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Fruizione frazionata del congedo straordinario per dottorato di ricerca.

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Fruizione frazionata del congedo straordinario per dottorato di ricerca.

(Delibera del 14 maggio 2008)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 14 maggio 2008, ha adottato la seguente delibera:

"

- vista la nota in data 31 gennaio 2008 con la quale il dott. …, giudice del Tribunale di …, comunica di voler usufruire del congedo straordinario per dottorato di ricerca, ai sensi dell'art. 2 L.

n. 476/84, così come modificato dall'art. 52 co. 57 della L. n. 448/01, dall'1 gennaio 2008 fino al termine della durata del corso di studi prevista per il 31 dicembre 2010, con corresponsione dello stipendio, limitatamente ai giorni nei quali è prevista la frequenza obbligatoria ai seminari e di poter proseguire con immutato impegno l'attività giurisdizionale;

- vista la certificazione dell'Università degli Studi di … in data 30 gennaio 2008, dalla quale risulta che il dott. … è stato nominato vincitore del concorso pubblico, senza borsa di studio, per l'ammissione a n. 8 posti per il Corso di dottorato di ricerca in Diritto sovranazionale e diritto interno - Diritti umani: evoluzione, tutela e limiti - della durata legale di 3 anni a decorrere dall'1 gennaio 2008;

- letto e condiviso il parere dell'Ufficio studi e documentazione n. 161/2008;

- considerato che:

tra le altre norme che disciplinano la fattispecie e, in particolare, la condizione giuridica del dottorando, di specifica importanza appare l'art. 2, L. 31 agosto 1984, n. 476, secondo cui <Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni previste. In caso di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione in carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza>.

Circa l'usufruibilità del congedo straordinario può essere utile richiamare le affermazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 201 del 30 maggio 1995, ove si legge che la disposizione sopra riportata: <regola la condizione di chi è ammesso ai corsi di dottorato di ricerca ed è titolare di un rapporto di pubblico impiego, senza distinzione alcuna quanto all'amministrazione di appartenenza>, e che essa risponde alla <necessità di rendere effettivo lo svolgimento delle attività richieste per la prosecuzione degli studi destinati all'approfondimento delle metodologie per la ricerca e la formazione scientifica; attività e studi che rispondono all'interesse, costituzionalmente rilevante, della ricerca scientifica>.

Deve poi considerarsi che il tema della applicabilità dell'art. 2 L. n. 476 del 1984 agli appartenenti al corpo magistratuale ha formato oggetto di diversi interventi da parte del Consiglio superiore della magistratura, originati da questioni interpretative su casi concreti in cui è rinvenibile come tratto comune l'esigenza di fornire una lettura della disposizione legislativa in armonia con le peculiarità dello status giuridico dei magistrati.

In particolare, vanno segnalate le delibere consiliari del 17 dicembre 1998 e del 17 maggio 2001, le quali rappresentano allo stato il tentativo più compiuto di dare alla relativa disciplina un assetto più rispondente sia al dettato precettivo che alle esigenze di funzionalità degli uffici.

Con la prima si è definitivamente precisato che la frequenza ai corsi di dottorato, in quanto attività di studio liberamente esercitabile, non è subordinata ad alcuna autorizzazione da parte del

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Consiglio; che il congedo straordinario per il magistrato che vi sia ammesso va inteso in termini di

<facoltà> e non di <obbligo>, nel senso che spetta esclusivamente all'interessato richiederlo o meno; che a fronte della relativa domanda il Consiglio non può non concederlo, configurandosi il relativo provvedimento come una semplice <presa d'atto>.

In particolare, nella delibera del 17 dicembre 1998 si è chiarito che svolgimento del corso di dottorato contestualmente alla prosecuzione della ordinaria attività giudiziaria, per la peculiare rilevanza di quest'ultima, impone comunque all'interessato l'obbligo di informare l'Organo di autogoverno, fornendo ogni ragguaglio circa le caratteristiche e le modalità di impegno che il corso richiede; che il periodo di congedo straordinario va computato ai fini della progressione in carriera.

Nella delibera del 17 maggio 2001 si è affrontato lo specifico problema, che oggi viene in rilievo, relativo alla frazionabilità in più periodi del congedo straordinario. La soluzione fornita si è giovata nella specie del parere collegiale n. 196 del 9 aprile 2001 redatto da questo Ufficio, che nell'occasione segnalava che la norma legislativa sopra richiamata, nell'attribuire il diritto al congedo per tutta la durata del corso, intende riconoscere all'interessato una posizione soggettiva attiva senza con ciò volerne limitare le modalità di esercizio in concreto, con ciò ammettendosi anche la possibilità, accanto a quella di non richiederlo affatto, di domandarlo per un periodo limitato di tempo, <ad es. il secondo o terzo anno, dedicati ad un impegno scientifico di ricerca mirata a differenza del primo anno di orientamento>.

La delibera segnala peraltro che le modalità concrete di fruizione del congedo debbono non soltanto corrispondere alla effettiva articolazione del corso, ma altresì rispettare le esigenze legate alla organizzazione dell'Ufficio di appartenenza del magistrato ed alle funzioni giurisdizionali da lui svolte, le quali potrebbero restare pregiudicate, atteso il diritto alla conservazione del posto occupato che il congedo straordinario comporta, da un eccessivo frazionamento dell'assenza del magistrato dal servizio.

L'Organo di autogoverno è pervenuto alle seguenti conclusioni:

- il congedo straordinario per dottorato di ricerca costituisce un diritto del magistrato il cui esercizio è rimesso alla sua valutazione;

- la durata del congedo straordinario coincide con la durata del corso che è almeno di tre anni accademici;

- il magistrato può chiedere il congedo straordinario anche per un periodo inferiore alla durata del corso;

- salvo eccezioni motivate dalla concreta articolazione del dottorato di ricerca e dall'organizzazione dell'Ufficio giudiziario di appartenenza in uno alle funzioni giurisdizionali svolte, detto periodo non potrà essere comunque inferiore alla durata di un anno accademico, all'interno del quale non potrà essere alternato a periodi di esercizio delle funzioni giurisdizionali.

L'ordine di considerazioni che precede induce conclusivamente a ritenere che, salve evenienze particolari, il periodo di congedo non può essere inferiore alla durata di un anno accademico, all'interno del quale neppure può essere alternato a periodi di esercizio delle funzioni giurisdizionali. Ciò, anche in considerazione dell'ambito funzionale del congedo straordinario, destinato in linea generale a coprire lunghi periodi di tempo di assenza dal servizio.

Peraltro, la medesima delibera consiliare resa in data 17 maggio 2001, chiarisce che a fronte di situazioni eccezionali, motivate dalla concreta articolazione del corso di dottorato di ricerca, dall'organizzazione dell'ufficio giudiziario di appartenenza e dalle funzioni giudiziarie svolte dall'interessato, i criteri generali sopra ricordanti potranno essere disattesi.

Sulla scorta dei rilievi che precedono è dato affrontare il quesito specifico che oggi occupa: ed invero, le considerazioni sopra svolte conducono a prospettare una soluzione affermativa.

Al riguardo occorre premettere in fatto che il quesito sollevato riguarda la fruizione frazionata del congedo straordinario per dottorato di ricerca, limitatamente al ciclo di seminari a frequenza obbligatoria.

E bene, argomentando sulla scorta delle indicazioni fornite dallo stesso Consiglio superiore, in ordine alle modalità di fruizione del congedo, per periodi inferiori alla intera durata del corso

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ovvero in modo alternato rispetto all'esercizio delle funzioni giurisdizionali, è dato ritenere che le condizioni idonee a giustificare la fruizione frazionata del congedo devono impingere l'articolazione del dottorato di ricerca e l'organizzazione dell'Ufficio giudiziario di appartenenza, oltre alle funzioni giudiziarie svolte dall'interessato.

Con riguardo al primo criterio, si rileva che il caso di specie sembra soddisfare la condizione indicata dal Consiglio superiore, atteso che i profili di peculiarità, tali da giustificare la fruizione frazionata del congedo, risultano ancorati alle modalità di svolgimento del dottorato, e, in particolare, alla previsione di seminari a frequenza obbligatoria; nel caso di specie i seminari hanno una durata complessiva e continuativa di appena tre giorni.

Con riferimento al secondo parametro richiamato dal C.S.M. nella delibera del 17 maggio 2001, idoneo a giustificare la fruibilità frazionata del congedo straordinario per motivi di studio, si svolgono le considerazioni che seguono.

Come si è visto, la disciplina normativa che regola la fattispecie configura il congedo straordinario quale <diritto> dell'interessato, fruibile per l'intera durata del dottorato.

Deve conseguentemente rilevarsi che il magistrato vincitore di concorso per dottorato di ricerca, che non richiede di fruire del congedo straordinario per l'intera durata del dottorato o anche solo di un anno, come previsto dalla delibera consiliare del 17 maggio 2001, realizza in via pratica una autolimitazione nell'esercizio del diritto riconosciutogli dall'art. 2 L. 31 agosto 1984, n. 476, norma che fa espresso riferimento all'intera durata del corso, come chiarito. L'evenienza sembra determinare una positiva ricaduta rispetto alle esigenze di funzionalità dell'ufficio, presidiate dall'art. 97 Cost., atteso che il magistrato non interrompe altrimenti per un significativo arco di tempo (sino a tre anni senza soluzione di continuo o per la minor durata individuata), come pure potrebbe, l'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

La cornice normativa, come sopra visto, è tesa a favorire lo svolgimento delle attività richieste per la prosecuzione degli studi destinati all'approfondimento delle metodologie per la ricerca e la formazione scientifica, trattandosi di attività che rispondono all'interesse, costituzionalmente rilevante, della ricerca scientifica. In tale prospettiva, la fruizione frazionata del congedo straordinario di studio, limitatamente ai giorni nei quali si svolgono attività seminariali a frequenza obbligatoria, consente di soddisfare il predetto diritto allo studio, contenendo le inevitabili ricadute negative, sotto il profilo organizzativo, per l'Amministrazione di appartenenza.

Occorre, altresì, considerare che la fruizione frazionata del congedo è ipotesi prevista, e regolamentata, nell'ambito della normazione secondaria del Consiglio, con riguardo a specifiche ipotesi, quali i congedi parentali.

Giova al riguardo richiamare le precisazioni in ordine alle modalità di fruizione frazionata dei congedi parentali, rese dal C.S.M. nella deliberazione del 17 luglio 2003: invero l'Organo di autogoverno, nell'affrontare la specifica materia dei congedi parentali, ha indicato taluni principi che paiono di ordine generale, con riguardo alle modalità di fruizione frazionata dei congedi.

Nella delibera del 17 luglio 2003 si osserva: <Ne discende che, ove la discrezionale fruizione del congedo parentale sia consentita a giornata, nell'ipotesi di reiterata o sistematica coincidenza delle assenze col calendario delle udienze o dei turni, si produce un'alterazione del carico di lavoro, e conseguentemente della produttività, del magistrato assolutamente non corrispondente ed eccedentaria rispetto all'unità di tempo considerata>; e si giunge alla seguente conclusione: <Le modalità di godimento del congedo non potranno comunque tradursi in una completa omissione della prestazione lavorativa (ad esempio: mediante metodica richiesta di congedo nei soli giorni in cui si tiene udienza con conseguenti riflessi sui carichi di lavoro), che si trasformi in abuso del diritto>.

Orbene, nel caso che occupa la richiesta di fruizione frazionata risulta modulata in rapporto allo svolgimento delle attività relative al corso di dottorato su un modulo di frequenza che è di soli tre giorni continuativi sostanzialmente nel corso di un intero anno accademico; tale assetto del dottorato si riflette su una richiesta di congedo per un periodo temporale assolutamente limitato che di per sé non può avere un'incidenza negativa né sull'organizzazione dell'ufficio né sulle funzioni

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giudiziarie svolte dall'interessato. Se si pone mente poi al fatto che l'alternativa sarebbe la fruizione del congedo ordinario per almeno un anno, appare evidente che le esigenze dell'ufficio risultano ampiamente salvaguardate da una concessione del congedo limitata a pochissimi giorni nel corso dell'anno, come nel caso di specie.

L'evenienza conduce ad escludere che, per le prospettate modalità, la fruizione del congedo si possa risolvere in un uso strumentale del diritto di cui si tratta.

In altri termini, la fruizione frazionata del congedo straordinario per dottorato di ricerca è possibile nella misura in cui siano soddisfatte le ulteriori condizioni indicate dal Consiglio superiore della magistratura nella delibera del 17 maggio 2001, con riferimento alla salvaguardia delle esigenze di organizzazione dell'Ufficio giudiziario di appartenenza del magistrato.

L'ordine di considerazioni che precede conduce a ritenere che, in via generale la durata del congedo straordinario per motivi di studio non deve essere inferiore alla durata dell'anno accademico.

Non di meno, tenuto conto della concreta articolazione del dottorato di ricerca e salvaguardate le esigenze di organizzazione dell'Ufficio giudiziario di appartenenza e la funzione giudiziaria svolta dall'interessato, il magistrato iscritto ad un dottorato può usufruire in via frazionata del congedo straordinario per motivi di studio - in modo alternato, rispetto a periodi di esercizio delle funzioni giurisdizionali - limitatamente ai giorni nei quali è prevista la frequenza obbligatoria ai seminari del corso di dottorato e sempre che tale modalità non dissimuli un abuso del diritto;

- ritenuto, pertanto, che la richiesta del dott. … debba essere accolta;

delibera

di prendere atto del congedo straordinario per dottorato di ricerca ai sensi dell'art. 2 L. n. 476/84, come modificato dall'art. 52, co 57, L. 448/01 del dott. …, giudice del Tribunale di …, fino al 31 dicembre 2010, limitatamente ai giorni nei quali è prevista la frequenza obbligatoria ai seminari del corso di dottorato di ricerca."

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