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15.1. TAR Calabria, sentenza n. 316 del 6 maggio 2009

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T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 6 maggio 2009 n. 316 ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 30 del 2009, proposto da: M. C. B., rappresentata e difesa dall'avv. Emanuela Ruscio, con

domicilio eletto presso Emanuela Ruscio, Avv. in Reggio Calabria, via Reggio Campi, I° Tronco, 84;

contro

Azienda Ospedaliera Bianchi Melacrino Morelli di Reggio Calabria, in persona del direttore p.t.

per l'accertamento

dell’obbligo di provvedere in ordine alla richiesta di trasferimento per mobilità volontaria, avanzata in data 7/4/2008, prot. n. 12135, nonché per la condanna dell’amministrazione all’emanazione del provvedimento di trasferimento richiesto.

Visto il ricorso con i relativi allegati; Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22/04/2009 il dott. Giulio Veltri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: FATTO e DIRITTO

1. La dott.ssa M. C. B. è dipendente a tempo indeterminato dell’ASP n. 5 di Reggio Calabria, ed in servizio presso il Presidio Ospedaliero di Palmi, U.O. di medicina, quale dirigente medico di I° livello, specialista in endocrinologia e malattie del ricambio.

La stessa deduce di aver presentato, in data 7/4/2008, domanda di trasferimento per mobilità, ex art. 20 del CCNL 98/2001, dall’ASP n. 5 di Reggio Calabria, all’Azienda ospedaliera "BMM" di Reggio Calabria. All’uopo sostiene che sussistano tutti i presupposti per l’operare della mobilità avendo, la medesima, superato da lungo tempo il periodo di prova, essendovi, inoltre, vacanza del posto nella pianta organica dell’azienda di destinazione e, non potendosi, infine, revocare in dubbio che quest’ultima tragga maggiore utilità nel coprire il posto vacante a mezzo della mobilità piuttosto che procedendo a nuove assunzioni mediante pubblico concorso.

1.1. Ciò premesso la ricorrente si duole di non aver ricevuto alcun riscontro dall’amministrazione e chiede, pertanto, una pronuncia che dichiari l’obbligo di provvedere della stessa e, al contempo, condanni l’azienda ospedaliera "BMM" ad assentire al trasferimento richiesto, sussistendone tutti i presupposti oggettivi e soggettivi.

2. L’amministrazione non si è costituita in giudizio.

3. Alla camera di consiglio del 22 aprile 2009, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

4. Ritiene il collegio, che non sussista, in ordine alla fattispecie così come concretamente prospettata, la giurisdizione del giudice amministrativo.

4.1. A ben vedere, la ricorrente tende ad ottenere l’accertamento del proprio diritto al trasferimento per mobilità volontaria, azionando una posizione giuridica soggettiva connessa alla gestione del rapporto

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di lavoro, la cui tutela è riservata, salvo che per i rapporti rimasti nell’area pubblicistica, all’autorità giurisdizionale ordinaria.

È noto che in questa materia è necessario operare una distinzione tra atti di macro-organizzazione degli uffici ed atti di gestione o di micro-organizzazione del personale: i primi costituiscono espressione del generale potere amministrativo di autoorganizzazione, rispetto al cui corretto esercizio, il soggetto, pubblico dipendente,

eventualmente leso, non può che vantare una posizione di interesse legittimo; i secondi, seppur incidenti sull'assetto organizzativo degli uffici, hanno invece, come oggetto diretto ed immediato, il rapporto di pubblico impiego nell'ambito del quale, l'Amministrazione - in coerenza con il nuovo modello privatizzato del rapporto di

impiego pubblico - assume il ruolo ed i poteri del privato datore di lavoro, confrontandosi con posizioni di diritto soggettivo, come tali rimesse alla giurisdizione del giudice ordinario (Cfr. TAR Campania, sez. I, 13 dicembre 2004, n. 18916; T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 02 agosto 2007, n. 7436).

4.2. Ciò premesso, non vi è dubbio che la materia della mobilità volontaria non attenga all'organizzazione degli uffici nel senso innanzi chiarito, bensì ad un evento modificativo di un rapporto di lavoro già instaurato (in tal senso cfr. T.A.R. Lazio, sez. III - bis, 5 luglio 2005, n. 5494; T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 21 maggio 2002, n. 844; T.A.R. Sardegna, 15 marzo 2002, n. 267). Lo stesso art 20 del CCNL richiamato dalla ricorrente, chiarisce, ove ve ne fosse bisogno, che "la mobilità non comporta la novazione del rapporto di lavoro.

La cennata impostazione ermeneutica è condivisa dalla Corte di Cassazione che ha sottolineato come la materia della mobilità sia "oggetto di contrattazione collettiva e perciò, necessariamente, sottratta all'ambito dei poteri amministrativi ed autoritativi dell'amministrazione", escludendo "che i procedimenti di mobilità siano suscettibili di essere ascritti alla categoria delle procedure concorsuali per l'assunzione, rispetto alle quali soltanto, sono configurabili interessi legittimi (Cass., s.u. 15 ottobre 2003, n. 15472).

Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

5. La mancata costituzione dell’amministrazione esime il collegio dal pronunciarsi sulle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il T.A.R. Calabria, sez. staccata di Reggio Calabria, definitivamente decidendo sul ricorso, in epigrafe meglio specificato, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 22/04/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Italo Vitellio, Presidente Caterina Criscenti, Consigliere

Giulio Veltri, Referendario, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

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