• Non ci sono risultati.

(1)CONCLUSIONI A conclusione del mio elaborato concernente l’ambito di applicabilità dell’istituto della amministrazione straordinaria ed il suo rapporto col fallimento, è possibile trarre alcune rilevanti deduzioni e conclusioni

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "(1)CONCLUSIONI A conclusione del mio elaborato concernente l’ambito di applicabilità dell’istituto della amministrazione straordinaria ed il suo rapporto col fallimento, è possibile trarre alcune rilevanti deduzioni e conclusioni"

Copied!
6
0
0

Testo completo

(1)

CONCLUSIONI

A conclusione del mio elaborato concernente l’ambito di applicabilità dell’istituto della amministrazione straordinaria ed il suo rapporto col fallimento, è possibile trarre alcune rilevanti deduzioni e conclusioni.

Innanzitutto dal primo capitolo di questo elaborato, riguardante l’evoluzione legislativa della amministrazione straordinaria, si evince come questa particolare procedura concorsuale sia stata oggetto, nel corso degli anni, di molteplici interventi normativi che ne hanno segnato il cambiamento e l’evoluzione.

Nel 1979 la procedura di amministrazione straordinaria segna, indubbiamente, un momento di rinnovamento nel quadro delle procedure concorsuali. Si apre con la legge Prodi un nuovo percorso delle imprese in crisi, viene affermata la specialità della crisi, o meglio dell’insolvenza, in relazione alle dimensioni dell’impresa, superando l’appiattimento emergente dalla legge fallimentare, una volta superata la soglia del piccolo imprenditore.

Obiettivo primario è quello della prosecuzione dell’esercizio dell’impresa, della riorganizzazione e ristrutturazione aziendale.

La legge Prodi, nonostante le critiche, ha il merito di aver approntato uno strumento organico di regolamentazione della crisi di grandi imprese in un’ottica di conservazione e risanamento dell’impresa, abbandonando il ricorso ad interventi legislativi caso per caso.

Sull’impianto della legge Prodi interviene il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, c.d. Prodi-bis, che costituisce il primo significativo momento di riforma delle procedure concorsuali.

(2)

Tale decreto, che introduce la nuova disciplina della amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, si caratterizza per aver proposto un modello di procedura flessibile diretta a valorizzare con le modalità giuridiche più adeguate, in relazione della natura e della gravità della crisi, il patrimonio dell’impresa.

Nell’ambito della regolamentazione delle procedure concorsuali intervengono, altresì, il decreto Marzano e il decreto Alitalia che, rispettivamente, vengono introdotti per disciplinare le crisi del gruppo Parmalat e del gruppo Alitalia.

Dal secondo capitolo del mio elaborato, concernente l’ambito di applicabilità della amministrazione straordinaria da un punto di vista statico, si evincono, invece, i presupposti in presenza dei quali un’impresa in stato di insolvenza può essere ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria.

Si assiste, anche in questo caso, ad una evoluzione di questi nei vari interventi legislativi.

Ciò che emerge è il cambiamento prodottosi dalla legge Prodi al decreto Prodi-bis. Secondo quest’ultimo possono essere ammesse all’amministrazione straordinaria le imprese che siano soggette alle disposizioni sul fallimento che abbiano un numero di dipendenti non inferiore a duecento da almeno un anno, oltre ad un ammontare complessivo di debiti non inferiore ai due terzi sia del totale dell’attivo dello stato patrimoniale, sia dei ricavi delle vendite e delle prestazioni dell’ultimo esercizio. Il legislatore ha, quindi, considerato la grandezza dell’impresa con riferimento al numero dei dipendenti ed al raffronto fra debiti contratti e le risultanze del patrimonio posseduto e fatturato realizzato.

(3)

I presupposti oggettivi consistono non solo nello stato di insolvenza dell’impresa ma anche nell’esistenza di concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività imprenditoriali che dovrebbe attuarsi, in via alternativa, o tramite la cessione dei complessi aziendali o tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell’impresa.

Per quanto concerne i presupposti nel decreto Marzano, con le modifiche introdotte dalla legge 28 gennaio 2005, n. 6 si parla, in riferimento ai presupposti soggettivi, di cinquecento dipendenti e di un’esposizione debitoria pari ad un ammontare complessivo non inferiore a trecento milioni di euro.

Tra i presupposti oggettivi figura, sempre, lo stato di insolvenza e le concrete prospettive di recupero dell’attività di impresa, queste ultime devono fondarsi su motivate previsioni di carattere imprenditoriale, economico e finanziario.

Dal terzo capitolo dell’elaborato in questione, riguardante l’ambito di applicabilità della amministrazione straordinaria da un punto di vista dinamico, emergono le ipotesi di conversione dell’amministrazione straordinaria in fallimento qualora non sussistano o vengano meno i requisiti descritti nel secondo capitolo e un’ipotesi di conversione del fallimento in amministrazione straordinaria qualora, invece, sussistano e siano i presenti i presupposti per accedere alla procedura.

La sezione I del capo VII del d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, dagli articoli 69 a 72 regola la fattispecie della conversione dell’amministrazione straordinaria in fallimento , la quale costituisce una rilevante novità rispetto all’abrogata normativa, direttamente conseguente al mutamento di natura della nuova procedura rispetto alla precedente.

(4)

costituiva un’ipotesi obbligatoria di procedura concorsuale destinata alle grandi imprese in crisi, oggi, come si evince dall’art. 2 del d.lgs.

n. 270/1999 questa procedura è divenuta concorrente con il fallimento, in quanto per essere adottata prevede la presenza in capo all’impresa destinataria, oltre all’accertato stato di insolvenza, dell’ulteriore requisito oggettivo delle concrete prospettive di riequilibrio economico delle attività imprenditoriali, come richiesto dall’art. 27, primo comma del d.lgs. n. 270/1999.

L’articolo 11 del d.lgs. 270/1999 si occupa, invece, dell’ipotesi in cui a seguito dell’ accoglimento dell’ opposizione alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza per mancanza dei requisiti ex art.

2 del d.lgs. n. 270/1999, interviene la conversione della procedura in fallimento, da disporsi con decreto dello stesso tribunale.

Il decreto di apertura in alternativa della procedura di amministrazione straordinaria o del fallimento costituisce la peculiarità della normativa sotto due punti di vista: il primo riguarda la legittimazione, che ora appartiene al tribunale, mentre in precedenza era affidata al Ministro dell’Industria, il secondo attiene all’alternatività tra le due procedure.

L’articolo 35 del d.lgs. n. 270/1999 riguarda l’ipotesi di conversione del fallimento in amministrazione straordinaria, ossia il caso in cui l’impresa debitrice, pur avendo i requisiti dimensionali indicati nell’articolo 2, sia stata ciò nonostante dichiarata fallita ai sensi delle norme fallimentari. Secondo l’art. 35, comma 2, qualora sia stata proposta opposizione al fallimento ex art. 18 della legge fallimentare e per tale motivo la sentenza che accoglie l’opposizione sia passata in giudicato, il tribunale può disporre la conversione del fallimento in amministrazione straordinaria.

(5)

L’analisi di quest’ultimo articolo mi ha consentito di sviluppare, nell’appendice dell’elaborato, le vicende giuridiche che hanno riguardato, nei primi anni di questo secolo, il cantiere navale S.E.C., situato nella città di Viareggio, attraverso le quali ho potuto chiarire meglio il rapporto tra amministrazione straordinaria e fallimento.

Il cantiere S.E.C si occupava della costruzione di rimorchiatori, motopescherecci e tonniere. In seguito alla crisi degli ultimi anni novanta, il Tribunale di Lucca dichiara il fallimento del cantiere navale, pur sussistendo, secondo l’amministratore Pozzo, i requisiti ex art. 2 del d.lgs. n. 270 del 1999 per poter accedere alla amministrazione straordinaria. Il dottor Pozzo si oppone, quindi, al fallimento chiedendo la conversione in amministrazione straordinaria ex art. 35 del d.lgs. n. 270 del 1999.

Il Tribunale di Lucca non concede l’amministrazione straordinaria, ritenendo di aderire alla posizione della curatela, secondo la quale è carente il requisito dimensionale previsto dall’art. 2 del d.lgs. n. 270 del 1999, per i mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre 2000.

La sentenza del Tribunale di Lucca viene appellata dal dottor Pozzo e la Corte di appello di Firenze ritiene di non conformarsi alla decisione del Tribunale di Lucca, accogliendo, invece, la posizione e la tesi, relativa al calcolo dei dipendenti, posta in essere dalla società e quindi dal dottor Pozzo. Dello stesso avviso risulta essere la Corte di Cassazione, interpellata dalla curatela con ricorso. La Corte di Cassazione ritiene che il ricorso della curatela sia infondato mentre vada accolto quello incidentale, proposto dal dottor Pozzo.

A questo punto, la conversione in amministrazione straordinaria non è,però, possibile, in quanto si è proceduto alla liquidazione della quasi

(6)

totalità dei beni dell’impresa, non sussistendo più le condizioni previste ex art. 27 del d.lgs. n. 270 del 1999.

Per concludere occorre sottolineare come il diffondersi di una diversa concezione dell’impresa, all’interno della quale prevalga oltre all’interesse dell’imprenditore anche l’interesse dei lavoratori e della collettività, consente di non applicare più la procedura fallimentare, nel senso di eliminare dal mercato l’impresa insolvente, ma di servirsi delle procedure concorsuali anche per operare un tentativo di salvataggio delle imprese nell’interesse di quei valori sociali ed economici che fanno capo alla stessa. In ragione di tali valori e di tali interessi, con riferimento alle grandi imprese il legislatore ha introdotto l’istituto della amministrazione straordinaria, quale procedura concorsuale alternativa al fallimento.

Riferimenti

Documenti correlati

Oggetto: Iscrizione al registro regionale delle guide ambientali escursionistiche anno 2015 - esito istruttoria ai sensi della Legge Regionale 20/2006 - articolo 5.

[r]

[r]

di approvare l'esito dell'istruttoria condotta dall'ufficio competente relativa alle istanze di rinnovo dell'iscrizione al registro regionale delle guide turistiche

[r]

[r]

[r]

La Deliberazione della Giunta della Regione Sardegna numero 22/1 del 07/06/2007, recante le direttive e linee guida per l’esercizio della professione di guida ambientale