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SET INFORMATIVO. Contratto di assicurazione RC Auto e CVT - Veicoli Commerciali

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Academic year: 2022

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Contratto di assicurazione RC Auto e CVT - Veicoli Commerciali

SET INFORMATIVO

Il presente set informativo contiene:

l

Documento informativo precontrattuale (DIP)

l

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo (DIP aggiuntivo)

l

Condizioni di assicurazione comprensive di glossario e redatte secondo le linee guida ANIA del 06/02/2018

l

Privacy

DIRETTA_COPERTINA_FRONTE2_001_4_11J.jpg 0026060010003360010033169089000000026032021C 00245760010033169089000000026032021C 02153200189EURO PROJECT SERVICE DI BALLA ALTINFL248RV 001 001 600100 33 169089 VERA ASSICURAZIONI S.p.A. 11 Vera Assicurazioni S.p.A. VERALOGOJ.jpg VERAPIEDJ.png VERALOGOJ.jpg Vera Assicurazioni www.veraassicurazioni.it 4 000068

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Polizza RC Veicoli Commerciali

Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo

Società Vera Assicurazioni Prodotto: ''Veicoli Commerciali''

''Veicoli Commerciali Connect''

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i rischi della responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto nel contratto.

Che cosa è assicurato?

v I danni causati a terzi, da conducente abilitato, dalla circolazione del veicolo in area pubblica, area a questa equiparata e area privata;

v I danni causati a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice;

v I danni causati a terzi dal rimorchio agganciato a motrice propria di terzi quando l'evento si verifica in Germania, Spagna, Grecia e Francia;

v In caso di veicolo adibito a scuola guida, i danni causati a terzi dall'allievo durante l'esercitazione purché sul veicolo sia presente l'istruttore abilitato;

v I danni a cose di terzi trasportati su autobus.

La Compagnia di assicurazione risarcisce i danni fino a un importo massimo indicato in polizza (c.d. massimale).

La legge prevede un massimale minimo per sinistro di 6,070 milioni di euro, per i danni alla persona, e di 1,220 milioni di euro, per i danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro.

Che cosa non è assicurato?

L'assicurazione non comprende i danni alle cose e alla persona subiti dal conducente del veicolo responsabile del sinistro.

L'assicurazione non comprende i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:

x Il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di veicolo concesso in leasing;

x Il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti, del conducente o dei soggetti di cui al punto precedente, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico;

x Ove l'Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto precedente.

L'assicurazione non comprende i danni causati a terzi:

x dalla circolazione del veicolo in aree aeroportuali;

x dalla partecipazione del veicolo a gare e competizioni sportive;

x dalla circolazione del veicolo all'interno di circuiti.

Ci sono limitazioni alla copertura?

L'assicurazione non è operante nei seguenti casi:

! Se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore (es. patente scaduta, non valida ecc…);

! Se il conducente guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope;

! Veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore;

! Veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti;

! Veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o dal suo dipendente;

! Veicolo sottoposto a "fermo amministrativo";

! Per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;

! Veicolo su cingoli o ruote non gommate, per i danni causati alla pavimentazione stradale;

! Se il veicolo circola durante il periodo di sospensione della garanzia.

Per i casi di cui sopra, la Compagnia ha diritto a recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa). Limitatamente al caso di conducente in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, l'eventuale azione di rivalsa è limitata rispettivamente a 5.000,00 e 20.000,00 euro.

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Dove sono coperto dall'assicurazione?

v L'assicurazione ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e in tutti gli stati aderenti all'Unione Europea nonché nel Principato di Monaco,Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Regno Unito e Andorra.

v L'assicurazione, su richiesta, può essere estesa anche agli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, purchè sul certificato internazionale di assicurazione (carta verde), le relative sigle internazionali identificative non risultino barrate.

Che obblighi ho?

l Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete. Le dichiarazioni inesatte o reticenti o la mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze che comportino aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza o l'esercizio da parte della Compagnia del diritto di rivalsa totale o in proporzione, della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, per i danni pagati a terzi.

l La polizza, debitamente sottoscritta deve essere restituita alla Compagnia.

l In caso d'incidente devi denunciare l'evento entro tre giorni da quello in cui si è verificato, utilizzando l'apposito modulo (constatazione amichevole di incidente).

l In caso di trasferimento di proprietà del veicolo, devi darne immediata comunicazione alla Compagnia. Analogo comportamento deve essere adottato anche in caso di distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo. In tale circostanza devi fornire idonea documentazione che certifica la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.

l In caso di furto del veicolo devi produrre copia della denuncia di furto presentata alle autorità competenti.

l Nel caso tu intenda sospendere il contratto, sei tenuto a darne comunicazione alla Compagnia e a restituire il certificato e la Carta Verde o a fornire autocertificazioni di distruzione/eliminazione degli stessi.

Quando e come devo pagare?

l Il premio deve essere pagato alla consegna della polizza. Il pagamento del premio avviene con periodicità annuale o, in alternativa e su richiesta, semestrale (maggiorazione per interessi di frazionamento nella misura del 3%). In tal caso la rata deve essere pagata alla scadenza semestrale convenuta.

l Puoi pagare il premio con una delle seguenti modalità: addebito su conto corrente BPM, carta di credito, bonifico.

l Il premio è comprensivo delle imposte, del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e delle provvigioni riconosciute dalla Compagnia all'intermediario (es. banca).

Quando inizia e quando finisce la copertura?

l La copertura assicurativa, salvo diversa precisazione, ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sul certificato, se il premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno dell'effettivo pagamento, e termina alla scadenza indicata sul certificato stesso senza necessità di disdetta. Dopo la scadenza la copertura rimane comunque attiva per ulteriori 15 giorni.

In presenza di frazionamento semestrale, se non paghi il premio della seconda semestralità, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti.

l La durata del contratto è indicata in polizza, e può essere annuale o temporanea (minimo 1 giorno massimo 6 mesi).

l Qualora avessi sospeso il contratto, per tutta la durata della sospensione, il veicolo è privo di copertura assicurativa. E' opportuno pertanto che non venga utilizzato, né parcheggiato in aree pubbliche o a queste equiparate.

l In caso di furto del veicolo la copertura decade dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza.

Come posso disdire il contratto?

l Il contratto non può essere tacitamente rinnovato e termina alla scadenza annuale senza obbligo di disdetta.

l Qualora ci ripensassi, hai 14 giorni di tempo dalla decorrenza della copertura assicurativa per recedere dal contratto. In tal caso hai diritto alla restituzione del premio pagato e non goduto al netto delle imposte e del SSN.

l E' possibile risolvere il contratto anche in caso di vendita, consegna in conto vendita, furto, distruzione, demolizione od esportazione del veicolo dandone tempestiva comunicazione alla Compagnia. In tal caso è previsto il rimborso della parte di premio R.C.Auto corrisposto e non usufruito che però non comprende la quota relativa alle imposte e al contributo al SSN.

DIP 2 di 2 MOD. DIPcm ED. 04/2021

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Assicurazione R.C.Auto/Corpi veicoli terrestri

(Veicoli Commerciali)

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto (DIP Aggiuntivo R.C. auto)

Vera Assicurazioni S.p.A.

Prodotto:"Veicoli Commerciali"

"Veicoli Commerciali Connect"

Data di aggiornamento: 01/07/2021 - Il presente DIP Aggiuntivo è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale della Compagnia.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Dati Societari

La Vera Assicurazioni S.p.A ha sede legale e sede sociale in Italia, via Carlo Ederle n° 45 - 37126 Verona -Tel.: + 39 045 8391111 - sito internet: www.veraassicurazioni.it - PEC: veraassicurazioni@pec.gruppocattolica.it

Indirizzo di posta elettronica:

- per informazioni di carattere generale: info@veraassicurazioni.it

- per informazioni relative alle liquidazioni: sinistriauto@veraassicurazioni.it Autorizzazione all'esercizio dell'impresa

La Compagnia è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 2388 del 9/11/2005 (Gazzetta Ufficiale n. 268 del 17/11/2005) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00151.

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare:

l del Patrimonio Netto è pari a 90 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 63,5 milioni di euro - il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 14,7 milioni di euro);

l del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 74,8 milioni di euro (a);

l del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 18,7 milioni di euro;

l dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 228 milioni di euro (b)

l dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo, è pari a 228 milioni di euro.

Relativamente all'indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 3,05 volte il requisito patrimoniale Solvency II (SCR) (b/a).

Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell'impresa si invita a consultare il sito al seguente link:

www.veraassicurazioni.it

Al contratto si applica la legge italiana

Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.

L'ampiezza dell'impegno della Compagnia è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

Massimali Puoi concordare con la Compagnia massimali più elevati di quelli minimi previsti dalla legge ed indicati nel DIP (6,070 milioni di euro per i danni alla persona e 1,220 milioni di euro per i danni alle cose), accettando di pagare un premio più alto.

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Garanzie estese

seguenti estensioni:

l Ricorso terzi da incendio: copre i danni diretti ai mobili e agli immobili di terzi derivanti dall'incendio del veicolo assicurato quando non è in circolazione e fino alla concorrenza di euro 300.000,00;

l Carico e scarico: copre i danni cagionati involontariamente dai terzi dall'esecuzione di operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, non eseguiti con mezzi o dispositivi meccanici, con esclusione dei danni alle cose trasportate o in consegna, e fino al massimale di responsabilità civile indicato in polizza.

Tipo di guida Non sono previste formule di personalizzazione sulla base del conducente del veicolo.

Vera Smart

Se sei proprietario di un veicolo per trasporto di cose in conto proprio, avente un peso massimo complessivo fino a 3.500 kg, puoi acquistare l'opzione Vera Smart che richiede:

l l'autoinstallazione di un dispositivo (Vera Box) sul parabrezza del veicolo;

l l'associazione dello stesso ad un'applicazione (Vera Connect), che dovrai scaricare e installare sul tuo smartphone;

e che prevede: l'attivazione del servizio di allarme automatico in caso di incidente, la possibilità di chiedere assistenza in caso di pericolo, o di necessità, mediante la pressione di un apposito pulsante assistenza presente su Vera Box.

Se congiuntamente all'opzione Active Smart è stata sottoscritta anche l'opzione Vera Protect, è previsto anche il servizio di ricerca del veicolo dopo il furto totale o la rapina.

OPZIONI FACOLTATIVE CON SCONTO SUL PREMIO

Vera Box + Vera Connect

Se sei proprietario di un veicolo per trasporto di cose in conto proprio, avente un peso massimo complessivo fino a 3.500 kg, puoi acquistare l'opzione AutopiùSicura Connect - Vera Box + Vera Connect che richiede:

l l'autoinstallazione di un dispositivo (Vera Box) sul parabrezza del veicolo;

l l'associazione dello stesso ad un'applicazione (Vera Connect), che dovrai scaricare e installare sul tuo smartphone,

e che prevede: l'attivazione del servizio di allarme automatico in caso di incidente, la possibilità di chiedere assistenza in caso di pericolo, o di necessità, mediante la pressione di un apposito pulsante assistenza presente su Vera Box.

Se congiuntamente all'opzione AutopiùSicura Connect - Vera Box + Vera Connect è stata sottoscritta anche l'opzione Vera Protect, è previsto anche il servizio di ricerca del veicolo dopo il furto totale o la rapina.

La mancata installazione del dispositivo e scarico dell'applicazione comporta:

l La perdita del beneficio tariffario, che si concretizza con la corresponsione della differenza tra il premio corrisposto e quello che sarebbe stato pagato in forza della tariffa in vigore senza il dispositivo Vera Box;

l In caso di sinistro RCA, prima che sia stata corrisposta la differenza di cui sopra, la possibilità per la Compagnia di agire in rivalsa in proporzione tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato sino ad un importo massimo di 5.000,00 €.

Per gli eventuali successivi rinnovi la possibile riduzione del premio di tariffa varia in base al tuo stile di guida rappresentato dall'indice di merito (IDM).

OPZIONI FACOLTATIVE CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO Rinuncia alla rivalsa per

guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze

stupefacenti o psicotrope

(pacchetto Protezione Rivalse RCA Smart)

Se acquisti questa garanzia e solo per il primo sinistro, la Compagnia rinuncia all'azione di rivalsa, qualora il veicolo sia condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Terzi trasportati

Se acquisti questa garanzia, in deroga all'art. 54 del codice della strada, sono coperti, fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza, i danni da lesioni personali involontariamente cagionati ai terzi trasportati nella cabina di guida o a fianco del conducente su autocarri o altri veicoli non destinati comunque al trasporto di persone.

La garanzia non può essere acquistata nel caso in cui il veicolo trasporti merci pericolose.

In tal caso la copertura è limitata al personale di scorta o addetto alle operazioni di carico e scarico.

Sgombero neve

Con questa garanzia puoi tutelarti, fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza, contro i danni provocati a terzi durante le operazioni di sgombero della neve e/o spargimento di sabbia e simili, purchè tu sia regolarmente autorizzato a svolgere dette attività da parte delle Autorità competenti.

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In aggiunta alla garanzia R.C.Auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza.

ASSISTENZA (opzionale)

Garanzie di base

Qualora si verifichi un sinistro che renda impossibile l'utilizzo del veicolo a seguito di guasto, incidente, incendio, furto o rapina, potrai usufruire di specifiche prestazioni di assistenza.

Potrai scegliere tra una delle soluzioni sotto riportate a seconda del veicolo che devi assicurare.

l Se il veicolo è destinato al trasporto di cose con peso a pieno carico fino a 3.500 kg, puoi acquistare l'opzione di Assistenza "Small" che prevede, indipendentemente dall'opzione tariffaria R.C. Auto scelta (AutopiùSicura, Smart o Connect), in caso di sinistro che renda impossibile l'utilizzo del veicolo, la possibilità di usufruire di specifiche prestazioni di assistenza, quali a titolo esemplificativo: il traino, l'officina mobile, un'auto sostitutiva, il rimborso delle spese d'albergo, l'invio di autista per il recupero del veicolo, informazioni medico sanitarie e se necessario il trasferimento presso un centro medico attrezzato in caso di infortunio conseguente a incidente stradale occorso al veicolo assicurato.

L'opzione tariffaria R.C. Auto scelta (AutopiùSicura, Smart o Connect) determina l'opzione di Assistenza di base acquistata, che potrà essere: "Small", "Smart Small" o "Connect Small".

Dette opzioni prevedono prestazioni via via maggiori in termini di:

- importi indennizzabili per sinistro, - criteri di attivazione della prestazione, - servizi prestati.

l Se il veicolo è destinato al trasporto di cose con peso a pieno carico superiore a 3.500 kg, puoi acquistare l'Assistenza "Gommati Pesanti", che prevede a titolo esemplificativo le seguenti prestazioni: il soccorso stradale, l'invio di pezzi di ricambio per il veicolo in quanto non reperibili sul posto, il rimborso delle spese d'albergo, l'invio di medicinali urgenti a seguito di infortunio, l'organizzazione del viaggio di rientro a seguito di infortunio conseguente ad incidente.

L'importo indennizzabile per sinistro varia in base alla tipologia di servizio prestata.

Ulteriori garanzie con premio

aggiuntivo

l Per i veicoli per trasporto di cose con peso a pieno carico fino a 3.500 kg, puoi personalizzare la copertura Assistenza scegliendo le opzioni "Medium" o "Large", che offrono i servizi della garanzia "Small" con massimali più elevati e ulteriori servizi aggiuntivi (indipendentemente dall'opzione tariffaria R.C. Auto scelta) quali ad esempio: l'invio del taxi per il ritiro dell'auto sostitutiva, l'abbandono del mezzo all'estero, l'anticipo spese mediche, l'invio di autoambulanza, l'accompagnamento figli minori di 14 anni o portatori di handicap.

Inoltre, le opzioni "Medium" e "Large" associate alla presenza delle opzioni tariffarie R.C.

Auto Smart o Connect offrono ulteriori servizi aggiuntivi (non previsti per l'opzione tariffaria AutopiùSicura) quali ad esempio: l'autonoleggio a tariffe convenzionate, il riscontro negativo della copertura R.C. Auto, l'assistenza infermieristica post-ricovero, l'assistenza familiari non autosufficienti, l'invio di una baby-sitter, la custodia degli animali, la spesa a casa.

Limitazioni, esclusioni e rivalse

Sono previste limitazioni variabili per livello di copertura e tipologia di servizio.

Le prestazioni non sono dovute principalmente per sinistri provocati o dipendenti da:

l Mancato contatto preventivo con la Struttura Organizzativa che fornisce l'assistenza;

l Gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti;

l Stato di guerra, rivoluzione, sommosse, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi o qualora l'assicurato si trovi in un Paese in stato di belligeranza dichiarato o di fatto;

l Terremoti e fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale e di entità tale da rende impossibile l'erogazione della prestazione;

l Dolo dell'assicurato;

l Abuso di alcolici e psicofarmaci.

PROTEZIONE LEGALE (opzionale)

Garanzie di base

L'Impresa di Assicurazione copre le spese legali nel caso insorga per l'Assicurato la necessità di avvalersi dell'assistenza di personale specializzato e/o di professionisti per la difesa dei propri interessi riguardo alla proprietà o all'uso dell'autovettura. La prestazione opera sia per incidente stradale sia per vertenza contrattuale.

Limitazioni, esclusioni e rivalse

La garanzia è esclusa:

l per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;

l per procedimenti in materia fiscale e amministrativa, salvo quanto previsto dalle singole garanzie;

l per l'opposizione contro una sanzione amministrativa pecuniaria per infrazioni al codice della strada non collegate ad incidente stradale, se il valore della sanzione al netto di oneri accessori e spese di notifica è inferiore a € 100,00 e oltre un caso denunciato per anno assicurativo;

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l se il valore economico oggetto della controversia contrattuale è inferiore a 200 euro;

l per richieste di risarcimento di danni extracontrattuali causati dall'Assicurato a terzi;

l se l'Assicurato è imputato per Delitto doloso;

l se l'Assicurato è indagato o imputato per fuga, omissione di soccorso (art.189 del codice della Strada), guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 del Codice della Strada) o per guida in stato di ebbrezza (art. 186/186 bis del Codice della Strada) con accertamento del tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, o se vengono applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, salvo i casi in cui sia assolto o prosciolto con sentenza passata in giudicato o vi sia archiviazione per infondatezza della notizia di Reato;

l se l'Assicurato, conducente del veicolo, guida con patente non valida o irregolare, o guida un veicolo non assicurato a norma di legge o in difformità da immatricolazione; nel caso in cui l'Assicurato guidi con patente scaduta o senza aver ottenuto la patente pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida, l'esclusione non vale se ottiene il rilascio o il rinnovo della patente entro 90 giorni dal Sinistro.

PROTEZIONE CONDUCENTE (opzionale)

Garanzie di base

Con questa garanzia la Compagnia corrisponde al conducente, nel caso in cui subisca un infortunio a seguito di un incidente occorso durante la circolazione del veicolo assicurato, un'indennità per invalidità permanente. In caso di decesso la Compagnia corrisponde agli eredi la somma assicurata.

La garanzia è valida anche durante lo svolgimento delle operazioni necessarie alla ripresa della marcia del veicolo a seguito di guasto meccanico o avaria.

L'importo indennizzabile per sinistro prevede più opzioni variabili da:

l Un minimo di euro 45.000,00 per il caso morte ed euro 50.000,00 per l'invalidità permanente;

l Ad un massimo di euro 110.000,00 per il caso morte ed euro 120.000,00 per l'invalidità permanente.

Ulteriori garanzie con premio

aggiuntivo

Puoi personalizzare la copertura assicurativa con le seguenti garanzie aggiuntive:

l Diaria da ricovero: che prevede la corresponsione di un'indennità giornaliera per ciascun giorno di degenza;

l Rimborso spese di cura: che prevede il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Limitazioni, esclusioni e rivalse

Limitazioni. Puoi acquistare la garanzia se hai un'età compresa tra i 18 e gli 75 anni.

Franchigie. La franchigia non si applica per indennizzo fino a euro 50.000 e qualora l'invalidità permanente accertata sia pari o superiore al 25% dell'invalidità totale. È prevista l'applicazione di una franchigia nella misura del:

- 3% per gli indennizzi compresi tra euro 50.000 ed euro 100.000;

- 5% per indennizzi superiori a euro 100.000.

Esclusioni. Le principali esclusioni sono conseguenti a:

l Operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche derivanti da infortuni non collegati alla circolazione del veicolo;

l Azioni delittuose compiute o tentate dall'assicurato;

l Guida in stato di ebbrezza o sotto l'uso di sostanze stupefacenti;

l Partecipazione del veicolo a corse, gare e relative prove;

l Guerra, manovre ed esercitazioni militari, arruolamento volontario;

l Pratica di sport comportanti l'uso di veicoli e natanti a motore.

INCENDIO, EVENTI ATMOSFERICI, FURTO E ATTI VANDALICI (opzionale)

Garanzie di base

Incendio ed eventi atmosferici. La garanzia incendio prevede l'indennizzo per i danni subiti dal veicolo a seguito d'incendio, azione del fulmine o esplosione del carburante.

Relativamente agli eventi atmosferici, la copertura è prestata per danni conseguenti a: trombe d'aria, uragani, bufere e tempeste compresa la grandine.

Furto. Prevede il rimborso per la perdita totale o parziale del veicolo a seguito di furto o rapina, tentati o consumati.

Ulteriori garanzie con premio

aggiuntivo

Incendio. Se previsto per il tipo veicolo, è possibile estendere la copertura ai danni subiti a seguito di urto o collisione con animali selvatici avvenuti in aree ammesse alla circolazione del veicolo. E' previsto un limite di indennizzo nella misura di 3.000 € e comunque nel limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Eventi atmosferici versione estesa. Se previsto per il tipo veicolo, è possibile estendere la copertura base ai seguenti eventi: alluvioni e inondazioni, allagamenti, frane e smottamenti.

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accessori fono-audio-visivi non di serie, intesi come installazioni stabilmente fissate al veicolo e fornite direttamente dalla casa costruttrice, ma con supplemento del prezzo base di listino, o da ditte specializzate, documentabili con fattura o altro documento equipollente. E' previsto un limite massimo di indennizzo fissato nella misura del 25% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e comunque non superiore a 8.000 €.

Vera Protect: Se è stata sottoscritta l'opzione Vera Protect è previsto anche il servizio di ricerca del veicolo dopo il furto totale o la rapina.

Limitazioni, esclusioni e rivalse

Scoperti. Le garanzie possono essere prestate con scoperti e relativi minimi indicati in polizza e che possono variare in relazione al tipo di prestazione. Di seguito si riporta un esempio di funzionalità di scoperto e relativo minimo:

l Il danno da furto parziale è quantificato in 500 €;

l In polizza è indicato lo scoperto: 10% minimo 150 €;

l L'indennità che verrà corrisposta ammonta a 350 €, ossia l'ammontare del danno (500 €) dedotto il minimo non indennizzabile (150 €). Dall'ammontare del danno viene tolto il minimo non indennizzabile (150 €) in luogo della percentuale pattuita contrattualmente (10%) in quanto quest'ultima applicata al danno da luogo ad un valore (50 €) inferiore al minimo non indennizzabile.

Esclusioni. Le principali esclusioni sono conseguenti a:

l Semplici bruciature non seguite da incendio;

l Sinistri avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario, occupazioni militari, invasioni;

l Sinistri avvenuti a seguito di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, frane e smottamenti, allagamenti, tracimazione di vango, caduta di massi e neve, e sviluppo di energia nucleare o di radioattività;

l Danni determinati da dolo o colpa grave dell'assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo;

l Danni da furto avvenuto con l'utilizzo delle chiavi originali;

l Partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove ufficiali;

l Conduzione da parte di persone non abilitate;

l Danni al veicolo per furto di cose non assicurate o assicurabili che si trovano all'interno del veicolo;

l Danni agli optionals e accessori fono-audio-visivi non di serie.

KASKO (opzionale)

Garanzie di base

Se prevista per il tipo veicolo, prevede l'indennizzo per i danni subiti dal veicolo a seguito di collisione con altro veicolo identificato (forma "solo collisione"). La copertura può estesa anche ai casi di urto con ostacoli mobili o fissi di qualsiasi genere, ribaltamento e uscita di strada (forma

"completa").

Ulteriori garanzie con premio

aggiuntivo

Estensione optionals e accessori. Prevede l'indennizzo per i danni subiti dagli optionals e accessori fono-audio-visivi non di serie, intesi come installazioni stabilmente fissate al veicolo e fornite direttamente dalla casa costruttrice, ma con supplemento del prezzo base di listino, o da ditte specializzate, documentabili con fattura o altro documento equipollente. E' previsto un limite massimo di indennizzo fissato nella misura del 25% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e comunque non superiore a 8.000 €.

Limitazioni, esclusioni e rivalse

Scoperti. La garanzia è prestata con scoperto e relativo minimo indicati in polizza. Per sapere come funziona lo scoperto e il relativo minimo non indennizzabile puoi vedere l'esempio di funzionamento descritto nella sezione INCENDIO E FURTO - Limitazioni, esclusioni e rivalse.

Esclusioni. Le principali esclusioni sono conseguenti a:

l Danni subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano, di circolazione fuori strada;

l Sinistri avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario, occupazioni militari, invasioni;

l Sinistri avvenuti a seguito di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, frane e smottamenti, allagamenti, tracimazione di vango, caduta di massi e neve, e sviluppo di energia nucleare o di radioattività;

l Danni determinati da dolo o colpa grave dell'assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo;

l Danni avvenuti in autodromi o durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove ufficiali;

l Danni cagionati da cose o animali trasportati, nonché da operazioni di carico e scarico;

l Conduzione da parte di persone non abilitate;

l Danni agli optionals e accessori fono-audio-visivi non di serie.

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Garanzie di base

Si tratta di una serie di pacchetti di garanzie, personalizzati per tipo veicolo, che prevedono la corresponsione di un indennizzo per danni non contemplati nelle precedenti garanzie opzionali. A titolo esemplificativo citiamo il recupero delle spese sostenute per:

l La riparazione o sostituzione dei cristalli rotti;

l La riparazione dei danni al veicolo conseguenti a furto di cose non assicurate che si trovano all'interno del veicolo;

l La duplicazione della patente di guida o delle chiavi e relativi congegni elettronici per il funzionamento del veicolo a seguito di smarrimento o furto;

l L'immatricolazione di un nuovo veicolo a seguito di furto.

L'importo indennizzabile per sinistro varia in base alla tipologia di garanzia prestata.

Ulteriori garanzie con premio

aggiuntivo

Non sono previste ulteriori personalizzazioni della copertura assicurativa rispetto alla garanzia di base.

Limitazioni, esclusioni e rivalse

Esclusioni. Sono esclusi i danni:

l Avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario, occupazioni militari, invasioni;

l Avvenuti a seguito di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, frane e smottamenti, allagamenti, tracimazione di vango, caduta di massi e neve, e sviluppo di energia nucleare o di radioattività;

l Determinati da dolo o colpa grave dell'assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo.

Che cosa non è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto quelle fornite nel DIP.

Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto quelle fornite nel DIP.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha la Società?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro

Di seguito trovi le indicazioni necessarie circa le attività da intraprendere in caso di sinistro da circolazione (R.C.Auto) o di altra natura (es. incendio, furto ecc…).

R.C.AUTO

Il contraente o l'assicurato devono comunicare il sinistro R.C.AUTO alla Compagnia, presso la quale è stato stipulato il contratto, entro 3 giorni. La denuncia può essere redatta sul Modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (c.d. Modulo CAI).

La richiesta di risarcimento deve essere indirizzata alla Compagnia:

l Se l'incidente ha coinvolto solo due veicoli/ciclomotori entrambi identificati, assicurati e immatricolati in Italia;

l Se, pur in presenza di danni fisici alla persona, le lesioni riportate non comportino un'invalidità permanente superiore al 9%;

l Per lesioni subite da un terzo trasportato, anche se di gravità superiore al suddetto limite.

La richiesta di risarcimento deve essere indirizzata alla Compagnia assicuratrice di controparte se:

l I veicoli coinvolti sono più di due;

l Uno o più dei veicoli coinvolti non sono identificati o assicurati o immatricolati in Italia;

l Le lesioni riportate dalle persone fisiche sono gravi.

Nel caso in cui il veicolo di controparte sia non identificato o non assicurato, la richiesta di risarcimento deve essere indirizzata a CONSAP, Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici. Info su www.consap.it.

Garanzie diverse dall'R.C.AUTO

Per i sinistri che coinvolgono le garanzie Assistenza e Protezione legale la denuncia deve essere effettuata contestualmente all'evento dannoso o dal momento in cui l'assicurato ne abbia avuto la possibilità.

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l'evento o dal momento in cui l'assicurato ne abbia avuto la possibilità. L'inoltro alla Compagnia deve avvenire con lettera raccomandata e contenere la descrizione del fatto, la data e il luogo di accadimento, l'eventuale presenza di testimoni e il luogo ove è custodito il veicolo. Deve inoltre essere acclusa l'eventuale denuncia fatta alla Pubblica Autorità.

Rimborso del sinistro per evitare il malus

In caso di sinistro stradale, tra due veicoli definito in base alla cosidetta convenzione di indennizzo diretto, ove ti sia attribuita la responsabilità principale, puoi evitare l'applicazione del malus, e quindi la maggiorazione del premio, rimborsando gli importi liquidati direttamente alla CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici SPA.

Per maggiori dettagli e informazioni devi consultare il sito www.consap.it.

Qualora il sinistro sia invece definito al di fuori della convenzione indennizzo diretto, puoi evitare l'applicazione del malus offrendo alla Compagnia, in occasione della scadenza annuale di rinnovo, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente la scadenza annuale stessa.

Quanto sopra non è applicabile nel caso in cui la polizza sia stata stipulata con "formula tariffaria Franchigia".

Gestione da parte di altre imprese

La gestione dei sinistri relativi alle garanzie Assistenza e Protezione Legale è affidata a:

Assistenza Protezione Legale

IMA Italia Assistance

Piazza Indro Montanelli, 20 - 20099, Sesto San Giovanni(MI).

Principali riferimenti:

l telefono:800.18.54.45 oppure dall'estero al numero: +39 02 24128759;

l assistenza.gruppocattolica@IMAitalia.it

ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, branch italiana di ARAG SE Societas Europaea con sede legale in ARAG Platz, 1, 40472 Düsseldorf Germania), Società facente parte del Gruppo ARAG.

Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia: Verona - Viale del Commercio, 59 - 37135 Verona.

Principali riferimenti:

l dall'Italia numero Verde 800 282323 oppure dall'estero al numero+39 0221079504;

l per posta elettronica adenunce@arag.it;

l per posta ordinaria aARAG SE Italia - Viale del Commercio, 59 - 37135 Verona..

Prescrizione

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha chiesto all'assicurato il risarcimento dei propri danni o ha promosso contro di questo l'azione.

Dichiarazioni inesatte o

reticenti

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, rese dal soggetto legittimato a fornire le indicazioni richieste al momento della stipulazione del contratto, possono compromettere il diritto alla prestazione.

Obblighi dell'impresa

Nel caso in cui sia applicabile la procedura di Risarcimento Diretto, se la richiesta di risarcimento è conforme e il danno è risarcibile, l'Assicuratore comunica al danneggiato la somma offerta per il risarcimento; se invece il danno non è risarcibile comunica al danneggiato i motivi per cui ritiene di non dover fare l'offerta.

Tali comunicazioni vengono effettuati:

l Entro 30 giorni, dalla ricezione della richiesta di risarcimento nel caso di danni materiali e con il modulo CAI firmato da entrambi i conducenti;

l Entro 60 giorni, dalla ricezione della richiesta di risarcimento nel caso di danni materiali e con il modulo CAI firmato da un solo conducente;

l Entro 90 giorni, nel caso di lesioni, dalla ricezione dell'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti.

In caso di accettazione della somma offerta a tacitazione del danno, la Compagnia verserà al danneggiato nei 15 giorni successivi, l'importo relativo tramite bonifico bancario, assegno circolare o assegno di traenza.

Per i sinistri relativi a garanzie diverse dalla R.C. Auto (es. furto, atti vandalici, eventi atmosferici, ecc.) la Società si impegna, entro 60 giorni dal ricevimento della denuncia di sinistro, a formulare una congrua e motivata offerta per l’indennizzo ovvero a comunicare i motivi per i quali non ritiene di presentare offerta. La Società si impegna a procedere alla liquidazione entro 15 giorni dall’accettazione dell’offerta da parte del Contraente/Assicurato.

Per i sinistri relativi alla garanzia Protezione conducente la Società si impegna, entro 60 giorni dal ricevimento della denuncia di sinistro, a formulare una congrua e motivata offerta per l’indennizzo ovvero a comunicare i motivi per i quali non ritiene di presentare offerta.

La Società si impegna a procedere alla liquidazione entro 45 giorni dall’accettazione dell’offerta da parte del Contraente/Assicurato.

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Quando e come devo pagare?

Premio In relazione alle garanzie diverse dall'R.C.Auto (es. furto, atti vandalici, protezione conducente ecc…) il premio deve essere pagato per l'intero all'emissione della polizza mediante le seguenti modalità: addebito su conto corrente BPM, carta di credito, bonifico.

Rimborso

Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP e relativamente alle garanzie aggiuntive all'R.C.Auto descritte nel presente documento, hai diritto al rimborso della parte di premio corrisposto e non usufruito, al netto delle imposte, in caso di risoluzione del contratto a seguito di vendita, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione od esportazione del veicolo.

In caso di incendio totale o furto totale senza ritrovamento del veicolo, la cessazione del contratto non da diritto al rimborso della parte di premio corrisposto e non usufruito. Si precisa che in presenza di frazionamento la Compagnia provvederà all'incasso delle eventuali rate di premio successive all'incendio o furto totale.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata

Per le garanzie diverse dall'R.C.Auto la durata del contratto è indicata in polizza e può essere solo annuale.

Almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto, la Compagnia invia al contraente una nuova proposta di premio. Il pagamento del premio implica l'accettazione delle nuove condizioni di premio e di polizza.

Sospensione E' possibile sospendere il contratto. In tal caso, per tutta la durata della sospensione, le garanzie non saranno prestate. Come consigliato nel DIP, poiché il veicolo è privo di copertura assicurativa, è opportuno che non venga utilizzato, ne parcheggiato in area pubblica o a questa equiparata.

Come posso disdire la polizza?

Clausola di tacito rinnovo

Il contratto non può essere tacitamente rinnovato e termina alla scadenza prevista senza obbligo di disdetta. L’assenza del tacito rinnovo riguarda anche i rischi accessori (es: Protezione del conducente, incendio, furto, ecc.).

Ripensamento dopo la stipulazione

Entro 14 giorni dalla decorrenza del contratto è possibile recedere dal contratto e ricevere in restituzione il premio non usufruito al netto delle imposte e del contributo ssn.

Risoluzione Sia per la garanzia R.C.Auto che per quelle opzionali, è possibile chiedere la risoluzione del contratto anche in caso di vendita, consegna in conto vendita, furto, distruzione, demolizione od esportazione del veicolo.

A chi è rivolto questo prodotto?

Il Prodotto VeicoliCommerciali è rivolto al proprietario di un veicolo (anche in veste di usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, locatario, o temporaneo intestatario) o all'utilizzatore, che intendono salvaguardare il loro patrimonio sia dai rischi connessi alla circolazione del veicolo e riconducibili alla propria responsabilità civile, sia da altri rischi connessi alla circolazione del veicolo e non rientranti nella copertura R.C. Auto (ad esempio incendio, furto, eventi atmosferici, tutela legale, infortuni, ecc.)

Quali costi devo sostenere?

La provvigione riconosciuta all'intermediario è pari al 7,50%.

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All'impresa assicuratrice

Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto alla Compagnia al seguente indirizzo:

Vera Assicurazioni S.p.A.

c/o Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. - Servizio Reclami di Gruppo - Lungadige Cangrande n° 16 - 37126 Verona (Italia)

In alternativa al:

l Fax n. 045/8372903

l E-mail: reclami@veraassicurazioni.it

La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni.

Il termine massimo di risposta da parte dell'Impresa previsto dalla normativa è 45 giorni.

All'IVASS In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione

Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).

Per la garanzia R.C.Auto la Mediazione è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile nei confronti della Compagnia, attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti).

La Mediazione è obbligatoria anche relativamente alle altre garanzie.

Negoziazione assistita

Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.

Per la garanzia R.C.Auto la Negoziazione Assistita è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile nei confronti della Compagnia, attinente alle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti euro 50.000,00 (salvo che, in relazione a quest'ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria).

La Negoziazione Assistita non è obbligatoria relativamente alle altre garanzie.

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle

controversie

Si ricorda che il reclamante potrà attivare:

- La procedura prevista dall'Accordo del 19 marzo 2012, tra ANIA e Associazioni dei consumatori sulla procedura per la conciliazione delle controversie derivanti da sinistri R.C.

Auto tra imprese assicuratrici e consumatori, per le controversie inerenti alla gestione di sinistri del ramo RCA la cui richiesta di risarcimento non supera i 15.000,00 €;

- Per la risoluzione delle liti è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione Europea:

http://www.ec.europa.eu/fin-net) oppure all'Ivass, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante;

- L'arbitrato relativamente alle garanzie diverse dall'RCA (incendio, furto, kasko, eventi atmosferici, atti vandalici, protezione conducente).

PER QUESTO CONTRATTO LA SOCIETA' DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO POTRAI CONSULTARE TALE AREA E

UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

DIP aggiuntivo 9 di 9 MOD. DIP + vc ED. 07/2021

(14)
(15)

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

RC AUTO E CVT - VEICOLI COMMERCIALI

(16)

INDICE

GLOSSARIO 3

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE - SEZIONE NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE 11

RC AUTO - SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE AUTO 17

SEZIONE VEICOLI COMMERCIALI Connect - NORME COMUNI 39

VERA BOX IN COMODATO 42

SEZIONE ASSISTENZA - NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONE 47

Assistenza Small, Medium e Large ..47

Assistenza Gommati Pesanti 91

SEZIONE PROTEZIONE LEGALE 96

CORPI VEICOLI TERRESTRI 99

Incendio e collisione con animali selvatici 100

Eventi Atmosferici 100

Furto e atti vandalici 101

Kasko 103

Estensione Optional e Accessori - Fono-Audio-Visivi non di serie 104

GARANZIE AGGIUNTIVE - SEZIONE GARANZIE AGGIUNTIVE 105

Pacchetto Large 105

Pacchetto Pluspower 106

Pacchetto Ultra Power e Travel 107

VERA PROTECT 108

PROTEZIONE CONDUCENTE 112

Invalidità Permanente 114

Morte per infortunio 116

Diaria da ricovero 116

Rimborso spese di cura per infortunio 116

SEZIONE SINISTRI - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 118

Sezione Responsabilità Civile Auto 118

Sezione Assistenza 118

Sezione Protezione Legale 119

Sezione Corpi Veicoli Terrestri 120

Sezione Garanzie Aggiuntive 122

Sezione Protezione Conducente 122

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GLOSSARIO

TERMINI PRESENTI NELLA POLIZZA

Abitazione

La dimora abituale situata in Italia dove è domiciliato l'Assicurato (definizione relativa alla sezione Assistenza).

Accelerometro/giroscopio

Dispositivo elettronico collegato al dispositivo Vera Box che misura le accelerazioni e decelerazioni del veicolo su cui è installato.

Accessori di serie

Installazioni stabilmente fissate al veicolo, comprese quelle fono-audio-visive, fornite direttamente dalla casa costruttrice senza supplemento al prezzo base di listino.

Accessori fono-audio-visivi non di serie

Installazioni stabilmente fissate al veicolo quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, mangianastri, registratori, radiotelefoni, navigatori satellitari, impianti di antifurto satellitare e altre apparecchiature simili, fornite direttamente dalla casa costruttrice, contestualmente all'acquisto con supplemento del prezzo base di listino, o da parte di ditte specializzate, documentabili con fattura o altro documento equivalente.

Aggravamento del rischio

Variazione delle caratteristiche iniziali del rischio che aumenta la probabilità del verificarsi del danno.

Allagamento

Afflusso d'acqua in un luogo normalmente asciutto, non dovuto a fenomeno naturale.

Allarme Crash

È l'invio della segnalazione di incidente medio-grave (Crash) all'Impresa di assistenza incaricata dalla Compagnia. (Limitato alle Soluzioni Veicoli Commerciali Connect).

Alluvione

Evento caratterizzato da accumulo di materiale fluviale.

Antifurto satellitare

Dispositivo elettronico, installato sul veicolo e dotato di tecnologia di localizzazione satellitare, che permette la rilevazione immediata dell'evento.

Antifurto "immobilizer"

Dispositivo antifurto che inibisce l'avviamento del motore senza che sia presente la chiave corretta e che evita che l'auto venga avviata semplicemente collegando i fili.

Arbitrato

è una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.

Area aeroportuale

Area riservata al traffico e alla sosta di aeromobili sia civili che militari.

Assicurato

La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'Assicurazione (il proprietario, il locatario, il conducente autorizzato e i trasportati del veicolo indicato in Polizza).

Relativamente alla garanzia "Protezione Conducente": l'Assicurato è il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, ossia il soggetto che risulta essere conducente del veicolo indicato in Polizza nel momento in cui si verifica il sinistro.

Attestazione dello stato di rischio

Documento che certifica la storia assicurativa del rischio assicurato (assenza/presenza di incidenti, classe di merito maturata ecc.) e che la Compagnia mette a disposizione del Contraente e dell'avente diritto nel proprio sito.

Avente diritto

La persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell'attestato di rischio (Contraente; ovvero qualora diverso, il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di locazione finanziaria).

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Banca Dati

La banca dati elettronica sotto il controllo dell'IVASS che contiene le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio.

Bluetooth Low Energy

Tecnologia per la trasmissione dati tra dispositivi diversi senza fili, a corto raggio e basso consumo di energia.

Bufera

Tempesta di neve con venti che hanno una velocità media di almeno 50 km/h.

Beneficiario

È il soggetto (persona fisica o giuridica) designato dal Contraente a cui la Compagnia deve la prestazione garantita dall'Assicurazione in caso di morte dell'Assicurato.

(Definizione riferita alla garanzia "Protezione Conducente").

Canone

Corrispettivo per l'abbonamento ai servizi offerti dalla Società Telematica. (Limitato alle Soluzioni Veicoli Commerciali Connect).

Car sharing

Servizio di mobilità urbana che consente agli utenti di utilizzare un veicolo su prenotazione noleggiandolo per un periodo di tempo breve, nell'ordine di minuti o ore, e pagando in ragione dell'utilizzo effettuato.

Carta Verde

Certificato internazionale di Assicurazione che attesta l'estensione dell'efficacia dell'Assicurazione obbligatoria R.C.A. ai danni provocati dalla circolazione del veicolo assicurato in alcuni paesi esteri, la cui sigla sia indicata (e non sbarrata) sulla stessa Carta Verde.

Stati in cui non è più necessario possedere la Carta Verde per la libera circolazione: Portogallo, Spagna, Andorra, Francia, Svizzera, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Germania, Danimarca, Regno Unito, Irlanda, Islanda, Norvegia, Svezia, Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Austria, Italia, Slovenia, Ungheria, Romania, Serbia, Croazia, Bulgaria, Grecia, Malta e Cipro.

Stati in cui è ancora obbligatoria la Carta Verde: Russia, Bielorussia, Ucraina, Moldavia, Bosnia Erzegovina, Montenegro, Albania, Macedonia, Turchia, Azerbaigian, Iran, Israele, Tunisia, Marocco

Stati per i quali la Compagnia non rilascia la Carta Verde: Albania, Marocco.

c.c.

Codice Civile Centro Servizi

L'insieme delle infrastrutture tecnologiche remote utilizzate dalla Società Telematica e dotate di specifici software, che ricevono ed elaborano i dati rilevati e trasmessi dai dispositivi installati sul veicolo.

Cessionario

La persona fisica o giuridica che subentra nel Contratto di Assicurazione.

Classe interna

Classe di merito assegnata al Contratto in base a specifiche regole previste dalle Condizioni di Polizza del Contratto e che si differenzia dalla classe di merito di conversione universale.

Classe di merito di conversione universale (CU)

Classe di merito assegnata obbligatoriamente al Contratto in base alle regole previste dai regolamenti/provvedimenti IVASS.

La classe di merito C.U. certifica la storia assicurativa e si basa su elementi oggettivi, uguali per tutte le compagnie assicuratrici che si muovono con le stesse regole.

Circolazione

Il movimento, la fermata e la sosta del veicolo su area pubblica o su area a questa equiparata.

Comodato

Contratto di prestito gratuito per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta (art. 1803 del cod. civ. e seguenti).

Compagnia

Si intende per definizione e in qualunque circostanza Vera Assicurazioni.

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Conducente

Colui che è preposto alla guida del veicolo durante le fasi della circolazione.

Consap

Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (www.consap.it).

Contraente

Il soggetto che stipula il Contratto di Assicurazione, che paga il Premio e che aderisce al Contratto di abbonamento.

Contratto

Il documento contrattuale di Assicurazione (detto anche Polizza).

Contratto di abbonamento

Il documento contrattuale di comodato d'uso gratuito stipulato con la Società Telematica collegato al Contratto di Assicurazione, che regolamenta fra le parti i servizi prestati dalla Società Telematica stessa.

Contravvenzione

E' un reato (vedi alla voce Reati). Le contravvenzioni sono punite con l'arresto e/o l'ammenda. (definizione relativa alla sezione Protezione Legale).

c.p.

Codice Penale c.p.c.

Codice Procedura Civile c.p.p

Codice Procedura Penale Crash

Incidente, la cui gravità viene misurata in "g" (1 g corrisponde a 9,8 m/s2) (Limitato alle Soluzioni Veicoli Commerciali Connect).

C.V.T.

Corpi veicoli terrestri, ossia la garanzia del ramo assicurativo Auto che riassume diversi rischi (incendio, furto, kasko, ecc.) esclusa la garanzia R.C.A.

Danno extracontrattuale

E' il danno ingiusto derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: esempio tipico il danno subito nel corso di un incidente stradale; oppure il danno subito alla propria abitazione; ma anche il danno subito dal derubato, dal truffato, ecc. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso. (definizione relativa alla sezione Protezione Legale).

Degrado commerciale

La percentuale di svalutazione determinata dal rapporto tra il valore del veicolo a nuovo e quello che ha al momento del sinistro.

Delitto

E' un reato (vedi alla voce Reati) più grave della contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce: l delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia; l delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute; l delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto. Il delitto è punito con la multa o la reclusione. (definizione relativa alla sezione Protezione Legale).

Diritto civile

E' il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi possono rivolgersi al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo. (definizione relativa alla sezione Protezione Legale).

D.Lgs

Decreto Legislativo

Riferimenti

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b) Veicolo assicurato con altra impresa Nel caso in cui il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo assicurato presso altra impresa, anche con forma

La sola classe C.U. sarà conservata dai cointestatari cedenti, per usufruirne su un nuovo veicolo acquistato successivamente alla cessione, o per altro veicolo di proprietà,

Sono compresi i danni agli accessori di serie e anche gli optional, se il loro valore è riportato sul- la scheda di polizza oppure fino ad un indenniz- zo massimo pari a € 1.500,00,

l nel caso di rateazione annuale: dal trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione; la Società rimborsa al contrente, entro quindici giorni dalla data