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ANF, maggiorazione dell’importo garantita in attesa della verifica di inabilità

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Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Coordinamento Generale Medico Legale

Roma, 22-02-2021

Messaggio n. 754

OGGETTO: Assegno per il nucleo familiare. Accertamento del diritto a maggiorazione di importo in caso di nucleo con componenti minorenni inabili o maggiorenni inabili a proficuo lavoro. Chiarimenti

1. Premessa

Con il presente messaggio, anche in considerazione delle richieste di chiarimenti pervenute, si forniscono precisazioni in merito all'accertamento e alla revisione dell’inabilità, prevista dalla normativa in materia di assegno per il nucleo familiare (ANF) di cui all’articolo 2 del decreto- legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n.

153, in favore dei soggetti, minorenni inabili o maggiorenni inabili a proficuo lavoro, componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione.

2. Accertamento amministrativo per maggiorazione importo ANF

L’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 69/1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153/1988, nel disporre che l’assegno in argomento compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare secondo specifiche tabelle,

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precisa che i livelli di reddito di tali tabelle sono aumentati per i nuclei familiari che

“comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”.

Le disposizioni fornite dall’Istituto in materia di accertamento dell’inabilità ai fini dell’ANF prevedono che la certificazione medica presentata a corredo della domanda deve essere esaminata dall'Ufficio medico legale di Sede anche per i soggetti fruitori dell’indennità di frequenza al fine di valutare la effettiva “incapacità del minore a compiere gli atti della propria età” o, nel caso di componente maggiorenne, la “inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro” (cfr. la circolare n. 11/1999).

Precisazioni in merito sono state fornite con il messaggio n. 3604/2019.

Dal punto di vista amministrativo il riconoscimento del diritto alle maggiorazioni degli importi ANF è vincolato alla preventiva autorizzazione da parte delle Strutture territoriali dell’Istituto, acquisito il parere dell’Ufficio medico legale, e, in generale, la durata di godimento del predetto diritto non supera mai la data di revisione prevista nel verbale sanitario o comunque la data indicata dal responsabile sanitario di sede.

La sospensione delle visite per l’accertamento sanitario degli stati di invalidità e disabilità, determinata dalla fase emergenziale legata alla crisi epidemiologica da COVID-19, sta comportando il dilatarsi dei tempi di attesa per il rinnovo dell’autorizzazione alla maggiorazione degli importi ANF nelle more dell’iter sanitario di revisione.

Al riguardo, si rammenta che l’articolo 25, comma 6-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.

90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, introducendo elementi di semplificazione dell’iter sanitario amministrativo per l’accertamento dell’invalidità e della disabilità, ha previsto che: “Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura”.

Le istruzioni operative, finalizzate all’attuazione della predetta disposizione, sono state fornite con la circolare n. 127 dell’8 luglio 2016, che opera il riconoscimento della validità del verbale di accertamento dell’handicap anche nelle more dell’iter sanitario di revisione, in quanto i soggetti precedentemente autorizzati alla fruizione dei benefici economici in base a una prima domanda amministrativa, presentata quando il verbale non era ancora in stato di revisione, conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.

In base a quanto esposto, il riconoscimento della maggiorazione degli importi ANF al richiedente lavoratore, in caso di componente inabile nel nucleo familiare o di inclusione nel nucleo di un soggetto maggiorenne inabile a proficuo lavoro (che diversamente sarebbe escluso in quanto maggiorenne), tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell’accertamento sanitario, in presenza degli altri requisiti normativamente previsti, sarà accolta provvisoriamente in attesa della conclusione dell’iter sanitario di revisione.

Qualora all’esito della revisione sia confermato che il componente il nucleo familiare, se maggiorenne, si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro ovvero, se minorenne, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, in presenza degli altri requisiti normativamente previsti, la domanda sarà accolta con decorrenza dalla data di presentazione della relativa istanza.

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Qualora all’esito della revisione non risulti confermato lo stato di inabilità del soggetto interessato, si procederà alla reiezione della domanda di autorizzazione ANF per la maggiorazione dei livelli dalla data dell’accertamento sanitario.

Le Strutture territoriali avranno cura di riesaminare, alla luce di tali chiarimenti, i provvedimenti già adottati e le istanze già pervenute e non ancora definite secondo le indicazioni che verranno emanate con successivo messaggio operativo.

Il Direttore generale vicario Vincenzo Caridi

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