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ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI UDINE

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Academic year: 2022

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(1)

Il giorno 23.mar.2021, alle ore 18:00 si è riunita in modalità a distanza la Commissione Consultiva dei LL.PP. per esaminare i seguenti argomenti all’Ordine del Giorno:

1.- Approvazione verbale riunione dd. 2.11.2020;

2.- Oneri e costi della sicurezza, fra PSC e Spese Generali;

3.- Categorie e classifiche, dal CSA al Bando di Gara;

4.- Varianti per circostanze impreviste e imprevedibili;

5.- Varie ed eventuali.

Ricognizione dei presenti.

Componenti Presenti Assenti

SINISI Tommaso - Coordinatore X

BROSOLO Raniero X

CAPELLARI Mario X

COCETTA Andrea X

DE MARCHI Marcello X

FRAGASSO Marta X

GENTILLI Giulio X

GUARAN Gianpaolo X

MANSUTTI Adriano X

PESAMOSCA Renato X

PORTELLI Marco X

PROSCIA Giampaolo X

RAINIS Giovanni X

Alla riunione è intervenuta, in qualità di ospite, l’ing. Elisa CATALDO componente della Commis- sione Sicurezza dell’Ordine che ha esposto l’argomento al punto 2 dell’Ordine del Giorno.

1.- Approvazione verbale riunione dd. 2.nov.2020

Il Coordinatore sottopone ad approvazione della Commissione il verbale dell’adunanza dd.

2.nov.2020.

Preso atto della mancanza di osservazioni, il verbale viene approvato con l’astensione del Collega ing. Cocetta in quanto assente nella predetta riunione.

2.- Costi e oneri della sicurezza, fra PSC e Spese Generali

Su invito del Coordinatore, prende la parola l’ing. Cataldo.

L’oggetto del presente intervento ha come obiettivo quello di fare chiarezza fra “costi” e “oneri”

della sicurezza come riscontrabili nel D.Lgs. 81/2008.

(2)

Nei progetti di opere pubbliche, in materia di sicurezza, sono presenti le seguenti due tipologie di spesa:

a.- Costi della sicurezza

In presenza di lavori ex Titolo IV afferente ai “Cantieri temporanei o mobili”, la stima effettuata ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. permette di ricavare i costi della sicurezza uniformati alle indicazioni dell’Allegato XV punto 4.1.1.

Tali costi rappresentano “l’ingerenza” del committente nelle scelte esecutive della stessa impresa, vincolata contrattualmente proprio attraverso i costi contrattuali.

Il loro ammontare complessivo è riportato nel quadro economico del progetto ed è distinto da quello dei lavori in quanto rappresenta la quota sottratta al ribasso e non soggetta a verifica di con- gruità, essendo questa già valutata a monte dalla Stazione Appaltante.

In tale tipologia vengono annoverate le spese della sicurezza connesse al coordinamento delle atti- vità nello specifico cantiere.

Il PSC è pertanto frutto di scelte progettuali e organizzative conformi alle “misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro” (rife art.15 D.Lgs 81/2008 e § 2 dell’ALL. XV).

Com’è noto, i contenuti minimi della stima dei costi della sicurezza definiti al punto 4 dell’ALL. XV prendono in considerazione i seguenti elementi:

1.- apprestamenti;

2.- misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;

3.- impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti antincendio, impianti di evacuazione fumi;

4.- mezzi e servizi di protezione collettiva;

5.- procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;

6.- eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;

7.- misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

La stima viene sviluppata per voci singole facendo riferimento a Prezzari regionali o a Prezzari della stazione appaltante ovvero, in mancanza, determinando i prezzi mediante apposita analisi di mercato.

(3)

Prima dell’inizio lavori, l’impresa aggiudicataria ha facoltà di presentare al Coordinatore per l’Ese- cuzione proposte di integrazione al Piano di progetto, ove ritenga di poter meglio garantire la sicu- rezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni pos- sono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti (art. 100, comma 5, DLgs 81/2008).

Il costo della sicurezza sulla scorta del computo estimativo analitico viene solitamente contrattua- lizzato a corpo, come già detto, senza applicazione del ribasso d’asta.

Secondo le disposizioni di cui al punto 4.1.6 dell’ALL. XV, spetta al D.L. liquidare la percentuale dell’importo relativo ai costi della sicurezza proporzionalmente allo stato d’avanzamento lavori ed è compito del CSE sottoscriverlo per approvazione.

Con riferimento a lavorazioni attinenti alla sicurezza (come individuate nel computo metrico esti- mativo redatto nel PSC per la stima dei relativi costi), qualora si ricorra al subappalto per l’esecu- zione di tali lavorazioni, ai sensi dell’art. 105 c. 14 del Codice 50/2016 s.m.i., l’appaltatore dovrà corrispondere al subappaltatore senza alcun ribasso i costi della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto.

La verifica della corretta applicazione di quanto sopra è in capo alla Stazione Appaltante, sentito il DL e il CSE.

In presenza di varianti al progetto e all’opera, anche la stima della sicurezza potrà essere aggiornata;

in tal caso se ne occuperà il CSE applicando le disposizioni di cui ai punti 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 dell’ALL XV, come previsto al successivo punto 4.1.5.

In concomitanza con l’evento pandemico, il legislatore ha ritenuto di incrementare la stima dei costi con un apposito capitolo dedicato a tale scopo mediante l’introduzione di specifiche voci per garan- tire la sicurezza dei lavoratori attraverso adeguate misure di prevenzione e protezione.

Anche l’ammontare di questi costi della sicurezza, la cui contrattualizzazione avviene a misura, non essendo noto l’arco temporale di applicazione, non va sottoposto a ribasso d’asta.

Nella fase esecutiva sarà compito del DL predisporre la loro contabilità a misura per sottoporla al consenso del CSE.

b.- Oneri della sicurezza, definiti in giurisprudenza costi ex lege o costi aziendali concernenti l'adem- pimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro necessarie per la riso- luzione dei rischi specifici, propri dell’appaltatore, afferenti all’esercizio dell’attività svolta e, come tali, riconducibili alle spese generali.

(4)

Detti oneri sono contenuti come aliquota delle Spese Generali prevista dalla norma vigente (art. 32 del D.P.R. 207/2010 s.m.i. e, attraverso queste, introdotti in ciascun prezzo contrattuale dei lavori da assoggettarsi a ribasso.

In sede di gara l’operatore è tenuto indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 95 comma 10 del Codice 50/2016).

Il legislatore tuttavia non specifica l’elenco degli oneri aziendali della sicurezza da sottoporre a veri- fica di congruità.

A tale proposito vengono incontro i suggerimenti contenuti nelle linee guida ITACA del set.2015 in cui si precisa che gli oneri aziendali della sicurezza da indicare in offerta economica sono costituiti da due componenti: una prettamente gestionale, una operativa.

Più in dettaglio le voci proposte sono indicative sia di contenuti potenzialmente valutabili quali quota parte degli oneri gestionali della sicurezza annui sostenuti dall’operatore economico in attua- zione della normativa vigente in materia, a prescindere dai singoli e specifici contratti (ad esempio:

quota parte delle spese sostenute per le visite mediche, formazione ed informazione di base dei Lavoratori ecc.), sia di contenuti riconducibili espressamente a oneri operativi rappresentativi di tutte le spese relative alle misure di prevenzione connesse allo specifico appalto (ad esempio: la formazione integrativa necessaria agli stessi lavoratori, alcuni DPI particolari ecc.).

Gli oneri della sicurezza, come sopra definiti, devono pertanto essere indicati dall'operatore econo- mico nella propria offerta per essere sottoposti alla verifica di congruità, rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori nell'ambito del procedimento di verifica dell'anomalia ai sensi dell'art 97 del Codice 50/2016.

La SA può comunque decidere di procedere alla verifica di congruità dell'offerta, ai sensi dell'art. 97 comma 6 ultimo periodo del Codice 50/2016, anche nei casi in cui l'elemento specifico “sicurezza”

appaia anormalmente basso.

Ulteriori elementi di approfondimento sul tema si riscontrano nelle citate Linee Guida di ITACA.

A conclusione dell’intervento il Coordinatore ha ringraziato l’ing. Cataldo per la competenza in materia e la chiarezza di esposizione.

3.- Categorie e classifiche, dal CSA al Bando di Gara

Il progettista dell’opera, nella scelta delle categorie di lavoro da assumere a base di gara, fa riferimento al seguente quadro normativo.

(5)

- DPR 207/2010, con particolare riguardo:

ü al comma 3 dell’art.61 che introduce l’Allegato A contenente la tabella sintetica delle cate- gorie generali e specialistiche (riprodotte in coda al presente Verbale) e relative declaratorie;

ü al comma 4, dell’art.61 contenente le classifiche suddivise per importi di attestazione SOA;

ü al comma 7 dell’art.32 che, già in sede di redazione del progetto, introduce i principali criteri di aggregazione delle categorie, come qui di seguito riportato:

DPR 207/2010, art. 32, comma 7 - Le varie voci di lavoro del computo metrico estimativo vanno aggregate secondo le rispettive categorie di appartenenza, generali e specializzate, allo scopo di rilevare i rispettivi importi, in relazione ai quali individuare:

a) la categoria prevalente;

b) le categorie scorporabili di importo superiore al dieci per cento dell’importo totale dei lavori oppure a 150.000 euro e subappaltabili a scelta del concorrente;

c) nell’ambito delle categorie suddette, quelle di cui all’art. 89, comma 11 del Codice 50/2016 (testo aggiornato rispetto a quello originario che faceva ovviamente riferimento all’art.37 comma 11 del Codice 163/2006), definite strutture, impianti ed opere speciali (ndr SIOS);

d) quelle ricadenti nel sopra indicato comma 11 che superano il dieci per cento.

Il responsabile del procedimento trasmette l’elaborato riportante gli esiti dell’aggregazione, verificato dallo stesso responsabile del procedimento ai sensi di quanto disposto dall’articolo 53, comma 2, lettera f), punto 9, all’ufficio competente della stazione appaltante per la reda- zione del bando di gara.

- Legge 80/2014 art.12, commi 1 e 2;

- Codice 50/2016, art.89 comma 11;

- DM MIT 248/2016, con cui – fra l’altro – viene stabilito, da ultimo, l’elenco delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante com- plessità tecnica.

Sulla scorta di tale inquadramento normativo si deducono le seguenti definizioni, peraltro ben note agli addetti ai lavori:

- Categorie di opere generali: trattasi di opere e lavori caratterizzati da una pluralità̀ di lavora- zioni indispensabili per consegnare l'opera o il lavoro finito in ogni sua parte;

- Categorie di opere specializzate: riguardano le lavorazioni che, nell'ambito del processo realiz- zativo dell'opera o del lavoro necessitano di una particolare specializzazione e professionalità;

- Categoria prevalente: rappresenta la categoria di lavori, generale o specializzata, di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento e indicate nei documenti di gara;

- Categorie scorporabili: individuate dalla stazione appaltante nei documenti di gara, tra quelle non appartenenti alla categoria prevalente e comunque di importo superiore al 10 per cento dell’importo totale dei lavori e della sicurezza oppure di importo superiore a 150.000 euro;

- Categorie SIOS, costituenti Strutture, Impianti e Opere Speciali come elencate all'art. 2 del

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citato DM 248/2016 definite di “notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tec- nica” solo ove superino il 10% dell’opera, altrimenti seguono le regole delle lavora- zioni a qualificazione obbligatoria;

- Categorie a qualificazione obbligatoria (q.o.) e categorie a qualificazione non obbligatoria (non q.o.), con ovvio significato dei termini.

A ciascuna delle predette categorie il Progettista assegna infine la classifica secondo le indicazioni dell’art. 61, commi 2 e 4 del DPR 207/2010 in relazione all’importo desunto dal CME:

I^ (fino a €.258.000) II^ (fino a €.516.000) III^ (fino a €.1.033.000) III^ bis (fino a €.1.500.000) IV^ (fino a €.2.582.000) IV^ bis (fino a €.3.500.000) V^ (fino a €.5.165.000) VI^ (fino a €.10.329.000) VII^ (fino a €.15.494.000) VIII^ (oltre €.15.494.000)

In base a quanto sopra indicato, il progettista potrà stabilire nel CSA le Categorie, le relative classi- fiche e le quote subappaltabili da assumere successivamente nel bando di gara.

4.- Varianti per circostanze impreviste e imprevedibili

Si ricorda che, a norma dell’art. 106 del Codice 50/2016, “le modifiche nonché le varianti dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità pre- viste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende”.

Diverse sono le tipologie contemplate nel citato art.106.

Qui di seguito sarà preso in considerazione il caso illustrato al comma 1, lett. c).

Trattasi di modifiche “determinate da circostanze impreviste e imprevedibili” come nel caso in cui, ad opera in corso, si verifichi la necessità di effettuare lavorazioni connesse al ripristino strutturale di parti inizialmente non visibili e accertate solo dopo interventi di demolizione o di rimozione di componenti edilizie.

E’ altresì da considerarsi circostanza imprevista e imprevedibile “la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o di provvedimenti emanati da autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti”.

Dette modifiche, che assumono la denominazione di “varianti in corso d’opera”, possono essere ammissibili allorquando non alterano “la natura generale del contratto”.

Il loro limite di spesa è pari al 50% del valore del contratto.

5.- Varie ed eventuali

* * *

Concluso l’esame degli argomenti alle ore 19:30 circa, la riunione viene aggiornata a data da destinarsi.

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