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NUOVO CENTRO ESTERO DELLE CAMERE DI COMMERCIO DEL VENETO

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NUOVO CENTRO ESTERO DELLE CAMERE DI COMMERCIO

DEL VENETO

REGOLAMENTO DELLE SPESE

DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA EUROPEA PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

APPROVATO DA:

CONSIGLIO DIRETTIVO (Delibera n. 13/2019 del 10 giugno 2019) ASSEMBLEA (Delibera n. 5/2019 del 21 giugno 2019)

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APPROVATO DA:

CONSIGLIO DIRETTIVO (Delibera n. 13/2019 del 10 giugno 2019) ASSEMBLEA (Delibera n. 5/2019 del 21 giugno 2019)

I N D I C E

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO ART. 2 – PRINCIPI GENERALI

ART. 3 – LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO ART. 4 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ART. 5 – AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 40.000

ART. 6 – ROTAZIONE DEGLI INVITI E DEGLI AFFIDAMENTI

ART. 7 – ACQUISIZIONE IN AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURE E DI SERVIZI FINO AD EURO 40.000

ART. 8 – ACQUISIZIONE DI FORNITURE E DI SERVIZI DI IMPORTO COMPRESO FRA I 40.000 E LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA

ART. 9 – ELENCHI DI FORNITORI

ART. 10 – QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE ART. 11 – CRITERI DI AFFIDAMENTO ART. 12 – AFFIDAMENTI IN HOUSE ART. 13 – CONTRATTO

ART. 14 – GARANZIE ART. 15 – SUBAPPALTO ART. 16 – NORME DI RINVIO

ART. 17 – ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICAZIONE

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APPROVATO DA:

CONSIGLIO DIRETTIVO (Delibera n. 13/2019 del 10 giugno 2019) ASSEMBLEA (Delibera n. 5/2019 del 21 giugno 2019)

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs.50/16, disciplina il sistema delle procedure di effettuazione delle spese di importo inferiore alla soglia europea per l’acquisizione di beni e servizi individuati con specifico riguardo alle esigenze del Nuovo Centro Estero delle Camere di Commercio del Veneto (d’ora in avanti Nuovo Centro Estero Veneto) entro i limiti riportati negli articoli seguenti.

2. Il presente regolamento dà attuazione alle disposizioni contenute all’articolo 36 comma 2 lettere a) e b) del D.Lgs. n. 50/2016 “Nuovo Codice degli Appalti Pubblici”, nonché alle Linee Guida dell’ANAC, n. 4, di attuazione del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 recanti “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate con Deliberazione ANAC n. 1097 del 26/10/2016 e aggiornata con Deliberazione ANAC n. 206 del 1° marzo 2018, nonché delle ulteriori Linee Guida dell’ANAC di attuazione al Nuovo Codice degli Appalti D.Lgs. n. 50/2016 e smi.

3. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare lo sviluppo di processi d’acquisto in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa.

ART. 2 PRINCIPI GENERALI

1. Le procedure in economia sono utilizzate per assicurare procedure più snelle e semplificate per acquisire forniture, servizi e per eseguire lavori nei casi in cui il ricorso alle ordinarie procedure di gara potrebbe comportare un rallentamento dell'azione amministrativa, oltre ad un notevole dispendio di tempi e risorse.

2. Il ricorso alle procedure in economia deve rispondere ai criteri di programmazione, economicità, efficacia, tempestività, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità, trasparenza, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici, nel rispetto dei principi sul procedimento amministrativo.

3. Le procedure di acquisizione in economia si ispirano, altresì, ai seguenti principi:

a) promuovere nelle scelte di acquisto la diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili e di sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale;

b) limitare, sostituire o eliminare progressivamente l’acquisto di prodotti tossici, pericolosi, difficilmente smaltibili o a significativo impatto ambientale;

c) preferire prodotti di lunga durata, facilmente smontabili e riparabili, ad alta efficienza energetica, ottenuti con materiali riciclabili, recuperati o da materie prime rinnovabili, e che minimizzano la produzione dl rifiuti.

ART. 3 LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

1. Le procedure per l’acquisizione in economia di forniture di beni e servizi sono consentite per importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all’art. 35, co. 1, lett. c), del D.Lgs. 50/16 e successive modificazioni ed aggiornamenti. Gli importi sono sempre da intendersi al netto degli oneri fiscali (I.V.A.).

2. Le forniture di beni e servizi non potranno essere frazionate artificiosamente allo scopo di ricondurne l'esecuzione alla disciplina del presente Regolamento.

ART. 4 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. L’esecuzione delle acquisizioni di importo inferiore alla soglia europea viene disposta dal Responsabile del Procedimento, che provvede altresì ad effettuare l’aggiudicazione definitiva.

ART. 5 AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 40.000 1. L’acquisizione degli interventi sotto soglia può avvenire:

a) in amministrazione diretta;

b) tramite affidamento diretto;

c) tramite procedura negoziata.

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APPROVATO DA:

CONSIGLIO DIRETTIVO (Delibera n. 13/2019 del 10 giugno 2019) ASSEMBLEA (Delibera n. 5/2019 del 21 giugno 2019)

2. Nell’amministrazione diretta le acquisizioni di beni, servizi e lavori non richiedono l’intervento di alcun imprenditore; sono eseguiti dal personale dipendente del Nuovo Centro Estero Veneto impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, anche nella disponibilità dello stesso Ente, ovvero reperiti sul mercato con procedimento autonomo in economia; sono eseguite, altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna.

3. Sono eseguiti con affidamento diretto oppure con procedura negoziata gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, l’affidamento a soggetti esterni al Nuovo Centro Estero Veneto, purché in possesso dei necessari requisiti.

ART. 6 ROTAZIONE DEGLI INVITI E DEGLI AFFIDAMENTI

1. La rotazione degli inviti e degli affidamenti viene attivata in conformità a quanto stabilito dall’aggiornamento delle Linee Guida n. 4 dell’ANAC, relative agli affidamenti tramite procedura negoziata per i contratti “sotto soglia”.

2. E’ fatto divieto affidare il contratto o invitare alla nuova procedura, avente per oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico/categoria di opere/settore di servizi, il contraente uscente.

3. Nel caso in cui si preveda di limitare il numero di candidati alla procedura, non potranno essere invitati gli operatori che hanno partecipato alla precedente selezione nel medesimo settore e per un importo ricompreso nella medesima fascia di valore in cui rientra il contratto da affidare.

4. Non si applica la rotazione nei seguenti casi:

a) per contratti di importo inferiore ad € 1.000,00, con motivazione sintetica da indicare nella determinazione a contrarre o nell’atto equivalente;

b) per il fornitore uscente che presenta la domanda di manifestazione di interesse ad un’indagine di mercato aperta a tutti i possibili offerenti, che non preveda limitazioni al numero di candidati da invitare al successivo confronto competitivo;

c) qualora il Nuovo Centro Estero Veneto inviti alla consultazione tutti i soggetti iscritti nell’elenco dei fornitori, nella categoria oggetto della prestazione da acquisire;

d) quando il valore dell’affidamento rientri in una fascia di importo diverso rispetto al precedente invito.

5. L’affidamento diretto al contraente uscente ha carattere di eccezionalità ed è permesso in presenza delle seguenti motivazioni:

a) la particolare struttura del mercato e la riscontrata effettiva assenza di alternative;

b) il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti);

c) la competitività del prezzo offerto, rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.

ART. 7 ACQUISIZIONE IN AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURE E DI SERVIZI FINO AD EURO 40.000 1. Le procedure per l’acquisizione di forniture e servizi inferiori a 40.000,00 € seguono le

disposizioni dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e del punto 3 delle Linee Guida n. 4 dell’ANAC.

2. Per l’affidamento diretto di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 €, il Nuovo Centro Estero Veneto non ha l’obbligo di ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa) ai sensi dell’art. 1, comma 130 della Legge di Bilancio n. 145 del 2018.

3. Per affidamenti diretti di beni e servizi di importo compreso tra i 5.000 € e i 40.000,00 € è obbligatorio il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

4. Solo se il bene o servizio oggetto di acquisizione non è disponibile sul Mepa, ovvero se è disponibile a condizioni più vantaggiose al di fuori del Mepa, si possono attivare procedure autonome nel rispetto del presente Regolamento.

5. Il ricorso all’affidamento diretto di forniture di beni e servizi nel rispetto del presente articolo è disposto con determinazione del Direttore riassuntiva finale adottata ai sensi del punto 3.1.3 delle Linee Guida n. 4 dell’ANAC e ai sensi del presente Regolamento e precisamente:

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APPROVATO DA:

CONSIGLIO DIRETTIVO (Delibera n. 13/2019 del 10 giugno 2019) ASSEMBLEA (Delibera n. 5/2019 del 21 giugno 2019)

a) nel caso di ordine diretto di acquisto o di trattativa diretta sul mercato elettronico o di acquisti fino a 1.000,00 € per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura si può procedere mediante affidamento diretto a seguito di una determinazione a contrarre o atto equivalente riassuntivo finale che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta ed il possesso dei requisiti di carattere generale; in tale caso la motivazione dell’affidamento può essere resa in forma sintetica;

b) per gli acquisti di beni e servizi compresi fra i 1.000,00 € e i 39.999 € si può procedere mediante una determinazione a contrarre o atto equivalente riassuntivo finale, previo esperimento di un’indagine di mercato per il tramite del MePa, ovvero previo esperimento di un’indagine di mercato fuori dal MePa (qualora il prodotto e/o servizio non è ivi disponibile), invitando almeno due operatori economici scelti fra quelli iscritti nell’Elenco dei Fornitori se presenti. L’onere motivazionale relativo all’economicità dell’affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza è soddisfatto mediante la valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti almeno da due operatori economici. Laddove la valutazione comparativa delle offerte di almeno due fornitori non sia possibile, andrà rafforzato l’onere motivazionale dell’affidamento all’unico fornitore che ha presentato l’offerta.

6. La determinazione a contrarre di affidamento o atto riassuntivo equivalente potrà essere assunta una volta espletata l’indagine di mercato e contiene di norma:

a) il fine di pubblico interesse che con l’affidamento si intende perseguire;

b) l’oggetto dell’affidamento;

c) l’importo massimo stimato dell’affidamento;

d) la copertura contabile;

e) la previsione che non sono attive convenzioni Consip spa o centrali di committenza regionale;

f) la previsione che il bene o servizio non è disponibile sul Mepa;

g) la procedura seguita con una sintetica indicazione delle ragioni;

h) i criteri di selezione degli operatori economici e i requisiti che devono possedere;

i) la forma dell’affidamento;

l) le clausole ritenute essenziali dell’affidamento;

m) la modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta.

7. Qualora venga invitato a partecipare all’indagine di mercato anche il fornitore uscente andrà adeguatamente motivato nella determina a contrarre o nell’atto equivalente riassuntivo finale le motivazioni di tale scelta in considerazione di una delle seguenti caratteristiche:

a) riscontrata effettiva assenza di alternative;

b) grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti);

c) competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione.

ART. 8 ACQUISIZIONE DI FORNITURE E DI SERVIZI DI IMPORTO COMPRESO FRA I 40.000 E LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA

1. L’acquisizione di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 € e fino alla soglia di rilevanza comunitaria viene attivata ai sensi di quanto disposto dall’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs.

n. 50/2016.

2. La ricerca del contraente prende avvio mediante l’adozione di una determinazione a contrarre in cui viene indicato l’avvio della procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) e ai sensi del punto 4 delle Linee Guida n. 4 dell’ANAC, nella quale va riportato l’interesse pubblico da soddisfare, le caratteristiche dei beni e/o servizi che si intendono acquistare, l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura contabile, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori da invitare e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.

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APPROVATO DA:

CONSIGLIO DIRETTIVO (Delibera n. 13/2019 del 10 giugno 2019) ASSEMBLEA (Delibera n. 5/2019 del 21 giugno 2019)

3. Nel caso di appalti di importo pari o superiore a 40.000 Euro ed inferiore a 150.000 Euro:

a) la lettera d’invito deve contenere, in linea di massima, i seguenti elementi:

o l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;

o le garanzie richieste all’affidatario del contratto;

o il termine di presentazione delle offerte;

o il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;

o l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;

o il criterio di aggiudicazione prescelto;

o gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

o l'eventuale clausola che preveda di non procedere all’aggiudicazione nel caso di presentazione di un’unica offerta valida;

o la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice e del presente regolamento;

o l'obbligo per l’offerente di dichiarare nell’offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;

o l'indicazione dei termini di pagamento;

o i requisiti soggettivi richiesti all’operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.

b) tra l’invio della lettera d’invito ed il termine di presentazione dei preventivi deve decorrere un termine congruo, non inferiore a cinque giorni solari;

c) la stazione appaltante potrà prevedere, in base alle specifiche esigenze, l’indicazione di requisiti di ammissione alla procedura.

4. Nel caso di importi pari o superiori a 150.000 Euro, si segue la medesima procedura di cui al comma 2, ma il termine di cui alla lettera b) è elevato ad otto giorni solari e il Responsabile del Procedimento provvede inoltre a dare adeguata pubblicità alla selezione attraverso il sito web del Nuovo Centro Estero Veneto secondo le modalità di cui alla Comunicazione della Commissione CE del 1o agosto 2006.

5. E’ riconosciuta validità di preventivo anche alle offerte pubblicamente disponibili (cataloghi cartacei, rete internet ecc.), purché risultino conformi all’art. 1336 c.c., ed a quelle presenti sul portale del Mercato Elettronico della PA (MEPA).

6. Si potrà prescindere dalla richiesta di cinque preventivi nel caso di nota specialità del bene o servizio d’acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato e, comunque, in tutti i casi in cui non sussista un tale numero di soggetti idonei. In tali casi, dovrà comunque essere inviata richiesta di preventivo a tutti i soggetti ritenuti idonei, anche se inferiori a cinque.

ART. 9 ELENCHI DI FORNITORI

1. Agli elenchi permanenti e agli elenchi occasionali possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta e che siano in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità professionale ed economico-finanziaria.

ART. 10 QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE

1. Per partecipare alle procedure di cui al presente Regolamento, le imprese devono possedere i requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016. Il Nuovo Centro Estero Veneto può richiedere, a seconda della complessità e del valore dell’appalto, la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui agli articoli 34, 82 e 83 del D.Lgs. 50/2016.

2. Gli operatori economici, per poter essere destinatari di affidamenti diretti e contrarre con il Nuovo Centro Estero Veneto devono possedere i requisiti di carattere generale ex articolo 80

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APPROVATO DA:

CONSIGLIO DIRETTIVO (Delibera n. 13/2019 del 10 giugno 2019) ASSEMBLEA (Delibera n. 5/2019 del 21 giugno 2019)

del Codice, integrati da quelli eventualmente richiesti in merito alla idoneità professionale e/o capacità tecnica, capacità economica e finanziaria. A tale riguardo gli operatori, in sede di presentazione dell’offerta, dovranno confermare sotto la propria responsabilità il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

3. I procedimenti di verifica dei requisiti generali e speciali vengono effettuati dal Nuovo Centro Estero Veneto secondo le indicazioni di cui ai punti 4.2.2, 4.2.3.e 4.2.4 delle Linee guida ANAC n.4.

Le dichiarazioni di cui al precedente comma 2, saranno controllate ai sensi dell’articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. La dichiarazione indicata al precedente comma 2, resa dall’Operatore Economico individuato quale affidatario diretto, sarà sottoposta a verifica prima della stipula del contratto (o dell’emissione dell’ordinativo) e, nelle more della consultazione della Banca dati di cui al comma 5 dell’articolo 81 del Codice, il Nuovo Centro Estero Veneto provvederà ad effettuare le verifiche semplificate secondo quanto di seguito indicato:

a) per gli affidamenti diretti di importo fino a € 5.000,00:

- mediante l’acquisizione del DURC in corso di validità;

b) per gli affidamenti diretti di importo superiore a € 5.000,00 e non superiore a € 20.000,00:

- mediante l’acquisizione del DURC in corso di validità;

- mediante accertamento dell’assenza di inadempienze tributarie ai sensi del comma 4 dell’articolo 80;

- attraverso verifica dell’insussistenza di procedure concorsuali tramite consultazione del registro imprese;

- attraverso verifica dell’eventuale esistenza delle condanne penali elencate dall’articolo 80 del Codice;

c) per le altre tipologie di affidamenti e comunque per quelli di importo superiore a € 20.000,00, dovranno essere svolte tutte le verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice.

5. Per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro non risulta obbligatoria la verifica delle offerte anormalmente basse di cui all’articolo 97 del Codice; tuttavia il Nuovo Centro Estero Veneto potrà valutare la congruità di ogni offerta che, in base a elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

ART. 11 CRITERI DI AFFIDAMENTO

1. Le forniture e prestazioni di beni e servizi previsti dal presente Regolamento sono affidati in base ad uno dei seguenti criteri:

a) minor prezzo: qualora la fornitura dei beni o l’espletamento dei servizi oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati tecnici ovvero alle dettagliate descrizioni contenute nella lettera di invito, ovvero per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato o se caratterizzate da elevata ripetitività;

b) offerta economicamente più vantaggiosa: valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali ad esempio il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, i termini di pagamento, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita, l’assistenza tecnica ecc. In questo caso, i criteri che saranno applicati per l’aggiudicazione della gara devono essere menzionati nella lettera di invito.

ART. 12 AFFIDAMENTI IN HOUSE

1. Nel caso l’Ente abbia la necessità di ricorrere a degli affidamenti a società in house del sistema camerale dovrà procedere ai sensi di quanto disposto dagli artt. 5 e 192 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e previa verifica del tipo di controllo posseduto rispetto alla società in house alla quale

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APPROVATO DA:

CONSIGLIO DIRETTIVO (Delibera n. 13/2019 del 10 giugno 2019) ASSEMBLEA (Delibera n. 5/2019 del 21 giugno 2019)

intende affidare il servizio. A tale proposito dovrà essere motivato nella determinazione a contrarre il tipo di controllo posseduto rispetto alla società in house nel rispetto delle disposizioni contenute nelle Linee Guida dell’ANAC n.7 in materia di iscrizione nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, approvato con Delibera ANAC del 15/02/2017.

ART. 13 CONTRATTO

1. La procedura negoziata può essere regolata da scrittura privata semplice, oppure da apposita lettera con la quale è disposta l’ordinazione dei beni o dei servizi, ovvero dal modulo rilasciato dal portale del Mercato Economico della PA (MEPA). Tali atti devono riportare i medesimi contenuti previsti nella lettera d’invito o far esplicito richiamo ad essi.

2. Le attività negoziali e gli ordinativi di fornitura, per quanto possibile, possono essere effettuate con ogni mezzo, favorendo l’introduzione di modalità telematiche al fine di modernizzare e semplificare le procedure e di accelerare le fasi di acquisto.

3. Tutte le eventuali spese di contratto (bolli, registrazione, copie, etc.) sono a carico del fornitore.

ART. 14 GARANZIE

1. Nelle fattispecie di affidamento diretto di importo inferiore a 40.000 euro, il Nuovo Centro Estero Veneto ha facoltà di non richiedere al fornitore la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del d.lgs. 50/2016, conformemente a quanto previsto dal comma 11 del medesimo articolo.

2. Qualora richiesta, tale garanzia resta vincolata fino al momento in cui sono esauriti tutti gli obblighi derivanti dal contratto, dovrà essere costituita mediante cauzione oppure fidejussione bancaria o polizza assicurativa, prevedendo inoltre la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c.c. nonché la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta del Nuovo Centro Estero Veneto.

ART. 15 SUBAPPALTO

1. L'Appaltatore potrà subappaltare a terzi l’esecuzione di parte della prestazione di beni e/o servizi oggetto dell’incarico solamente alle condizioni prescritte dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016, pena la risoluzione di diritto del contratto come previsto dall’articolo 1656 c.c.

ART. 16 NORME DI RINVIO

1. Gli importi di spesa indicati nel presente Regolamento sono sempre “oneri fiscali esclusi”.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

3. Qualora disposizioni normative e regolamentari successive all’entrata in vigore del presente Regolamento modifichino i massimali e i limiti di spesa, il presente regolamento si intende modificato automaticamente, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

ART. 17 ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICAZIONE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua approvazione da parte dell’Assemblea del Nuovo Centro Estero Veneto.

Venezia, 24 maggio 2019

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