PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI
SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO
DETERMINAZIONE N.234 DEL 12.08.2011
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE – D.Lgs. 152/2006 – L.R. 11.05.06, n. 4.
Modifica ed Integrazione della DETERMINAZIONE N. 4 DEL 06.02.2009.
Società: CARBOSULCIS S.p.A.
Stabilimento: Loc. Monte Sinni, Frazione di Cortoghiana in Comune di Carbonia
Sede Legale: Loc. Nuraxi Figus in Comune di Gonnesa
Attività: Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti (Punto 5.4 Allegato VIII Parte Seconda del D. Lgs 152/06)
Gestore: Sergio Matzuzzi
IL DIRIGENTE DELL’AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI
VISTA la Direttiva 2008/1/CE che modifica e sostituisce la direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento.
VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.
VISTO il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 recante “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" considerato ai sensi dell’art. 29-bis comma 3 del D. Lgs 152/06 come migliore tecnica disponibile per le discariche di rifiuti”.
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VISTO il Regolamento (CE) 761/2001 del 19 marzo 2001 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit.
VISTO l’art. 22, comma 4) della Legge Regionale 11 maggio 2006, n. 4 che individua la Provincia quale autorità competente al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA).
VISTE le Linee guida regionali in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale, di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 43/15 del 11 ottobre 2006, nonché la guida alla compilazione della domanda di AIA e relativa modulistica di cui alla determinazione ds/da del 16 novembre 2006 n. 1763/ii.
VISTO il Decreto interministeriale del 24 aprile 2008 concernente “modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/ce sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”.
VISTO il Decreto Ministeriale 27 settembre 2010 relativo a “Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”.
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 15/22 del 13 aprile 2010 avente per oggetto “decreto legislativo n. 36/2003 e D.M. ambiente del 3 agosto 2005.
ammissibilità dei rifiuti conferiti in impianti di discarica per rifiuti non pericolosi”
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 39/23 del 15 luglio 2008 recante
“Direttive regionali in materia di prestazione e utilizzo delle garanzie finanziarie per l’esercizio delle attività di recupero e/o smaltimento dei rifiuti. Criteri per la prestazione delle garanzie finanziarie per l’esecuzione di interventi di bonifica di siti inquinati”.
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VISTA la Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 28/56 del 08.04.2008 con la quale è stato espresso il giudizio di compatibilità ambientale per la realizzazione di un sistema integrato, costituito da un deposito preliminare superficiale della capacità di 300.000 m3, e da un deposito in sottosuolo, ricavato utilizzando i vuoti minerari creatisi a seguito della coltivazione del carbone.
VISTA la Determinazione n. 22 del 14.05.2008 con la quale è stata rilasciata alla Carbosulcis S.p.A. l’Autorizzazione Integrata Ambientale relativamente ai Lotti esistenti “Primo lotto funzionale” e “Primo lotto funzionale-Secondo settore” e del nuovo lotto “Secondo lotto”.
RICHIAMATA la Determinazione n. 4 del 6 febbraio 2009 con la quale è stata rilasciata alla Carbosulcis S.p.A. l’Autorizzazione Integrata Ambientale per il complesso IPPC costituito dalla discarica per rifiuti speciali non pericolosi (lotti I, II, III e IV) e dal sistema integrato costituito da un deposito preliminare e da un deposito sotterraneo.
VISTA la Determinazione n. 194 del 4 agosto 2010 di modifica non sostanziale di e integrazione delle determinazioni n. 22 del 14.05.2008 e n. 4 del 06.02.2009 inerente lo smaltimento in discarica del CER 17.01.07 per un quantitativo pari a 5.000 m3 depositato presso il vecchio deposito preliminare.
VISTA la nota prot. n. 8290 del 28 marzo 2011 di modifica non sostanziale relativa ai parametri da monitorare nella centralina meteoclimatica dettati dall’art. 7 della Determinazione n. 4 del 6 febbraio 2009.
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VISTA la domanda di AIA pervenuta a questa Provincia in data 15 febbraio 2011 e assunta al protocollo con il numero 4135, presentata dal Signor Sergio Matzuzzi in qualità di gestore della Carbosulcis S.p.A., per la modifica sostanziale dell’impianto IPPC (categoria 5.4 dell'Allegato VIII, Parte Seconda al D. Lgs 152/06) consistente nell’intervento di ampliamento in sopraelevazione della discarica per rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all’allegato B alla parte IV, lettera D1, del D. Lgs 152/06) sita in località Monte Sinni, Comune di Carbonia, e di autorizzazione affinché possa essere utilizzata contestualmente anche come deposito preliminare (operazioni di cui all’allegato B alla parte IV, lettera D15, del D. Lgs n. 152/06).
PRESO ATTO che il gestore ha provveduto alla pubblicazione sul quotidiano “L’Unione Sarda” del 17.02.2011 dell’avviso pubblico per la consultazione e la formulazione di osservazioni sulla domanda (nota prot. n. 5110 del 23.02.2011).
RILEVATO che contestualmente alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale il gestore ha presentato istanza per la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.
CONSIDERATO che al fine del coordinamento e semplificazione dei procedimenti amministrativi, ai sensi dell’art. 10 comma 2 del D. Lgs 152/06, la procedura per il rilascio dell’AIA e il procedimento di VIA sono state integrate.
RILEVATO che all’interno dell’avviso di cui al punto precedente non è stata indicata la sede della Provincia tra quelle in cui possono essere consultati gli atti e che dal primo controllo volto ad accertare la completezza della documentazione presentata è emerso che le schede non erano state timbrate e firmate dal gestore dell’impianto IPPC; in data 02.03.2011, con
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nota prot. n. 5854, la documentazione presentata è stata riconsegnata alla società per la sua regolarizzazione.
PRESO ATTO dell’avvenuta regolarizzazione dell’avviso attraverso la pubblicazione di un avviso integrativo pubblicato sul quotidiano “L’Unione Sarda” del 02.03.2011, come comunicato dalla società con nota del 3 marzo 2011 registrata al protocollo con il n. 6010.
PRESO ATTO altresì che con la nota di cui al punto precedente la società ha provveduto a riconsegnare la documentazione regolarizzata come richiesto.
VISTA la comunicazione della Provincia prot. n. 7224 del 15 marzo 2011 con la quale è stato comunicato l’avvio del procedimento ed il nominativo del relativo responsabile ai sensi della Legge n. 241/1990.
PRESO ATTO del documento istruttorio redatto dalla Provincia in data 23 maggio 2011.
CONSIDERATO che in data 24 maggio 2011, in concomitanza della conferenza istruttoria ai fini della valutazione di impatto ambientale, si è tenuta la conferenza di servizi (convocata con nota prot. 12302 del 09.05.2011) a conclusione della quale è emersa la necessità di acquisire integrazioni documentali al fine di dare seguito ai due iter.
VISTA la nota protocollo n. 15487 del 13.06.2011 relativa all’autorizzazione come modifica non sostanziale della volumetria di 19.250 m3 pari a 25.000 t.
VISTA la richiesta di integrazioni avanzata da questa Provincia con nota prot.
17594 del 30 giugno 2011.
VISTA la documentazione integrativa pervenuta in data 11.07.2011 e registrata al protocollo con il n. 18477.
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TENUTO CONTO di quanto emerso nel corso della seconda riunione della conferenza di servizi tenutasi in data 21 luglio 2011, convocata con nota prot. 18621 del 12 luglio 2011, in concomitanza della conferenza istruttoria ai fini della valutazione di impatto ambientale.
VISTA la documentazione integrativa presentata volontariamente, pervenuta in data 2 agosto 2011 e registrata al protocollo con il n. 20555.
VISTO il piano di monitoraggio e controllo presentato in data 5 agosto 2011 e assunto al protocollo con il numero 20947.
RILEVATO che è stata trasmessa dalla società Carbosulcis S.p.A. la quietanza relativa al pagamento della tariffa per oneri di istruttoria ai sensi del Decreto Ministeriale 24 aprile 2008.
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 33/43 del 10.08.2011 con la quale è stato espresso il giudizio di compatibilità ambientale per l’ampliamento in sopraelevazione della discarica per rifiuti speciali non pericolosi per una volumetria complessiva di 600.000 m3 di rifiuti, compresi dei volumi già autorizzati come “modifica non sostanziale”, utilizzata contestualmente anche come deposito preliminare al fine di eseguire una selezione meccanica con vibrovaglio.
VISTE le risultanze del documento istruttorio del 05.08.2010 redatto dalla Provincia.
RITENUTO di poter procedere al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) del complesso IPPC in oggetto.
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DETERMINA
di rilasciare l’Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell’art. 29 quater comma 10 del D. Lgs 152/06 e dell’art. 22, comma 4 della Legge Regionale 11 maggio 2005, n. 4, al Sig.
Sergio Matzuzzi in qualità di gestore della società Carbosulcis S.p.A. per la modifica sostanziale del complesso IPPC costituito da una discarica per rifiuti speciali non pericolosi e da un sistema integrato composto da un deposito preliminare e da un deposito sotterraneo autorizzato con determinazione n. 4 del 6 febbraio 2009.
ART. 1 La modifica sostanziale del complesso IPPC autorizzato con il presente provvedimento, descritta nell’allegato B (documento AIA), è così costituita:
Discarica :
- ampliamento in sopraelevazione della discarica per rifiuti speciali non pericolosi per un volume complessivo di 450.000 m3 (operazioni di cui all’allegato B alla parte IV, lettera D1, del D. Lgs 152/06).
Si specifica che il volume autorizzato è comprensivo dei 19.250 m3 (25.000 t) autorizzati come modifica non sostanziale con nota protocollo n. 15487 del 13.06.2011.
Sistema integrato :
- nuovo deposito preliminare del volume di 6.000 m3, pari ad una capacità istantanea di smaltimento di 6.900 t, localizzato sulla superficie dell’ampliamento della discarica (operazioni di cui all’allegato B alla parte IV, lettera D15, del D. Lgs n. 152/06);
- raggruppamento preliminare al fine di effettuare un trattamento di selezione meccanica attraverso un vibrovaglio della potenzialità di 150 t/h, anch’esso
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localizzato sulla superficie dell’ampliamento della discarica (operazioni di cui all’allegato B alla parte IV, lettera D13, del D. Lgs n. 152/06);
- deposito in sottosuolo per una volumetria complessiva di 375.000 m3 (operazioni di cui all’allegato B alla parte IV, lettera D3, del D. Lgs 152/06);
ART. 2 Il gestore dell’impianto è obbligato al rispetto delle prescrizioni stabilite nel documento di compatibilità ambientale relativo alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 33/43 del 10.08.2011 di seguito integralmente riportate
a. l’ampliamento richiesto, da realizzarsi per sopraelevazione con la messa in opera di due argini sovrapposti, dovrà essere limitato a una volumetria complessiva di 600.000 m3 di rifiuti, compresi i volumi già autorizzati come
“modifica non sostanziale”, e così distribuiti:
1. I struttura arginale: 450.000 m3; 2. II struttura arginale: 150.000 m3;
le capacità di stoccaggio sono da computare come volumetria utile, al netto del materiale occorrente per il ricoprimento superficiale finale delle aree.
b. i rifiuti conferibili presso l’“ampliamento” proposto dovranno rispettare i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, di cui al D.M. 27.09.2010 (M.A.T.T.M.), e dovranno corrispondere ai medesimi codici C.E.R. già autorizzati per l’impianto esaurito; con riferimento alla verifica di conformità, di cui all’art. 3 del D.M. 27.09.2010, tra le determinazioni analitiche dovrà essere incluso anche un esame radiometrico, al fine di accertare l’eventuale presenza di radon.
c. considerato che la Carbosulcis S.p.A. ha già provveduto alla stesura, alla presentazione e all’invio agli Enti interessati del progetto preliminare della nuova viabilità di collegamento tra il cantiere di Nuraxi Figus e la S.P. n. 82,
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secondo le indicazioni di cui alla D.G.R. n. 21/56 del 8.04.2008, e tenuto conto che sia l’Amministrazione di Gonnesa che quella di Portoscuso, durante l’iter istruttorio dell’ampliamento della discarica, hanno ribadito la necessità di sistemare detta viabilità, l’Amministrazione provinciale di Carbonia Iglesias dovrà farsi carico direttamente ovvero supportare dette Amministrazioni nel reperimento delle risorse necessarie alla realizzazione della nuova viabilità, garantendo in ogni caso, nelle more della realizzazione dell’intervento, la costante manutenzione dello svincolo sulla S.P. n. 2.
d. durante la realizzazione/esercizio dell’ampliamento della discarica, la Carbosulcis S.p.A. dovrà costantemente informare l’Assessorato regionale della difesa dell’ambiente, la Provincia di Carbonia Iglesias, l’A.R.P.A.S. – Dipartimento di Portoscuso e i Comuni di Carbonia, Gonnesa e Portoscuso, sull’iter amministrativo, presso il M.A.T.T.M., relativo alla caratterizzazione ed allo svincolo delle aree su cui insistono gli impianti di superficie funzionalmente connessi al deposito in sottosuolo.
e. al fine di mitigare la produzione di polveri e di percolato, tutta la viabilità interna al cantiere di Nuraxi Figus utilizzata, anche solo come alternativa di tracciato, per l’esercizio dell’ampliamento della discarica, del deposito preliminare e degli impianti di superficie, funzionalmente connessi al deposito in sottosuolo, dovrà prevedere percorsi asfaltati, tecnicamente adeguati ai flussi veicolari attesi; in particolare le acque meteoriche drenate dalle superfici asfaltate dovranno essere convogliate verso dispositivi di accumulo/trattamento dimensionati secondo le indicazioni della direttiva regionale “Disciplina degli scarichi”, approvata con D.G.R. n. 69/25 del 10.12.2008.
f. per il trasporto dei rifiuti, dai rispettivi siti di produzione al cantiere di Nuraxi Figus, dovranno essere utilizzati mezzi provvisti di dispositivo idraulico di chiusura superiore e con sponda posteriore a tenuta stagna.
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g. tutto il parco mezzi utilizzato nella fase di cantiere e di esercizio dell’ampliamento della discarica, del deposito preliminare e degli impianti di superficie, funzionalmente connessi al deposito in sottosuolo, dovrà essere revisionato con frequenza almeno annuale.
h. con riferimento agli impatti acustici derivanti dalla realizzazione e dall’esercizio dell’intervento:
1. i macchinari e le attrezzature impiegati dovranno essere dotati di dispositivi di attenuazione del rumore, nel rispetto della normativa vigente;
2. la Società proponente dovrà trasmettere, all’Assessorato regionale della difesa dell’ambiente, alla Provincia di Carbonia Iglesias, all’A.R.P.A.S. – Dipartimento di Portoscuso e ai Comuni di Carbonia e Gonnesa la documentazione relativa al monitoraggio acustico, da effettuarsi nelle frazioni di Nuraxi Figus e Cortoghiana, ai sensi del punto 12 della D.G.R. 8.04.2008 n. 21/56;
i. in relazione alle prescrizioni di cui ai punti 13÷15 della D.G.R. 8.04.2008 n.
21/56, considerato che la Carbosulcis S.p.A. ha già avviato dei contatti con l’Ente Foreste della R.A.S. per la realizzazione di un progetto di riforestazione di alcune aree all’interno della concessione mineraria, che sostanzialmente recepisce dette prescrizioni, copia del progetto di riforestazione, con allegato il relativo cronoprogramma, dovrà essere trasmessa all’Assessorato regionale della difesa dell’ambiente, alla Provincia di Carbonia Iglesias, all’A.R.P.A.S. – Dipartimento di Portoscuso e ai Comuni di Portoscuso e Gonnesa.
j. rispetto alla prescrizione di cui al punto 16) della D.G.R. 8.04.2008 n. 21/56, la Società proponente, conclusa la gara d'appalto per la fornitura e l'installazione della stazione di monitoraggio, dovrà inviare la relativa documentazione tecnica (caratteristiche prestazionali e ubicazione della centralina)
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all’Assessorato regionale della difesa dell’ambiente, alla Provincia di Carbonia Iglesias, all’A.R.P.A.S. – Dipartimento di Portoscuso e al Comune di Gonnesa.
k. in conformità ai contenuti della direttiva regionale “Disciplina degli scarichi”, approvata con D.G.R. 10.12.2008 n. 69/25, dovrà essere predisposta idonea documentazione (relazioni tecniche ed elaborati grafici in scala adeguata) che descriva il sistema di gestione delle acque meteoriche di tutte le aree connesse direttamente/indirettamente all’intervento di ampliamento della discarica; in particolare, oltre il sito di stoccaggio e gli impianti di superficie, funzionalmente connessi al deposito in sottosuolo, dovranno essere incluse nella descrizione, rispettivamente, la zona nord e la zona sud dell’insediamento produttivo e il parco carbonile.
l. in riferimento all’impianto per il trattamento del percolato, l’intero volume di acque trattato, ai sensi della normativa vigente, dovrà essere riutilizzato per l’inumidimento dei rifiuti abbancati all’interno delle nuove aree di stoccaggio.
m.al fine di valutare la vulnerabilità delle acque sotterranee rispetto alle attività svolte in superficie, dovrà essere prodotta, su cartografia in scala adeguata e sulla base di tutti i dati piezometrici in possesso della Società proponente, anche acquisiti, da ultimo, in fase di predisposizione degli interventi di messa in sicurezza d’emergenza della falda, una ricostruzione di dettaglio della piezometria degli acquiferi soggiacenti l’intero sito produttivo; lo studio dovrà altresì contenere l’ubicazione dei punti d'acqua esistenti (pozzi, sorgenti) ed indicare gli usi in atto delle risorse idriche dell’area vasta; nelle more della predisposizione della documentazione sopra indicata, considerato che dall’esame delle integrazioni volontarie trasmesse, la posizione dei piezometri ubicati a sud della discarica (“valle idrogeologico”), sembrerebbe poco significativa per il monitoraggio della falda soggiacente l’impianto, la Società proponente dovrà realizzare almeno due nuovi piezometri, localizzati, in prima approssimazione, a opportuna distanza dal lato est e dal vertice sud est
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della discarica in ampliamento; i nuovi piezometri dovranno essere realizzati entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul sito ufficiale della R.A.S. e il loro posizionamento dovrà essere concertato con l’A.R.P.A.S. – Dipartimento di Portoscuso.
n. in relazione allo studio sul trasporto e ricaduta al suolo delle polveri, di cui alla nota n. 13917 del 22 giugno 2011 del Servizio S.A.V.I., attualmente in fase di stesura da parte della Società proponente, detto studio dovrà essere trasmesso, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul sito ufficiale della R.A.S., all’Assessorato regionale della difesa dell’ambiente, alla Provincia di Carbonia Iglesias, all’A.R.P.A.S. – Dipartimento di Portoscuso e ai Comuni di Carbonia, Portoscuso e Gonnesa.
o. come richiesto dal Servizio tutela dell’atmosfera e del territorio, durante la seconda conferenza istruttoria (parere formalizzato con successiva nota n.
17073 del 26.07.2011), la Società proponente, entro 60 giorni dall’emissione del giudizio di compatibilità dovrà trasmettere all’Assessorato regionale della difesa dell’ambiente, alla Provincia di Carbonia Iglesias, all’A.R.P.A.S. – Dipartimento di Portoscuso e ai Comuni di Carbonia, Portoscuso e Gonnesa, un dettagliato cronoprogramma della attività di messa in esercizio del deposito in sottosuolo dei rifiuti conferiti da Enel S.p.A. che preveda l’inizio delle operazioni di stoccaggio dei rifiuti, nei vuoti minerari di coltivazione, entro il 31 dicembre 2011; detto cronoprogramma, dovrà essere corredato da una dettagliata relazione tecnico-descrittiva che illustri le modalità di messa a dimora dei rifiuti, le caratteristiche della miscela conferita in sottosuolo, e le quantità di rifiuti che verranno stoccati, rispettivamente, in discarica (D1) e in sotterraneo (D3), con cadenza mensile; la relazione dovrà inoltre contenere una descrizione di dettaglio delle operazioni manutentive sul sistema di pompaggio tra due conferimenti successivi, con particolare riferimento ai quantitativi d’acqua e all’impiego di eventuali prodotti per garantire la pulizia del sistema di adduzione-distribuzione.
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p. per i pannelli W3 e W7, di cui è prevista la coltivazione nei prossimi 3 anni, dovranno essere fornite le dimensioni (larghezza, altezza e profondità), la data di inizio e fine coltivazione, la georeferenziazione del lotto; le informazioni dovranno essere trasmesse all’Assessorato regionale della difesa dell’ambiente, alla Provincia di Carbonia Iglesias, all’A.R.P.A.S. – Dipartimento di Portoscuso e ai Comuni di Carbonia, Portoscuso e Gonnesa.
q. il monitoraggio dell’impianto (discarica in ampliamento, impianti di superficie e in sottosuolo lotti di coltivazione in sotterraneo) e delle diverse matrici ambientali dovrà rispettare le indicazioni/prescrizioni contenute nel piano di controllo già predisposto dalla Società proponente, di concerto con l’A.R.P.A.S. – Dipartimento di Portoscuso (Allegato 5 alle integrazioni trasmesse il 30 giugno 2011).
r. l’insieme dei controlli sulle diverse matrici ambientali, dovrà prevedere modalità di acquisizione e trasmissione dei dati informatizzate, da concordare con l’A.R.P.A.S., al fine del loro inserimento nel sistema informativo regionale ambientale (S.I.R.A.).
s. i lavori relativi all’intervento in oggetto, la cui data di inizio dovrà essere comunicata al Servizio S.A.V.I., dovranno essere realizzati entro 5 (cinque) anni dalla pubblicazione della medesima delibera, salvo proroga concessa dalla Regione Autonoma della Sardegna su istanza motivata del proponente.
In riferimento al punto a si specifica che le volumetrie relative al secondo argine e pari a 150.000 m3, non autorizzate nel presente provvedimento ma che hanno ottenuto giudizio positivo di compatibilità ambientale, potranno essere autorizzate soltanto successivamente alla effettiva messa in esercizio del deposito in sottosuolo e a seguito di motivata istanza di modifica sostanziale di questa autorizzazione integrata ambientale.
In riferimento al punto b si specifica che potranno essere conferiti presso l’ampliamento i rifiuti elencati all’articolo 3, lettera a, che comprendono oltre a
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quelli autorizzati per l’impianto esaurito, quelli prodotti dalla società a seguito delle nuove operazioni di smaltimento autorizzate con il presente provvedimento.
ART. 3 Rifiuti ammessi.
Il complesso IPPC è autorizzato a ricevere le seguenti categorie di rifiuti:
a. discarica
Codice CER Descrizione Provenienza
10.01.02 Ceneri leggere di carbone provenienti esclusivamente dal trattamento dei residui di combustione del carbone delle Centrali Enel di Portovesme. E dal deposito preliminare della stessa Carbosulcis S.p.A.
10.01.05 Rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
gessi provenienti esclusivamente dal trattamento dei residui di combustione del carbone delle Centrali Enel di Portovesme
10.01.07 Rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
fanghi TSD provenienti esclusivamente dal trattamento dei residui di combustione del carbone delle Centrali Enel di Portovesme
17.01.07 Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17.01.06
provenienti esclusivamente dalla stessa Carbosulcis S.p.A. e limitatamente al quantitativo di 5.000 m3 precedentemente depositato presso il vecchio deposito preliminare.
17.09.04 Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903
provenienti esclusivamente dal Comune di Gonnesa
19.08.14 Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813
provenienti esclusivamente dalla stessa Carbosulcis S.p.A.
19.12.12 Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui
provenienti esclusivamente dal raggruppamento preliminare della stessa Carbosulcis S.p.A.
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alla voce 19.12.11 b. Deposito preliminare
Codice CER Descrizione Provenienza
10.01.02 Ceneri leggere di carbone provenienti esclusivamente dal trattamento dei residui di combustione del carbone delle Centrali Enel di Portovesme
c. Raggruppamento preliminare
Codice CER Descrizione Provenienza
10.01.02 Ceneri leggere di carbone provenienti dal deposito preliminare della stessa Carbosulcis S.p.A.
d. Deposito in sottosuolo
Codice CER Descrizione Provenienza
19.12.12 Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11
prodotti esclusivamente dalle operazioni di raggruppamento preliminare dalla stessa Carbosulcis S.p.A.
ART. 4 Quadro riassuntivo delle prescrizioni
a. L’impianto dovrà essere segnalato da appositi cartelli riportanti gli estremi del provvedimento autorizzativo.
b. L’accettazione dei rifiuti in discarica dovrà avvenire nel rispetto dei criteri e delle procedure di ammissibilità stabilite dal D.M. 27 settembre 2010 e alla Delibera di Giunta Regionale n. 15/22 del 13 aprile 2010, in conformità a quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 36/2003.
c. Le operazioni di deposito e raggruppamento preliminare dovranno avvenire in un’area di 18.000 m2 ricavata all’interno della superficie di
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ampliamento della discarica. Tale area dovrà essere opportunamente delimitata e segnalata con la dicitura “raggruppamento preliminare (D13) con annesso deposito preliminare (D15)”.
d. La Società dovrà comunicare con un preavviso di almeno 7 giorni alla Provincia e all’ARPAS le date di inizio e di fine delle operazioni di smaltimento in discarica all’interno dell’area dedicata al deposito e al raggruppamento preliminare. Tali operazioni dovranno avvenire secondo le modalità indicate nel documento AIA.
e. Lo stoccaggio nel deposito preliminare dovrà avvenire in cumuli all’interno di un’area segnalata con la dicitura “deposito preliminare (D15)”.
f. L’accettazione dei rifiuti al deposito preliminare dovrà essere condizionata all’effettuazione dei medesimi controlli svolti per il conferimento in discarica.
g. Le operazioni di raggruppamento preliminare al fine di effettuare un trattamento di selezione meccanica attraverso un vibrovaglio dovranno essere realizzate in un’area segnalata da apposita cartellonistica recante
“operazioni di selezione meccanica D13”.
h. Le operazioni di raggruppamento preliminare potranno consistere esclusivamente nella selezione meccanica attraverso l’utilizzo di un vibrovaglio per la separazione della frazione fine (ceneri con granulometria inferiore ai 5 mm), idonea al pompaggio in sottosuolo, dai rifiuti a granulometria grossolana (diametro superiore ai 5 mm), non idonei al pompaggio in sottosuolo.
i. Le aree di deposito temporaneo dei rifiuti dovranno essere allestite secondo quanto previsto dal disposto dell’articolo 183 del D.Lgs. 152/2006. In particolare le aree adibite a deposito temporaneo dovranno essere debitamente delimitate e segnalate con la dicitura “area di deposito
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dovranno inoltre essere allestite per categorie omogenee di rifiuti.
j. Le emissioni diffuse in atmosfera, derivanti dall’attività del vibrovaglio, dovranno avvenire nel rispetto delle prescrizioni di cui nella Parte I dell’Allegato V alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006. In particolare si dovranno predisporre idonei sistemi di inumidimento delle superfici nelle zone interessate al movimento dei mezzi pesanti, inumidimento dei cumuli etc.
k. Il Gestore, almeno 15 giorni prima della messa in esercizio del vibrovaglio, ne dà comunicazione alla Provincia di Carbonia Iglesias, al Comune e al Dipartimento dell’ARPAS competenti per territorio. La messa a regime dell’impianto non potrà superare 30 giorni dalla data di messa in esercizio ed entro i successivi trenta giorni da tale data dovrà essere effettuato un controllo analitico delle emissioni i cui risultati dovranno essere trasmessi alla Provincia di Carbonia Iglesias, ai Comuni competenti per territorio e al Dipartimento provinciale ARPAS.
l. La conduzione del vibrovaglio dovrà essere tale da non causare, con qualunque condizione atmosferica, variazioni significative della qualità dell’aria sia all’interno che all’esterno del complesso IPPC. Particolare attenzione dovrà essere messa in atto in caso di forte ventosità e se necessario tutte le fasi di lavorazione del vibrovaglio dovranno essere sospese.
m. La Società dovrà adottare un registro di marcia del vibrovaglio composto da pagine numerate e firmate dal gestore dello stabilimento, in cui dovranno essere indicati gli orari di inizio e fine delle operazioni di manutenzione sul vibrovaglio nonché la data, l’orario, i risultati delle misurazioni effettuate sugli effluenti gassosi (autocontrolli). Il registro dovrà essere reso disponibile ogni qualvolta ne venga fatta richiesta dagli Organi di controllo. Le operazioni di manutenzione degli impianti devono
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essere effettuate secondo le modalità e le specifiche tecniche riportate nella scheda tecnica di manutenzione del costruttore.
n. Il gestore dovrà istituire un autonomo e distinto registro di carico e scarico di cui all’art. 190 del D. Lgs 152/06 per ciascuna operazione di smaltimento autorizzata (D1, D3, D13 e D15). I registri, accompagnati dai formulari di trasporto quando previsti, dovranno essere tenuti con le modalità previste dal predetto disposto normativo nonché dal DM 148/1998 sino alla piena operatività del nuovo sistema SISTRI.
o. Il gestore dovrà adottare durante le fasi di conferimento, coltivazione e di selezione meccanica tutti i presidi atti ad evitare la dispersione di polveri in atmosfera, anche in relazione alle operazioni connesse alle attività di cantiere e alla movimentazione dei mezzi.
p. Il gestore dovrà massimizzare, mediante idonei sistemi tenuti in perfetta efficienza, l’intercettazione e l’allontanamento delle acque meteoriche.
q. Dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza il sistema di captazione, raccolta e trattamento del percolato prodotto.
r. Entro 60 giorni dal rilascio del presente provvedimento dovranno essere presentati gli elaborati progettuali relativi alla copertura finale della discarica limitatamente al primo argine autorizzato.
ART. 5 Piano di monitoraggio e controllo
Il gestore è tenuto al rispetto di quanto previsto dal Piano di Monitoraggio e controllo allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
Il gestore è inoltre tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni che integrano e modificano il piano di monitoraggio in allegato:
1. Rifiuti
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Il complesso IPPC è autorizzato al ricevimento delle categorie di rifiuti riportati all’articolo 3 del presente provvedimento.
2. Rumore
Al fine del controllo dell’impatto acustico derivante dall’esercizio del nuovo assetto impiantistico del complesso IPPC il gestore dovrà condurre entro 3 mesi dal rilascio del presente provvedimento ed in concomitanza con l’installazione del vibrovaglio un rilevamento complessivo del rumore che si genera nel sito produttivo e degli effetti sull’ambiente circostante.
Il programma di rilevamento, concordato con ARPAS, dovrà essere inviato agli Enti competenti almeno un mese prima che abbiano inizio le attività di rilevamento.
Qualora gli esiti della verifica dovessero evidenziare un superamento dei limiti, dovranno essere individuati interventi per la riduzione dei livelli di emissioni sonore al fine di garantire il rispetto dei limiti della classe acustica dell’area intervenendo sulle singole sorgenti o lungo le vie di propagazione dalla sorgente al recettore.
Una copia del rapporto di rilevamento acustico, una volta realizzato, dovrà essere mantenuto in impianto a disposizione degli Enti di controllo.
3. Acque di ruscellamento
Il gestore è tenuto al monitoraggio delle acque meteoriche di ruscellamento secondo i parametri della tabella 23 anche nella fase di gestione. La frequenza dei controlli in fase operativa dovrà essere trimestrale per il primo anno di gestione successivamente, a seguito all’esame dei risultati trasmessi ,potrà essere concordata con gli Enti di controllo la modifica della frequenza di monitoraggio.
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4. Scarichi
Gli scarichi dovranno essere conformi alla Disciplina Regionale degli Scarichi, in particolare a quanto previsto dal Capo III, artt. 18, 19 e 20.
Gli scarichi dovranno essere separati per flussi omogenei e dovranno essere accessibili per il campionamento da parte dell’Autorità preposta al controllo. I valori di emissione allo scarico devono essere rispettati a piè d’impianto e non è consentita la diluizione.
5. Impianto di trattamento percolato
Il gestore è tenuto alla verifica mensile dei parametri riportati alla tabella 13 del Piano di monitoraggio e controllo e all’invio annuale del report di gestione dell’impianto.
Lo scarico in uscita dall’impianto di trattamento percolato dovrà rispettare i limiti previsti dalla tabella 3 allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 per gli scarichi in acque superficiali. Il parametro Vanadio dovrà rispettare i limiti di emissione sul suolo previsti dalla tabella 4 allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006.
6. Emissioni in aria
In fase operativa, oltre ai controlli riportati in tabella 6, dovrà essere effettuato il controllo analitico delle emissioni diffuse, a partire dalla data di avvio delle operazioni di vagliatura, mediante il monitoraggio delle polveri totali prodotte.
La frequenza dei controlli in fase operativa dovrà essere trimestrale per il primo anno di gestione successivamente, a seguito all’esame dei risultati trasmessi, potrà essere concordata con gli Enti di controllo la modifica della frequenza di monitoraggio prescritta.
Gli autocontrolli dovranno essere eseguiti nelle condizioni di lavoro più gravose e in giornate ventilate, posizionando la linea di prelievo
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immediatamente in prossimità delle zone con maggiore polverosità quali cumuli e lungo il perimetro interno dell’impianto, il sistema di campionamento deve essere posizionato controvento.
Per l’effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati dovranno essere adottate le norme UNICHIM.
Dovrà essere garantito, in tutte le condizioni di funzionamento, un valore di emissione di polveri totali non superiori a 10 mg/Nmc a 0 °C e 0,101 MPa.
I risultati degli autocontrolli eseguiti dovranno essere tempestivamente trasmessi alla Provincia di Carbonia Iglesias e all’ARPAS corredati da una relazione tecnica nella quale dovranno essere inoltre descritti gli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e le operazioni di manutenzione effettuate sugli impianti.
ART. 6 Commissione di verifica e controllo
Dovrà essere costituita entro 3 mesi dal rilascio del presente provvedimento un’apposita commissione di verifica e controllo, così come richiesto dai comuni di Portoscuso e Gonnesa durante l’iter istruttorio del sistema integrato di cui alla D.G.R. 8.04.2008 n. 21/56.
Tale commissione dovrà essere composta da almeno due rappresentanti delle amministrazioni di Gonnesa, Portoscuso e Carbonia
ART. 7 Durata dell’AIA
L’Autorizzazione Integrata Ambientale ha validità sino al 6 febbraio 2017.
Ai sensi dell’art. 29-octies comma 1 del D. Lgs 152/06, la domanda di rinnovo dovrà essere presentata sei mesi prima della scadenza.
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ART. 8 Riesame dell’AIA
La Provincia di Carbonia Iglesias procederà al riesame del presente provvedimento qualora si verifichino le condizioni indicate nell’art. 29 octies comma 4 del D.Lgs. 152/2006.
ART. 9 Fideiussione
La Carbosulcis S.p.A. è tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente provvedimento all’integrazione dell’importo della garanzia finanziaria secondo lo schema di seguito riportato:
Impianto Importo garanzia finanziaria
[€]
Discarica (D1) – gestione operativa e chiusura (1°argine)
3.209.850,00
Discarica (D1) – gestione post-operativa 2.195.100,00 Raggruppamento preliminare (D13) con
annesso deposito preliminare (D15)
915.000,00
Tale garanzia dovrà essere prestata nei modi e nei termini fissati dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 39/23 del 15 luglio 2008 pena la decadenza della presente autorizzazione.
L’efficacia dell’autorizzazione rilasciata è sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione delle garanzie prestate, che dovrà avvenire entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla presentazione delle stesse.
La Società dovrà prestare, 50 giorni prima dell’inizio dell’attività di stoccaggio nel deposito in sottosuolo opportune garanzie finanziarie, il cui
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importo verrà determinato per ogni pannello coltivato con l’Ente competente.
ART. 10 Oneri di Controllo
Questa Amministrazione procederà al riesame del presente provvedimento qualora si verifichino le condizioni indicate nell’art. 29-octies comma 4 del D. Lgs 152/06.
ART. 11 Modifica dell’impianto o variazione del gestore
Il gestore è tenuto a comunicare alla Provincia di Carbonia Iglesias l’eventuale variazione nella titolarità della gestione del complesso IPPC autorizzato nonché qualsiasi variazione delle attrezzature e dei dati progettuali trasmessi ai fini del rilascio della presente autorizzazione.
ART. 12 Inosservanza delle prescrizioni
Qualora vengano riscontrate dagli Enti competenti alla vigilanza ed al controllo inosservanze sulle prescrizioni autorizzatorie o in caso di esercizio in assenza di autorizzazione la Provincia di Carbonia Iglesias procederà ai sensi di quanto stabilito dell’art. 29 decies del D.Lgs. 152/2006 e, secondo la gravità delle infrazioni:
a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
b) alla diffida e contestuale sospensione dell’attività autorizzata, per un tempo determinato, qualora si manifestino situazioni di pericolo per l’ambiente;
c) alla revoca dell’AIA e alla chiusura dell’impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l’ambiente.
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ART. 13 Altri obblighi
Il gestore è tenuto al rispetto delle condizioni indicate nel presente provvedimento e nei suoi allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, nonché al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006, al D. Lgs. n. 36/2003 nonché alle Linee guida regionali in materia di AIA.
Il richiedente, ai sensi dell’art. 29 decies comma 5 del D. Lgs. 152/2006, è tenuto a fornire tutta l’assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all’impianto, per il prelievo di campioni e per la raccolta di qualsiasi informazione necessaria ai fini della protezione ambientale.
Il gestore ai sensi del D. Lgs. 152/2006 in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull’ambiente è tenuto ad informare tempestivamente la Provincia di Carbonia Iglesias e l’ARPAS sull’evento incidentale, nonché a comunicare i risultati sui controlli condotti sull’impianto.
Copia conforme all’originale dei provvedimenti autorizzativi, dei relativi aggiornamenti e dei risultati dei controlli sulle matrici ambientali previsti dal presente provvedimento dovranno essere custodite presso l’impianto.
ART. 14 Rapporto Annuale
Il gestore è tenuto, ai sensi del disposto combinato del D.Lgs 36/2003 e del D. Lgs. 152/2006, alla redazione di una relazione annuale descrittiva di tutte le operazioni effettuate nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente atto autorizzativo. Tale relazione dovrà essere inviata entro il 30 aprile di ogni anno alla Provincia di Carbonia Iglesias, ai Comuni di
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Carbonia, Gonnesa e Portoscuso, all’ARPAS e alla RAS sia su supporto cartaceo che informatico.
ART. 15 Ricorso
Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR Sardegna nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o al capo dello Stato entro 120 giorni.
ART. 16 Allegati
Sono allegati al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, i documenti di seguito elencati:
Allegato A Piano di monitoraggio e controllo;
Allegato B Documento AIA.
ART. 17 Ulteriori autorizzazioni
La presente autorizzazioni non esime la Società dal munirsi di eventuali autorizzazioni, iscrizioni, permessi, prescrizioni, nulla osta e concessioni di competenza di altri Enti.
Il Responsabile del Servizio F.to Dott. Diego Cani