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REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER ATTIVITA AGRICOLE

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Academic year: 2022

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(1)

C O M U N E D I S C I A R A

P

R O V I N C I A D I P A L E R M O

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI

PER ATTIVITA’ AGRICOLE

IV S

ETTORE

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P

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UNICIPALE ED

A

TTIVITÀ

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RODUTTIVE

(2)

R E G O L A M E N T O PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, IN CONTO INTERESSI, PER ATTIVITA’

AGRICOLE

Art. 1 F i n a l i t à

1. Il Comune di SCIARA promuove interventi economici allo scopo di favorire la valorizzazione e lo sviluppo dell’agricoltura nella realtà locale.

2. Il presente Regolamento disciplina la concessione di contributi, in conto interessi, in favore dei soggetti economici privati che operano a Sciara nel campo dell’agricoltura.

3. Il contributo è finalizzato al sostegno delle spese da sostenersi da parte delle aziende agricole per il pagamento di prestiti relativi a interventi di conduzione agricola, lavori edili di costruzione e di manutenzione degli impianti, acquisto dei locali, acquisto di attrezzature per l’avvio delle attività o rientranti in processi di innovazione tecnologica o di rinnovo di mezzi produttivi.

Art.2

D o t a z i o n e F i n a n z i a r i a

1. Il Comune di Sciara, ogni anno, in sede di approvazione del Bilancio di Previsione destinerà, nei limiti delle disponibilità, una somma per gli interventi predetti.

2. La gestione dell’iniziativa farà capo al Comune che istituirà un apposito fondo nel suo Bilancio per le operazioni di cui sopra.

Art.3 B e n e f i c i a r i

1. Le somme disponibili saranno utilizzate per la concessione di contributi in conto interessi su finanziamenti accordati dagli Istituti di Credito convenzionati.

2. Potranno beneficiare dei contributi le imprese agricole nella forma individuale o

societaria e imprese cooperative, la cui attività si svolge nel Comune di Sciara.

Art.4

T i p o l o g i a d i I n t e r v e n t i

1. Gli interventi per i quali può essere presentata richiesta a norma dell’art. 1 riguardano:

a) spese per la conduzione dell’azienda agricola.

b) spese per lavori edili di costruzione e di manutenzione degli impianti, acquisto dei locali, acquisti di attrezzature per l’avvio delle attività o rientranti in processi di innovazione tecnologica o di rinnovo di mezzi produttivi.

Art.5

C r i t e r i d i c a l c o l o d e l c o n t r i b u t o

1. L’intervento agevolativo consiste in un contributo in conto interessi, nella misura del 2.5% annuo, che può variare in

aumento o in diminuzione

compatibilmente con le disponibilità finanziarie del Comune, da corrispondersi alle singole imprese per la riduzione degli oneri finanziari inerenti prestiti accordati dagli Istituti di Credito convenzionati, nella forma tecnica della sovvenzione non cambiaria con durata massima di 36 mesi.

2. Il contributo sarà calcolato secondo il criterio scalare specificato al comma 4 dell’art.9.

3. L’ammontare del prestito assistito dal contributo comunale non potrà superare

£.30 milioni, ne essere inferiore a £.10 milioni.

4. Gli Istituti di credito convenzionati potranno concedere prestiti superiori a £.30 milioni, che però non beneficeranno oltre tale limite di alcuna agevolazione.

5. La Giunta Municipale potrà annualmente, in deroga a quanto previsto: al 1° comma che precede, variare in aumento od in diminuzione il contributo percentuale d’intervento compatibilmente con le

(3)

disponibilità finanziarie del Comune; al 3°

comma che precede, fissare in misura più elevata l’ammontare del prestito assistito dal contributo comunale.

Art.6

D i v i e t o d i c u m u l o e t a s s i a p p l i c a b i l i

1. Gli Istituti di Credito convenzionati applicheranno ai prestiti, posti in essere ai sensi del presente Regolamento, anche eccedenti il limite di cui all’art.5, un tasso di interesse non superiore al 6.50% franco commissioni e spese accessorie annualmente revisionabile e convenzionato solo per le nuove ammissioni.

2. I beneficiari del contributo da parte del Comune non potranno cumulare altri contributi in conto interessi da parte di altri Enti.

3. Qualora i richiedenti avessero richiesto contributi in conto capitale per le medesime finalità di cui all’art.4, il calcolo del contributo, in conto interessi, concesso da parte del Comune sarà effettuato sulla parte non coperta dall’incidenza del contributo in conto capitale.

4. Sarà a carico del richiedente fare preventiva dichiarazione nell’istanza sulla richiesta od ottenimento di contributi in conto capitale da parte di altri Enti.

Art.7

I s t a n z a e D o c u m e n t i d a a l l e g a r e

1. Le domande dovranno riguardare interventi da effettuare a partire dal 1 gennaio dell’anno finanziario di riferimento. Esse dovranno essere presentate al Responsabile del Procedimento ed introitate, secondo il rigoroso ordine cronologico di presentazione, al Protocollo Generale del Comune, utilizzando esclusivamente il modulo allo scopo predisposto e seguendo le istruzioni particolari ivi contenute.

2. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) richiesta del contributo a firma del legale rappresentante, con

l’indicazione dell’Istituto di Credito convenzionato con il quale intende contrarre il prestito e la durata del finanziamento. Per le imprese societarie e cooperative occorre allegare l’atto costitutivo;

b) relazione particolareggiata dei lavori e/o acquisti da effettuare con riferimento allart.4 con l’indicazione della spesa globale prevista e della data di presunta ultimazione dell’intervento, che non potrà superare i 12 mesi dalla data di comunicazione da parte del Comune riguardo all’ammissibilità a contributo di cui all’art.8;

c) eventuali singoli preventivi di spesa delle imprese che effettueranno lavori o forniranno i beni e servizi oggetto dell’intervento programmato;

d) dichiarazione sostitutiva da parte del richiedente con la quale si dichiara di non avere richiesto ed ottenuto agevolazioni allo stesso titolo e per le stesse finalità da parte dello Stato, della Regione o della Provincia o di altri Enti Pubblici. Il Comune si riserva ogni facoltà di accertamento in proposito;

e) adesione di massima al prestito da parte dell’Istituto di Credito convenzionato con esplicitato il piano di ammortamento che dovrà contenere l’ammontare del prestito, la quota interesse a carico del richiedente e del Comune;

3. I soggetti richiedenti devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, inoltre:

a) estremi catastali dell’azienda agricola e titolo legale di possesso;

b) Codice fiscale e Partita IVA;

c) dichiarazione di iscrizione all’INPS ( gestione ex SCAU) ovvero di essere I.A.T.P. o assimilato;

d) di non avere riportato condanne penali ne di avere procedimenti in corso per reati contro la Pubblica Amministrazione;

e) di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione ne di avere

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procedimenti in corso per l’applicazione per lui e per i conviventi e/o per il legale rappresentante e soci;

f) ovvero di avere riportato/sottoposto ... di cui alla lett. c) e d) e di essere stato riabilitato;

Art.8

I s t r u t t o r i a

1. Il Responsabile del Servizio effettuerà un esame preliminare delle domande per valutarne l’ammissibilità al contributo, una volta ogni sei mesi.

2. Le domande giudicate ammissibili saranno ordinate cronologicamente secondo la data di accettazione al Protocollo Generale del Comune.

3. Se nel corso del semestre non sono state prodotte istanze il Responsabile del Servizio non procederà ad alcun esame ed alla formazione della lista.

4. Per ciascuna domanda ammissibile sarà calcolato l’ammontare del contributo presunto desunto dal piano di ammortamento.

5. Le domande che, pur accoglibili, non possono essere coperte dallo stanziamento sulla base del suddetto calcolo presuntivo, sono poste in lista d’attesa e saranno ammesse con priorità al finanziamento allorquando si sarà ripristinata la disponibilità finanziaria da parte del Comune.

6. Sull’esito dell’esame preliminare il Responsabile del Servizio darà comunicazione scritta agli interessati con lettera notificata nelle forme di legge.

7. Copia delle domande giudicate ammissibili saranno trasmesse dal Responsabile del Servizio agli Istituti di Credito convenzionati i quali decideranno, a loro insindacabile giudizio, se concedere il finanziamento ( che sarà in ogni caso agevolato sino al limite massimo dichiarato ammissibile dal Comune ), facendosi carico, altresì, in caso affermativo di raccogliere e conservare gli atti.

8. Per consentire il pagamento dell’investimento oggetto del presente Regolamento saranno posti in essere

dall’Istituto di Credito prefinanziamenti alle stesse condizioni della convenzione anche se non ci sarà, per lo stesso periodo, contributo comunale. Nel caso in cui l’operazione successivamente non benefici del contributo previsto dalla convenzione il prefinanziamento verrà regolato esclusivamente al tasso bancario ordinario.

9. Gli Istituti di Credito convenzionati sono tenuti a comunicare tempestivamente per iscritto all’Impresa richiedente ed al Comune - Settore Attività Produttive l’erogazione del finanziamento nonché le condizioni a cui è stato concesso oppure l’eventuale negata concessione del prestito.

10.Le modalità di accensione di garanzie da parte dell’Istituto di Credito saranno fissate dallo stesso.

Art.9

M o d a l i t à d ’ e r o g a z i o n e d e l c o n t r i b u t o

1. Il responsabile del Servizio, valutata l’ammissibilità del contributo in conto interessi, con proprio Atto determinerà l’ammissione e la comunicherà all’Istituto di Credito convenzionato nonchè l’autorizzerà a concedere il prestito sorretto dal contributo del Comune, provvedendo nel contempo ad assumere il relativo impegno di spesa.

2. L’Impresa richiedente, entro giorni 90 dall’ultimazione degli interventi previsti, dovrà trasmettere al Comune, nelle forme di legge, i seguenti documenti:

a) relazione descrittiva consuntiva dei lavori e/o acquisti effettuati;

b) eventuali fatture quietanzate emesse tra la data di presentazione dell’istanza ed entro i 90 gg.

decorrenti dalla fine dei lavori o dell’esecuzione delle fornitura;

c) eventuali concessioni edilizie e/o autorizzazioni rilasciate per l’effettuazione dei lavori oggetto dell’intervento;

d) eventuali titoli di acquisto in proprietà dei locali, a specifica destinazione, stipulati nell’anno di riferimento della concessione del contributo;

(5)

e) copia della lettera dell’Istituto di Credito con gli estremi del prestito ricevuto: importo - durata - tasso di interesse praticato;

3. La documentazione suddetta dovrà essere trasmessa in originale ovvero in copia autenticata.

4. La misura del contributo interessi da erogare è determinata, in fase istruttoria, con provvedimento del Responsabile del Servizio, sulla base del seguente criterio : differenza tra gli interessi risultanti dal piano di ammortamento calcolato al tasso pieno di riferimento e gli interessi risultanti dal piano di ammortamento calcolato al tasso a carico del cliente.

5. I contributi saranno liquidati dal Responsabile del Servizio, con riferimento alla impresa ammessa con sua determinazione, con la stessa cadenza delle rate di ammortamento.

6. Il beneficiario potrà avvalersi di piani di ammortamento prevedendo rate costanti a cadenza: semestrale o annuale.

Art.10

S o m m e r e s i d u e d a m a n c a t a o p a r z i a l e r e n d i c o n t a z i o n e

1. Eventuali somme stanziate resesi disponibili a seguito di mancata concessione del prestito o di esclusione/riduzione del contributo in sede di esame della documentazione di spesa saranno poste a copertura, fino ad esaurimento, della domande in liste d’attesa di cui all’art. 8.

Art.11

O b b l i g h i d e l b e n e f i c i a r i o

1. L’impresa beneficiaria qualora contravvenga al divieto di cumulo ed agli obblighi di cui al precedente e successivo articolo, perde il beneficio per intero e quindi è obbligata al suo rimborso per la parte maturata.

2. Qualora il beneficiario estingua anticipatamente il contratto di prestito o non restituisca alle scadenze fissate il

prestito non avrà diritto ai benefici per la parte residua.

3. I beneficiari si obbligano a non trasferire ad altri gli eventuali beni e/o attrezzature per anni 5 (cinque) per cui l’usufrutto del Comune. In caso diverso il Comune metterà in opera ogni azione di recupero dell’intero contributo concesso.

Art.12

C o n t r o l l i e v e r i f i c h e

1. Il Comune di Sciara al fine di assicurare il buon esito dell’iniziativa relativamente agli scopi di cui all’art.1 provvederà a :

a) effettuare, tramite i propri Uffici, tutti quei sopralluoghi e/o accertamenti che si rendessero necessari per l’accertamento dei requisiti soggettivi ed oggettivi dell’impresa inerenti l’intervento.

 

Approvato con Deliberazione di C.C.

N° 61 del 23/8/1999

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