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COMUNE DI MEGLIADINO SAN VITALE

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C O P I A

Affissa all'Albo Pretorio il

- Piazza Matteotti, 8 - 35040 Megliadino San Vitale - PD -

COMUNE DI MEGLIADINO SAN VITALE

17/09/2014

DETERMINAZIONE IN MERITO ALL'ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2014.

Nr. Progr. 30

08/09/2014 Data

7 Seduta Nr

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sala delle adunanze , oggi 08/09/2014 alle ore 21.05 in adunanza Ordinaria Seduta Pubblica di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e nei termini previsti dallo Statuto Comunale.

Cognome e Nome Qualifica Presenza

SINDACO Presente

MIZZON SILVIA

CONSIGLIERE COMUNALE Presente MAGAGNA ROBERTO

CONSIGLIERE COMUNALE Presente COSTANTIN FILIPPO

CONSIGLIERE COMUNALE Assente BRUSCHETTA ROBERTA

CONSIGLIERE COMUNALE Presente STEVANATO ELISA

CONSIGLIERE COMUNALE Presente BORDIN SANDRA

CONSIGLIERE COMUNALE Presente CHIARELLO DAVIDE

CONSIGLIERE COMUNALE Presente TURATO SILVANO

CONSIGLIERE COMUNALE Presente DANESE SAMUELE

CONSIGLIERE COMUNALE Presente PASOTTO BRUNO

CONSIGLIERE COMUNALE Presente MARTINELLI GIORGIA

Totale Assenti

Totale Presenti 10 1

Fatto l'appello nominale risultano:

BRUSCHETTA ROBERTA Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato Assenti NON giustificati i signori:

E' presente l'assessore esterno CECCHETTO CESARE.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. MEDICI Angelo

In qualità di SINDACO, Avv. MIZZON SILVIA assume la presidenza e, constatata la legalità

dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i Sigg. Chiarello Davide,

Costantin Filippo e Danese Samuele invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

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DELIBERAZIONE NR. 30 DEL 08/09/2014

OGGETTO:

DETERMINAZIONE IN MERITO ALL'ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2014.

Il Sindaco dà la parola all’Assessore Cecchetto Cesare per l’illustrazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs. 28.09.1998, n. 360, recante “Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191”, e successive modifiche, ed in particolare i comma 3 e 3 bis dell’art.

1 (rispettivamente modificato ed introdotto per effetto dell’art. 1, comma 142 della Legge 27.12.2006, n.

296 – legge finanziaria per l’anno 2007), che testualmente recitano:

“3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.

446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali”;

VISTO l’art. 1, comma 169 della Legge 27.12.2006, n. 296, che testualmente recita:

“169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

RICHIAMATO l’art. 29, comma 16 quater della Legge 24.02.2012, n. 14, che ha differito al 30 giugno 2012 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione del corrente esercizio;

VISTO il D.L. 13.08.2011, n. 138, recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo”, convertito con modificazioni con Legge 14.09.2011, n. 148, che all’art. 1, comma 11 (modificato dall'articolo 13, comma 16, legge n. 214 del 2011) testualmente recita:

“11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. E' abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel

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suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell’articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo”;

VISTO il D.L. 06.12.2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito con modificazioni con Legge 22.12.2011, n. 214, che all’art. 13, comma 15 testualmente recita:

“15. A decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;

RITENUTO necessario ed opportuno, inoltre, al fine di mantenere gli equilibri di bilancio a fronte del taglio delle risorse assegnate dallo Stato a carico del Fondo Sperimentale di Riequilibrio (di cui all’art. 28, commi 7 e 9 del sopra citato D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011), di confermare le aliquote in vigore già dall’anno 2012, avvalendosi della facoltà di stabilire un sistema di aliquote differenziate secondo gli scaglioni di reddito stabiliti dall’art. 11, comma 2 del D.P.R. n. 917/1986 in materia di Irpef;

Udito l’intervento dell’Assessore CECCHETTO, il quale rileva che il Comune di Megliadino San Vitale è sotto la media per quanto riguarda la Tasi e l’Imu e per l’addizionale Irpef, per maggiore equità fiscale, si potrà giocare con le leve dell’addizionale Irpef, dell’Imu e della Tasi, ma sarebbe stato folle mettere mano all’addizionale a settembre, perché chi paga, l’ha già pagata. Rileva che fino a 40.000 euro di reddito vi è l’esenzione e lo è quindi, la maggior parte della popolazione;

Udito l’intervento del Consigliere DANESE, che rileva che per gli anni antecedenti c’era un vincolo di destinazione e chiede se è rimasto o l’entrata non ha più destinazione vincolata;

Udita la risposta dell’Assessore COSTANTIN, che ricorda che c’era un progetto legato agli introiti dell’addizionale Irpef, che è stato proposto varie volte, che prevedeva di dare una dote del lavoratore come contributo per le assunzioni, ma finora non ha avuto risultati e bisogna valutare ora se reiterare l’iniziativa, però, fa rilevare che il vincolo di spesa è sempre sul sociale;

VISTI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile del servizio finanziario, espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

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DELIBERAZIONE NR. 30 DEL 08/09/2014

VISTA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2 lett. a) – f) del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 9 , contrari n. 1 (Martinelli Giorgia), espressi per alzata di mano dai n. 10 componenti del Consiglio presenti,

DELIBERA

1. DI CONFERMARE, per i motivi espressi in premessa, per l’anno 2014 e con effetto dal 1° gennaio 2014, le aliquote e l’esenzione come riportate nella tabella seguente:

ALIQUOTA DESCRIZIONE

ESENTE

Reddito imponibile complessivo determinato ai fini IRPEF non superiore a € 40.000,00. Se il reddito imponibile supera la predetta soglia, l’addizionale è dovuta e determinata per scaglioni, nel rispetto del principio di progressività, con applicazione

delle aliquote al reddito imponibile complessivo.

0,3 Applicabile a scaglione di reddito fino a € 15.000,00

0,4 Applicabile a scaglione di reddito oltre € 15.000,00 e fino a € 28.000,00 0,5 Applicabile a scaglione di reddito oltre € 28.000,00 e fino a € 55.000,00 0,6 Applicabile a scaglione di reddito oltre € 55.000,00 e fino a € 75.000,00 0,7 Applicabile a scaglione di reddito oltre € 75.000,00

3. DI PROVVEDERE, all’art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011, all’invio della presente deliberazione, entro trenta giorni dalla sua adozione, al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, dando atto che il suddetto Ministero provvederà alla pubblicazione della stessa sul proprio sito informatico.

Con separata votazione, con voti a favore n. 9, e contrari n. 1 , espressi in forma palese da n. 10 Consiglieri comunali presenti e votanti, il presente provvedimento, ricorrendo presupposti di necessità ed urgenza ai sensi dell’art. 134 comma 4 del d. lgs. n. 267/2000, è dichiarato immediatamente eseguibile.

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IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Avv. Mizzon Silvia

F.to Dott. Medici Angelo

F.to

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, 2° comma, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267 viene affissa in copia all'Albo del Comune di Megliadino San Vitale il giorno 17/09/2014 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

F.to Pettinello Tiziano REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, c. 3, D.Lgs 267 del 18.8.2000)

Reg. Pubbl. n. 289

Si certifica che la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, E'

DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267, il decimo giorno dalla data di pubblicazione di cui sopra.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

IL FUNZIONARIO INCARICATO ...

Lì, ...

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Cesaro Silvana

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo.

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COMUNE DI MEGLIADINO SAN VITALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

- Piazza Matteotti, 8 - 35040 Megliadino San Vitale - PD -

OGGETTO

DETERMINAZIONE IN MERITO ALL'ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2014.

Data Delibera 08/09/2014 Delibera nr. 30

FAVOREVOLE

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : IL

RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

02/09/2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to ORTOLAN GIANFRANCO

FAVOREVOLE Data

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : IL

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FINANZIARIO

Data

F.to ORTOLAN GIANFRANCO

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

02/09/2014

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