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Allegato alla Delibera n.139 del 03/07/2012 CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO

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Allegato alla Delibera n.139 del 03/07/2012 CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO

BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI CUNEO IN COLLABORAZIONE CON LA COOPERATIVA UNIONFIDI s.c.

ANNO 2012 ART. 1 OGGETTO DEL BANDO

La Camera di Commercio di Cuneo, in collaborazione con UNIONFIDI Società Consortile di Garanzia Fidi s.c., con sede in TORINO – Via Nizza, 262/56 - codice fiscale 01725030017- di seguito indicata come UNIONFIDI s.c., al fine di incentivare gli investimenti e agevolare l’accesso al credito, ha deliberato la concessione di un contributo a favore delle piccole e medie imprese aventi sede legale o unità locale attiva, in provincia di Cuneo. Tale contributo viene erogato per investimenti finanziati da mutui parzialmente garantiti dai Confidi.

ART. 2 PLAFOND MASSIMO E DOTAZIONE

Per la concessione dei contributi oggetto del presente bando viene destinato un importo di € 498.211,82 che con l’effetto moltiplicatore potrà generare fino a 12.455.295,50 di euro di investimenti finanziati da mutui garantiti dalla Cooperativa.

ART. 3 DURATA BANDO

Il presente bando ha durata annuale dal 01/07/2012 al 30/06/2013.

Le ditte interessate dovranno presentare richiesta di contributo camerale al Confidi entro e non oltre i suddetti termini.

La Cooperativa di Garanzia, valutate le pratiche, dovrà deliberare la concessione della garanzia entro il 31/07/2013.

ART. 4 SOGGETTI FINANZIABILI

Sono ammessi a presentare domanda i titolari e/o i legali rappresentanti delle piccole e medie imprese, aventi sede legale e/o unità locale operativa nella provincia di Cuneo, regolarmente iscritte al Registro Imprese e in regola con il pagamento del diritto annuale, che abbiano ottenuto un finanziamento bancario assistito dalla garanzia mutualistica di UNIONFIDI s.c. Le imprese devono risultare in attività, anche stagionale e non rientrare in una delle ipotesi di esclusione previste dall’art. 14 del presente bando.

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ART.5 CONTRIBUTO CAMERALE

Il contributo erogato dalla Camera di commercio di Cuneo è pari al 4,00% dell’investimento effettuato sino all’esaurimento delle risorse disponibili.

Il contributo camerale, previa approvazione del Confidi, potrà essere incrementato nelle seguenti ipotesi:

a) al 8% per investimenti innovativi di cui agli artt. 9 e 10;

b) all’8% per le neo imprese che, alla data delibera della Cooperativa di garanzia, siano regolarmente iscritte al Registro Imprese della Camera di commercio da non più di 18 mesi e che alla stessa data rispettino i seguenti requisiti:

− se ditta individuale: il titolare deve avere età compresa tra 18 e 40 anni;

− se società di persone: almeno il 50% dei soci deve avere età compresa tra 18 e 40 anni;

− se società di capitale: almeno il 50% delle quote/azioni deve essere detenuta da soci con età compresa tra i 18 e i 40 anni;

c) all’8% dell’investimento e del danno emergente per le imprese coinvolte in eventi di particolare disagio o calamitosi (specificati negli articoli 11 e 12).

Nei confronti dei soggetti individuati al precedente punto c) può, inoltre, venir riconosciuto un contributo del 4% sul lucro cessante (quale mancato incasso) calcolato sull’importo del finanziamento per il quale il Confidi ha deliberato la concessione della garanzia (al netto dell’importo già finanziato per l’investimento e per il danno emergente).

ART. 6 CARATTERISTICHE DELL ’ INVESTIMENTO

L’importo dell’investimento agevolabile e del relativo finanziamento per ogni singolo soggetto avente diritto non dovrà essere inferiore a € 10.000,00 e superiore a

€ 300.000,00 anche nel caso in cui i finanziamenti ottenuti e le spese rendicontate fossero superiori.

Nel limite del plafond previsto dal presente bando il massimale di euro 300.000,00 sopra indicato potrà essere raggiunto anche con più finanziamenti approvati con specifica delibera del Confidi.

Potranno essere ammessi al contributo camerale e al finanziamento anche gli investimenti per i quali alla data di presentazione della domanda a UNIONFIDI s.c non sia ancora stata emessa fattura o stipulato l’atto notarile di acquisizione, purché ciò avvenga entro il 31/08/2013.

Per ogni investimento ammissibile, il calcolo del contributo camerale è da effettuarsi sull’imponibile dell’investimento, salvo IVA indetraibile.

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ART. 7 FINANZIAMENTO E GARANZIA

Entro i limiti del massimale, sarà ammesso al contributo il minor importo tra investimento e finanziamento.

Sul mutuo la cooperativa di garanzia dovrà deliberare una copertura fidejussoria almeno pari al 30% dell’importo dell’investimento ammesso a contributo camerale.

Il mutuo dovrà avere una durata minima di 18 mesi. E’ ammessa l’estinzione anticipata.

ART. 8 OGGETTO DEL CONTRIBUTO

Il contributo camerale è erogato in conto capitale ed è destinato esclusivamente agli investimenti rivolti a valorizzare e potenziare le piccole e medie imprese attraverso le iniziative dettagliate nei successivi articoli.

L’investimento aziendale ammesso a contributo deve rimanere a disposizione dell’impresa per almeno 24 mesi dalla data della fattura di acquisto, rispettare gli importi minimi e massimi previsti nell’articolo 6 e, laddove previsto, essere inscritto nello stato patrimoniale o a libro cespiti dell’impresa.

ART. 9 SPESE AMMISSIBILI SETTORE NON AGRICOLO

Per le tutte le imprese ad esclusione del settore agricolo sono ammesse le seguenti spese:

a) acquisizione di beni di investimento aziendale, compreso il riscatto del bene in leasing (anche leasing immobiliare) quali attrezzature, macchinari, impianti, immobili ed automezzi. Le autovetture aziendali possono essere ammesse al contributo camerale sino al limite di costo previsto per gli ammortamenti ai fini fiscali;

b) acquisizione di mezzi per:

− ammodernare, riconvertire o adeguare gli stessi alle norme in materia di sicurezza e tutela della salute all’interno dei luoghi di lavoro, quali ad esempio il D.Lgs. 81/08;

− acquisire le certificazioni di qualità previste dalle normative nazionali, comunitarie e internazionali utili o necessarie per la vendita dei prodotti o dei servizi;

c) acquisizione di beni immateriali quali ad esempio diritti di brevetto, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate;

d) acquisizione di strutture e di imprese esistenti con i relativi oneri patrimoniali, compreso l’avviamento;

e) spese inerenti l’istituzione di nuove imprese, di associazioni e consorzi di imprese;

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f) investimenti innovativi, purché certificati da laboratori accreditati presso il M.I.U.R. o da soggetti che gestiscono poli di innovazione della Regione Piemonte o dall’ufficio Innovazione tecnologica di Unioncamere Piemonte;

g) operazioni di capitalizzazione della società, limitatamente a s.r.l., s.p.a. e s.a.p.a..

Le spese ammissibili devono essere riferite al periodo 01/07/2012 – 30/06/2013 anche se fatturate successivamente, purché entro il 31/08/2013.

ART. 10 SPESE AMMISSIBILI SETTORE AGRICOLO

Per le imprese del settore agricolo sono ammesse le seguenti spese:

1) acquisto di impianti, attrezzature e/o macchinari innovativi o recanti caratteristiche comprovanti l’avanzata tecnologia, di fabbricazione nazionale o estera, destinati al miglioramento qualitativo delle produzioni, dell’attività svolta dall’azienda richiedente il finanziamento e in stretta attinenza con l’attività stessa e alla riconversione delle produzioni agricole;

2) interventi finalizzati alla tutela dell’ambiente naturale, ad adeguare la sicurezza dell’ambiente di lavoro ivi compresi gli adeguamenti derivanti dalla normativa sulla prevenzione incendi e dal D.lgs. 81/08, ed a migliorare le condizioni di igiene e benessere degli animali allevati;

3) acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature necessarie per la difesa attiva delle produzioni dalle calamità naturali ed agenti atmosferici (es. impianti antibrina, reti antigrandine, ecc.);

4) acquisto di impianti, attrezzature, macchinari ed interventi volti all’adeguamento dei locali necessari per la coltivazione del fondo, l’allevamento degli animali e alla trasformazione dei prodotti agricoli derivanti dall’attività aziendale;

5) adeguamento, ammodernamento e costruzione di locali nonché acquisto di impianti ed attrezzature per lo svolgimento delle attività connesse di cui all’articolo 2135 del codice civile e l’esercizio dell’attività di agriturismo;

6) investimenti innovativi, purché certificati da laboratori accreditati presso il M.I.U.R. o da soggetti che gestiscono poli di innovazione della Regione Piemonte o dall’ufficio Innovazione tecnologica di Unioncamere Piemonte;

7) acquisto di impianti e attrezzature finalizzati alla produzione di energia elettrica tramite fonti rinnovabili;

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8) primo acquisto, ovvero acquisto ulteriori terreni finalizzati a realizzare una maggiore efficienza aziendale grazie all’accorpamento delle proprietà. Tale intervento è riservato solo ai giovani imprenditori, che rispettino i seguenti requisiti:

− se ditta individuale: il titolare deve avere età compresa tra 18 e 40 anni;

− se società di persone: almeno il 50% dei soci deve avere età compresa tra 18 e 40 anni;

− se società di capitale: almeno il 50% delle quote/azioni deve essere detenuta da soci con età compresa tra i 18 e i 40 anni.

L’acquisto può anche essere effettuato da persona fisica purché parte dell’impresa agricola, ma il terreno per il quale si richiede il contributo camerale dovrà essere tenuto a disposizione dell’azienda agricola, individuale o societaria, per almeno 24 mesi dalla data di acquisto così come risulta da atto notarile da prodursi agli atti e come resa dichiarazione di cui al successivo art. 16.

9) acquisto e/o creazione di imprese agricole. L’acquisto può anche essere effettuato da persone fisiche purché parte dell’impresa agricola.

I beni oggetto del contributo camerale, eccezione fatta per il punto 8) (acquisto terreni) e il punto 9) (acquisto e/o creazione di imprese agricole), devono essere intestati all’impresa agricola e non a persone fisiche.

Le spese ammissibili devono essere riferite al periodo 01/07/2012 – 30/06/2013 anche se fatturate successivamente, purché entro il 31/08/2013.

ART. 11 EVENTI CALAMITOSI

Nel caso si verifichino eventi calamitosi, o stati di emergenza decretati dall’autorità competente, i soggetti finanziabili danneggiati potranno accedere ai benefici di cui al presente bando secondo le modalità e condizioni di seguito specificate:

a) i massimali per azienda saranno gli stessi di quelli applicati nel presente bando per i finanziamenti ordinari;

b) per l’individuazione dell’area e del periodo si farà riferimento a quanto stabilito nel decreto attestante l’evento calamità;

c) gli importi per i quali si potrà accedere ai benefici del presente articolo saranno quelli relativi agli investimenti e quelli rientranti nella fattispecie di danno emergente (escluse le coperture assicurative) ai quali potrà essere corrisposto un contributo camerale pari all’8%.

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L’Ente camerale, in considerazione del particolare evento, potrà, inoltre, riconoscere un contributo del 4%

sul lucro cessante (quale mancato incasso) calcolato sull’importo del finanziamento per il quale il Confidi ha deliberato la concessione della garanzia (al netto dell’importo già finanziato per l’investimento e per il danno emergente).

d) la quantificazione dei danni subiti a causa dell’evento calamitoso dovrà risultare da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prodotta dall’impresa.

Il finanziamento garantito non potrà superare l’importo del danno dichiarato e non saranno presi in considerazione danni ai beni per i quali l’impresa è già coperta da contratti di assicurazione.

e) la Cooperativa UNIONFIDI s.c, nel trasmettere all’Ente camerale la documentazione relativa alla richiesta del contributo, avrà cura di evidenziare gli estremi del presente articolo e di trasmettere anche la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i danni subiti dall’impresa.

ART. 12 ALTRI EVENTI DI PARTICOLARE DISAGIO

Nel caso si verifichino situazioni di particolare disagio per le imprese, derivanti da interventi effettuati da Comuni e da Enti per pubblica utilità o da eventi dannosi avvenuti nei Comuni in cui hanno sede, i soggetti finanziabili danneggiati potranno accedere ai benefici di cui al presente bando secondo le modalità e condizioni di seguito specificate. La dichiarazione dovrà indicare la tipologia dell’intervento o dell’evento avvenuto, il periodo in cui si è verificato e il territorio di riferimento. Se trattasi di intervento del Comune, la pubblica utilità.

Nelle more dei provvedimenti degli enti preposti a deliberare la dichiarazione di particolare disagio, la Giunta camerale potrà deliberare le aree di intervento. Con riferimento al fenomeno della siccità nevosa la Giunta, con delibera n. 19 del 20/02/2012, ha individuato le aree di competenza.

Gli importi per i quali si potrà accedere ai benefici del presente articolo saranno quelli relativi agli investimenti e quelli rientranti nella fattispecie di danno emergente (escluse le coperture assicurative) ai quali potrà essere corrisposto un contributo camerale pari all’8%.

L’Ente camerale, in considerazione del particolare evento, potrà, inoltre, riconoscere un contributo del 4% sul lucro cessante (quale mancato incasso) calcolato sull’importo del finanziamento per il quale il Confidi ha deliberato la concessione della garanzia (al netto dell’importo già finanziato per l’investimento e per il danno emergente).

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ART. 13 CONDIZIONI DEL FINANZIAMENTO

Ai finanziamenti accordati verrà applicato il tasso d’interesse risultante dalle diverse convenzioni stipulate dalla Cooperativa di garanzia con gli Istituti di credito e le Società finanziarie.

A UNIONFIDI s.c è riconosciuta, per l’istruttoria e la gestione della pratica di finanziamento, una commissione a carico dell’azienda beneficiaria non superiore a quelle fissate per analoghe pratiche agevolate.

ART. 14 CAUSE DI ESCLUSIONE

Il contributo camerale non verrà inoltre erogato:

− alle imprese cessate o inattive alla data di verifica pratiche da parte della Camera di commercio;

− all’imprenditore che abbia ceduto la propria impresa alla data della verifica pratiche da parte della Camera di commercio;

− qualora non siano contemporaneamente presenti i requisiti fondamentali per l’accesso al contributo stesso, ovvero il bene oggetto dell’investimento, il finanziamento bancario e la garanzia della Cooperativa sullo stesso mutuo;

− nel caso di sospensione di attività per un periodo superiore a mesi sei;

− per gli investimenti di qualunque tipo per i quali siano stati stipulati contratti di leasing (è invece ammesso il riscatto);

− alle imprese del settore agricolo per le autovetture, per gli automezzi generici, per gli impianti fissi generici, per gli immobili quando non rientrino nei campi di intervento specificati nell’art. 10;

− sui beni che sono oggetto dell’attività stessa della ditta (es: richiesta di contributo su automezzi che vengono ceduti o dati in locazione dalla ditta) e alle relative spese. Resta in ogni caso facoltà della Cooperativa di garanzia, in sede di valutazione con relativa delibera e previa comunicazione all’Ente camerale, ammettere alle agevolazioni previste nel presente bando le richieste di finanziamento che, pur non rispondendo strettamente ai requisiti richiesti, vengano ritenute meritevoli di accoglimento in relazione alle caratteristiche dell’investimento.

− per l’acquisto di terreni agricoli ad eccezione dell’ipotesi individuata al precedente art. 10 punto 8.

ART. 15 REVOCA e RECUPERO DEL CONTRIBUTO

Il contributo potrà essere revocato qualora l’impresa:

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• non effettui l’investimento;

• risulti insolvente nella restituzione del mutuo garantito;

• non tenga a disposizione il bene oggetto dell’investimento per almeno ventiquattro mesi dalla data di emissione della fattura d’acquisto o dalla registrazione dell’atto notarile. In caso di sospensione di attività, nel limite massimo di mesi sei, la tenuta a disposizione del bene soggetto a contributo camerale (determinato in ventiquattro mesi), dovrà essere posticipata per tutto il periodo relativo alla sospensione stessa;

- cessi o risulti inattiva (per un periodo superiore a sei mesi) nei 24 mesi in cui deve tenere a disposizione il bene oggetto dell’investimento.

La Cooperativa di garanzia, qualora venga a conoscenza del verificarsi delle condizioni sopra riportate, si dovrà attivare tempestivamente informando l’Ente Camerale e l’azienda insolvente dell’obbligo di restituzione del contributo all’Ente camerale.

Nel caso l’impresa risulti insolvente il contributo da recuperarsi dovrà essere proporzionato alle rate non pagate.

In caso di non attivazione da parte della Cooperativa di garanzia l’Ente Camerale potrà ridurre, con espresso provvedimento, le disponibilità finanziarie a favore della Cooperativa nei successivi bandi.

La Camera di commercio di Cuneo si riserva di recuperare direttamente il contributo erogato all’impresa.

ART. 16 DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA DOMANDA DI RICHIESTA DEL CONTRIBUTO

Le domande dovranno essere redatte in carta libera su apposito modello, predisposto da UNIONFIDI s.c, compilato in ogni parte, atto ad evidenziare la situazione patrimoniale e/o economica e finanziaria dell’azienda, la descrizione dei beni strumentali materiali e immateriali, di cui all’art. 9 e 10, acquistati e/a da acquistare. Nel caso di cessione di azienda o di ramo di azienda la documentazione dovrà essere prodotta dall’impresa subentrante che potrà essere ammessa a contributo nel caso in cui:

– mantenga il bene oggetto dell'investimento, – subentri nel finanziamento bancario,

– ottenga garanzia dalla Cooperativa.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

• modulo di richiesta del contributo camerale

• dichiarazioni sostitutive “de minimis”, aiuti di Stato e cumulo;

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• dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nell’ipotesi di eventi calamitosi/ eventi di particolare disagio;

• documenti contabili inerenti l’investimento (preventivi, ordinativi d’acquisto, fatture o atti notarili di acquisto e/o acquisizione, ecc.). Nel caso di fatture in acconto si richiederà anche l’integrazione della fattura a saldo o copia dell’atto notarile di acquisto o di acquisizione. Ai fini dell’erogazione del contributo camerale, la data di emissione delle fatture o di sottoscrizione degli atti notarili dovrà essere compresa nel periodo 01/07/2012 – 31/08/2013.

Qualora l’investimento non sia effettuato nella sede legale della ditta ma in un’unità locale, la stessa deve essere indicata sulla fattura presentata ai fini del contributo camerale o sul documento di trasporto citato in fattura che deve, in tal caso, venire allegato.

Qualora sulla fattura siano indicate delle spese accessorie (spese di trasporto, montaggio etc.) le stesse possono essere ammesse al contributo camerale solo nell’ipotesi in cui vengono imputate a incremento del valore del bene previa specifica annotazione, da parte della ditta richiedente il contributo, sulla copia della fattura presentata a rendiconto.

In funzione della tipologia dell’investimento dovranno, inoltre, essere presentati:

• relativamente agli investimenti innovativi di cui ai precedenti artt. 9 e 10: certificazioni rilasciate da laboratori accreditati presso il M.I.U.R. o da soggetti che gestiscono poli di innovazione della Regione Piemonte o dall’ufficio Innovazione tecnologica di Unioncamere Piemonte;

• per gli investimenti relativi alle operazioni di capitalizzazione della società di cui all’art. 9 paragrafo g): dichiarazione del legale rappresentante e dei soci conferenti, copia dei verbali di assemblea in merito ad aumento di capitale, versamenti soci in conto capitale e conferimento soci e documentazione attestante i relativi versamenti;

• per i giovani imprenditori agricoli il primo acquisto, ovvero l’acquisto di ulteriori terreni finalizzati a realizzare una maggiore efficienza aziendale:

dichiarazione da cui risulti che i terreni acquistati e oggetto del contributo camerale vengono lasciati a disposizione dell’impresa per almeno 24 mesi dalla data dell’atto notarile.

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ART. 17 ITER DELLA DOMANDA

Per l’ammissione all’agevolazione le imprese, entro il 30/06/2013, devono presentare:

− domanda di ammissione alla Cooperativa UNIONFIDI s.c completa di tutta la documentazione di cui all’art. 16;

− richiesta di affidamento all’azienda di credito di riferimento.

L’azienda di credito interessata e la Cooperativa UNIONFIDI s.c provvederanno all’istruttoria della proposta di intervento valutando, a loro insindacabile giudizio, il grado di rischio, le garanzie da richiedere e potranno richiedere alle aziende interessate eventuali chiarimenti.

Nel caso in cui entrambi i soggetti deliberino positivamente l’impresa potrà essere ammessa all’agevolazione.

La trasmissione alla Camera di commercio di Cuneo delle pratiche ammesse all’agevolazione avverrà, da parte della Cooperativa UNIONFIDI s.c, in un’unica soluzione entro i tre mesi successivi alla scadenza del bando. La documentazione da trasmettere, di cui al precedente articolo, dovrà essere integrata con le seguenti informazioni riferite a ciascuna pratica:

1) data in cui è stata deliberata da parte di UNIONFIDI s.c l’ammissione all’agevolazione;

2) importo del finanziamento;

3) importo dell’investimento per il quale si richiede il contributo camerale;

4) importo della garanzia concessa sul finanziamento;

5) percentuale di garanzia sull’investimento ammesso al contributo camerale;

6) specifiche del mutuo;

7) prospetto con i dati di bilancio relativi all’impresa richiedente o quelli inerenti ai ricavi e costi registrati ai fini IVA.

La Camera di commercio, effettuati gli opportuni controlli, emetterà il provvedimento di concessione e di liquidazione del contributo e provvederà, entro sette mesi dal ricevimento della documentazione nel caso di pratiche regolari che non necessitino di integrazioni, al pagamento dello stesso.

Tale pagamento, in un’unica soluzione, potrà essere effettuato tramite l’UNIONFIDI s.c, quale mandatario per i pagamenti. A tal fine sulla lettera di trasmissione delle domande la Cooperativa dovrà indicare il conto corrente bancario intestato alla Cooperativa stessa sul quale effettuare il versamento. La Cooperativa dovrà effettuare l’erogazione del contributo alle ditte beneficiarie entro 60 giorni e darne successivo avviso alla Camera di commercio di Cuneo inviando copia dell’estratto bancario.

In alternativa l’Ente camerale potrà effettuare il pagamento direttamente ai beneficiari, previa comunicazione alla Cooperativa stessa.

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In seguito all’avvenuto pagamento, diretto o tramite la Cooperativa, la Camera di commercio di Cuneo provvederà a inviare alle ditte beneficiarie comunicazione della concessione del contributo camerale.

ART. 18 NORMATIVA DELL ’ UNIONE EUROPEA SUGLI AIUTI DI STATO E CUMULO:

Il contributo pubblico oggetto del presente bando è regolato dai seguenti regimi di aiuto:

– Regime Unioncamere Nazionale n. SA.32149, fondato sul regolamento (CE) n. 1857/2006, che si applica al solo settore della produzione primaria di prodotti agricoli;

– Regime Unioncamere Nazionale n. SA.32243, fondato sul regolamento (CE) n. 800/2008, che si applica al solo settore della “coltivazione di colture permanenti, col- tivazione di colture agricole non permanenti, coltiva- zioni agricole associate all’allevamento di animali: at- tività mista, allevamento di animali, riproduzione delle piante.

L’intensità lorda non deve superare:

• il 50% degli investimenti ammissibili nelle zone svantaggiate, tenendo conto che l’importo globale degli aiuti concessi ad una singola impresa non può superare € 500 mi-la su un qualsiasi periodo di tre esercizi.

• il 40% dei costi ammissibili nelle altre zone tenendo conto che l’importo globale degli aiuti concessi ad una singola impresa non può superare € 400 mila erogati su un qualsiasi periodo di tre esercizi.

Tuttavia nel caso degli investimenti realizzati da giovani agricoltori, ovvero soggetti d’età compresa tra i 18 e 40 an- ni, ed entro cinque anni dall’insediamento, i suddetti massi- mali (50% e 40%)possono essere maggiorati del 10% fermo re- stando l’importo massimo non superabile su un qualsiasi pe- riodo di tre esercizi.

Gli aiuti non rientranti nel campo di applicazione dei citati regimi di aiuto sono concessi in regime de minimis nel ri- spetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 o del regolamento (CE) n. 1535/2007 del 20 dicembre 2007 o del regolamento (CE) n. 875/2007 del 24 luglio 2007.

Le imprese che effettuano trasporti di merci su strada per conto terzi, non possono richiedere il contributo camerale per l’acquisto di veicoli adibiti al trasporto di merci su strada, compresi i relativi accessori.

E’ vietato il cumulo con altre agevolazioni contributive in c/capitali della Camera di commercio di Cuneo, riguardanti lo stesso investimento.

E' permesso il cumulo con altri aiuti di Stato o aiuti in regime de minimis sugli stessi beni oggetto dei benefici del presente bando, purché nei limiti della normativa

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dell’Unione Europea applicabile a ciascuna fattispecie e previa comunica-zione all’Ente camerale.

ART. 19 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si informa, ai sensi dell’ art. 13 del D.lgs 196/03 che il trattamento dei dati personali forniti dalle imprese partecipanti al presente bando, è finalizzato all’espletamento della procedura e per lo svolgimento di specifiche indagini da parte dell’Ente camerale finalizzate al perseguimento dei propri scopi istituzionali. Il trattamento di tali dati avverrà a cura dell’ente con l’utilizzo sia di supporti cartacei che informatici. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti di partecipazione e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione. Alle imprese interessate sono riconosciuti i diritti previsti dall’art.7 del citato D.lgs 196/03, tra cui in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste all’ufficio Crediti agevolati dell’Ente camerale:

Titolare del trattamento è la Camera di commercio di Cuneo – Via E. Filiberto 3 – Cuneo. Responsabile del trattamento dei dati - dirigente area di Sostegno del mercato: dott.ssa Patrizia Mellano.

ART. 20 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della Legge 241/90, il procedimento amministrativo relativo alla presente iniziativa è assegnato al dirigente area di Sostegno del mercato: dott.ssa Patrizia Mellano.

Cuneo lì_____________

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA di CUNEO

Il Presidente

(Dr. Ferruccio DARDANELLO)

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