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Aggiornato al 21 gennaio 2021
L’opera è stata ideata e realizzata dalla
Redazione Fiscale Memento Giuffrè Francis Lefebvre
Con la collaborazione di:
Sara Armella Avvocato, esperta di diritto Tributario e Doganale Federico Fonzi Avvocato, esperto di diritto Tributario
Maria Cristina Vailati Dottore commercialista
Direttore responsabile Antonella Sciara
Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 31 del 20 gennaio 2012
© Copyright - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. - Milano 2021
I diritti di traduzione, di riproduzione, e di adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo (compresi le copie fotostatiche, i film didattici o i microfilm) sono riservati per tutti i Paesi
L’elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non comporta né sostituisce una prestazione professionale e non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze
Presentazione
Memento Pratico IVA è un’opera di immediata consultazione che espone in maniera esauriente e sistematica tutta la disciplina IVA.
Il volume è stato realizzato per fornire risposte chiare e soluzioni pratiche a tutti gli aspetti legati all’IVA.
Sono state esaminate approfonditamente lenorme, laprassi, ladottrinae lagiurisprudenza, sia nazionale che comunitaria.
Nell’esposizione della materia si è dato uno spazio particolare agli esempi pratici - oltre 300 - che ne rendono più semplice la comprensione.
La trattazione è stata impostata tenendo distinte le regole e gli adempimenti relativi alle operazioni nazionalida quelli riguardanti le operazioni internazionali, siaintracomunitarie cheextracomunitarie.
A quest’ultimo riguardo, si è ritenuto utile trattare specificamente anche lamateria doga- nale, in virtù dei numerosi riflessi istituzionali e pratici che la legano alle operazioni internazionali.
Inoltre, sono stati analizzati in maniera particolareggiata sia iregimi specialiche alcuni settori economici particolaridegni di una trattazione specifica (assicurazioni, banche, edilizia, commercio al minuto, ecc.).
La trattazione dellesanzioniè concentrata nella parte dedicata, salvo eccezioni eviden- ziate nell’indice.
L’opera è corredata da una riccaappendicecon numerosi fac-simile di formulari e modelli che si utilizzano correntemente nell’attività aziendale e professionale.
Per facilitare la ricerca delle questioni trattate, il Memento è suddiviso inparagrafi nume- ratia margine, ai quali vengono indirizzati tutti i rinvii, sia da una parte all’altra del testo, onde evitare inutili ripetizioni, sia dall’indice analitico. Lanumerazione è discontinua.
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Piano generale dell’opera
Presentazione (p. 5) L’IVA e la UE (p. 15)
Parte I Operazioni nazionali
Titolo I
Campo di applicazione n.
210 Soggetti passivi 1150 Operazioni IVA 3550 Territorialità
Titolo II
Determinazione dell’imposta 5100 Momento impositivo ed esigibilità
6700 Base imponibile 8250 Aliquote 10000 Detrazione
Titolo III Adempimenti 19000 Fattura e documenti connessi
22650 Registri obbligatori
23850 Liquidazioni, versamenti e rimborsi
27700 Comunicazione Lipe e dichiarazione annuale
29400 Adempimenti straordinari (dichiarazione di inizio, variazione e cessazione attività, opzioni)
30200 Soggetti di dimensioni ridotte 31000 Gruppo IVA
31500 Adempimenti contabili particolari 33500 Operazioni straordinarie
© Ed. Giuffrè Francis Lefebvre
6 PIANO GENERALE DELL’OPERA
Parte II
Operazioni internazionali Titolo I
Scambi intracomunitari 37010 Scambi intracomunitari di beni B2B
37800 Scambi intracomunitari di beni B2C 37900 Servizi intracomunitari
38000 Adempimenti comuni (VIES, fatturazione, dichiarazione, INTRASTAT) Titolo II
Operazioni extracomunitarie 40020 Importazioni
40300 Esportazioni
Titolo III
Altre operazioni internazionali
41000 Acquisti con dichiarazione d’intento degli esportatori abituali
41400 Trasporti internazionali e altri servizi connessi agli scambi internazionali 41550 Operazioni relative a navi e aeromobili
41600 Organismi sovranazionali e sedi diplomatiche 41700 Operazioni con Vaticano e San Marino
Titolo IV
Soggetti non residenti operanti in Italia 43050 Stabile organizzazione
43200 Soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia 43350 Rimborsi
Parte III
Settori economici particolari 45200 Agenzie di viaggio
46050 Agricoltura 48900 Assicurazioni 49700 Banche
51050 Commercianti al minuto e assimilati
53550 Commercio di beni usati, oggetti d’arte... (regime del margine) 55100 Consorzi tra imprese
55500 Edilizia e altre operazioni immobiliari 59200 Editoria
60750 Enti non profit 62200 Fondi immobiliari
62950 Giochi, intrattenimenti e spettacoli 65350 Intermediari
65800 Operazioni con PA e società quotate (Split payment) 66000 Rottami
66400 Altri settori minori
© Ed. Giuffrè Francis Lefebvre PIANO GENERALE DELL’OPERA 7
Parte IV Sanzioni 68010 Principi generali
68500 Violazioni
Parte V Sistema doganale 72040 Fonti normative
72300 Rapporto tributario doganale 73100 Debito fiscale
73400 Accertamento doganale 74250 Dichiarazione doganale
74560 Fasi delle operazioni doganali e relative procedure 75060 Regimi doganali
77100 Revisione dell’accertamento, sanzioni e contenzioso
Parte VI Appendice
79000 Formulari, modelli e tabelle INDICE
© Ed. Giuffrè Francis Lefebvre
8 PIANO GENERALE DELL’OPERA
Principali novità
Nella tavola seguente riportiamo le principali novità fiscali contenute nel MEMENTO PRA- TICO IVA con il rinvio ai paragrafi interessati e la fonte normativa, amministrativa o giurispru- denziale.
MIVA n° Argomento Provvedimento
Operazioni IVA
1950 Acquisti dispositivi medici art. 124 DL 34/2020 conv. in L. 77/2020,
Circ. AE 15 ottobre 2020 n. 26/E, art. 1 c. 452 L. 178/2020
Territorialità 3675, 72380 Territorio doganale dopo la Brexit (l’Irlanda del Nord
resta nella UE per gli scambi di beni)
Decisione UE 29 dicembre 2020 n. 2252
Aliquote 8730 Alimenti e bevande da asporto o consegnati a
domicilio
art. 1 c. 40 L. 178/2020
Detrazione
11145 Spese per l’acquisto di SIM card Ris. AE 22 ottobre 2020 n. 69/E
10360, 10370
Analisi di mercato per acquisto di partecipazioni C.Giust. UE 12 novembre 2020 C-42/19
10470 Addebiti errati di operazioni non imponibili, fuori campo o esenti
Cass. 3 novembre 2020 n. 24289
Fattura e documenti connessi 19820 Nuovi codici «tipo documento» per fatturazione
elettronica
Provv. AE 20 aprile 2020
19965 Nuovi codici «natura dell’operazione» per fattura elettronica
Provv. AE 20 aprile 2020
20063 Bollo su fatture elettroniche con pagamento differito per importi ridotti
DM 4 dicembre 2020
Gruppo IVA 31030 Servizi resi dai consorzi a consorziati in regime di
gruppo IVA
Art. 70 quinquies c. 3 bis e ter DPR 633/72
Liquidazioni, versamenti e rimborsi
26850 Approvato il nuovo Mod. IVA TR Provv. AE 26 marzo 2020 n. 144055
32902 Omessa garanzia per i rimborsi Cass. 20 luglio 2020 n. 15363
Soggetti di dimensioni ridotte 30980 Contribuenti minori: registrazione fatture entro la
fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni
Art. 1 c. 1102 L. 178/2020
Operazioni internazionali
25950 Chiarimenti sui rimborsi della S.O. Risp. AE 10 febbraio 2020 n. 42
37130 Acquisti UE dispositivi medici art. 124 DL 34/2020 conv. in L. 77/2020, Circ. AE 15 ottobre 2020 n. 26/E
10
© Ed. Giuffrè Francis Lefebvre PRINCIPALI NOVITÀ 9
MIVA n° Argomento Provvedimento 37217 Chiarimenti su cessioni intra UE e prova del
trasporto
Circ. AE 12 maggio 2020 n. 12/E
37828 Database aliquote IVA UE Commissione UE
37835 e s. Piattaforme virtuali: chiarimenti e novità 2021 Circ. AE 1° giugno 2020 n. 13/E e Dir.
2017/2455/UE
37864 Acquisti UE auto senza versamento dell’IVA Provv. AE 17 luglio 2020 n. 265336, art. 9 DL 124/2019 conv. in L. 157/2019
37810, 37900 Rinvio estensione del MOSS alle vendite a distanza e ai servizi a privati in UE
Decis. UE 20 luglio 2020 2020/1109/UE
40042 Importazioni esenti di vaccini e strumenti diagnostici
Decis. UE 3 aprile 2020 n. 491, Circ. AD 29 ottobre 2020 n. 381795/RU, art. 124 DL 34/2020 conv. in L. 77/2020, Circ. AD 9 luglio 2020 n. 237820/RU, art. 1 c. 452 L.
178/2020
40600 Acquisti del viaggiatori extra UE Princ. dir. AE 16 luglio 2020 n. 8
41205 Nuovo modello di dichiarazione d’intento Provv. AE 27 febbraio 2020 n. 96911
43290 Ammessa la Norvegia per l’identificazione diretta Ris. AE 28 luglio 2020 n. 44/E
Commercianti al minuto e assimilati
52795 e s. Lotteria degli scontrini: aspetti operativi art. 141 DL 34/2020 conv. in L. 77/2020
Sistema doganale 72612, 73732,
74305, 74735
Norme doganali dedicate all’emergenza Covid-19 Determinazione AD 26 marzo 2020 n.
100430, Circ. AD 16 luglio 2020 n. 21/D, Circ. AD 28 ottobre 2020 n. 42/D, Determinazione AD 30 marzo 2020 n.
102131/RU, Determinazione AD 27 marzo 2020 n. 101115, Circ. AD 29 ottobre 2020 n. 43, Circ. AD 26 novembre 2020 n. 45/D
73430, 73515, 73580,
Novità giurisprudenziali in materia fiscale e doganale
Cass. 29 ottobre 2020 n. 23858, Cass. 18 settembre 2020 n. 19452, C.Giust. UE 19 novembre 2020 C-775/19
77200 e s.
Sanzioni doganali art. 4 c. 1 D.Lgs. 75/2020, Cass. 12
novembre 2020 n. 25509
© Ed. Giuffrè Francis Lefebvre 10 PRINCIPALI NOVITÀ
10(segue)
OPERAZIONI NAZIONALI:
DISCIPLINA
• Esenti gli acquisti di vaccini anti Covid e kit diagnostici
• Territorialità: nuovi criteri per locazione e noleggio imbarcazioni
• Novità di prassi e giurisprudenza
• Detrazione: chiarimenti
OPERAZIONI NAZIONALI:
ADEMPIMENTI
• Fattura elettronica: nuovi codici
• Nuovi termini di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture
• Soggetti trimestrali: nuovi termini di registrazione delle fatture
• Sospensione versamenti per Covid-19
SCAMBI INTRACOMUNITARI
• Chiarimenti su cessioni intra UE e prova del trasporto
• Piattaforme virtuali: chiarimenti e novità 2021
• Direttive e-commerce:
chiarimenti ALTRE OPERAZIONI
INTERNAZIONALI
• Nuovo modello di dichiarazione d’intento
• Nautica da diporto
• Importazioni esenti Covid-19 SETTORI ECONOMICI
PARTICOLARI
• Lotteria degli scontrini SISTEMA DOGANALE
• Norme doganali dedicate all’emergenza Covid
• Sanzioni doganali
• Novità giurisprudenziali in materia fiscale e doganale
INDICE
• oltre 2.500 voci
SANZIONI
• Violazioni invio telematico dei corrispettivi
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CAPITOLO 1
Fattura e documenti connessi
SOMMARIO
Operazioni soggette, soggetti obbligati
ed esoneri ... 19000
Sez. 1 - Fattura emessa dal fornitore.... 19290
I. Termini di emissione ... 19350
a. Prestazioni di servizi ... 19390
b. Cessioni di beni immobili ... 19430
c. Cessioni di beni mobili ... 19470
d. Casi particolari ... 19670
II. Forma ... 19800
A. Fattura elettronica ... 19805
B. Fattura elettronica extra SdI ... 19916
III. Contenuto ... 19953
IV. Modalità di emissione ... 20140
V. Conservazione ... 20260
VI. Rettifica della fattura ... 20410
A. Variazioni in aumento ... 20470
B. Variazioni in diminuzione ... 20540
a. Cause rilevanti ... 20590
b. Soggetti legittimati all’emissione . 20710 c. Contenuto ... 20750
d. Procedure concorsuali e proce- dure esecutive individuali ... 20790
C. Esposizione di un caso pratico com- plesso ... 20930
Sez. 2 - Fattura emessa dall’acquirente o da terzi... 21040
a. Fattura emessa su accordo con il fornitore ... 21090
b. Autofattura ... 21160
Sez. 3 - Fattura integrata dall’acqui- rente (c.d. reverse charge)... 21590
Sez. 4 - Documenti di consegna... 21760
a. Documento di trasporto ... 21800
b. Bolla di accompagnamento ... 22040
© Ed. Giuffrè Francis Lefebvre FATTURA E DOCUMENTI CONNESSI 243
(omissis)
II. Forma
Dal 2019 è obbligatorio l’utilizzo generalizzato dellafattura elettronicatrasmessa mediante lo SdI per certificare le operazioni, sia nei rapporti tra operatori economici (B2B) sia nei rapporti con consumatori finali (B2C).
La fatturacartaceatradizionale (o analogica) è ancora utilizzabile nei casi residuali di eso- nero dall’obbligo di fattura elettronica (soggetti residenti che applicano ilregime forfetarioo il vecchio regime divantaggio, enti non commerciali, condomini, soggetti non residenti).
Fattura cartacea
(art. 21 c. 1 DPR 633/72) La fattura cartacea (o analogica) è emessa in duplice esemplare aventi un identico contenuto, di cui uno è consegnato o spedito al cliente.Fattura elettronica
Si distingue la fattura elettronicacomune, trasmessa ai destinatari mediante lo SdI, dalla fattura elettronicaextra SdI, utilizzata in alternativa alla fattura cartacea dai soggetti esonerati dell’obbligo di emissione della fattura elettronica comune.A. Fattura elettronica
(art. 1 D.Lgs. 127/2015, art. 1 c. 916 L. 205/2017, Provv. AE 30 aprile 2018 n. 89757)
I soggetti passiviresidentidevono obbligatoriamente utilizzare la fattura elettronica in formato Xml, trasmessa mediante lo SdI, per certificare le operazioni, sia nei rapporti tra operatori
19800
19802 19804
19805
© Ed. Giuffrè Francis Lefebvre FATTURA E DOCUMENTI CONNESSI 251
(omissis)
economici (B2B) sia nei rapporti con consumatori finali (B2C), cioè di coloro che non acquistano nell’esercizio di imprese e professioni.
Per le fatture elettronicheemesse verso la PArestano valide le regole particolari vigenti ante 2019, riportate al n. 19860 e s.
Esoneri
Sono esonerati dall’obbligo della fatturazione elettronica, e possono dunque continuare ad utilizzare la fattura cartacea, i soggetti passivi:a) inregime di vantaggio, di cui al MIVA 2016 n. 31080 (art. 27 c. 1 e 2 DL 98/2011);
b) inregime forfetariodi cui al cui al n. 30260;
c) che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti disoggetti non residenti (anche se identificati in Italia), per le quali devono invece presentare apposita comunica- zione dati (c.d.esterometrodi cui al n. 38650);
d)operatori sanitari(medici, farmacisti, veterinari, strutture societarie sanitarie, dal 2020 audiometristi, audioprotesisti, dietisti, biologi, igienisti dentali, tecnici sanitari, DM 22 novem- bre 2019), per i soli anni2019/2021, per le operazioni di cui inviano i dati al sistema tessera sanitaria (art. 10 bis DL 119/2018 conv. in L. 136/2018), anche nel caso in cui i dati non siano poi trasmessi per effetto dell’opposizione manifestata dall’interessato. Si tratta di undivieto vero e proprio (art. 1 c. 53 L. 145/2018), applicabile anche alle prestazioni accessorie a quelle sanitarie (es. amministrative, maggior comfort in ospedale, ecc.) (Faq AE 29 gennaio 2019 n.
57);
e)associazioni sportive dilettantistichee simili (es. pro loco, ecc.) che hanno optato per il regime forfetariodi cui al n. 61455 e s. e che nel 2020 (periodo precedente) hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a € 65.000; tali soggetti, se nel 2020 hanno conseguito proventi per un importo superiore, restano esonerati ma assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dall’acquirente soggetto passivo d’imposta (art. 10 DL 119/2018 conv. in L. 136/2018).
Precisazioni 1)Tali soggetti, tranne gli operatori sanitari (lett. d), possono comunque decidere di emettere lafattura elettronicaseguendo le modalità illustrate di seguito; per quelli di cui alla lettera c) ciò consente di evitare la comunicazione dati.
2)Il divieto per glioperatori sanitari(con conseguente obbligo di emettere fattura cartacea oppure elettronica extra SdI, cioè secondo i criteri ante 2019) si applica anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sts (podologi, fisioterapisti, logopedisti) con riferimento alle fatture relative alleprestazioni sanitarieeffettuate nei confronti dellepersone fisiche(art. 9 bis c. 2 DL 135/2018 conv. in L. 12/2019, Risp. AE 19 marzo 2019 n. 78).
Resta pertanto l’obbligo di emissione delle fatture elettroniche per leprestazioni veterinarie, limitatamente a quelle per cui non sussiste l’obbligo di invio al StS (Risp. AE 30 aprile 2019 n. 15) e per le prestazioni sanitarie fatturate a soggetti diversi dalle persone fisiche, qualicompagnie assicurative(in questo caso non vanno indicati i nominativi dei pazienti, ma è sufficiente il numero della polizza) (Risp. AE 24 luglio 2019 n. 307).
Modalità di emissione
L’emissione della fattura deve avvenire tramite ilSistema di Interscambio(SdI) già in uso per le fatture alla PA.In sintesi, ci sono 3 fasi principali, lapredisposizionedella fattura, latrasmissioneallo SdI e il recapitoal destinatario della fattura. In caso di mancata trasmissione o di mancato recapito, l’emittente deve osservare delle procedure specifiche.
Anche le note di variazionedevono essere emesse dal cedente/prestatore con le stesse modalità; le richieste di variazione effettuate dall’acquirente al fornitore così come le note di variazione aventi solo natura contabile, dunque non rilevanti ai fini IVA, non sono gestite dallo SdI (Risp. AE 30 maggio 2019 n. 172).
Precisazioni 1)Pertanto in caso di ricevimento pererroredi una fattura per merci non ordinate o non ricevute, il destinatario non può rifiutarla tramite SdI ma deve contattare il fornitore emittente (via mail, PEC, telefono, ecc.) e richiedere l’emissione di una nota di variazione elettronica per azzerare la fattura errata (Faq AE novembre 2018).
2)I soggetti che offronoservizi di pubblica utilitànei confronti di consumatori finali (acqua, gas, energia elettrica), seguono particolari modalità di emissione della fattura elettronica. Le regole particolari valgono per i contratti di fornitura stipulati anteriormente al 1° gennaio 2005 senza che sia stato riportato il codice fiscale. In pratica, le imprese fornitrici devono comunicare all’AE oltre al proprio numero di partita IVA, un codice identifi- cativo univoco che individua il rapporto contrattuale con il privato. Tali comunicazioni devono essere trasmesse alla AE almeno 20 giorni prima della data di trasmissione della fattura. In sostanza il codice fiscale mancante è sostituto con un codice interno attribuito ai clienti dalla multiutility (art. 10 ter DL 119/2018 conv. in L. 136/2018, Provv. AE 28 dicembre 2018 n. 527125).
© Ed. Giuffrè Francis Lefebvre
252 FATTURA E DOCUMENTI CONNESSI
19812
19817
Predisposizione L’emittente predispone, con pc, tablet o smartphone, la fattura infor- mato XMLutilizzando uncodice Tipo documentofra quelli previsti, a seconda del documento (fattura immediata, differita, autofattura, ecc. - vedi tabella).
Essa contiene idatiprevisti dalle disposizioni comuni riguardanti la fatturaordinariaosem- plificata(per quest’ultima con indicazione obbligatoria del codice fiscale dell’acquirente), a cui va aggiunto l’indirizzo telematico del destinatariofornito dal medesimo: codice destinata- rio oppure, in alternativa, indirizzo PEC (proprio o di intermediari o di terzi) + indicazione del codice convenzionale 0000000 nel campo codice destinatario. A tali dati obbligatori possono essere aggiunti altri di carattere gestionale (es. ordini, DDT, ecc.); il citato codice convenzio- nale va indicato anche per clienti in regime divantaggio,forfettariooproduttori agricoli esonerati.
Lafirma digitalesulla fattura è facoltativa (anche se consigliata) ed è apposta dall’emittente.
Per la predisposizione della fattura l’AE ha reso gratuitamente disponibili i seguenti servizi:
— unaprocedura web sul proprio sito (portale Fatture e Corrispettivi utilizzabile con le credenziali Fisconline/Entratel, Spid o CNS),
— un’Apputilizzabile da dispositivi mobile (FatturAE),
— unsoftwareda installare su PC utilizzabile anche senza collegamento internet.
Sono ammessi software privati che rispettino le specifiche tecniche di cui all’allegato A Provv.
AE 30 aprile 2018 n. 89757.
Per le operazioni realizzatenei confronti di consumatori finalio simili (ente non commerciale privo di partita IVA, condominio) la fattura elettronica deve riportare come codice destina- tario il codice convenzionale «0000000» e può essere messa a disposizione del cliente o attraverso i servizi telematici dell’AE (cassetto fiscale) o dando una copia cartacea o invian- dogli via PEC (tramite SdI) o via mail una copia elettronica da parte del fornitore al momento dell’acquisto, salvo rinuncia alla copia del documento da parte del cliente. Tali copie hanno valenza fiscale e giuridica, limitatamente ai soggetti privati e simili (sono quindi valide per la detrazione del costo). Sulla copia cartacea va indicato: «Copia analogica della fattura elet- tronica inviata allo SdI». In caso di difformità tra il contenuto della copia analogica rispetto alla fattura elettronica, restano validi i dati di quest’ultima.
Se il consumatore finalechiede la fatturanon è obbligato a riceverla elettronicamente e, quindi, non è obbligato ad avere e a fornire al fornitore un indirizzo PEC.
L’AE offrirà un servizio di consultazione delle fatture elettroniche anche ai consumatori finali persone fisiche.
Documento Codice tipo
documento Descrizione
Fattura immediata TD01 Fattura
Acconti/Anticipi
TD02 Acconto/Anticipo su fattura
TD03 Acconto/Anticipo su parcella
Note di credito o debito
TD04 Nota di Credito
TD05 Nota di Debito
Parcella TD06 Parcella
Reverse charge interno(*) TD16 Integrazione fattura reverse charge interno
Integrazione/autofattura(*)
TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni da non residenti (ex art. 17 c. 2 DPR 633/72)
TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art. 6 c. 8 D.Lgs. 471/97 o art. 46 c. 5 DL 331/93)
TD21 Autofattura per splafonamento
Depositi IVA(*)
TD22 Estrazione beni da Deposito IVA
TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA
19820
© Ed. Giuffrè Francis Lefebvre FATTURA E DOCUMENTI CONNESSI 253
Documento Codice tipo
documento Descrizione
Fatture differite(*)
TD24 Fattura differita ordinaria (art. 21 c. 4 lett. a DPR 633/72)
TD25 Fattura super differita (art. 21 c. 4 terzo periodo lett. b DPR 633/72)
Attività plurime(*) TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.
36 DPR 633/72)
Autoconsumo e cessioni/prestazioni gratuite (*)
TD27 Cessioni gratuite di beni, prestazioni gratuite di servizi, destinazione di beni all’uso o al consumo personale o familiare soggette ad IVA
(*)Codici utilizzabili facoltativamente dal 1° ottobre 2020 al posto del TD01; dal 1° gennaio 2021 il loro utilizzo è obbligatorio, pena lo scarto da parte dello SdI (Provv. AE 20 aprile 2020). Una fattura elettronica datata 31 dicembre 2020, trasmessa allo SdI nei primi giorni di gennaio 2021, anche se redatta sulla base dellevecchie specifiche tecniche, non verrà scartata (Faq AE 15 ottobre 2020 n. 149).
Inoltre, per rendere più agevole il processo di compilazione e di trasmissione, l’AE mette a disposizione, sul portale Fatture e Corrispettivi, un servizio di generazione di un codice a barre bidimensionale (QRCode), utile per l’acquisizione automatica, da parte del fornitore dotato di apposito lettore, delle informazioni anagrafiche IVA dell’acquirente e del relativo indirizzo telematico (es. dipendenti in trasferta che richiedono fattura ai ristoranti, o che fanno benzina nei distributori, ecc.).
L’acquirente, o un suo intermediario incaricato, per ottenere il QRCode può accedere anche al propriocassetto fiscale.
Il codice generato può esseresalvato in formato pdfe stampato oppure può esserememorizzatosul proprio smartphone.
In caso dimodificadel numero di partita IVA o dei dati anagrafici si deve distruggere il vecchio QR-Code e generarne uno nuovo.
Trasmissione L’emittente o un suo intermediario incaricato, successivamente, trasmette il relativo fileXMLallo SdI.
La trasmissione va effettuataentro 12 giornidal momento di effettuazione dell’operazione, tramiteuno dei seguenti sistemi:
— la Pec con invio all’indirizzo: [email protected] (la fattura inviata direttamente alla casella PEC del cliente, non passando per lo SdI, si ha per non emessa);
— i servizi informatici messi a disposizione dell’AE (procedura web Fatture e Corrispettivi);
— un’applicazione (app) utilizzabile da dispositivi mobili (FatturAE);
— un software da installare su pc.
Inalternativa, previoaccreditamento preventivo a SdI(che permette di impostare le regole tecniche di colloquio tra le infrastrutture informatiche dell’emittente e quelle di SdI), l’emit- tente può avvalersi di 2 procedure più complesse che interessano soprattutto i soggetti che devono trasmettere un numero rilevante di fatture (società di grandi dimensioni, software house, intermediari, ecc.):
— un sistema di cooperazione applicativa (Sdicoop);
— sistemi di trasmissione dati tra terminali remoti basati su protocolloftp.
Il file inviato allo SdI può contenere anche un lotto di fatture (anziché una soltanto).
L’emissione vera e propria della fattura si ha all’atto delsuperamentodeicontrolli formali realizzati da SdI e viene confermata tramite invio all’emittente, al momento della consegna al destinatario, di unaricevutacontenente il buon esito del recapito o messa a disposizione del file, nonché la data di consegna della fattura.
La fattura si consideraemessaalla data di effettuazione dell’operazione, che va sempre indicata (data rilevante per stabilire quando l’IVA è esigibile) (v. n. 19955).
Precisazioni 1)La fattura valida a fini fiscali è solo quella trasmessa allo SdI. Isistemi utilizzati in precedenza (v. n. 19916) possono ancora essere utilizzati per integrare i flussi delle fatture xml e le relative ricevute al fine di consentire la corretta gestione delle stesse.
2)Unduplicatodella fattura elettronica è sempre messo a disposizione sia del cliente che del fornitore nelle loro rispettive aree riservate di «Consultazione Dati rilevanti ai fini IVA» del portale Fatture e Corrispettivi. Il duplicato ha lo stessovalore giuridicodel file originale della fattura.
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In caso dimancato superamentodei controlli (es. errori formali, mancanza di dati obbligatori, partita IVA o codice destinatario inesistenti, ecc.), la fattura (o il lotto di fatture) viene scartata da SdI con invio all’emittente (o al trasmittente, se diverso), mediante lo stesso canale da cui ha ricevuta la fattura, di unaricevuta di scartoentro 5 giorni dalla trasmissione. In questo caso si considera non emessa, ma l’emittente ha 5 giorni di tempo (effettivi, non lavorativi) per ritrasmettere la fattura correttamantenendo lo stesso numero della fattura e la data originale di emissione, senza cioè violare le disposizioni sul momento di effettuazione dell’operazione (v. n. 5100 e s.). Se l’emissione con lo stesso numero e data non è possibile (per il sistema contabile utilizzato), ferma la necessità di procedere alla corretta liquidazione dell’imposta in ragione dell’operazione effettuata, è possibilealternativamente emettere(Circ. AE 2 luglio 2018 n. 13/E):
a) una fattura connuovo numero e data, per la quale risulti uncollegamentoalla precedente fattura scartata da Sdi e successivamente stornata con variazione contabile interna;
b) una fattura come sub a), ma con unaspecifica numerazioneche, nel rispetto della sua progressività, faccia emergere che si tratta di un documento rettificativo di quello scartato.
Esempio
Numerazioni quali «1/R» o «1/S» volte ad identificare le fatture, inserite in un apposito registro sezionale, emesse in data successiva in luogo della n. 1 prima scartata dallo SdI.
A fronte delle fatture n. 1 del 2/01/2021 e n. 50 dell’1/03/2021 (uniche 2 fatture del contribuente scartate dal SdI sino a quella data), potranno essere emesse la n. 1/R del 10/01/2021 e la n. 50/R dell’8/03/2021 annotate nell’apposito sezionale.
Precisazioni 1)A seguito dellamodifica del termine di emissionedella fattura immediata (entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione), per le fatture emesse dal 1° luglio 2019, il termine di 5 giorni potrebbe essere più esteso, purché rispetti il termine dei 12 giorni citati. Una conferma dell’AE sarebbe opportuna.
2)La ricevuta di scarto viene sempremessa a disposizionenell’area autenticata «Consultazione Monitoraggio dei file trasmessi» del portale Fatture e Corrispettivi.
3)In caso di scarto definitivo, se la fattura è già stata registrata, l’emittente deve emettere unanota di variazione interna, provvedendo alla rielaborazione del file e alla sua trasmissione, con una nuova spedizione, allo SdI.
Recapito Il recapito all’acquirente, o a un suo intermediario incaricato, avviene con le seguenti modalità e, per il destinatario, la fattura si ha per ricevutanel momentosotto indicato, variabile a seconda della modalità di trasmissione:
— con casellaPec: data della ricevuta di consegna inviata al sistema dal gestore di Pec del soggetto ricevente;
— con canale accreditatoSdicoop: data indicata all’interno della «response» del servizio esposto dal soggetto ricevente;
— con protocolloftp:data in cui termina con successo la trasmissione del supporto.
Ladata di ricezione(rilevante ai fini della detraibilità dell’IVA) è resa disponibile al destinata- rio con modalità variabili in funzione del canale di ricezione della stessa (vedi specifiche tecniche allegate a Provv. AE 30 aprile 2018 n. 89757).
L’utilizzo delle tre procedure di ricezione è cumulativo, nel senso che la scelta di una proce- dura non impedisce che in seguito possa essere utilizzata una procedura diversa.
Attenzione
Per agevolare il recapito della fattura elettronica, l’AE mette a disposizione sul proprio sito (portale «Fatture e corrispettivi»), un servizio diregistrazione dell’indirizzo telematicoche, seutilizzato dal destinatario(anche mediante un incaricato), fa sì che le fatture elettroniche gli siano sempre recapitate all’indirizzo telematico registrato (indipendentemente dall’indirizzo riportato dall’emittente nella fattura). Tale servizio è particolarmente utile in presenza di più sedi del destinatario, potendo così accentrare le fatture in un unico indirizzo. La scelta del canale telematico di ricezione delle fatturenon è vincolantein quanto il contribuente può variarlo in qualsiasi momento effettuando nuovamente la medesima procedura.
Inassenzadi registrazione, l’emittente deve indicare nella fattura un apposito codice destinatario fornito da quest’ultimo (se si è accreditato allo SdI) (v. n. 19820).
In caso dimancato recapitodella fattura al destinatario perproblemi tecnici(es. casella Pec piena o non attiva) o peraltri motivi(es. fattura destinata a forfettari, produttori agricoli, ecc.), lo SdI mette a disposizione unduplicato informaticonell’area Consultazione Dati rilevanti ai fini IVA di «Fatture e Corrispettivi» e informa l’emittente, che è tenuto a comunicare tempestiva-
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mente al destinatario la disponibilità della fattura. Tale comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica.
Ai fini della detraibilità IVA, ladata di ricezionecoincide per il destinatario:
— sesoggetto IVA, con il momento in cui entra nella sua area riservata, accessibile previo inserimento delle proprie credenziali personali, e prende visione della fattura. Lo SdI poi co- munica all’emittente l’avvenuta presa visione della fattura elettronica da parte del destinatario;
— seconsumatore finale, o in regime di vantaggio o forfetario, con il momento di messa a disposizione della fattura nella sua area riservata, a cui potrà accedere con le credenziali di fisconline (non rileva la presa in visione).
I soggetti che ricevono le fatture mediante «web service» possono chiedere laritrasmissionedelle fatture in caso di mancato recapito grazie a uno specifico servizio (c.d.report di quadratura). In questo caso la data di ricezione del documento è quella in cui la fattura elettronica (art. 4.3 Provv. AE 30 aprile 2018 n. 89757).
Utilizzo di intermediari (art. 5 Provv. AE 30 aprile 2018 n. 89757, Provv. AE 5 novembre 2018 n.
291241) I servizi sopra descritti, presenti nel portale Fatture e Corrispettivi, possono essere delegati, dall’emittente o dal destinatario, a uno o più intermediari (massimo 4)abilitatialla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali. L’abilitazione non serveper il servizio di predisposizione, trasmissione e conservazione della fattura e per la generazione del QR-Code (v. n. 19823).
In tutti i casi, ladelegaè conferita mediante apposito modulo inviato all’AE con una delle modalità indicate in tabella.
Laduratadi ciascuna delega è fissata dal delegante entro il limite di 2 anni dalla data del suo conferimento; in assenza di tale indicazione, la durata è di 2 anni (salvo revoca).
Per le deleghe la cuidata di scadenzaè compresa fra il15 dicembre 2020e il31 gennaio 2021la validità è prorogata di un anno, a causa dell’emergenza covid-19 (Provv. AE 11 dicembre 2020).
La delega può essererevocatacon una delle modalità previste per il conferimento.
Modalità Descrizione
1) Ufficio AE
Il delegante o un soggetto cui è stata conferita apposita procura speciale presenta il modulo a un qualsiasi ufficio dell’AE. La delega è attivata entro 5 giorni lavorativi dalla data di presentazione; la revoca è efficace dal 2° giorno lavorativo successivo alla presentazione.
2) Sito dell’AE (area riservata)
La delega (e la revoca) è immediatamente efficace.
3)
Intermediario delegato via web (*)
Il delegante consegna il modulo all’intermediario delegato, che provvede, entro 90 gg., ad inviare tele- maticamente all’AE i dati essenziali, con invio massivo di più deleghe (massimo 2.500 per invio) via En- tratel o, con invio di una delega singola (invio puntuale). Per contrastare eventualiabusidel nuovo strumento e per provare di aver effettivamente ricevuto la delega, è previsto che il delegato debba indicare alcuni elementi di riscontro relativi alla dichiarazione IVA presentata dal delegante l’anno pre- cedente (in caso di più dichiarazioni presentate, rilevano i dati di una qualsiasi di queste).
Le deleghe sono efficaci entro 2 giorni dalla ricezione della comunicazione telematica da parte dell’AE;
le revoche sono immediatamente efficaci.
In entrambi i casi, il soggetto delegante viene avvisato dell’attivazione della delega con un messaggio di PEC.
4)
Intermediario delegato via PEC (**)
L’intermediario se ha ricevuto la procura speciale di cui al punto 1) e se ha riconosciuta la possibilità di autenticare la firma del delegante (es. soggetti iscritti all’albo dei commercialisti, ecc., art. 63 DPR 600/73) puòpredisporre un file(firmato digitalmente), per ciascun delegato, contenente:
— copie delle deleghe e dei documenti d’identità dei sottoscrittori,
— un apposito prospetto allegato al Provv. 5 novembre 2018,
— una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui si attesta di aver ricevuto specifica procura ci si impegna a conservare per 10 anni i moduli originali,
einviarlo tramite PECall’indirizzo [email protected].
La delega è attivata entro 5 giorni lavorativi dalla data di invio; le revoche sono immediatamente efficaci.
(*)Modalità non ammessa per i deleganti chenon hanno presentato la dichiarazione IVAnell’anno precedente.
(**)Modalità prevista fino al 30 maggio 2019 (Provv. AE 17 aprile 2019), ma utilizzabile ancora per la consultazione e l’acquisizione di fatture di cui al n. 19850, con invio all’indirizzo PEC della Direzione provinciale dell’AE competente in ragione del domicilio fiscale dell’intermediario (Ris. AE 26 giugno 2019 n. 62/E).
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Registrazione e conservazione dei moduliGli intermediari delegati e i soggetti diversi che hanno trasmesso le deleghe devono:
— numerarle e registrarle, giornalmente, in unapposito registro cronologico, anche in formato elettronico (in forma tabellare o foglio elettronico), con indicazione dei dati identificativi (numero progressivo, dati anagrafici del delegante, estremi del documento d’identità dei deleganti);
— conservarleper 10 anni, unitamente alle copie dei documenti di identità, individuando uno o più responsabili per la gestione degli stessi. I moduli acquisiti direttamente in formato elettronico sono conservati in modalità digitale.
Per l’eventuale apposizione sulla fattura dellafirma digitaleoccorre distinguere (Risp. AE 28 agosto 2019 n. 348):
— se l’intermediario si limita atrasmettereallo SdI una fattura predisposta dal fornitore delegante, la firma va apposta dallo stesso fornitore, in quanto agisce nelle vesti dell’emit- tente;
— se, invece, previo accordo con il fornitore, è l’intermediario adaggregare i dati della fattura che trasmetteallo SdI, egli deve anche ad apporre la propria firma digitale.
Servizio di consultazione e acquisizione fatture
(Provv. AE 30 aprile 2018 n.89757, Provv. AE 23 settembre 2020) Fino al28 febbraio 2021i soggetti passivi, o un intermediario appositamente delegato possono aderire al servizio per la consultazione e l’acquisizione delle fatture elettroniche, emesse e ricevute tramite SdI,reso disponibile dall’AEtramite il portale Fatture e Corrispettivi.
In caso diadesioneall’Accordo, l’AE procede alla memorizzazione di tutti i dati presenti nella fattura (compresi quelli extra fiscali) fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura da parte dello SdI; decorso tale termine, i file sono cancellati nei 60 giorni successivi.
In caso dimancata adesione, l’AE:
— aisoggetti passiviIVA rende consultabile e scaricabile il file della fattura elettronica solo quando si verifica l’impossibilità di recapito della fattura stessa, altrimenti rende consultabili soltanto alcuni dati specifici (c.d. dati fattura), cioè quelli previsti dall’art. 21 DPR 633/72 (v.
n. 19953 e s.) tranne natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto dell’operazione;
— aiconsumatori finalinon rende accessibile alcun dato.
Idati fattura, memorizzati a prescindere dall’adesione al servizio, vengono conservati fino al 31 dicembre dell’8° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferi- mento, ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi. Essi sono utilizzabili dall’AE sia per l’effettuazione di verifiche fiscali che per l’analisi del rischio.
Esempio
Operazione effettuata il 30 dicembre 2020, fatturata elettronicamente via SdI il 3 gennaio 2021, con fattura consegnata e registrata dal cessionario/committente il 4 gennaio 2021:
— chi ha aderito al servizio di consultazione, può consultare la fattura sino al 31 dicembre 2023;
— indipendentemente dall’adesione al servizio, i dati fattura saranno consultabili sino al 31 dicembre 2029 per il cedente/prestatore e fino al 31 dicembre 2030 per il cessionario/committente.
Periodo transitorioRegole particolari si applicano al periodo 1° luglio 2019-28 febbraio 2021.
L’AE procede alla temporanea memorizzazione delle fatture elettroniche che potranno essere consultate e acquisite nella propria area riservata del sito web dell’AE.
In caso dimancata adesioneall’Accordo entro il 28 febbraio 2021, l’AE procederà alla cancellazione delle fatture elettroniche, memorizzate durante il periodo transitorio, entro 60 giorni.
È possibile aderire anche in un secondo momento, cioèdal 1° marzo 2021, in tal caso saranno consultabili solo le fatture emesse e ricevute dal giorno successivo al momento dell’adesione.
Fattura PA
(DM 3 aprile 2013 n. 55 e Circ. MEF 31 marzo 2014 n. 1/DF) Per le forniture di beni e di servizi effettuate a favore della PA, intesa in senso generale (Stato, enti pubblici, enti locali, università, ecc.), deve essere emessa, da tutti i fornitori soggetti IVA (Ris. AE 19 ottobre 2015 n. 88/E), anche se non residenti (purchè identificati o operanti con rappresentante fiscale), al posto della fattura ordinaria (cartacea o elettronica), una fattura elettronica avente caratteri- stiche diverse da quella utilizzata con i clienti privati (per la fattura SdI v. n. 19805, per la fattura extra SdI v. n. 19916), la c.d. FatturaPA.La FatturaPA, infatti, deve avere unformato strutturatoin XML con sintassi e caratteristiche informatiche disponibili sul sito del Sistema di Interscambio (SdI) www.fatturapa.gov.it (non
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