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LA DIRIGENZA PUBBLICA

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Academic year: 2021

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(1)
(2)

La peculiarità del rapporto di lavoro dirigenziale

Il dirigente come

organo “bicefalo”:

- “datore di lavoro”

- “lavoratore

subordinato”

-

il dirigente come

“esecutore e

controllore”

- il dirigente come

“esecutore

controllato”

(3)

Il problema del rapporto fra dirigente e organo

politico

l Se prevale il rapporto gerarchico fra dirigenza e

organo politico, ciò favorisce il controllo di quest’ultimo;

l Se vi è una effettiva separazione delle rispettive

competenze, ciò limita gli effetti della

(4)

Prima della riforma: il rapporto “gerarchico”

La competenza dell’organo politico comprendeva anche quella degli uffici amministrativi.

Il Ministro, per esempio, aveva poteri generali di indirizzo e gestione dell’attività del Ministero.

(5)

Dopo la riforma: la separazione dei ruoli

L’organo politico svolge attività di

indirizzo e coordinamento, laddove la

funzione gestionale-amministrativa

spetta al dirigente.

(6)

Il rapporto politica - amministrazione:

l’indirizzo politico-amministrativo (art. 4, co. 1, d. lgs. n. 165/2001)

Le funzioni di indirizzo politico sono

esercitate dagli “organi di governo”:

-

decisione sugli atti normativi e adozione

degli atti di indirizzo;

-

definizione di obiettivi, priorità, piani,

programmi e direttive generali;

-

individuazione delle risorse umane,

materiali ed economiche e loro

ripartizione fra gli uffici dirigenziali

generali.

(7)

Le funzioni e responsabilità dirigenziali (art. 4, co. 2, d. lgs. n. 165/2001)

“Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati”.

Tali attribuzioni “possono essere derogate soltanto

espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative” (art. 4, co. 3)

(8)

Il potere di organizzazione

(art. 5 del d.lgs 165/2001)

l Comma 1 : Le amministrazioni pubbliche assumono ogni

determinazione organizzativa al fine di assicurare l’attuazione dei

principi di cui all’art. 2 comma 1 e la rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa (macro organizzazione)

l Comma 2: Nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi

di cui all’art. 2 comma 1, le determinazioni per

l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con le

capacità ed i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti collettivi. Rientrano in particolare nell’esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse

umane nel rispetto del principio di pari opportunità nonché la direzione, l’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici (micro organizzazione)

(9)

Il collegamento fra politica e amministrazione: il controllo (art. 5, comma 3)

l Le c.d. funzioni di controllo:

a) Gli atti di indirizzo: sono adottati dall’organo

politico

b) Gli atti di micro amministrazione: sono adottati

dal dirigente

c) Il perseguimento dei risultati definiti nell’atto di

indirizzo: è sottoposto a forme di “controllo interno”

(10)

Art. 14, comma 3, d. lgs. n. 165/2001

Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo fissa un termine perentorio entro il quale il dirigente adotta gli atti o provvedimenti o in caso di grave inosservanza delle direttive generali con pregiudizio per l’interesse pubblico, il ministro nomina un commissario ad acta.

(11)

Artt. 15 e 23 d. lgs. n. 165/2001:

norma che

cambierà ai sensi della Legge 124/2015

La dirigenza è raggruppata in

un ruolo articolato in due

fasce:

a)

Prima fascia: proposte e pareri al Ministro,

attuazione di programmi e direttive, potere

di spesa, direzione, coordinamento

b)

Seconda fascia: proposte e pareri ai

dirigenti, direzione e coordinamento degli

uffici cui sono preposti

(12)

Il reclutamento dei dirigenti di seconda fascia

Art. 28 del d. lgs 165/2001

1) Accesso per concorso per esami

2) Accesso mediante corso – concorso

selettivo di formazione bandito dalla Scuola

superiore della p.a.

L’inquadramento nel ruolo della dirigenza

avviene con contratto di lavoro a tempo

indeterminato, salvo nei casi espressamente

previsti.

(13)

Ammissione al concorso

l

Laurea.

l

Almeno 5 anni di servizio o, se in

possesso del dottorato di ricerca o del

diploma di specializzazione, almeno 3

anni di servizio in posizioni funzionali per

le quali è richiesto il diploma di laurea.

l

Il legislatore prevede inoltre una serie di

(14)

Ammissione al corso – concorso

1) Soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli:

a) Laurea specialistica

b) Diploma di specializzazione

c) Dottorato di ricerca o altro titolo post universitario 2) Dipendenti di ruolo delle p.a. muniti di laurea, con

almeno 5 anni di servizio svolti in posizioni

funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea

3) Dipendenti di strutture private muniti di diploma di laurea con almeno 5 anni di servizio

(15)

Svolgimento del corso – concorso

l

Corso di durata di 12 mesi

l

Semestre di applicazione presso una

pubblica amministrazione

l

Esame – concorso finale

l

Ai partecipanti al corso che non siano già

dipendenti pubblici è concessa una borsa di

studio

(16)

I criteri per il conferimento degli incarichi

(art. 19 comma 1)

In relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati e della complessità della

struttura interessata, si tiene conto:

l - delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente;

l - dei risultati conseguiti in precedenza e della relativa valutazione;

l - delle competenze organizzative e delle

eventuali esperienze di direzione in settore privato o pubblico, anche maturate all’estero.

(17)

I criteri per il conferimento degli incarichi

(segue)

L'amministrazione rende conoscibili, anche

mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei

posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta;

acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta.

Natura della selezione: in alcuni casi procedure comparative in altri semplice verifiche di

(18)

L’oggetto dell’incarico

(art. 19, comma 2)

Con il provvedimento di conferimento

dell'incarico sono individuati l'oggetto

dell'incarico e gli obiettivi da conseguire,

con riferimento alle priorità, ai piani e ai

programmi definiti dall'organo di vertice

nei propri atti di indirizzo e alle eventuali

modifiche degli stessi che intervengano nel

corso del rapporto.

(19)

Il connubio provvedimento - contratto

“al provvedimento di conferimento

dell’incarico accede un contratto

individuale con cui è definito il

corrispondente trattamento

(20)

Conferimento di

incarico a soggetto

esterno

- Previo concorso

- Personale di comprovata qualificazione professionale

- Non rinvenibile nei ruoli dell’amministrazione

- Dimostrata dallo svolgimento in organismi pubblici e privati per almeno un

quinquennio

- Massimo 10% della dotazione organica dei dirigenti

(21)

Il trattamento economico del dirigente

a)

Retribuzione base;

b)

Retribuzione di posizione (voce accessoria

collegata al livello di responsabilità

attribuito);

c)

Retribuzione di risultato (voce accessoria

dipendente dai risultati conseguiti; dopo la

riforma Brunetta, dovrà essere non

inferiore al 30% della retribuzione

complessiva del dirigente).

(22)

La retribuzione collegata al risultato dopo il d.

lgs. 150/09

La parte della retribuzione collegata al

raggiungimento dei risultati della

prestazione non può essere

corrisposta al dirigente responsabile

qualora l'amministrazione di

appartenenza non abbia predisposto il

sistema di valutazione di cui al Titolo II

del decreto legislativo”

(23)

Le regole relative agli incarichi di funzioni dirigenziali

a) La durata: è compresa fra un minimo di 3

anni e un massimo di 5 anni. In caso di

primo conferimento ad un dirigente della 2^

fascia di un incarico di ufficio dirigenziale

generale, la durata è pari a tre anni.

b) Sono rinnovabili.

c) Non si applica l’art. 2103 cod. civ. in caso di

conferimento e passaggio ad incarichi

(24)

La delega di funzioni dirigenziali non

generali

Ai sensi dell’art. 17, comma 1-bis, “i dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio,

possono delegare per un periodo di tempo

determinato, con atto scritto e motivato, alcune competenze ……..a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell’ambito degli uffici ad essi affidati”.

Non si applica in ogni caso

l’art. 2103 cod. civ.

(25)

Gli incarichi di funzioni dirigenziali a soggetti esterni all’amministrazione conferente l’incarico

Tali incarichi possono essere conferiti, fornendone esplicita motivazione, entro il limite del 10% della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli e dell’8% della dotazione

organica di quelli appartenenti alla seconda fascia a persone di particolare e comprovata

qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell’amministrazione che abbiano i requisiti indicati dall’art. 19, comma 6.

(26)

Le regole in materia di incarichi di funzioni dirigenziali ai dirigenti esterni alla p.a.

l

La durata:

-

3 anni per incarichi di primo e secondo

livello

-

5 anni per incarichi di terzo livello

l

Se l’incarico è attribuito a un

dipendente di altra P.A., questi è

collocato in aspettativa senza assegni

per la durata dell’incarico

(27)

La soluzione fornita dalla legge n. 145 del 2002, che ha modificato l’art. 19, comma 10, d. leg. n. 165/2001

“I dirigenti ai quali non sia affidata la

titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su

richiesta degli organi di vertice delle

amministrazioni che ne abbiano

interesse, funzioni ispettive, di

consulenza, studio e ricerca o altri

incarichi specifici previsti

(28)

La revoca degli incarichi dirigenziali

Gli incarichi dirigenziali

possono essere revocati

esclusivamente nei casi di

“responsabilità dirigenziale”, ai

sensi dell’art. 21, d.lgs. n. 165/01.

(29)

La responsabilità dirigenziale

Addebiti:

l Mancato raggiungimento degli obiettivi, accertato attraverso i sistemi di valutazione predisposti dal d. lgs. 150/09 l Inosservanza delle direttive

Conseguenze:

1) Impossibilità di rinnovo;

2) A seconda della gravità dei

casi, revoca dell’incarico con “collocazione a

disposizione dei ruoli”

3) Recesso dal rapporto

Procedura:

1) Previa contestazione

2) Nel rispetto del principio

(30)

La mancata conferma dell’incarico dirigenziale in assenza di valutazione negativa

Le amministrazioni che, alla scadenza di

un incarico di livello dirigenziale,

anche in dipendenza dei processi di

riorganizzazione, non intendono,

anche in assenza di una valutazione

negativa, confermare l'incarico

conferito al dirigente, conferiscono al

medesimo dirigente un altro incarico,

anche di valore economico inferiore”

(31)

Il c.d. Spoil system: l’art. 19, comma 8, d.

lgs. n. 165 del 2001

Gli incarichi conferiti con d.p.r. (strutture

sovraordinate agli uffici dirigenziali

generali) cessano decorsi novanta

(32)

Riforma “Madia” (legge 124/15)

Rafforzamento del principio di separazione

tra indirizzo politico-amministrativo e gestione

e del conseguente regime di responsabilità

dei dirigenti, attraverso l'esclusiva

imputabilità agli stessi della responsabilità

amministrativo-contabile per l'attività

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