, direzione e coordinamento degli
uffici cui sono preposti
Il reclutamento dei dirigenti di seconda fascia
Art. 28 del d. lgs 165/2001
1) Accesso per concorso per esami
2) Accesso mediante corso – concorso
selettivo di formazione bandito dalla Scuola
superiore della p.a.
L’inquadramento nel ruolo della dirigenza
avviene con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, salvo nei casi espressamente
previsti.
Ammissione al concorso
lLaurea.
l
Almeno 5 anni di servizio o, se in
possesso del dottorato di ricerca o del
diploma di specializzazione, almeno 3
anni di servizio in posizioni funzionali per
le quali è richiesto il diploma di laurea.
l
Il legislatore prevede inoltre una serie di
Ammissione al corso – concorso
1) Soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli:
a) Laurea specialistica
b) Diploma di specializzazione
c) Dottorato di ricerca o altro titolo post universitario 2) Dipendenti di ruolo delle p.a. muniti di laurea, con
almeno 5 anni di servizio svolti in posizioni
funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea
3) Dipendenti di strutture private muniti di diploma di laurea con almeno 5 anni di servizio
Svolgimento del corso – concorso
l
Corso di durata di 12 mesi
l
Semestre di applicazione presso una
pubblica amministrazione
l
Esame – concorso finale
l
Ai partecipanti al corso che non siano già
dipendenti pubblici è concessa una borsa di
studio
I criteri per il conferimento degli incarichi
(art. 19 comma 1)
In relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati e della complessità della
struttura interessata, si tiene conto:
l - delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente;
l - dei risultati conseguiti in precedenza e della relativa valutazione;
l - delle competenze organizzative e delle
eventuali esperienze di direzione in settore privato o pubblico, anche maturate all’estero.
I criteri per il conferimento degli incarichi
(segue)
L'amministrazione rende conoscibili, anche
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei
posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta;
acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta.
Natura della selezione: in alcuni casi procedure comparative in altri semplice verifiche di
L’oggetto dell’incarico
(art. 19, comma 2)
Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico sono individuati l'oggetto
dell'incarico e gli obiettivi da conseguire,
con riferimento alle priorità, ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice
nei propri atti di indirizzo e alle eventuali
modifiche degli stessi che intervengano nel
corso del rapporto.
Il connubio provvedimento - contratto
“al provvedimento di conferimento
dell’incarico accede un contratto
individuale con cui è definito il
corrispondente trattamento
Conferimento di
incarico a soggetto
esterno
- Previo concorso
- Personale di comprovata qualificazione professionale
- Non rinvenibile nei ruoli dell’amministrazione
- Dimostrata dallo svolgimento in organismi pubblici e privati per almeno un
quinquennio
- Massimo 10% della dotazione organica dei dirigenti
Il trattamento economico del dirigente
a)
Retribuzione base;
b)
Retribuzione di posizione (voce accessoria
collegata al livello di responsabilità
attribuito);
c)
Retribuzione di risultato (voce accessoria
dipendente dai risultati conseguiti; dopo la
riforma Brunetta, dovrà essere non
inferiore al 30% della retribuzione
complessiva del dirigente).
La retribuzione collegata al risultato dopo il d.
lgs. 150/09
“
La parte della retribuzione collegata al
raggiungimento dei risultati della
prestazione non può essere
corrisposta al dirigente responsabile
qualora l'amministrazione di
appartenenza non abbia predisposto il
sistema di valutazione di cui al Titolo II
del decreto legislativo”
Le regole relative agli incarichi di funzioni dirigenziali
a) La durata: è compresa fra un minimo di 3
anni e un massimo di 5 anni. In caso di
primo conferimento ad un dirigente della 2^
fascia di un incarico di ufficio dirigenziale
generale, la durata è pari a tre anni.
b) Sono rinnovabili.
c) Non si applica l’art. 2103 cod. civ. in caso di
conferimento e passaggio ad incarichi
La delega di funzioni dirigenziali non
generali
Ai sensi dell’art. 17, comma 1-bis, “i dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio,
possono delegare per un periodo di tempo
determinato, con atto scritto e motivato, alcune competenze ……..a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell’ambito degli uffici ad essi affidati”.
Non si applica in ogni caso
l’art. 2103 cod. civ.
Gli incarichi di funzioni dirigenziali a soggetti esterni all’amministrazione conferente l’incarico
Tali incarichi possono essere conferiti, fornendone esplicita motivazione, entro il limite del 10% della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli e dell’8% della dotazione
organica di quelli appartenenti alla seconda fascia a persone di particolare e comprovata
qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell’amministrazione che abbiano i requisiti indicati dall’art. 19, comma 6.
Le regole in materia di incarichi di funzioni dirigenziali ai dirigenti esterni alla p.a.
l
La durata:
-
3 anni per incarichi di primo e secondo
livello
-
5 anni per incarichi di terzo livello
l
Se l’incarico è attribuito a un
dipendente di altra P.A., questi è
collocato in aspettativa senza assegni
per la durata dell’incarico
La soluzione fornita dalla legge n. 145 del 2002, che ha modificato l’art. 19, comma 10, d. leg. n. 165/2001
“I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su
richiesta degli organi di vertice delle
amministrazioni che ne abbiano
interesse, funzioni ispettive, di
consulenza, studio e ricerca o altri
incarichi specifici previsti
La revoca degli incarichi dirigenziali
Gli incarichi dirigenziali
possono essere revocati
esclusivamente nei casi di
“responsabilità dirigenziale”, ai
sensi dell’art. 21, d.lgs. n. 165/01.
La responsabilità dirigenziale
Addebiti:
l Mancato raggiungimento degli obiettivi, accertato attraverso i sistemi di valutazione predisposti dal d. lgs. 150/09 l Inosservanza delle direttiveConseguenze:
1) Impossibilità di rinnovo;2) A seconda della gravità dei
casi, revoca dell’incarico con “collocazione a
disposizione dei ruoli”
3) Recesso dal rapporto
Procedura:
1) Previa contestazione
2) Nel rispetto del principio
La mancata conferma dell’incarico dirigenziale in assenza di valutazione negativa